Art. 3. 1. La realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, e' affidata ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , e successive modificazioni.
3. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato sono resi accessibili al pubblico, compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di conservazione, secondo modalita' fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.
4. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e suc- cessive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.
5. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali inviano, ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Note all' art. 3:
- La legge n.1552/1961 reca: "Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico".
- Il testo dell' art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386 , poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 900 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
- Il testo dell' art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) e' il seguente:
"Art. 19 (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali). - Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attivita' dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.
Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione negli altri casi.
In casi particolari, il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.
Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.
In caso di rilevante gravita' o di reiterata responsabilita', il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.
Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni, nonche' il disposto dell' art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441 .
Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, puo' deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello".
2. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , e successive modificazioni.
3. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato sono resi accessibili al pubblico, compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di conservazione, secondo modalita' fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.
4. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e suc- cessive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.
5. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali inviano, ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Note all' art. 3:
- La legge n.1552/1961 reca: "Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico".
- Il testo dell' art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386 , poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 900 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
- Il testo dell' art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) e' il seguente:
"Art. 19 (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali). - Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attivita' dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.
Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione negli altri casi.
In casi particolari, il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.
Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.
In caso di rilevante gravita' o di reiterata responsabilita', il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.
Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni, nonche' il disposto dell' art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441 .
Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, puo' deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello".