Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02603/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, al viale Libertà n. 171;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot.-OMISSIS- del 9 gennaio 2025, comunicata via p.e.c. il 13 gennaio 2025, con la quale l’Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo del Comune di Palermo ha annullato la perizia giurata presentata dai ricorrenti ex art. 28, L.R. n. 16/2016, e ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego dell’istanza di condono ex L. n. 724/1994, relativa all’appartamento sito in -OMISSIS-, piano secondo, Palermo, identificato in Catasto al Foglio-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n-OMISSIS- del 7 aprile 2025;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria -OMISSIS- del 25 luglio 2025;
Viste le risultanze dei chiarimenti depositate il 9 settembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. RC MA CE e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO
Con istanza del 21 febbraio 1995, il sig. -OMISSIS-, in qualità di rappresentate legale pro tempore della -OMISSIS- s.r.l., presentava al Comune di Palermo un’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per difformità con il titolo originario-OMISSIS- del 28 luglio 1989, relativa alla costruzione di un edificio industriale. In estrema sintesi, veniva mutata la destinazione d’uso dell’intero immobile da opificio a residenziale e veniva costruito un attico al posto dei volumi tecnici degli ascensori.
Con provvedimento del 23 settembre 1995, il P.M. presso il Tribunale ordinario di Palermo iscriveva il -OMISSIS- nel registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 c.p.p. per il delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 416- bis c.p., cioè per concorso esterno in associazione mafiosa, relativamente ad alcune vicende su “Mafia e Appalti”.
In data 22 novembre 1997, il -OMISSIS- veniva fermato come indiziato di delitto per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416- bis , commi 1, 3, 4, 5 e 6 c.p.), illecita concorrenza con violenza o minaccia in concorso, aggravata dal metodo mafioso (artt. 110 e 513- bis c.p. e art. 7 del d.l. n. 152/1991) e turbata libertà degli incanti in concorso, anche questa aggravata dal metodo mafioso (artt. 110 e 353 c.p. e art. 7 del d.l. n. 152/1991).
La richiesta di convalida del P.M., oltre ai delitti ipotizzati dalla Polizia Giudiziaria in sede di fermo, conteneva anche contestazioni su peculato in concorso (artt. 110 e 314 c.p.), truffa aggravata ai danni dello Stato in concorso (artt. 640, comma 2 c, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso (artt. 110 e 640- bis c.p.) e turbata libertà degli incanti aggravata in concorso (artt. 110 e 353, comma 2 c.p.).
Con provvedimento del 27 novembre 1997 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Palermo convalidava la richiesta del P.M. del 25 novembre 1997 e disponeva la custodia cautelare in carcere a carico del -OMISSIS-.
Il 22 febbraio 1999, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Palermo esercitava l’azione penale nei confronti di -OMISSIS- (con le integrazioni delle iscrizioni disposte il 12 marzo 1998).
Il 31 marzo 1999, il sig. -OMISSIS- cessava dalla carica di amministratore pro tempore della -OMISSIS- s.r.l., con subentro del sig. -OMISSIS-, tutt’ora amministratore.
Con provvedimento del 22 settembre 1999, il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale ordinario di Palermo disponeva il giudizio nei confronti di -OMISSIS- e altri.
Con sentenza del 19 luglio 2002, il Tribunale ordinario di Palermo condannava il sig. -OMISSIS- per associazione per delinquere di stampo mafioso, corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, illecita concorrenza con violenza o minaccia e peculato.
Con atto pubblico del 10 marzo 2003 veniva acquistato da -OMISSIS- (madre dei ricorrenti) e -OMISSIS- (secondo marito della sig.ra -OMISSIS-) l’appartamento sito al secondo piano dell’immobile della -OMISSIS- s.r.l., con specifica indicazione, per le opere in difformità tra cui il “ mutamento della destinazione d’uso delle fabbriche tutte ”, che “ è stata presentata al comune di Palermo domanda di concessione edilizia in sanatoria in data 21 febbraio 1995, prot. n. -OMISSIS- è stata pagata l’intera oblazione autoliquidata, come risulta dalle ricevute di conto corrente postale qui di seguito esattamente indicate, nonché gli oneri concessori integrativi autoliquidati derivanti dalla domanda di concessione edilizia in sanatoria, per come parimenti risulta dalla ricevuta di conto corrente postale qui di seguito esattamente indicata, mentre non risultano corrisposti gli oneri concessori relativi alla originaria concessione edilizia ” (all. 2 al ricorso, p. 6).
Con sentenza del 4 dicembre 2006-OMISSIS- la Corte d’appello di Palermo assolveva il -OMISSIS- dalla sola accusa di peculato, riqualificava la condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso in concorso esterno nella medesima associazione e confermava, nel resto, la sentenza di condanna di primo grado. La sentenza passava in giudicato.
Con successivo atto pubblico del 15 maggio 2009 il Sig. -OMISSIS- trasferiva la propria quota di nuda
proprietà alla sig.ra -OMISSIS-, riservandosi il diritto di usufrutto e quest’ultima, con atto del 31 luglio 2014, trasferiva ai figli e odierni ricorrenti l’intera nuda proprietà dell’appartamento, riservandosene l’usufrutto per sé e il marito -OMISSIS-.
Quindi, defunta la sig.ra -OMISSIS-, con atto del 13 dicembre 2022, il sig. -OMISSIS- vendeva la propria quota di usufrutto agli odierni ricorrenti, i quali quindi divenivano pieni proprietari pro indiviso e in ragione di un 1/3 ciascuno dell’appartamento in questione.
Volendo procedere alla vendita del suddetto appartamento, i sig.ri -OMISSIS-, in data 8 agosto 2024, presentavano al Comune di Palermo una perizia giurata ai sensi dell’art. 28, l.r. n. 16/2016, asseverando, attraverso il tecnico incaricato, il pagamento di tutte le somme per l’oblazione e per gli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria.
Il 9 dicembre 2024, i ricorrenti presentavano segnalazione certificata per l’agibilità a uso residenziale dell’immobile e, il 27 dicembre 2024, sottoscrivevano preliminare di vendita dell’appartamento in questione, dando atto dell’avvenuta presentazione della suddetta perizia giurata e impegnandosi a sottoscrivere il contratto traslativo entro marzo 2025.
Con il provvedimento del 9 gennaio 2025, all’esito di verifica a campione, il Comune di Palermo annullava il titolo in sanatoria perché rilevava che l’istanza di condono era stata presentata dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (amministratore della -OMISSIS- s.r.l. fino al 1999) e che questi, con la citata sentenza della Corte d’Appello di Palermo, era stato condannato “ per una serie di reati tra cui l’associazione di tipo mafioso in concorso ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato i sig.ri -OMISSIS- impugnavano il detto provvedimento e ne lamentavano l’illegittimità, in estrema sintesi, perché assunto: a) in violazione dell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 in quanto il sig. -OMISSIS- non sarebbe stato imputato alla data di deposito dell’istanza di sanatoria, richiamando alcuni orientamenti giurisprudenziali a fondamento della propria tesi difensiva; b) in violazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990 perché non sarebbe tipico il potere di annullamento della perizia giurata; c) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 perché sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
Nelle more della decisione cautelare, il contratto preliminare di compravendita veniva risolto.
Con ordinanza cautelare n-OMISSIS- del 7 aprile 2025 veniva accolta la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
Con successiva ordinanza collegiale istruttoria -OMISSIS- del 25 luglio 2025 venivano chiesti i seguenti chiarimenti al Ministero della Giustizia: “ riferire in merito alla posizione processuale di -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a [...] il [...], con particolare riguardo al procedimento penale -OMISSIS-definito con sentenza passata in giudicato della Corte d’Appello di Palermo n.-OMISSIS-
- data di prima iscrizione del procedimento penale;
- data di iscrizione nel registro delle notizie ex art. 335 c.p.p. del -OMISSIS-, con dettaglio dei reati addebitati;
- data di eventuale applicazione di misura cautelare personale e/o reale a suo carico;
- data in cui è stata esercitata l’azione penale;
- data in cui è stato rinviato a giudizio.
A corredo dell’indicazione delle date, sarà cura dell’amministrazione esplicitare anche gli estremi dei provvedimenti e, ove fosse possibile il reperimento, trasmettere l’atto di iscrizione del -OMISSIS- nel registro ex art. 335 c.p.p.
Acquisire eventuali nulla osta dall’A.G. competente, ove previsto, significando però che il procedimento in esame risulta definito e non soggetto al segreto investigativo ”.
L’amministrazione riscontrava l’incombente istruttorio in data 9 settembre 2025.
All’udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
DIRITTO
1.1. Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata l’illegittimità del provvedimento di autotutela sul silenzio assenso formatosi sull’istanza di sanatoria del 21 febbraio 1995 perché adottato in violazione dell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 in quanto il sig. -OMISSIS- non sarebbe stato imputato alla data di deposito dell’istanza di sanatoria, dunque non troverebbe applicazione la norma richiamata.
Il motivo è infondato.
Premette il Collegio che la disposizione citata, nella parte d’interesse, prevede che “ il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati ”.
La disposizione in esame è prevista per evitare che le organizzazioni per delinquere di stampo mafioso possano profittare di illeciti edilizi commessi in precedenza, accedendo alla sanatoria edilizia e immettendo sul mercato legale gli immobili regolarizzati: un intendimento apprezzabile soprattutto nella Regione Siciliana, e nella città di Palermo in particolare, ove tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso sono avvenuti fenomeni di urbanizzazione criminale, non solo per lo sviluppo caotico delle cittadine, ma anche proprio per la connotazione degli eventi, manovrate da cointeressenze politico-mafiose.
Ne deriva che la disposizione in esame trova applicazione a tutti i procedimenti di sanatoria dell’immobile che siano stati avviati da soggetti poi condannati per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (anche in concorso), di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: restringere il campo di applicazione della disposizione, come mostra di fare la difesa, ai soli casi in cui il soggetto fosse già imputato al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria finirebbe per frustrare la finalità antielusiva della norma e, oltretutto, per rendere inconsistente il riferimento alla sospensione del procedimento di sanatoria (necessariamente, quindi, avviato in precedenza) per l’imputato e al suo diniego definitivo in caso di condanna.
Ne discende che, al contrario di quanto argomentato dalla difesa dei ricorrenti, ciò che rileva al fine dell’applicazione della norma non è tanto la qualità del soggetto nella fase di avvio o istruttoria del procedimento di sanatoria, ma se il soggetto richiedente sia stato poi condannato per taluni reati, senza peraltro che sia richiesto un accertamento tra condotta che ha portato alla condanna penale e attività edilizia posta in essere: in piena coerenza con l’inquadramento della fattispecie nell’ambito del diritto amministrativo della prevenzione.
Nel caso in esame, peraltro, emerge addirittura un collegamento – quantomeno temporale – tra l’attività edilizia di cui è stata chiesta illegittimamente la sanatoria e la commissione del delitto di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso accertato con efficacia di giudicato sino al 22 settembre 1999 in Palermo e altre località del territorio nazionale (v. all. 11 al ricorso, p. 8).
Il -OMISSIS-, quale amministratore della società -OMISSIS- s.r.l., ha dapprima acquisito nel 1989 una concessione edilizia per la realizzazione di un opificio che, successivamente, è stato trasformato senza titolo edilizio in un condominio, con moltiplicazione degli utili: ciò avveniva ad opera di un soggetto che sin dagli anni ’70 era a disposizione di importanti esponenti mafiosi, come -OMISSIS-, tanto da essere stato indicato dai pentiti come “ nelle mani di Cosa Nostra ”: circostanza confermata in sede di interrogatorio dallo stesso -OMISSIS- e riscontrata esternamente e di là di ogni ragionevole dubbio nel corso del processo ( amplius , all. 11 al ricorso, v. pp. 57 e ss.).
Ne discende che il procedimento avviato dal -OMISSIS- il 21 febbraio 1995 (di cui erano a conoscenza sia il de cuius degli odierni ricorrenti, che costoro, per essere stato sempre citato negli atti di compravendita) doveva essere obbligatoriamente sospeso alla data di esercizio dell’azione penale da parte del P.M., cioè al 22 febbraio 1999, quando ai sensi dell’art. 60, comma 1 c.p.p. il soggetto ha assunto la qualità di imputato.
Del tutto peculiarmente – proprio per evitare la citata finalità preventiva della norma – il -OMISSIS- ha ceduto la propria qualità di amministratore della società -OMISSIS- s.r.l. successivamente al verificarsi della causa sospensiva, solo il 31 marzo 1999.
Quanto si dice consente a questo Collegio di fare uso della giurisprudenza che, pur nel mitigare il rigore della disposizione in esame nei rapporti con i terzi che sono successivamente venuti in contatto con il bene incommerciabile (perché per sempre abusivo), ha distinto due diverse ipotesi (v. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 9 agosto 2011, nn. 1560, 1561, 1562, e 1563):
- la prima, in cui non risulta applicabile la disposizione in esame, qualora il bene per il quale il soggetto imputato e poi condannato ha chiesto la sanatoria è uscito dalla sua disponibilità prima dell’avvio del procedimento penale a suo carico;
- la seconda, per cui risulta invece applicabile la disposizione in parola, qualora il bene per il quale il soggetto imputato e poi condannato ha chiesto la sanatoria è uscito dalla sua disponibilità dopo l’avvio del procedimento penale a suo carico.
Nel caso in esame il soggetto non solo ha tenuto nella disponibilità il bene durante il procedimento penale in corso (già dal settembre 1995) e l’applicazione della misura precautelare e cautelare in carcere (22 novembre 1997 e 27 novembre 1997), ma addirittura dopo aver acquisito lo status di imputato (22 febbraio 1999): cedendo l’amministrazione della società -OMISSIS- s.r.l., per cui aveva curato la pratica di sanatoria dell’immobile dei ricorrenti, solo successivamente a tale evento (31 marzo 1999), dunque con consapevolezza piena della sussistenza di un caso (intanto) di sospensione obbligatoria del procedimento; anzi può desumersi proprio nell’intento di aggirarne gli effetti: esattamente ciò che la disposizione richiamata mira a evitare, consentendo altrimenti una “ripulitura” del bene immobile abusivo costruito da soggetti vicini o intranei alla criminalità organizzata solo con un mero passaggio di responsabilità amministrativa o proprietà.
Dalla piena consapevolezza del -OMISSIS- del suo status di imputato e dalla collocazione temporale dell’abuso nell’ambito del periodo di asservimento dello stesso a Cosa Nostra, discende l’insuperabile stigma di abusività dell’immobile di proprietà degli odierni ricorrenti, non potendo nemmeno il passaggio di amministrazione della società o il passaggio di proprietà intermedio alla madre defunta dei ricorrenti superare il carattere definitivamente abusivo dell’immobile.
Nessun affidamento può ritenersi legittimo rispetto a un immobile abusivo costruito e monetizzato dalla criminalità organizzata e nella sua disponibilità al momento della reazione giudiziaria dello Stato: ragionare in senso contrario finirebbe per aprire una crepa nel sistema di prevenzione, a cui la norma in esame si ispira, che consentirebbe di legittimare non solo abusi edilizi compiuti da criminali, ma (cosa ancora più grave) la loro fruttuosità.
Qualora questo Tribunale annullasse il provvedimento in esame – oltre a indebolire la normativa c.d. antimafia – finirebbe per “lasciare” il profitto dell’immobile abusivo, quindi sanato, nelle mani della società di cui era amministratore un mafioso.
Il cittadino che, anche a distanza di anni, dovesse soffrire gli effetti di sanatorie denegate perché presentate da appartenenti alla criminalità organizzata, potrà trovare conforto nella richiesta di risarcimento del danno nei confronti del soggetto che ha avviato e istruito il procedimento, tacendo la sua appartenenza alla criminalità, con lesione della loro autodeterminazione negoziale: circostanza che è ancora più evidente in un caso, come quello in esame, in cui il -OMISSIS- ha inteso spogliarsi delle vesti di amministratore della -OMISSIS- s.r.l., dunque recidere formalmente il nesso con il bene, solo a seguito dell’assunzione dello status di imputato.
Parimenti, gli effetti a catena che da tale fatto (conosciuto o conoscibile dall’ente comunale sin dal 1999 – rispetto alla causa di sospensione – e al 2008, rispetto al diniego definitivo) originano potranno essere anche compensati, previa prova, chiedendo il solo danno emergente al Comune di Palermo, responsabile ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 di non aver concluso il procedimento nei termini di legge: circostanza, questa, che avrebbe comportato la sospensione e il diniego della sanatoria già al 2008.
Da quanto si è esposto discende il rigetto del primo motivo.
1.2. Lo stesso esito è condiviso dal secondo motivo di ricorso, giacché l’amministrazione è intervenuta annullando il silenzio assenso formatosi una volta trascorsi novanta giorni dal deposito della perizia giurata (8 agosto 2024), peraltro perfettamente nel termine massimo annuale previsto dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, dato che il provvedimento è del 9 gennaio 2025.
1.3. Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illegittimità del provvedimento perché non proceduto da comunicazione di avvio del procedimento: il provvedimento in esame, perché fondato su un dato di fatto incontroverso (la condanna del -OMISSIS- ai sensi degli artt. 110 e 416- bis c.p.) rispetto al quale non residuano né margini di istruttoria né di discrezionalità, non è annullabile ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2 della l. n. 241/1990 in quanto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
2. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
3. Alla luce dei profili trattati e in ragione del carattere solo casuale della verifica svolta sul titolo dei soli ricorrenti, deve essere trasmessa copia della presente sentenza al Segretario Generale del Comune di Palermo perché valuti la sussistenza di fattispecie identiche a quella in esame, data la medesimezza del titolo di sanatoria annullato.
4. Rilevata la necessità di tutelare la dignità della parte interessata e visto l’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 – che riconosce alla sola autorità giudiziaria e non anche alle segreterie il potere di oscuramento d’ufficio dei provvedimenti giurisdizionali (eccetto gli eccezionali casi previsti dal comma 5, v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17 aprile 2025, n. 7625) – dispone l’oscuramento delle parti di questa decisione limitatamente alle sole generalità della persona fisica richiedente la concessione edilizia in sanatoria, perdendosi altrimenti il senso dell’intera ricostruzione del fatto e del diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Segretario Generale del Comune di Palermo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sole generalità del richiedente la concessione edilizia in sanatoria.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
LA AR RU, Primo Referendario
RC MA CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC MA CE | TO VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.