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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 321/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
29.02.2024 da: nato ad [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Mariani del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO nata ad [...] il [...], (C.F. CP_1
) e residente in [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Coroneo del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.03.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente di “confermare la regolamentazione delle condizioni inerenti alla prole di seguito qui riportate:
1. la signora CP_1
trasferirà la propria residenza dalla casa familiare di Colli del Tronto a San Benedetto del Tronto in via Togliatti – dove ha reperito una abitazione in locazione - entro il 31 dicembre 2025 dove la figlia si stabilirà prevalentemente, considerata la Per_1
maggiore facilità di frequentazione della scuola e delle altre attività sociali e di svago;
2. la casa familiare sita in Colli del Tronto, di proprietà esclusiva del signor Pt_1
resterà a disposizione dei figli e i quali potranno liberamente
[...] Per_2 Per_1
recarvisi e soggiornarvi secondo le proprie necessità ed esigenze concordandone
l'utilizzo con il padre;
3. in considerazione del prevalente collocamento della figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, presso la Per_1
madre il signor si obbliga a versare un assegno di mantenimento in favore Parte_1
della figlia di euro 420,00 mensili alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese fino CP_1
al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate relative alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, saranno poste Per_1
a carico di entrambi i genitori in misura del 50% come da protocollo dell'intestato
Tribunale di Ascoli Piceno in materia di separazione e divorzio;
5. Spese legali compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.02.2024, il sig. sulla premessa che: Parte_1
- ha contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra nata ad CP_1
Ascoli Piceno il 24.03.1972, c.f. , ivi residente in [...]del C.F._2
Tronto, via Spontini n. 19;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Appignano del Tronto con atto n. 0002 p. 2 s. A 1996;
- dall'unione sono nati il figlio c.f. ), in data Per_3 C.F._3
4.12.1996, e la figlia (c.f. ), il Persona_4 C.F._4
17.1.2007;
- con decreto del 4 ottobre 2007 nella procedura n. 1786/2007, il Tribunale di Ascoli
Piceno omologava a separazione consensuale alle condizioni concordate tra i coniugi che di seguito si riportano: “1°) i coniugi vivranno tra loro separati con obbligo di reciproco rispetto;
2°) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3°) la parte della casa coniugale di cui in premessa ove ha sempre abitato il nucleo familiare dei ricorrenti viene assegnata alla Sig.ra e CP_1
ai figli minori che vi continueranno ad abitare e risiedere con la madre pur se affidati entrambi in affidamento congiunto ai coniugi. 4°) la restante parte della unità immobiliare, come meglio individuata in premessa, rimane nella piena disponibilità della madre del Sig. che vi continuerà ad abitare e dello stesso. 5°) tutti Parte_1
i lavori e le opere che il Sig. provvederà a realizzare in detta ala Parte_1
dell'unità immobiliare di cui in premessa saranno a proprio esclusivo carico nonché ogni accessorio e/o comunque necessario e/o necessitante. 6°) il Sig. Parte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei tempi, nei giorni e nelle festività che saranno e verranno concordati di volta in volta da entrambi i coniugi sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità dei figli stessi. 7°) il Sig. verserà Parte_1
alla Sig.ra la somma di euro 550,00 mensili a titolo di concorso al CP_1
mantenimento dei figli minori da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
tale somma dovrà essere corrisposta alla Sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese. CP_1
8°) le utenze tutte, ogni onere, le spese straordinarie e di manutenzione necessarie e necessitanti inerenti alla unità immobiliare di cui in premessa e narrativa nella sua interezza e quindi da intendersi comprensiva anche della parte attualmente abitata dal nucleo familiare dei ricorrenti ove continueranno a vivere la Sig.ra CP_1
e i due figli minori, saranno poste ad esclusivo carico del Sig. . 9°) le Parte_1
spese straordinarie, sanitarie, mediche, sportive, scolastiche faranno carico ad entrambi i coniugi in egual misura.”
- giova precisare che l'intera unità immobiliare, in parte adibita a casa coniugale, ubicata a Colli del Tronto in Via Spontini n. 19 contraddistinta al catasto fabbricati del Comune di Colli del Tronto al Foglio 1 particella 1046 sub 2, categoria A/7 e foglio 1 particella 1046 sub 3 categoria C/6 è di esclusiva proprietà del Sig. Pt_1
;
[...]
- detta unità immobiliare, cui si accede mediante un unico ingresso, consta di due distinti appartamenti;
- il primo (dotato di ingresso indipendente con relativo portoncino, dove hanno convissuto i coniugi dal matrimonio alla separazione) è stato Parte_2
assegnato alla Sig.ra in qualità di genitore con collocazione CP_1
prevalente della prole allora minorenne;
- nell'altro, già occupato e abitato dalla madre del ricorrente e, dall'epoca della separazione, da lui stesso medesimo, attualmente vive e risiede esclusivamente il
Sig. essendo deceduta la di lui madre;
Pt_1
- il primogenito è divenuto nel frattempo maggiorenne, economicamente Per_3
autosufficiente e, pur avendo conservato la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare in Colli del Tronto, dal 2021 vive e lavora all'estero (Isole Canarie);
- i rapporti con la figlia , ormai diciassettenne, continuano a ispirarsi alle Per_1
regole dell'affidamento condiviso, secondo i tempi e le modalità più consone alle esigenze della ragazza che frequenta un corso professionalizzante per estetista a San
Benedetto del Tronto;
- nel tempo non è intervenuta riconciliazione e non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 04.03.2024 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 04.07.2024.
In data 03.06.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, , impugnando CP_1
e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 04.07.2024 il Giudice, sentite le parti, rideterminava l'assegno di mantenimento per la figlia in Euro 420 mensili con decorrenza dalla data di Per_1
udienza, oltre rivalutazione ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie;
revocava, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
disponeva procedersi a CTU per verificare lo stato Per_2
dell'immobile e la divisibilità e l'indipendenza della porzione di immobile adibita a casa coniugale rispetto a quella rimasta in uso al Sig. confermava per il resto le Pt_1
statuizioni della separazione e, da ultimo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
In data 24.07.2024 il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 523/2024 e, in pari data, fissava per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 06.11.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Letto il contenuto delle note autorizzate, il Giudice disponeva procedersi a CTU per verificare lo stato dell'immobile e la divisibilità e l'indipendenza della porzione di immobile adibita a casa coniugale rispetto a quella rimasta in uso al Sig. e Pt_1
nominava, a tal fine, il CTU il geom. disponendone la comparizione Persona_5
all'udienza del 15.05.2025. A tale udienza, il Giudice, una volta sentite le parti e aver preso atto dell'intervenuta rinuncia di perizia da parte della resistente, ritenuto opportuno sentire la figlia per capire quale fosse il luogo ove preferisse vivere, fissava per tale incombente l'udienza del 01.07.2025, che veniva successivamente rinviata al 09.10.2025.
In data 03.10.2025 le parti davano atto di essere addivenute ad un accordo e chiedevano, al Tribunale adito, di accogliere le seguenti conclusioni “
1. la signora trasferirà la propria residenza dalla casa familiare di Colli del Tronto CP_1
a San Benedetto del Tronto in via Togliatti – dove ha reperito una abitazione in locazione - entro il 31 dicembre 2025 dove la figlia si stabilirà Per_1
prevalentemente, considerata la maggiore facilità di frequentazione della scuola e delle altre attività sociali e di svago;
2. la casa familiare sita in Colli del Tronto, di proprietà esclusiva del signor resterà a disposizione dei figli e Parte_1 Per_2
i quali potranno liberamente recarvisi e soggiornarvi secondo le proprie Per_1
necessità ed esigenze concordandone l'utilizzo con il padre;
3. in considerazione del prevalente collocamento della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, presso la madre il signor si obbliga a Parte_1
versare un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 420,00 mensili alla
Sig.ra entro il 5 di ogni mese fino al conseguimento dell'autosufficienza CP_1
economica da parte della figlia, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate relative alla figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura del 50% come da protocollo dell'intestato Tribunale di Ascoli Piceno in materia di separazione e divorzio;
5. Spese legali compensate tra le parti.”
Pertanto, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini, trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non risultano contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelle dei propri figli. Osserva, altresì, il Collegio che, stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che tra le parti è intervenuto accordo, anche in merito alla ripartizione delle spese di lite, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
N. 321/2024 come sopra promossa, così provvede:
- conferma la regolamentazione delle condizioni inerenti alla prole concordate e sottoscritte tra le parti con accordo datato 30.09.2025, depositato agli atti, per come sopra riportate e trascritte;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 24/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 321/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data
29.02.2024 da: nato ad [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Mariani del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO nata ad [...] il [...], (C.F. CP_1
) e residente in [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Coroneo del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.03.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente di “confermare la regolamentazione delle condizioni inerenti alla prole di seguito qui riportate:
1. la signora CP_1
trasferirà la propria residenza dalla casa familiare di Colli del Tronto a San Benedetto del Tronto in via Togliatti – dove ha reperito una abitazione in locazione - entro il 31 dicembre 2025 dove la figlia si stabilirà prevalentemente, considerata la Per_1
maggiore facilità di frequentazione della scuola e delle altre attività sociali e di svago;
2. la casa familiare sita in Colli del Tronto, di proprietà esclusiva del signor Pt_1
resterà a disposizione dei figli e i quali potranno liberamente
[...] Per_2 Per_1
recarvisi e soggiornarvi secondo le proprie necessità ed esigenze concordandone
l'utilizzo con il padre;
3. in considerazione del prevalente collocamento della figlia
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, presso la Per_1
madre il signor si obbliga a versare un assegno di mantenimento in favore Parte_1
della figlia di euro 420,00 mensili alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese fino CP_1
al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate relative alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, saranno poste Per_1
a carico di entrambi i genitori in misura del 50% come da protocollo dell'intestato
Tribunale di Ascoli Piceno in materia di separazione e divorzio;
5. Spese legali compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.02.2024, il sig. sulla premessa che: Parte_1
- ha contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra nata ad CP_1
Ascoli Piceno il 24.03.1972, c.f. , ivi residente in [...]del C.F._2
Tronto, via Spontini n. 19;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Appignano del Tronto con atto n. 0002 p. 2 s. A 1996;
- dall'unione sono nati il figlio c.f. ), in data Per_3 C.F._3
4.12.1996, e la figlia (c.f. ), il Persona_4 C.F._4
17.1.2007;
- con decreto del 4 ottobre 2007 nella procedura n. 1786/2007, il Tribunale di Ascoli
Piceno omologava a separazione consensuale alle condizioni concordate tra i coniugi che di seguito si riportano: “1°) i coniugi vivranno tra loro separati con obbligo di reciproco rispetto;
2°) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3°) la parte della casa coniugale di cui in premessa ove ha sempre abitato il nucleo familiare dei ricorrenti viene assegnata alla Sig.ra e CP_1
ai figli minori che vi continueranno ad abitare e risiedere con la madre pur se affidati entrambi in affidamento congiunto ai coniugi. 4°) la restante parte della unità immobiliare, come meglio individuata in premessa, rimane nella piena disponibilità della madre del Sig. che vi continuerà ad abitare e dello stesso. 5°) tutti Parte_1
i lavori e le opere che il Sig. provvederà a realizzare in detta ala Parte_1
dell'unità immobiliare di cui in premessa saranno a proprio esclusivo carico nonché ogni accessorio e/o comunque necessario e/o necessitante. 6°) il Sig. Parte_1
potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei tempi, nei giorni e nelle festività che saranno e verranno concordati di volta in volta da entrambi i coniugi sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità dei figli stessi. 7°) il Sig. verserà Parte_1
alla Sig.ra la somma di euro 550,00 mensili a titolo di concorso al CP_1
mantenimento dei figli minori da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
tale somma dovrà essere corrisposta alla Sig.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese. CP_1
8°) le utenze tutte, ogni onere, le spese straordinarie e di manutenzione necessarie e necessitanti inerenti alla unità immobiliare di cui in premessa e narrativa nella sua interezza e quindi da intendersi comprensiva anche della parte attualmente abitata dal nucleo familiare dei ricorrenti ove continueranno a vivere la Sig.ra CP_1
e i due figli minori, saranno poste ad esclusivo carico del Sig. . 9°) le Parte_1
spese straordinarie, sanitarie, mediche, sportive, scolastiche faranno carico ad entrambi i coniugi in egual misura.”
- giova precisare che l'intera unità immobiliare, in parte adibita a casa coniugale, ubicata a Colli del Tronto in Via Spontini n. 19 contraddistinta al catasto fabbricati del Comune di Colli del Tronto al Foglio 1 particella 1046 sub 2, categoria A/7 e foglio 1 particella 1046 sub 3 categoria C/6 è di esclusiva proprietà del Sig. Pt_1
;
[...]
- detta unità immobiliare, cui si accede mediante un unico ingresso, consta di due distinti appartamenti;
- il primo (dotato di ingresso indipendente con relativo portoncino, dove hanno convissuto i coniugi dal matrimonio alla separazione) è stato Parte_2
assegnato alla Sig.ra in qualità di genitore con collocazione CP_1
prevalente della prole allora minorenne;
- nell'altro, già occupato e abitato dalla madre del ricorrente e, dall'epoca della separazione, da lui stesso medesimo, attualmente vive e risiede esclusivamente il
Sig. essendo deceduta la di lui madre;
Pt_1
- il primogenito è divenuto nel frattempo maggiorenne, economicamente Per_3
autosufficiente e, pur avendo conservato la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare in Colli del Tronto, dal 2021 vive e lavora all'estero (Isole Canarie);
- i rapporti con la figlia , ormai diciassettenne, continuano a ispirarsi alle Per_1
regole dell'affidamento condiviso, secondo i tempi e le modalità più consone alle esigenze della ragazza che frequenta un corso professionalizzante per estetista a San
Benedetto del Tronto;
- nel tempo non è intervenuta riconciliazione e non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 04.03.2024 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 04.07.2024.
In data 03.06.2024 si costituiva in giudizio parte resistente, , impugnando CP_1
e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 04.07.2024 il Giudice, sentite le parti, rideterminava l'assegno di mantenimento per la figlia in Euro 420 mensili con decorrenza dalla data di Per_1
udienza, oltre rivalutazione ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie;
revocava, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
disponeva procedersi a CTU per verificare lo stato Per_2
dell'immobile e la divisibilità e l'indipendenza della porzione di immobile adibita a casa coniugale rispetto a quella rimasta in uso al Sig. confermava per il resto le Pt_1
statuizioni della separazione e, da ultimo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
In data 24.07.2024 il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 523/2024 e, in pari data, fissava per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 06.11.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Letto il contenuto delle note autorizzate, il Giudice disponeva procedersi a CTU per verificare lo stato dell'immobile e la divisibilità e l'indipendenza della porzione di immobile adibita a casa coniugale rispetto a quella rimasta in uso al Sig. e Pt_1
nominava, a tal fine, il CTU il geom. disponendone la comparizione Persona_5
all'udienza del 15.05.2025. A tale udienza, il Giudice, una volta sentite le parti e aver preso atto dell'intervenuta rinuncia di perizia da parte della resistente, ritenuto opportuno sentire la figlia per capire quale fosse il luogo ove preferisse vivere, fissava per tale incombente l'udienza del 01.07.2025, che veniva successivamente rinviata al 09.10.2025.
In data 03.10.2025 le parti davano atto di essere addivenute ad un accordo e chiedevano, al Tribunale adito, di accogliere le seguenti conclusioni “
1. la signora trasferirà la propria residenza dalla casa familiare di Colli del Tronto CP_1
a San Benedetto del Tronto in via Togliatti – dove ha reperito una abitazione in locazione - entro il 31 dicembre 2025 dove la figlia si stabilirà Per_1
prevalentemente, considerata la maggiore facilità di frequentazione della scuola e delle altre attività sociali e di svago;
2. la casa familiare sita in Colli del Tronto, di proprietà esclusiva del signor resterà a disposizione dei figli e Parte_1 Per_2
i quali potranno liberamente recarvisi e soggiornarvi secondo le proprie Per_1
necessità ed esigenze concordandone l'utilizzo con il padre;
3. in considerazione del prevalente collocamento della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, presso la madre il signor si obbliga a Parte_1
versare un assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 420,00 mensili alla
Sig.ra entro il 5 di ogni mese fino al conseguimento dell'autosufficienza CP_1
economica da parte della figlia, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
4. le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate relative alla figlia , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura del 50% come da protocollo dell'intestato Tribunale di Ascoli Piceno in materia di separazione e divorzio;
5. Spese legali compensate tra le parti.”
Pertanto, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini, trattandosi di conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non risultano contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelle dei propri figli. Osserva, altresì, il Collegio che, stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che tra le parti è intervenuto accordo, anche in merito alla ripartizione delle spese di lite, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
N. 321/2024 come sopra promossa, così provvede:
- conferma la regolamentazione delle condizioni inerenti alla prole concordate e sottoscritte tra le parti con accordo datato 30.09.2025, depositato agli atti, per come sopra riportate e trascritte;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 24/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi