TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 101/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 101/2022 promossa da:
, in qualità dell'omonima impresa individuale, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. VALVO CORRADO, presso il cui studio, in Noto, via Napoli
n. 49, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. POLVERINO LUCA e dall'avv. COLUCCINO
LUIGI, i quali provvedono a nominare quale domiciliatario, l'avv. SPINA SAVERIO
pagina 1 di 7 , come da nomina in calce alla comparsa di cos7tituzione e risposta, eleggendo CP_3
domicilio in Avola, via Napoli n. 14, presso lo studio dell'avv. Sergio Vinci.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1664/2021 del 27.10.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma Controparte_2
complessiva di euro 11.807,49 oltre interessi, spese e compensi, dovuta quale saldo di n. 8
fatture emesse dall'odierna convenuta opposta.
L'opponente con le proprie doglianze ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva,
evidenziando che nel ricorso monitorio non vi era certezza dell'identità del debitore, se il sig.
quale persona fisica ovvero in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale; in secondo luogo, ha eccepito la carenza di prova del credito e la sua insussistenza,
nonché la violazione ad opera dell'opposta dei diritti del consumatore, sostenendo la violazione degli obblighi contrattuali in punto di determinazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'energia elettrica.
Ha, quindi, chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento di controparte e pagina 2 di 7 chiedendone la condanna alla corresponsione in suo favore di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito, nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio la che ha istato per il rigetto delle avverse Controparte_2
eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 26.10.2022 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati, altresì, i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., infine,
ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 4.12.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è palesemente infondata.
2.1. Invero, del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Dalla documentazione versata in atti vi è assoluta certezza sul fatto che il sig. Controparte_1
è titolare di un'impresa individuale, identificata con il numero C.F./P.IVA , e che P.IVA_3
il contratto di somministrazione sotteso al credito per cui è giudizio sia stato sottoscritto dall'opponente proprio in qualità di titolare dell'impresa individuale, essendo stato riportato sul documento contrattuale proprio il predetto numero di partita iva.
Inoltre, i dati dell'impresa stessa riportati nel ricorso monitorio trovano piena corrispondenza nella visura camerale versata in atti, da cui si evince che la sede legale è in Noto, via Bari n. 14.
Pertanto, non può dirsi sussistere alcuna incertezza sull'individuazione del soggetto debitore, il pagina 3 di 7 quale, peraltro, nel proprio atto di citazione in opposizione non nega di aver sottoscritto un contratto di somministrazione con l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_2
passiva è infondata, in considerazione del fatto che le fatture azionate allegate in sede monitoria sono state emesse nei confronti del sig. identificato con la partita iva Controparte_1
riportata nel contratto di somministrazione.
2.2. Anche l'eccezione di violazione delle norme sulla tutela del consumatore non può che ritenersi priva di pregio.
È documentale la circostanza in base alla quale il sig. ha sottoscritto con CP_1 CP_2
un contratto di somministrazione denominato “Optima Tutto-in-Uno business”, e non
[...]
“VitaMia”, come erroneamente indicato da parte opponente, avente ad oggetto la fornitura dei servizi internet e voce nonché di energia elettrica sui Codici POD: IT001E97788930,
IT001E97892568 e IT001E97890512.
In base all'offerta “Tutto-in-Uno”, il cliente paga un canone mensile fisso e unico per tutte le utenze di casa o aziendali scelte, canone dato dalla somma di tutti i sotto canoni relativi ai singoli servizi usufruiti indicati nel contratto.
È previsto che, una tantum, il cliente dovrà far fronte anche ad un costo di attivazione che, a seconda del target, verrà addebitato in fattura:
1. in n. 4 rate di default per i Consumer;
2. in un'unica soluzione o in 3/6 rate per i Clienti Business.
Nel caso in cui il consumo reale del cliente differisca, per eccesso o per difetto, dalla taglia assegnata, la differenza movimenterà il c.d. Conto Relax, una sorta di ''salvadanaio'' virtuale a pagina 4 di 7 disposizione del cliente e visibile ogni mese in fattura;
di conseguenza, alla fine dell'anno contrattuale o al termine del rapporto in caso di recesso anticipato, al Cliente verrà emessa una fattura di conguaglio con la quale verrà restituito o addebito il valore del consumo non usufruito o usufruito in eccesso.
Ciò è chiaramente indicato nelle condizioni contrattuali accettate e sottoscritte dall'opponente,
nello specifico al punto 5) ove viene statuito che il cliente dichiara “di accettare la fatturazione del conguaglio dei consumi reali alla scadenza del periodo contrattuale, o alla risoluzione del contratto in caso di recesso anticipato”.
Ciò risulta chiaramente nel contratto sottoscritto dall'opponente, nonché in ogni fattura inviata ove il cliente viene informato sui consumi sotto soglia o oltre soglia e, soprattutto, del funzionamento del Conto relax.
Si evince in maniera chiara dalla documentazione prodotta che l'offerta proposta è stata cristallizzata dall'invio della documentazione contrattuale al sig. il quale è stato dunque CP_1
messo nelle condizioni di visionare le condizioni contrattuali.
Risulta che la società , quindi, abbia assolto agli obblighi imposti dal Codice del CP_2
consumo, in particolare dall'art. 51, fornendo al cliente ogni elemento utile per valutare l'offerta e conoscerne le specifiche, con particolare riferimento al meccanismo di fatturazione.
2.3. Riguardo all'eccezione di carenza di prova del credito e del suo ammontare, va rilevato che il sig. non ha disconosciuto l'esistenza, la titolarità e l'erogazione della fornitura di gas e CP_1
che, quindi, il fatto non contestato o contestato genericamente non ha bisogno di essere provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
pagina 5 di 7 Di conseguenza, stante la mancata contestazione del vincolo contrattuale, la produzione in giudizio delle fatture – seppur documenti di natura contabile e predisposti unilateralmente –
costituisce vera e propria prova documentale relativamente al credito vantato.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova è che, appunto, il rapporto contrattuale non sia messo in discussione: “Qualora il rapporto contrattuale non sia controverso, la fattura può
costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione
eseguita, in particolare nell'eventualità che il debitore abbia accettato senza opporre
contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Corte di Cassazione,
sent. n. 11736 del 15/05/2018).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la società opposta abbia provato la sussistenza sia nell'an che il quantum debeatur.
Peraltro, la contestazione di parte opponente sul quantum azionato è del tutto generica e superficiale.
3. L'infondatezza dei motivi di opposizione assorbono le domande riconvenzionali formulate dal sig. attesa la conseguente infondatezza. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori medi per la fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore pagina 6 di 7 domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1664/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 27 ottobre 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna, altresì la parte opposta a rimborsare alla società opponente le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 12 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 101/2022 promossa da:
, in qualità dell'omonima impresa individuale, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. VALVO CORRADO, presso il cui studio, in Noto, via Napoli
n. 49, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. POLVERINO LUCA e dall'avv. COLUCCINO
LUIGI, i quali provvedono a nominare quale domiciliatario, l'avv. SPINA SAVERIO
pagina 1 di 7 , come da nomina in calce alla comparsa di cos7tituzione e risposta, eleggendo CP_3
domicilio in Avola, via Napoli n. 14, presso lo studio dell'avv. Sergio Vinci.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1664/2021 del 27.10.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma Controparte_2
complessiva di euro 11.807,49 oltre interessi, spese e compensi, dovuta quale saldo di n. 8
fatture emesse dall'odierna convenuta opposta.
L'opponente con le proprie doglianze ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva,
evidenziando che nel ricorso monitorio non vi era certezza dell'identità del debitore, se il sig.
quale persona fisica ovvero in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale; in secondo luogo, ha eccepito la carenza di prova del credito e la sua insussistenza,
nonché la violazione ad opera dell'opposta dei diritti del consumatore, sostenendo la violazione degli obblighi contrattuali in punto di determinazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'energia elettrica.
Ha, quindi, chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento di controparte e pagina 2 di 7 chiedendone la condanna alla corresponsione in suo favore di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito, nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio la che ha istato per il rigetto delle avverse Controparte_2
eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 26.10.2022 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati, altresì, i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., infine,
ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 4.12.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è palesemente infondata.
2.1. Invero, del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Dalla documentazione versata in atti vi è assoluta certezza sul fatto che il sig. Controparte_1
è titolare di un'impresa individuale, identificata con il numero C.F./P.IVA , e che P.IVA_3
il contratto di somministrazione sotteso al credito per cui è giudizio sia stato sottoscritto dall'opponente proprio in qualità di titolare dell'impresa individuale, essendo stato riportato sul documento contrattuale proprio il predetto numero di partita iva.
Inoltre, i dati dell'impresa stessa riportati nel ricorso monitorio trovano piena corrispondenza nella visura camerale versata in atti, da cui si evince che la sede legale è in Noto, via Bari n. 14.
Pertanto, non può dirsi sussistere alcuna incertezza sull'individuazione del soggetto debitore, il pagina 3 di 7 quale, peraltro, nel proprio atto di citazione in opposizione non nega di aver sottoscritto un contratto di somministrazione con l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_2
passiva è infondata, in considerazione del fatto che le fatture azionate allegate in sede monitoria sono state emesse nei confronti del sig. identificato con la partita iva Controparte_1
riportata nel contratto di somministrazione.
2.2. Anche l'eccezione di violazione delle norme sulla tutela del consumatore non può che ritenersi priva di pregio.
È documentale la circostanza in base alla quale il sig. ha sottoscritto con CP_1 CP_2
un contratto di somministrazione denominato “Optima Tutto-in-Uno business”, e non
[...]
“VitaMia”, come erroneamente indicato da parte opponente, avente ad oggetto la fornitura dei servizi internet e voce nonché di energia elettrica sui Codici POD: IT001E97788930,
IT001E97892568 e IT001E97890512.
In base all'offerta “Tutto-in-Uno”, il cliente paga un canone mensile fisso e unico per tutte le utenze di casa o aziendali scelte, canone dato dalla somma di tutti i sotto canoni relativi ai singoli servizi usufruiti indicati nel contratto.
È previsto che, una tantum, il cliente dovrà far fronte anche ad un costo di attivazione che, a seconda del target, verrà addebitato in fattura:
1. in n. 4 rate di default per i Consumer;
2. in un'unica soluzione o in 3/6 rate per i Clienti Business.
Nel caso in cui il consumo reale del cliente differisca, per eccesso o per difetto, dalla taglia assegnata, la differenza movimenterà il c.d. Conto Relax, una sorta di ''salvadanaio'' virtuale a pagina 4 di 7 disposizione del cliente e visibile ogni mese in fattura;
di conseguenza, alla fine dell'anno contrattuale o al termine del rapporto in caso di recesso anticipato, al Cliente verrà emessa una fattura di conguaglio con la quale verrà restituito o addebito il valore del consumo non usufruito o usufruito in eccesso.
Ciò è chiaramente indicato nelle condizioni contrattuali accettate e sottoscritte dall'opponente,
nello specifico al punto 5) ove viene statuito che il cliente dichiara “di accettare la fatturazione del conguaglio dei consumi reali alla scadenza del periodo contrattuale, o alla risoluzione del contratto in caso di recesso anticipato”.
Ciò risulta chiaramente nel contratto sottoscritto dall'opponente, nonché in ogni fattura inviata ove il cliente viene informato sui consumi sotto soglia o oltre soglia e, soprattutto, del funzionamento del Conto relax.
Si evince in maniera chiara dalla documentazione prodotta che l'offerta proposta è stata cristallizzata dall'invio della documentazione contrattuale al sig. il quale è stato dunque CP_1
messo nelle condizioni di visionare le condizioni contrattuali.
Risulta che la società , quindi, abbia assolto agli obblighi imposti dal Codice del CP_2
consumo, in particolare dall'art. 51, fornendo al cliente ogni elemento utile per valutare l'offerta e conoscerne le specifiche, con particolare riferimento al meccanismo di fatturazione.
2.3. Riguardo all'eccezione di carenza di prova del credito e del suo ammontare, va rilevato che il sig. non ha disconosciuto l'esistenza, la titolarità e l'erogazione della fornitura di gas e CP_1
che, quindi, il fatto non contestato o contestato genericamente non ha bisogno di essere provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
pagina 5 di 7 Di conseguenza, stante la mancata contestazione del vincolo contrattuale, la produzione in giudizio delle fatture – seppur documenti di natura contabile e predisposti unilateralmente –
costituisce vera e propria prova documentale relativamente al credito vantato.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova è che, appunto, il rapporto contrattuale non sia messo in discussione: “Qualora il rapporto contrattuale non sia controverso, la fattura può
costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione
eseguita, in particolare nell'eventualità che il debitore abbia accettato senza opporre
contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Corte di Cassazione,
sent. n. 11736 del 15/05/2018).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la società opposta abbia provato la sussistenza sia nell'an che il quantum debeatur.
Peraltro, la contestazione di parte opponente sul quantum azionato è del tutto generica e superficiale.
3. L'infondatezza dei motivi di opposizione assorbono le domande riconvenzionali formulate dal sig. attesa la conseguente infondatezza. CP_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori medi per la fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore pagina 6 di 7 domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1664/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 27 ottobre 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna, altresì la parte opposta a rimborsare alla società opponente le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 12 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7