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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/10/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Montopoli di Sabina (RI), Via del C.F._2
Borgo n. 12 presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Giannini che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 11.10.1997
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Poggio RT (RI) al n. 16, parte II, Serie
A, Ufficio 1, anno 1997;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio RT (RI), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- dichiarare interamente compensate le spese legali.
2) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 25.10.2013, dando atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente
CONVENZIONE
1 a) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare richieste di assegno divorzile, pertanto ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento;
b) entrambi i figli sono maggiorenni e svolgono attività di autotrasportatori dipendenti, risultando pertanto indipendenti economicamente, seppur risiedendo ancora presso l'abitazione della madre.
c) con la sottoscrizione del presente accordo, entrambi i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e ragione.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 30.07.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Poggio
RT (RI) in data 11.10.1997, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n.
16, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1997), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati (il Persona_1
16.03.1999) e (il 29.11.2001); il matrimonio non ha avuto effetti felici;
i coniugi Persona_2 sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale sottoscritte in sede di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Rieti in data 25.10.2013, pronunciato in data 29.10.2013 nell'ambito del procedimento n. di R.G. 1590/2013; da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti del 29.10.2013, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale in data
25.10.2013 e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
2 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Poggio RT (RI) in data 11.10.1997, trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile del predetto Comune (atto n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1997);
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio RT (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Montopoli di Sabina (RI), Via del C.F._2
Borgo n. 12 presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Giannini che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 11.10.1997
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Poggio RT (RI) al n. 16, parte II, Serie
A, Ufficio 1, anno 1997;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio RT (RI), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- dichiarare interamente compensate le spese legali.
2) Modificare le condizioni di cui al verbale di separazione del 25.10.2013, dando atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente
CONVENZIONE
1 a) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare richieste di assegno divorzile, pertanto ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento;
b) entrambi i figli sono maggiorenni e svolgono attività di autotrasportatori dipendenti, risultando pertanto indipendenti economicamente, seppur risiedendo ancora presso l'abitazione della madre.
c) con la sottoscrizione del presente accordo, entrambi i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e ragione.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 30.07.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Poggio
RT (RI) in data 11.10.1997, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n.
16, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1997), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati (il Persona_1
16.03.1999) e (il 29.11.2001); il matrimonio non ha avuto effetti felici;
i coniugi Persona_2 sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale sottoscritte in sede di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Rieti in data 25.10.2013, pronunciato in data 29.10.2013 nell'ambito del procedimento n. di R.G. 1590/2013; da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti del 29.10.2013, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale in data
25.10.2013 e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
2 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Poggio RT (RI) in data 11.10.1997, trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile del predetto Comune (atto n. 16, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1997);
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio RT (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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