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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MITOLA MARIA, Giudice PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1564/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVSCR0100130 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2899/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Luogo_1La SRL ,con sede in , operante nel settore agroalimentare, ha usufruito del credito di imposta per gli investimenti del Mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108 Legge 28.12.2015 n. 208 , modificata da art. 7 quater DL 29.12.2016 n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27.2.2017 n. 18, riguardanti l'acquisto di beni strumentali nuovi indicati dal comma 99 Legge n. 208/2015, facenti parte di un progetto di investimento .
Il suddetto credito di imposta (cd. bonus Sud), nella specie utilizzato nell'anno 2021 per Euro 67.384,00 , rientra tra i “contributi , finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriale”, per i quali il Codice NT richiede la obbligatoria acquisizione della documentazione antimafia (cfr. art. 67, comma 1, lett. g), DLgs n. 59/2011).
In attesa di ricevere la suddetta certificazione, tenuto conto del tempo occorrente per il rilascio della stessa, il legislatore ha previsto la possibilità di riconoscere alle imprese interessate il credito di imposta sotto “condizione risolutiva” dell'esito negativo del provvedimento di rilascio della informativa antimafia (così Circolare 3.7.2018 Ministero Interni ed art. 92, comma 3, DLgs. n. 159/2011 come modificato dal DLgs. n. 153/2014).
Orbene, la Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani , acquisito il provvedimento interdittivo antimafia n. 0021655 del 10.5.2023 adottato nei confronti della qui ricorrente da parte della Prefettura di Barletta-Andria-Trani e, conseguentemente, verificata la intervenuta condizione risolutiva di cui innanzi, ha proceduto al recupero integrale del credito di imposta usufruito dalla società nell'anno 2021.
Avverso il suddetto atto di recupero n. TVSCR0100130 , notificato il 7.5.2025, la Ricorrente_1 Srl ha proposto ricorso per i seguenti motivi :
1-Violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento.
2-Inesistenza del presupposto per la revoca automatica del credito.
3-Violazione del contraddittorio e omessa valutazione delle circostanze post interdittiva.
4-Difetto di motivazione, anche rispetto a colpa o dolo.
5-Errata qualificazione del credito come inesistente anziché non spettante.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI ANDRIA-BARLETTA-TRANI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato , aderente al preciso e puntuale dettato normativo , il quale prevede la revoca del credito al mero esito negativo del provvedimento di rilascio della informativa antimafia, escludendo qualsiasi interferenza della Amministrazione Finanziaria in ordine alla sussistenza dei presupposti per la adozione dello stesso.
La società ha depositato memoria nella quale chiede la sospensione del giudizio in ragione della
“sospensione temporanea” dell'effetto interdittivo in seguito alla ammissione al controllo giudiziario (volontario) ex art. 34-bis, comma 6, DLgs. n. 159/2011 da parte del Tribunale di Bari con provvedimento del 28.5.2025.
All'esito della udienza del 15 dicembre 2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo, al secondo, al terzo ed al quarto motivo , che possono essere trattati congiuntamente (laddove tutti aventi ad oggetto censure riconducibili ad una assunta errata valutazione delle circostanze sottese alla interdittiva nonché della sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per la adozione dell'atto impugnato) si rileva che la Agenzia delle Entrate non ha alcuna discrezionalità nella emissione del provvedimento di recupero , atteso che lo stesso legislatore (art. 67, comma 1, lett. g) DLgs n. 159/2011) subordina espressamente ed inderogabilmente la concessione del beneficio (qui credito di imposta) alla mancata adozione nei confronti del soggetto richiedente di misure di prevenzione previste dal Libro 1, Titolo 1, Capo II , Decreto NT.
In altre parole , l'attività di recupero è strettamente vincolata alle disposizione legislativa ed alla adozione di un provvedimento amministrativo (interdittiva) rispetto al quale alla Amministrazione Finanziaria è precluso ogni sindacato di merito (sia in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici che hanno condotto alla interdittiva, sia in ordine ai termini ed alla misura in cui questa incide sul recupero del credito).
Nella specie il provvedimento di interdittiva antimafia è stato emesso dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani il 10.05.2023 e , impugnato dalla società, è stato confermato dal TAR Puglia con sentenza n. 155/2024 del 09.02.2024 : l'appello interposto sempre dalla società è stato rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7230/2024 del 26.8.2024.
Parte ricorrente sostiene (senza, però, fornire idonea prova, laddove la copia dei rispettivi atti prodotta non è accompagnata dalla certificazione della relativa iscrizione a ruolo) di avere proposto avverso la prefata pronuncia sia ricorso per SA ( ma non può decamparsi dal rilievo che questo è consentito solo per motivi di giurisdizione, stridente con la intervenuta proposizione della impugnazione avverso la interdittiva innanzi al giudice amministrativo proprio da parte della medesima società) che ricorso ex art. 395, IV c. , cpc, innanzi al medesimo Consiglio di Stato.
In ogni caso, l'art. 92, 3 comma, DLgs n. 159/2011 impone espressamente la immediata revoca di qualsiasi beneficio e/o agevolazione in ragione della sola adozione della interdittiva ovvero della causa risolutiva della provvisoria concessione (nella specie del credito), a prescindere dalla definitività
o meno della stessa.
Ne consegue la ultroneità e la inconferenza dei motivi in discussione, laddove tutti aventi quale errato presupposto la attribuzione alla Agenzia delle Entrate di valutazioni (sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici che hanno condotto alla interdittiva ovvero termini e misura in cui questa incide sul recupero del credito) che, per converso, esulano dalla sua sfera di intervento e non possono , pertanto, configurare vizi del provvedimento impugnato.
La Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani , ripetesi, non era tenuta ex lege a verificare e/o accertare la partecipazione consapevole o meno della società a fenomeni criminali o il grado di infiltrazione mafiosa nell'utilizzo della agevolazione/beneficio/credito, che dovevano essere acclarati unicamente dalla Prefettura.
Ed in detta ottica va esclusa qualsiasi incostituzionalità della richiamata normativa, ove si consideri il particolare contesto in cui si inserisce il provvedimento interdittivo e la finalità cui è ispirato il Codice NT , in particolare l'art. 67 DLgs n. 159/2011, giustificativi e legittimanti la perdita dei benefici.
Rispetto alle superiori conclusioni non incide neppure la successiva ammissione della società al controllo giudiziario (volontario) ex art. 34-bis, comma 6, DLgs. n. 159/2011.
Consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo (ex multis Cons. Stato n. 8481/2023, n. 1935/2022, n. 8558/2022, n. 2847/2022, etc.) ha ribadito il principio secondo cui il suddetto controllo giudiziario (cui può essere attribuita la funzione di strumento di “bonifica”) può soltanto sospendere in modo temporaneo gli effetti della misura interdittiva , ma non può eliminare quelli medio tempore prodotti dalla interdittiva nei rapporti in corso , non incidendo sulla acclarata sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa di cui non costituisce un superamento, anzi, in un certo modo, la conferma della sussistenza.
Pertanto, in questa ottica, il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. sospende gli effetti della interdittiva, ma non elimina quelli già prodotti dalla interdittiva stessa.
I Giudici di Palazzo Spada hanno sempre affermato il principio della efficacia solo per l'avvenire della ammissione al controllo giudiziario , al fine di consentire la partecipazione, ma in situazione di controllo, a procedure di gara successivamente indette.
In linea con il richiamato insegnamento giurisprudenziale il parere ANAC (Funz. Cons. 2/2024) , nel quale viene ribadito che la sospensione ex lege degli effetti della informazione interdittiva a seguito della ammissione a controllo giudiziario ha efficacia solo pro futuro, consentendo la partecipazione alla impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure e quindi non ha carattere retroattivo, in assenza di espressa previsione in tal senso: “Il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. può sospendere gli effetti della interdittiva , ma non può eliminare gli effetti già prodotti dalla interdittiva stessa da cui è stata attinta la impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazioni mafiose nel peculiare periodo temporale in corso”.
Ne consegue che , ad avviso di questo Collegio (e nonostante la diversa , ancora isolata, posizione assunta dalla Sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza 15.3.2024 n. 2515, richiamata da parte ricorrente) l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis cit , in quanto rimedio valido solo a consentire alla impresa la partecipazione a procedure di appalto successivamente indette che, però, non sana e/o supera la perdita dei requisiti acclarata dalla interdittiva , non infirma la legittimità e la validità dell'atto di recupero qui in discussione (conseguente alla constatata concessione del credito in annualità nella quale è stata acclarata la sussistenza nella società dei pericoli di infiltrazione mafiosa), né , per le medesime ragioni, assume rilevanza ai fini della richiesta sospensione del presente giudizio , rispetto al quale, ripetesi, non ha e non può avere alcuna incidenza.
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine all'ultimo motivo di censura (qualifica del credito come “inesistente” e non già come “non spettante”, incidente sulla misura delle sanzioni) si osserva che la adozione del provvedimento di interdittiva sustanzia condizione ostativa alla concessione del credito di imposta sotto il profilo del difetto dei requisiti soggettivi necessari ad integrare il presupposto agevolativo.
Da qui la corretta qualifica del credito recuperato come “inesistente”.
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani delle spese dei giudizi riuniti, liquidate in Euro 3.500,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Entrate Barletta-Andria-Trani delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.500,00.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MITOLA MARIA, Giudice PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1564/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVSCR0100130 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2899/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Luogo_1La SRL ,con sede in , operante nel settore agroalimentare, ha usufruito del credito di imposta per gli investimenti del Mezzogiorno ex art. 1, commi 98-108 Legge 28.12.2015 n. 208 , modificata da art. 7 quater DL 29.12.2016 n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27.2.2017 n. 18, riguardanti l'acquisto di beni strumentali nuovi indicati dal comma 99 Legge n. 208/2015, facenti parte di un progetto di investimento .
Il suddetto credito di imposta (cd. bonus Sud), nella specie utilizzato nell'anno 2021 per Euro 67.384,00 , rientra tra i “contributi , finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriale”, per i quali il Codice NT richiede la obbligatoria acquisizione della documentazione antimafia (cfr. art. 67, comma 1, lett. g), DLgs n. 59/2011).
In attesa di ricevere la suddetta certificazione, tenuto conto del tempo occorrente per il rilascio della stessa, il legislatore ha previsto la possibilità di riconoscere alle imprese interessate il credito di imposta sotto “condizione risolutiva” dell'esito negativo del provvedimento di rilascio della informativa antimafia (così Circolare 3.7.2018 Ministero Interni ed art. 92, comma 3, DLgs. n. 159/2011 come modificato dal DLgs. n. 153/2014).
Orbene, la Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani , acquisito il provvedimento interdittivo antimafia n. 0021655 del 10.5.2023 adottato nei confronti della qui ricorrente da parte della Prefettura di Barletta-Andria-Trani e, conseguentemente, verificata la intervenuta condizione risolutiva di cui innanzi, ha proceduto al recupero integrale del credito di imposta usufruito dalla società nell'anno 2021.
Avverso il suddetto atto di recupero n. TVSCR0100130 , notificato il 7.5.2025, la Ricorrente_1 Srl ha proposto ricorso per i seguenti motivi :
1-Violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento.
2-Inesistenza del presupposto per la revoca automatica del credito.
3-Violazione del contraddittorio e omessa valutazione delle circostanze post interdittiva.
4-Difetto di motivazione, anche rispetto a colpa o dolo.
5-Errata qualificazione del credito come inesistente anziché non spettante.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI ANDRIA-BARLETTA-TRANI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato , aderente al preciso e puntuale dettato normativo , il quale prevede la revoca del credito al mero esito negativo del provvedimento di rilascio della informativa antimafia, escludendo qualsiasi interferenza della Amministrazione Finanziaria in ordine alla sussistenza dei presupposti per la adozione dello stesso.
La società ha depositato memoria nella quale chiede la sospensione del giudizio in ragione della
“sospensione temporanea” dell'effetto interdittivo in seguito alla ammissione al controllo giudiziario (volontario) ex art. 34-bis, comma 6, DLgs. n. 159/2011 da parte del Tribunale di Bari con provvedimento del 28.5.2025.
All'esito della udienza del 15 dicembre 2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo, al secondo, al terzo ed al quarto motivo , che possono essere trattati congiuntamente (laddove tutti aventi ad oggetto censure riconducibili ad una assunta errata valutazione delle circostanze sottese alla interdittiva nonché della sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per la adozione dell'atto impugnato) si rileva che la Agenzia delle Entrate non ha alcuna discrezionalità nella emissione del provvedimento di recupero , atteso che lo stesso legislatore (art. 67, comma 1, lett. g) DLgs n. 159/2011) subordina espressamente ed inderogabilmente la concessione del beneficio (qui credito di imposta) alla mancata adozione nei confronti del soggetto richiedente di misure di prevenzione previste dal Libro 1, Titolo 1, Capo II , Decreto NT.
In altre parole , l'attività di recupero è strettamente vincolata alle disposizione legislativa ed alla adozione di un provvedimento amministrativo (interdittiva) rispetto al quale alla Amministrazione Finanziaria è precluso ogni sindacato di merito (sia in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici che hanno condotto alla interdittiva, sia in ordine ai termini ed alla misura in cui questa incide sul recupero del credito).
Nella specie il provvedimento di interdittiva antimafia è stato emesso dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani il 10.05.2023 e , impugnato dalla società, è stato confermato dal TAR Puglia con sentenza n. 155/2024 del 09.02.2024 : l'appello interposto sempre dalla società è stato rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7230/2024 del 26.8.2024.
Parte ricorrente sostiene (senza, però, fornire idonea prova, laddove la copia dei rispettivi atti prodotta non è accompagnata dalla certificazione della relativa iscrizione a ruolo) di avere proposto avverso la prefata pronuncia sia ricorso per SA ( ma non può decamparsi dal rilievo che questo è consentito solo per motivi di giurisdizione, stridente con la intervenuta proposizione della impugnazione avverso la interdittiva innanzi al giudice amministrativo proprio da parte della medesima società) che ricorso ex art. 395, IV c. , cpc, innanzi al medesimo Consiglio di Stato.
In ogni caso, l'art. 92, 3 comma, DLgs n. 159/2011 impone espressamente la immediata revoca di qualsiasi beneficio e/o agevolazione in ragione della sola adozione della interdittiva ovvero della causa risolutiva della provvisoria concessione (nella specie del credito), a prescindere dalla definitività
o meno della stessa.
Ne consegue la ultroneità e la inconferenza dei motivi in discussione, laddove tutti aventi quale errato presupposto la attribuzione alla Agenzia delle Entrate di valutazioni (sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici che hanno condotto alla interdittiva ovvero termini e misura in cui questa incide sul recupero del credito) che, per converso, esulano dalla sua sfera di intervento e non possono , pertanto, configurare vizi del provvedimento impugnato.
La Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani , ripetesi, non era tenuta ex lege a verificare e/o accertare la partecipazione consapevole o meno della società a fenomeni criminali o il grado di infiltrazione mafiosa nell'utilizzo della agevolazione/beneficio/credito, che dovevano essere acclarati unicamente dalla Prefettura.
Ed in detta ottica va esclusa qualsiasi incostituzionalità della richiamata normativa, ove si consideri il particolare contesto in cui si inserisce il provvedimento interdittivo e la finalità cui è ispirato il Codice NT , in particolare l'art. 67 DLgs n. 159/2011, giustificativi e legittimanti la perdita dei benefici.
Rispetto alle superiori conclusioni non incide neppure la successiva ammissione della società al controllo giudiziario (volontario) ex art. 34-bis, comma 6, DLgs. n. 159/2011.
Consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo (ex multis Cons. Stato n. 8481/2023, n. 1935/2022, n. 8558/2022, n. 2847/2022, etc.) ha ribadito il principio secondo cui il suddetto controllo giudiziario (cui può essere attribuita la funzione di strumento di “bonifica”) può soltanto sospendere in modo temporaneo gli effetti della misura interdittiva , ma non può eliminare quelli medio tempore prodotti dalla interdittiva nei rapporti in corso , non incidendo sulla acclarata sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa di cui non costituisce un superamento, anzi, in un certo modo, la conferma della sussistenza.
Pertanto, in questa ottica, il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. sospende gli effetti della interdittiva, ma non elimina quelli già prodotti dalla interdittiva stessa.
I Giudici di Palazzo Spada hanno sempre affermato il principio della efficacia solo per l'avvenire della ammissione al controllo giudiziario , al fine di consentire la partecipazione, ma in situazione di controllo, a procedure di gara successivamente indette.
In linea con il richiamato insegnamento giurisprudenziale il parere ANAC (Funz. Cons. 2/2024) , nel quale viene ribadito che la sospensione ex lege degli effetti della informazione interdittiva a seguito della ammissione a controllo giudiziario ha efficacia solo pro futuro, consentendo la partecipazione alla impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure e quindi non ha carattere retroattivo, in assenza di espressa previsione in tal senso: “Il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. può sospendere gli effetti della interdittiva , ma non può eliminare gli effetti già prodotti dalla interdittiva stessa da cui è stata attinta la impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazioni mafiose nel peculiare periodo temporale in corso”.
Ne consegue che , ad avviso di questo Collegio (e nonostante la diversa , ancora isolata, posizione assunta dalla Sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza 15.3.2024 n. 2515, richiamata da parte ricorrente) l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis cit , in quanto rimedio valido solo a consentire alla impresa la partecipazione a procedure di appalto successivamente indette che, però, non sana e/o supera la perdita dei requisiti acclarata dalla interdittiva , non infirma la legittimità e la validità dell'atto di recupero qui in discussione (conseguente alla constatata concessione del credito in annualità nella quale è stata acclarata la sussistenza nella società dei pericoli di infiltrazione mafiosa), né , per le medesime ragioni, assume rilevanza ai fini della richiesta sospensione del presente giudizio , rispetto al quale, ripetesi, non ha e non può avere alcuna incidenza.
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine all'ultimo motivo di censura (qualifica del credito come “inesistente” e non già come “non spettante”, incidente sulla misura delle sanzioni) si osserva che la adozione del provvedimento di interdittiva sustanzia condizione ostativa alla concessione del credito di imposta sotto il profilo del difetto dei requisiti soggettivi necessari ad integrare il presupposto agevolativo.
Da qui la corretta qualifica del credito recuperato come “inesistente”.
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani delle spese dei giudizi riuniti, liquidate in Euro 3.500,00.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 2:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia Entrate Barletta-Andria-Trani delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.500,00.
Così deciso in Bari il 15.12.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)