Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 276
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non ha discrezionalità nell'emettere il provvedimento di recupero, essendo vincolata dalla normativa che subordina la concessione del beneficio alla mancata adozione di misure di prevenzione.

  • Rigettato
    Inesistenza del presupposto per la revoca automatica del credito

    La Corte ha confermato che il recupero è strettamente vincolato all'adozione di un provvedimento amministrativo (interdittiva), rispetto al quale l'Amministrazione Finanziaria non ha potere di sindacato di merito.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e omessa valutazione delle circostanze post interdittiva

    La Corte ha ritenuto irrilevanti le circostanze post interdittiva, poiché il recupero del credito è automatico a seguito dell'adozione del provvedimento interdittivo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, anche rispetto a colpa o dolo

    La Corte ha escluso la necessità di accertare la partecipazione consapevole a fenomeni criminali o il grado di infiltrazione mafiosa da parte dell'Agenzia delle Entrate, poiché tali accertamenti spettano alla Prefettura.

  • Rigettato
    Errata qualificazione del credito come inesistente anziché non spettante

    La Corte ha ritenuto corretta la qualifica del credito come 'inesistente' in quanto l'adozione del provvedimento di interdittiva costituisce condizione ostativa alla concessione del credito per difetto dei requisiti soggettivi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, Sezione 2, ha esaminato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 Srl avverso un atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani, relativo al credito d'imposta per gli investimenti del Mezzogiorno, usufruito nell'anno 2021 per Euro 67.384,00. La società aveva beneficiato di tale credito, disciplinato dagli articoli 1, commi 98-108 della Legge n. 208/2015 e successive modifiche, il quale rientra tra le erogazioni per le quali è richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. g) del DLgs n. 59/2011. In attesa del rilascio dell'informativa antimafia, il credito era stato concesso sotto condizione risolutiva, come previsto dalla normativa e dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 3.7.2018. L'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'emissione di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società da parte della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, ha proceduto al recupero integrale del credito, ritenendo verificata la condizione risolutiva. La Ricorrente_1 Srl ha impugnato l'atto di recupero deducendo cinque motivi di ricorso: violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento; inesistenza del presupposto per la revoca automatica del credito; violazione del contraddittorio e omessa valutazione delle circostanze post interdittiva; difetto di motivazione, anche rispetto a colpa o dolo; ed errata qualificazione del credito come inesistente anziché non spettante. La società ha altresì chiesto la sospensione del giudizio in ragione dell'ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, del DLgs n. 159/2011. L'Agenzia delle Entrate si è costituita, confermando la legittimità del proprio operato basato sul dettato normativo che prevede la revoca del credito al mero esito negativo dell'informativa antimafia.

La Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi sollevati dalla società ricorrente. In relazione ai primi quattro motivi, concernenti la valutazione delle circostanze sottese all'interdittiva e la sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'atto impugnato, la Corte ha statuito che l'Agenzia delle Entrate non dispone di alcuna discrezionalità, essendo vincolata dal legislatore all'emissione del provvedimento di recupero in caso di adozione di misure di prevenzione. L'Amministrazione Finanziaria è preclusa ogni valutazione di merito sull'interdittiva, la cui legittimità era stata peraltro confermata in sede amministrativa e giurisdizionale (TAR Puglia e Consiglio di Stato). La Corte ha altresì chiarito che l'art. 92, comma 3, del DLgs n. 159/2011 impone l'immediata revoca di qualsiasi beneficio in ragione della sola adozione dell'interdittiva, a prescindere dalla sua definitività. Pertanto, i motivi relativi all'attribuzione di valutazioni all'Agenzia delle Entrate sono stati ritenuti ultronei e inconferenti. La Corte ha inoltre escluso che l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis del DLgs n. 159/2011 possa incidere sulla legittimità dell'atto di recupero, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui tale controllo sospende temporaneamente gli effetti dell'interdittiva ma non elimina quelli medio tempore prodotti, avendo efficacia solo per il futuro. Infine, in merito all'ultimo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la qualifica del credito recuperato come "inesistente", poiché l'interdittiva antimafia costituisce una condizione ostativa alla concessione del credito per difetto dei requisiti soggettivi. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 276
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 276
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo