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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6259 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5943/2020
All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AMORETTI ROBERTO avv. Ascione in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FELICIOTTI LUCIA presente
Controparte_2
Avv. ARAGONI LUIGI
Avv. PELLEGRINO SALVATORE presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
TI NC
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato - ai sensi ELart. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5943 del ruolo generale degli affari contenziosi ELanno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso l'avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Amoretti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
Controparte_3
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., domiciliato presso
[...] P.IVA_1
l'Avvocatura Regionale Inail del Lazio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Aragoni e
AT EL giusta procura in atti. APPELLATO
E
(c.f. in persona del l.r.p.t., domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 presso il difensore avv. Lucia Feliciotti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.13394/2020 resa in data 30.09.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 9.11.2020 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.13394/2020 pubblicata in data 30.09.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.77373/2017, avente ad oggetto il giudizio di merito di una opposizione all'esecuzione promossa con ricorso ex art.615 co.2 c.p.c. da con successiva chiamata in causa EL Parte_2 [...]
[...
[...] . Controparte_4 CP_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con sentenza n. 335/2012, emessa il 20.02.2012, il Tribunale di SS condannava e la Parte_3 CP_5
(ora, , in solido, al pagamento: - in favore di Controparte_1 Parte_4
della somma di €208.655,75 a titolo di danno non patrimoniale e della somma di
[...]
€420.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle dette somme devalutate alla data del sinistro secondo indici ISTAT e via via rivalutate anno per anno e fino al saldo;
- in favore EL a titolo di surroga, della somma di €598.681,13 oltre interessi al tasso CP_2 legale dalla data della domanda al saldo,
- in favore di e EL delle spese di lite. Con sentenza n.102/2015, emessa Parte_4 CP_2 in data 6.03.2015, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado: - condannava in solido , e la Parte_5 Controparte_6
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza pari ad € Controparte_1
1.549.370,00, al pagamento: - in favore EL a titolo di surroga, della somma di € CP_2
598.681,13 oltre interessi legali dalla data decisione al saldo, - in favore di Parte_4
della somma di € 786.271,00 a titolo di residuo danno non patrimoniale (già detratta
[...] la somma di € 75.000,00 corrisposta a titolo di provvisionale riconosciuta in sede penale) e della somma di € 420.000,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle dette somme devalutate alla data del sinistro secondo indici ISTAT e via via rivalutate anno per anno e fino al saldo,
- compensava le spese processuali del giudizio di appello tra e Controparte_1
l' CP_2
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
. Pt_4
Con ricorso cautelare ex art. 615 comma 2 c.p.c. ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'esecuzione recante R.G.E. n. 9979/2016, intrapresa da Parte_4
per l'importo complessivo pari ad € 291.855,44, in forza della citata sentenza n.
[...]
102/2015 della Corte di Appello di Cagliari. Nel ricorso in opposizione, la società di assicurazioni ha dedotto l'avvenuto pagamento del dovuto, come indicato dettagliatamente dall'esecutata nella tabella che qui di seguito si riporta:
IMPORTO DATA BENEFICIARIO
€75.000 16.11.2004 (ossia € Parte_4
CE 80.026,06 – €
3 5.026,06 relativi alle spese legali)
€ 957.000,00 20.07.2012 Parte_4
€ 662.086,76 26.09.2012 CP_2
Totale già pagato 1.694.086,76 A fronte di un massimale da di polizza di soli € CP_1
1.549.370,00 (avendo poi la compagnia versato in aggiunta, in data 26.5.15 ulteriori € 47.246,31 per spese legali a favore di
) Parte_4
ha concluso, quindi, chiedendo di: Controparte_1
“1. Preliminarmente sospendere –anche inaudita altera parte l'esecuzione, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 624 cpc;
3. Disporre l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata in causa EL CP_2 per le ragioni di cui in narrativa;
4. Accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata nei confronti della e dunque l'illegittimità, ovvero la nullità e Parte_2 comunque l'inefficacia ELesecuzione e ELintrapreso pignoramento n. 9979/16 nonché ELatto di precetto, liberando così tutti i beni e le somme di cui in premessa dal relativo vincolo o, in stretto subordine, quantomeno quelli che risulteranno pignorati in eccesso rispetto all'ipotetico, non creduto, dovuto;
5. In via gradata, per l'ipotesi di rigetto ELopposizione e/o comunque di assegnazione delle somme pignorate a favore di , accertare e dichiarare che l' è tenuto a manlevare Pt_1 CP_2
e a rimborsare alla –stante il limite del massimale- tutte le somme che Parte_2 la stessa fosse condannata a pagare e/o assegnate al creditore procedente, in quanto già indebitamente versate dalla all' in esecuzione della sentenza di primo grado CP_1 CP_2 poi riformata in appello e, per l'effetto, condannare l' al pagamento a favore della CP_2
delle relative somme;
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Parte_2 giudizio, oltre al rimborso del 15% per spese generali”.
Il creditore, costituitosi con memoria del 30.03.2017, ha chiesto il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, domandando “conseguentemente” di “accertare e dichiarare essere ancora dovuta da all'NG. Controparte_1 Parte_4
4 , per le causali esposte in atti, la somma precettata di € 291.855,44, o quella diversa Pt_1 somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo e oltre spese di notifica a margine segnate e successive occorrende”. In particolare, secondo la prospettazione del creditore, sebbene nella sentenza costituente titolo esecutivo non sia stato indicato il criterio per ripartire l'importo di €
1.549.370,00 (massimale di polizza) tra i due aventi titolo ( e , la società Parte_4 CP_2 di assicurazioni avrebbe dovuto ciononostante corrispondere a in via privilegiata Parte_4 tutte le somme ad esso spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto di quanto enunciato nella sentenza n. 319/1989 dalla Consulta che ha dichiarato la illegittimità costituzionale ELart. 28 L. n.990/1969 nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto ELassistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti (da intendersi, per l'appunto, quali danni non patrimoniali). Il giudice ELesecuzione, letti gli atti, sentite le parti, con ordinanza del 29.08.2017 ha sospeso l'esecuzione, condannato il creditore opposto al pagamento delle spese di lite e fissato il termine perentorio fino al 30.11.2017 per
l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4
ha introdotto il presente giudizio di merito, chiedendo di accertare la infondatezza
[...] della opposizione spiegata da e, quindi, la sussistenza del diritto del creditore CP_1 opposto di agire in executivis nei confronti della società assicurativa per la somma di
€291.855,44 o altra somma ritenuta di giustizia;
ha, quindi, formulato le stesse conclusioni già proposte nella citata memoria del 30.03.2017 depositata nella precedente fase cautelare.
nel costituirsi tempestivamente, ha insistito nell'accoglimento Controparte_1 della opposizione, formulando le seguenti conclusioni:
“1. Preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata in causa EL con spostamento ELudienza di comparizione per consentire la chiamata in CP_2 causa del terzo anzidetto, per le ragioni di cui in narrativa;
2. Accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata nei confronti della e dunque l'illegittimità, ovvero la nullità e Parte_2 comunque l'inefficacia ELesecuzione e ELintrapreso pignoramento n. 9979/16 nonché ELatto di precetto, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla Parte_2
a favore di in forza della sentenza azionata, liberando così tutti i beni e le Parte_1 somme pignorate dal relativo vincolo o, in stretto subordine, quantomeno quelle che risulteranno pignorate in eccesso rispetto all'ipotetico, non creduto, dovuto, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla suindicata procedura esecutiva, ora sospesa;
3. Per l'ipotesi di rigetto ELopposizione e/o comunque di assegnazione e/o riconoscimento -
5 anche parziale- delle somme pignorate a favore di , accertare e dichiarare Parte_1 che l' è tenuto a rimborsare alla –stante il limite del massimale già CP_2 Parte_2 interamente versato- tutte le somme che la stessa fosse condannata a pagare e/o assegnate al creditore procedente, in quanto già indebitamente versate dalla all' in CP_1 CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello e, per l'effetto, condannare
l' al pagamento a favore della delle relative somme, fermo il CP_2 Parte_2 pagamento degli interessi su € 598.681,13= dal 17.7.2006 al 20.2.2012 per come già statuito dalla sentenza della C.A. di Cagliari n. 102/15, oltre agli interessi successivi su detto indebito;
4. Condannare in ogni caso l' e/o in riconvenzionale- al CP_2 Controparte_7 rimborso e pagamento, ciascuno per quanto di ragione, a favore della Parte_2 di tutto quanto pagato in esubero del massimale, ossia ad € 144.716,76=, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, o alla diversa somma eventualmente accertata in causa, procedendo se del caso alle opportune compensazioni con l'eventuale credito accertato a favore delle controparti;
5. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso del
15% per spese generali”.
Integrato il contraddittorio nei confronti EL ai sensi ELart. 106 c.p.c., CP_2 quest'ultimo ha eccepito la inammissibilità di ogni avversa pretesa, chiedendone anche il rigetto nel merito.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre ha Controparte_1 riformulato le medesime conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, Parte_4
nella memoria n. 1 ha così concluso:
[...]
“- in via principale: rigettare l'opposizione all'esecuzione ex artt.615 2°c. – 624 c.p.c. proposta da nei confronti ELNG. , in quanto Controparte_1 Parte_1 inammissibile, improponibile, infondata, non provata o come meglio, con ogni conseguenziale pronuncia in relazione alla procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Roma n.9979/16 R.E. temporaneamente sospesa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della suindicata avversa opposizione, accertare e dichiarare l'ammontare della somma ancora dovuta da
e/o dall' all'NG. , e Controparte_1 CP_2 Parte_1 conseguentemente condannare e/o l' in persona Controparte_1 CP_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via fra loro alternativa, solidale o come meglio, in favore ELNG. , della somma precettata di Parte_1
€ 291.855,44, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo;
6 - in ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale e rimb. forf. 15% spese generali ex art.2 D.M. Giustizia n.55/14, oltre IVA e CPA di legge, sia del presente giudizio di merito sia della precedente fase cautelare”.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza EL11.03.2020, poi rinviata all'udienza del 16.09.2020 a causa ELemergenza epidemiologica in atto (D.L. 08 marzo 2020, n. 11), all'esito della quale si è proceduto ai sensi ELart. 281 sexies c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta la insussistenza del diritto di Parte_4
di procedere all'esecuzione nei confronti di in forza
[...] Controparte_1 della sentenza n. 102/2015 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari;
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da di condanna Controparte_1 di e di alla restituzione della somma di € 144.716,76 pagata in Parte_4 CP_2 esubero rispetto al massimale, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 11.472,00 oltre accessori di legge se dovuti;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 CP_2 lite che liquida in € 4.015,00, oltre accessori di legge se dovuti.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'opposizione proposta da
[...]
è fondata. Risulta incontestato, e comunque documentalmente provato, Controparte_1 che il debitore ha corrisposto le seguenti somme:
- € 75.000,00 in data 16.11.2004 in favore di (già computato dal Parte_4
Tribunale di SS nella sentenza n. 335/2012 nel liquidare la somma di €208.655,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
già computato dalla Corte di Appello di Cagliari nella sentenza n. 102/2015 nel liquidare la somma di €786.271,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale),
- € 957.000,00 in data 20.7.2012 in favore di , Parte_4
- € 662.086,76 in data 26.09.2012 in favore di CP_2
- € 47.246,31 in data 26.05.2015 in favore di . Parte_4
Nei relativi bonifici (in allegato al ricorso in opposizione) non ha dichiarato Controparte_1 quale debito intendesse soddisfare (danno non patrimoniale, danno patrimoniale, spese legali).
Opera, pertanto, l'art. 1193, comma 2, c.p.c. secondo cui «In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più
7 debiti egualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti».
Il pagamento della somma di € 975.000,00 è stato effettuato da Controparte_1 in data 20.07.2012, ai fini della esecuzione della sentenza n. 355/2012 del Tribunale di SS, non essendo a quel tempo ancora intervenuta la Corte di Appello di Cagliari. La pronuncia del
2012, si ripete, così statuiva:
- Condannava e la (ora, , in Parte_3 CP_5 Controparte_1 solido, a pagare in favore di la somma di €208.655,75 a titolo di danno Parte_4 non patrimoniale e la somma di €420.000 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori;
- Condannava e la (ora, , in Parte_3 CP_5 Controparte_1 solido, a pagare in favore EL la somma di €598.681,13 oltre interessi al saldo legale CP_2 dalla data della domanda al saldo.
Tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 1193, comma 2, c.c. e degli importi liquidati dal
Tribunale di SS, la somma di € 957.000,00 corrisposta in data 20.07.2012 in favore di
[...]
doveva essere imputata prima al danno patrimoniale, in quanto più oneroso Pt_4
(€420.000,00), poi al danno non patrimoniale (208.655,75) e, da ultimo, alle spese di lite. Ciò posto, stante la devalutazione delle suddette somme alla data del sinistro e il calcolo degli interessi legali sugli importi rivalutati anno per anno sino al saldo, il versamento della somma di €957.000,00 in favore ELodierno esecutante opposto ha soddisfatto integralmente il credito da questi vantato in forza della sentenza di primo grado (a quel tempo avente efficacia esecutiva, in quanto non ancora pronunciatasi la Corte di Appello di Cagliari), sia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sia a titolo di spese legali. Pertanto, il successivo pagamento ELimporto di €662.086,76, eseguito da in data CP_1
26.09.2012 in favore EL in ottemperanza alla sentenza n. 355/2012 del Tribunale di CP_2
SS (avente, a quel tempo, efficacia esecutiva), è stato effettuato in buona fede dalla società debitrice, a fronte della intera soddisfazione del credito vantato da (sulla base, si Parte_4 ripete, della sentenza n. 355/2012 a quel tempo costituente titolo esecutivo) con il pagamento della somma di €957.000,00.
Si ritiene, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. In altri termini, poiché alla data del 26.09.2012 il credito vantato da in forza della sentenza di primo grado Parte_4 doveva ritenersi integralmente estinto, in buona fede ha corrisposto la somma di CP_1
€662.086,76 in favore EL con conseguente liberazione della società assicuratrice CP_2 la quale, peraltro, ha complessivamente effettuato versamenti (€75.000,00 + €957.000,00 + €
662.086,76 + € 47.246,31) di importo notevolmente superiore al limite del massimale
8 (€1.549.370,00). Di tal ché, null'altro può pretendere l'esecutante nei confronti della società assicurativa. Non può ritenersi che la pendenza del giudizio di appello dinnanzi alla Corte di
Cagliari escluda la buona fede del debitore poiché ai sensi ELart. 282 c.p.c. la sentenza di condanna di primo grado ha efficacia provvisoriamente esecutiva, sicché il debitore non può sottrarsi ai pagamenti dovuti in attesa della decisione del giudice di secondo grado. Inoltre, come già sopra detto, al tempo della corresponsione degli importi di €957.000,00 e di €
662.086,76 la sentenza di primo grado non era ancora stata sostituita dalla sentenza della
Corte di Appello, né era stata disposta la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi ELart. 283 c.p.c. Chiarito ciò, occorre esaminare la domanda proposta dal creditore opposto nell'atto di citazione in via subordinata (“[…] in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della suindicata avversa opposizione, accertare e dichiarare
l'ammontare della somma ancora dovuta da all'NG. Controparte_1
, e conseguentemente condannare in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore ELNG. Parte_1
, della somma precettata di € 291.855,44, o di quella diversa somma, maggiore o
[...] minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo). Orbene, tale domanda – al pari di quella proposta in via principale – deve intendersi quale domanda di accertamento negativo della opposizione spiegata da con la conseguenza che la stessa non merita accoglimento per Controparte_1 le ragioni sopra precisate;
diversamente opinando, la stessa sarebbe inammissibile, in quanto volta alla formazione di un nuovo titolo giudiziale nei confronti della società assicurativa fondato sulla sentenza n. 102/2015 della Corte di Appello di Cagliari.
Da ultimo, occorre esaminare la domanda proposta da per la prima volta Controparte_1 nella comparsa di costituzione e risposta (e non già, anche, nel ricorso cautelare in opposizione); trattasi, in particolare, della domanda di condanna di e di Parte_4 CP_2 alla restituzione della somma di €144.716,76 pagata in eccedenza rispetto al massimale.
Orbene, come noto, se la causa di merito è instaurata a cura di colui che ha proposto
l'opposizione, vi è una identità tra la posizione sostanziale e quella processuale. Qualora, invece, come nel caso di specie, il giudizio sia introdotto da un soggetto diverso dall'opponente,
l'atto introduttivo inevitabilmente avrà ad oggetto una domanda giudiziale di accertamento della infondatezza della opposizione per i motivi dedotti dall'opponente: in tale ipotesi,
l'originario opponente è attore sostanziale ma convenuto in senso formale mentre, al contrario, la parte opposta che ha provveduto ad introdurre il giudizio di merito riveste il ruolo di convenuto in senso sostanziale, pur figurando come attore in senso formale.
Giova, pertanto, richiamare la giurisprudenza formatasi in seno ai giudizi di opposizione a
9 decreto ingiuntivo, secondo cui «Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta» (Cass., Sentenza n. 13086 del 05/06/2007; Cass., sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Conclusivamente, la domanda nuova formulata da è inammissibile non essendo CP_1 conseguente ad alcuna domanda riconvenzionale proposta dal creditore opposto nell'atto di citazione. In merito al rapporto tra e le Parte_4 Controparte_1 spese di lite vengono poste a carico del primo in forza del principio della soccombenza prevalente, da liquidarsi come in dispositivo attenendosi ai parametri medi, tenuto conto dello scaglione di riferimento da €260.000,00 a €520.000,00 (in ragione della esecuzione intrapresa per €291.855,44). In merito al rapporto tra e le spese Controparte_1 CP_2 di lite vengono poste a carico della prima in forza del principio della soccombenza prevalente, da liquidarsi come in dispositivo attenendosi ai parametri minimi stante la inammissibilità della domanda proposta dalla società di assicurazioni, tenuto conto dello scaglione di riferimento da €52.001,00 a €260.000,00 (in ragione della richiesta di condanna di alla CP_2 restituzione della somma di €144.716,76)”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per i motivi esposti in atti, in integrale riforma della sentenza
Tribunale di Roma III^ Sez. Civile – G.U. Dott.ssa LIVERANI n.13394/20 del 30.9.2020:
- in via principale: rigettare l'opposizione all'esecuzione ex artt.615 2°c. – 624 c.p.c. proposta da nei confronti ELNG. , in quanto Controparte_1 Parte_1 inammissibile, improponibile, infondata, non provata o come meglio, e dunque accertare e dichiarare il diritto ELNG. di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confronti di per la somma precettata di € 291.855,44, o di Controparte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo, con ogni conseguenziale pronuncia in relazione alla procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Roma n.9979/16 R.E. temporaneamente sospesa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della suindicata avversa opposizione, accertare e dichiarare la somma, eventualmente anche maggiore o minore di quella di € 291.855,44 precettata, ancora dovuta da Parte_6
[...]
[...] e/o dall' all'NG. alla luce ELesito del giudizio di
[...] CP_2 Parte_1 appello Corte d'Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di SS n.624/12 R. G. App. definito con sentenza n.102/15 del 6.3.2015 – 11.3.2015, e dunque il diritto del predetto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della prima con riferimento a tale somma;
nonché, se del caso, condannare e/o l' in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2 legali rappresentanti pro tempore, in via fra loro alternativa, solidale o come meglio, al pagamento in favore ELNG. della somma in precedenza indicata, Parte_1 oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo, con ogni conseguenziale pronuncia in relazione alla procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Roma
n.9979/16 R.E. temporaneamente sospesa;
- in ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale e rimb. forf. 15% spese generali ex art.2 D.M. Giustizia n.55/14, oltre IVA e CPA di legge, di entrambi i gradi del giudizio di merito e della precedente fase cautelare”.
§ 6. — Controparte_3
costituitosi con comparsa depositata il 1.03.2021 ha resistito al
[...] gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta,
- dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso gravame principale, unitamente a qualsivoglia altra altrui pretesa avanzata a mezzo di impugnazione incidentale, per l'effetto statuendone il rigetto ed adottando gli opportuni e conseguenti provvedimenti anche in punto di spese della lite”.
§ 6.1 - costituitasi con comparsa depositata il 1.03.2021 ha resistito Parte_2 al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “1. Anche in accoglimento delle deduzioni, domande ed eccezioni tutte già svolte in primo grado ma non esaminate né decise in quanto ritenute assorbite e che qui si ripropongono ex art. 346 cpc, dichiarare inammissibile e comunque rigettare in toto l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto accertando e dichiarando che
[...] Parte_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...] [...]
e dunque l'illegittimità, ovvero la nullità e comunque l'inefficacia ELesecuzione e Parte_2 ELintrapreso pignoramento n. 9979/16 nonché ELatto di precetto, e che nulla è dovuto dalla
a favore di in forza della sentenza azionata, Parte_2 Parte_1 liberando così tutti i beni e le somme pignorate dal relativo vincolo o, in stretto subordine, quantomeno quelle che risulteranno pignorate in eccesso rispetto all'ipotetico, non creduto, dovuto, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla suindicata procedura esecutiva, già sospesa;
11
2. In accoglimento delle domande riproposte ex art.346 cpc e/o in via di appello incidentale, svolto per quanto occorra anche al riguardo, per l'ipotesi di accoglimento -anche parziale ELappello- e di rigetto ELopposizione all'esecuzione e/o comunque di assegnazione e/o riconoscimento -anche parziale- delle somme pignorate a favore di , Parte_1 accertare e dichiarare che l' è tenuto a rimborsare alla –stante il CP_2 Parte_2 limite del massimale già interamente versato- tutte le somme che la stessa fosse condannata a pagare e/o assegnate al creditore procedente, in quanto già indebitamente versate dalla all' in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello e, per CP_1 CP_2
l'effetto, condannare l' al pagamento a favore della delle relative CP_2 Parte_2 somme, fermo il pagamento degli interessi su € 598.681,13= dal 17.7.2006 al 20.2.2012 per come già statuito dalla sentenza della C.A. di Cagliari n. 102/15, oltre agli interessi successivi su detto indebito;
3. In accoglimento ELappello incidentale condannare in ogni caso l' e/o CP_2 Parte_1
al rimborso e pagamento, ciascuno per quanto di ragione, a favore della
[...] [...]
di tutto quanto pagato in esubero del massimale, ossia di € 144.716,76=, oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, o alla diversa somma eventualmente accertata in causa, procedendo se del caso alle opportune compensazioni con l'eventuale credito accertato a favore delle controparti;
4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del 15% per spese generali e condanna EL al rimborso di quanto nel caso CP_2 percepito per spese legali in esecuzione della sentenza impugnata>>.
Si insiste per il resto nelle eccezioni, deduzioni, domande e conclusioni tutte già svolte nel ricorso ex art. 615 cpc per opposizione all'esecuzione oltre che in comparsa di costituzione nel giudizio a cognizione piena ed ogni precedente difesa, ivi comprese le memorie ex art. 183 cpc già depositate in primo grado ed a verbale d'udienza, cui integralmente si rinvia e da intendere qui trascritte”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “– Violazione e falsa applicazione ELart.1189 c.c. in materia di pagamento in buona fede al creditore apparente – Omessa interpretazione extratestuale della sentenza Corte d'Appello di Cagliari Sez. Distaccata di SS n.102/15 fatta valere dal creditore opposto NG. quale titolo esecutivo - Riforma e Pt_1 modifiche richieste – Motivazioni correlate” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione all'esecuzione
12 proposta da essendosi non correttamente applicato Controparte_1
l'art.1189 c.c. in materia di pagamento al creditore apparente.
Precisava che la disposizione ELart.1189 c.c., non poteva trovare applicazione nel caso in cui fosse stato eseguito un pagamento per effetto di una pronuncia esecutiva del giudice, richiamando Cass. civ. n.2088/1966 e Cass. civ. Sez. III 6.10.2016 n.20010.
Deduceva inoltre che l'art.1189 c.c. aveva ad oggetto presupposti diversi e fattispecie diversa da quella in esame nel quale risultavano definitivamente liquidati in favore ELNG.
e all' danni di importo complessivo superiore al massimale di polizza e Pt_1 CP_2 nel quale la questione relativa al superamento di detto massimale era emersa soltanto all'esito del giudizio d'appello ed era stata risolta con una pronuncia necessitante di un'interpretazione extratestuale.
Soggiungeva che all'epoca dei pagamenti eseguiti da Controparte_1 nell'anno 2012 in favore ELNG. e EL detti creditori non erano affatto Pt_1 CP_2
“apparenti” bensì reali, non essendo pertinente il richiamo alla buona fede in favore di
CP_1
Precisava quindi che dopo aver provveduto al pagamento Controparte_1 della provvisionale di € 75.000,00 liquidata in sede penale, aveva corrisposto al danneggiato
NG. l'ulteriore somma di € 942.809,28 e all' la somma di € 658.921,76 Pt_1 CP_2
a titolo di surroga.
Evidenziava inoltre che detto pagamento, era stato effettuato sulla base di una sentenza “a quel tempo avente efficacia esecutiva”, ma non ancora passata in giudicato.
Deduceva quindi che con la sentenza n.102/2015, la Corte d'Appello di Cagliari aveva infatti stabilito che, nell'ambito della somma liquidata all'NG. a titolo di danno non Pt_1 patrimoniale, non dovesse essere detratto l'importo di € 536.460,28, riconosciuto a titolo di surroga all' senonché, non avendo impugnato il CP_2 Controparte_1 relativo capo della sentenza di primo grado, la condanna della stessa al pagamento della medesima somma di € 536.460,28 in favore EL era divenuto definitivo. CP_2
Precisava quindi che all'esito dei due gradi di giudizio della causa civile di risarcimento danni a suo tempo instaurata dall'NG. , la somma di € 536.460,28, corrispondente ad una Pt_1 parte del danno non patrimoniale riportato dal predetto, risultava essere stata liquidata per ben due volte: - una prima volta in favore EL in forza della sentenza di 1° grado CP_2
Tribunale di SS n.335/12 (non impugnata sul punto da;
Controparte_1
- una seconda volta in favore ELNG. , in forza della sentenza di appello Corte Pt_1
d'Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di SS n.102/15 e che soltanto l' aveva CP_2 percepito da il pagamento di detta somma, con la Controparte_1
13 conseguenza che i danni liquidati in favore ELNG. e EL nelle Pt_1 CP_2 suindicate due sentenze avevano finito per superare, nel loro importo complessivo, il massimale di polizza pari ad € 1.549.370,00, originando le Controparte_1 problematiche relative al riparto dello stesso oggetto ELopposizione all'esecuzione.
Precisava quindi che doveva ritenersi tutt'ora tenuta al Controparte_1 pagamento, in proprio favore della somma precettata di € 291.855,44 oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo, con il conseguente diritto di poter procedere esecutivamente, ciò sulla base di una interpretazione extratestuale della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.102/15 fatta valere dall'NG. quale Pt_1 titolo esecutivo, interpretazione che si rendeva assolutamente necessaria, non essendosi detta
Corte d'Appello espressa quanto al criterio di ripartizione, fra l'NG. e l' Pt_1 CP_2 della somma di € 1.549.370,00 corrispondente al massimale di polizza
[...]
Controparte_1
Evidenziava a fondamento della propria tesi il principio secondo cui “la sentenza fatta valere quale titolo esecutivo non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo, essendone consentita l'interpretazione extratestuale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa “(Cass. Civ. Sez. Unite 2.7.2012 n.11066) (Cass.
Civ. Sez. III 5.6.2020 n.10806) e che nel caso concreto la questione aveva riguardato i criteri di riparto del massimale di polizza in favore di due soggetti (NG. e , in Pt_1 CP_2 presenza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ed in forza della quale risultavano essere stati effettuati dalla Compagnia debitrice pagamenti in misura già superiore al massimale, quindi riformata in appello in senso a sé favorevole, ferma restando la somma comunque già liquidata in favore ELaltro ( e peraltro in parte (per € 536.460,28) CP_2 nuovamente liquidata in sede di appello anche in proprio favore (NG. ). Pt_1
Evidenziava che se non fosse insorta alcuna questione relativa al superamento del massimale di polizza, avrebbe dovuto pacificamente corrispondere Controparte_1 all'NG. , ad integrazione della somma già versata in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado, l'ulteriore somma di complessivi € 614.485,34 (€ 420.000,00 danno patrimoniale a valori attuali in sentenza di 1°grado + € 113.162,62 interessi legali dal 17.2.2000 al 20.2.2012 su detta somma capitale devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della sentenza di 1°grado + € 25.903,06 interessi legali su detta somma capitale dal
20.2.2012 alla ELatto di precetto + € 786.271,00 danno non patrimoniale a valori attuali in sentenza di 1°grado come riformata in appello + € 211.848,76 interessi legali dal 17.2.2000 al
20.2.2012 su detta somma capitale devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della sentenza di 1°grado + € 48.892,46 interessi legali su detta somma
14 capitale dal 20.2.2012 alla data ELatto di precetto - € 942.809,28 somma al netto di spese legali e di C.T.U. già versata in data 14.7.2012 in esecuzione della sentenza di 1°grado - €
48.783,28 interessi legali su detta somma già versata dal 14.7.2012 alla data ELatto di precetto), mentre in esecuzione della sentenza d'appello, si Controparte_1 era limitata a provvedere al versamento, in favore ELNG. , della sola somma di € Pt_1
47.246,31 (= € 32.380,00 compenso professionale, oltre rimb. forf. 15% spese generali, CPA
4% e IVA 22%), ivi liquidata a titolo di rimborso delle spese di lite.
Precisava quindi che il mancato pagamento di ulteriori somme da parte di
[...]
era del tutto ingiustificato, poiché, pur in assenza di alcuna “mala gestio” Controparte_1
e stante il massimale pari ad € 1.549.370,00, la limitazione doveva intendersi con riferimento all'intero danno in base al combinato della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, tenendo presente che, escluso il rimborso delle spese legali: - in favore ELNG. Pt_1 risultava liquidata la somma di complessivi € 1.206.271,00 oltre interessi legali;
-in favore EL risultava essere liquidata la somma di complessivi € 598.681,13 oltre interessi CP_2 legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo, mentre la sentenza di appello n.192/15 la Corte d'Appello di Cagliari non aveva operato alcuna distinzione fra i pagamenti disposti nella sentenza di 1°grado (già effettuati) e i maggiori pagamenti disposti nella sentenza d'appello (in parte ancora da effettuarsi), dunque, senza affermare in alcun modo che detto massimale era stato “già interamente pagato” e/o che a Controparte_1 seguito dei pagamenti già effettuati in esecuzione della sentenza di 1° grado provvisoriamente esecutiva, avrebbe dovuto ritenersi liberata dall'obbligazione di ulteriori pagamenti.
Anche nel dispositivo della sentenza d'appello, viene pronunciata la condanna di
[...]
“nei limiti del massimale di polizza al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e EL degli importi di cui ai capi 1) e 2)”, senza tuttavia alcun riferimento
[...] CP_2 ai pagamenti già effettuati dalla Compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado e/o al presunto effetto liberatorio degli stessi.
Precisava inoltre che in relazione al risarcimento della Compagnia in favore degli aventi diritto, occorreva considerare che, ai fini ELindividuazione di questi ultimi, l'art.28 L. n.990/69 vigente all'epoca del sinistro (“riprodotto” nell'art.142 4°c. D. Lgs. n.209/05) era stato a suo tempo dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 38 2°c. 2 e 32 della
Costituzione da Corte Costituzionale 6.6.1989 n.319 per cui "in ogni caso l'Ente gestore ELassicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto ELassicurato al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti" e quindi nel caso di specie, caratterizzato dalla liquidazione, in favore di due parti distinte, di somme complessivamente superiori al massimale di polizza di € 1.549.370,00 l'azione in surrogazione
15 esercitata dall' non poteva in alcun modo pregiudicare la liquidazione, in favore del CP_2 danneggiato, dei "danni alla persona non altrimenti risarciti", i quali, anche in caso di incapienza del massimale di polizza, erano sempre e comunque destinati ad essere integralmente pagati per primi, ciò considerando le somme liquidate in favore ELuno (NG.
) o ELaltro ( nel loro complesso così come risultanti in esito al giudizio Pt_1 CP_2 di appello.
Deduceva inoltre che ai fini ELindividuazione di quali fossero esattamente, nel caso di specie,
i “danni alla persona non altrimenti risarciti”, occorreva considerare altresì che, in esito al giudizio di appello, era emerso senza alcun dubbio che, per quanto riguardava l'azione di surroga ex art.1916 c.c. dall' la disciplina di riferimento doveva essere individuata CP_2 non già nell'art.13 D. Lgs. n.38/00 (applicabile soltanto agli infortuni verificatisi in data successiva al 25.7.2000), bensì negli artt. 66 n.1 e n.2 - 68 ss.- 74 ss. D.P.R. n.1124/65, aventi ad oggetto la determinazione della rendita per inabilità permanente e ELindennità per inabilità temporanea sotto alcuni profili di natura prettamente patrimoniale, fermo restando il divieto di surroga EL nei diritti risarcitori del danneggiato relativi al danno biologico da CP_2 invalidità permanente e al danno morale (cfr., Corte di Cassazione - Sez. Unite 11.11.2008 nn.26972 - 26973 - 26974 - 26975, nell'unitaria figura del "danno non patrimoniale").
Dunque, nell'ambito dei "danni alla persona non altrimenti risarciti" rientravano senz'altro tutte le somme liquidate in favore ELNG. a titolo di danno non patrimoniale, Pt_1 rideterminate dalla Corte di Appello, in complessivi € 786.271,00 oltre interessi e quindi nel caso di specie, il pagamento della somma di complessivi € 861.271,00 in linea capitale (= €
786.271,00 + € 75.000,00 provvisionale) oltre interessi legali, importo che non poteva rimanere in alcun modo pregiudicato dall'azione di surroga esperita ex art.1916 c.c. dall' CP_2
Precisava inoltre che la Corte d'Appello aveva riconosciuto gli interessi legali non già dalla data della domanda bensì soltanto dalla data della sentenza di 1°grado e che non CP_2 essendosi la Corte d'appello di Cagliari specificamente espressa in punto di ripartizione fra l'NG. e l' della somma di € 1.549.370,00 di cui al massimale di polizza, Pt_1 CP_2 risultava evidente come la sentenza di appello avesse comunque stabilito che, in presenza di un danno di complessivi € 1.804.952,13 in linea capitale - rectius di complessivi € 1.879.952.13 in linea capitale dovendosi comunque considerare nel conteggio anche la provvisionale di €
75.000,00 già a suo tempo versata, oltre interessi legali - Controparte_1 doveva essere considerata tenuta al pagamento delle somme, fino a concorrenza del suindicato massimale, in proprio favore tenuto conto dei “danni alla persona non altrimenti risarciti”.
Alla stregua di quanto evidenziato deduceva quindi che Controparte_1 doveva ancora versare all'NG. , a titolo di danni non patrimoniali alla persona non Pt_1
16 altrimenti risarciti, in primis la somma integrativa di complessivi euro 66.322,94, ciò sul presupposto ELimputazione a tali “danni alla persona non altrimenti risarciti” ELintera somma di € 942.809,28, integrativa della provvisionale di € 75.000,00 corrisposta da all'NG. , ma in realtà corrispondente per € Controparte_1 Pt_1
535.694,13 (= € 420.000,00 capitale + € 115.694,13 interessi legali) a danni patrimoniali e per
€ 407.115,15 (= € 249.810,72 capitale + € 157.304,43 interessi legali) a danni non patrimoniali.
Soggiungeva inoltre per quanto riguardava la corretta destinazione, a titolo di risarcimento, sempre in base al combinato delle sentenze di 1°grado e di appello, del residuo massimale di polizza pari a € 465.237,78 occorreva considerare il fatto che, in forza di quanto previsto ex lege, insieme all' vantava il diritto ad essere risarcito dalla Compagnia del CP_2 responsabile del sinistro, per la parte di sua spettanza e che in mancanza di una norma specifica sulla prevalenza, per quanto riguardava i danni diversi dai “danni alla persona non altrimenti risarciti”, non avendo ciò costituito oggetto di pronuncia da parte della Corte d'Appello di
Cagliari – Sez. Distaccata di SS, l'unico possibile criterio al quale far riferimento, in sede di interpretazione extratestuale della sentenza, era quello della riduzione proporzionale, previsto dall'art.27 L. n.990/69 all'epoca vigente (e poi fatto proprio anche dall'attuale art.140
D. Lgs. n.209/05) in relazione alla similare ipotesi di incapienza del massimale di polizza in presenza di pluralità di danneggiati era quello di proporzionale riduzione delle somme assicurate.
Quindi precisava che in base alle sentenze di primo grado e di appello risultavano essere state liquidate in favore ELNG. e EL le seguenti somme: Pt_1 CP_2
- in favore ELNG. , oltre ai“danni alla persona non altrimenti risarciti” di cui Pt_1 si è detto la somma di complessivi € 559.065,68;
- in favore EL la somma di complessivi € 598.681,13, oltre interessi legali maturati;
CP_2 dunque, rispetto alla somma sopra liquidata, pari a complessivi € 1.157.746,81 (= € 559.065,68
+ € 598.681,13), la “quota” ELNG. era corrispondente al 48,29%, mentre la Pt_1
“quota” EL era corrispondente al 51,71% e pertanto facendo applicazione del già CP_2 illustrato criterio della riduzione proporzionale la somma corrispondente al residuo massimale di polizza di € 465.237,78 doveva essere così ripartita:
- € 224.663,32 (pari al 48,29%) in favore ELNG. ; Pt_1
- € 240.574,46 (pari al 51,71%) in favore EL CP_2
Pertanto, ad integrazione della somma di € 942.809,28 già Controparte_1 versata in data 14.7.2012 nonché della somma integrativa di € 66.322,94 in forza del combinato delle sentenze di 1°grado e di appello avrebbe dovuto versare all'NG. anche Pt_1
l'ulteriore somma integrativa di € 224.663,32 come sopra determinata, pari dunque alla somma
17 precettata pari ad euro
291.855,44.
Evidenziava inoltre che nell'eventualità in cui il pagamento della somma di € 942.809,28 avesse dovuto essere imputato secondo i criteri ELart.1193 2° c.c., la somma ancora dovuta da sarebbe risultata addirittura molto superiore a quella Controparte_1 precettata di € 291.855,44.
Rilevava inoltre come la Corte d'Appello di Cagliari non avesse potuto esimersi dal confermare anche il credito di € 536.460,28, già liquidato in favore EL a titolo di surroga per il CP_2 danno non patrimoniale e pagato da a detto Istituto in forza Controparte_1 della sentenza di primo grado, stessa somma successivamente liquidata anche in favore ELNG.
nella sentenza di appello e che la mancata impugnazione della sentenza di primo Pt_1 grado da parte di aveva avuto quale conseguenza il Controparte_1 passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento, in favore EL ELingente somma di € 536.460,28, che, come poi definitivamente accertato CP_2 nel giudizio di appello, era in realtà di spettanza ELNG. . Pt_1
Precisava quindi che spettava a una volta corrisposta Controparte_1 all'NG. la somma precettata, doversi poi rivolgere all' per il rimborso Pt_1 CP_2 della maggior somma indebitamente versata a detto Istituto.
Richiamava inoltre Cass. Civile Sez. III 18.1.2011 n.1083 che aveva affrontato fattispecie molto simile in materia di superamento del massimale di polizza R.C.A. a seguito ELesercizio di azione surrogatoria EL , in cui l'assicuratore R.C.A., che già aveva esaurito il CP_2 massimale di polizza per aver pagato l'assicuratore sociale in surrogazione, a fronte della richiesta del danneggiato del pagamento di somme ulteriori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a seguito della modifica ELart.28 L. n.990/69 per effetto della già citata sentenza Corte Costituzionale n.319/89, era stato comunque condannato a provvedere a detto pagamento in favore del danneggiato, salvo per l'assicuratore che aveva pagato il CP_8 danneggiato, il diritto di promuovere l'azione di ripetizione ELindebito nei confronti ELassicuratore sociale surrogato, in relazione alle somme precedentemente versate a quest'ultimo in eccedenza rispetto al massimale.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Indicazione delle parti della sentenza di 1°grado impugnate in punto alla condanna ELNG. all'integrale rifusione delle spese Pt_1 di lite in favore di - Violazione e falsa applicazione degli Controparte_1 artt. 91 – 92 2°c. c.p.c. e/o comunque del D.M. Giustizia n.55/14 - Riforma e modifiche richieste – Motivazioni correlate” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna all'integrale rifusione delle spese di lite di
[...]
[...]
[...] “liquidate in € 11.472,00 oltre accessori di legge se dovuti”, non Controparte_9 ravvisandosi alcuna soccombenza prevalente, viceversa sussistendo i presupposti per pronunciare, ai sensi ELart.92 2°c. c.p.c., la totale, o quantomeno parziale, compensazione delle spese di lite nei rapporti fra NG. e tenuto Pt_1 Controparte_1 conto anche del rigetto della domanda della Compagnia di rimborso rivolta sia nei propri confronti che EL . CP_2
Contestava inoltre l'eccessività del compenso liquidato in relazione ai valori medi di fase deducendo che la liquidazione del compenso di € 5.870,00 per la fase decisionale appariva decisamente ingiustificata e/o comunque eccessiva.
§ 9. - ha spiegato appello incidentale articolato in unico motivo. Parte_2
Con l'unico motivo deduceva l'appellante incidentale a fondamento dello stesso che il
Tribunale aveva errato laddove aveva equiparato la fase “cautelare” svolta innanzi al giudice ELesecuzione ed introdotta con il ricorso ex art. 615 cpc tesa a paralizzare -con la sospensione- l'azione esecutiva, al giudizio di “cognizione” e di merito nell'ipotesi di
“opposizione a decreto ingiuntivo”, trattandosi di fattispecie del tutto diverse.
Deduceva di aver svolto tempestivamente, la propria domanda riconvenzionale (verso il e verso il terzo chiamato nella comparsa di costituzione depositata nel rispetto Pt_1 CP_2 dei termini del giudizio di “cognizione” relativo all'opposizione instaurata dal . Pt_1
Precisava essere ammessa in tale giudizio l'estensione ELoggetto della cognizione del giudice mediante proposizione di domande tese anche a far valere diritti diversi da quello della precedente fase cautelare stante oltretutto l'evidente connessione con il titolo fatto valere in via esecutiva dal creditore.
Deduceva inoltre che la sentenza era errata avendo dichiarato l'identica inammissibilità della domanda riconvenzionale della sia nei confronti di , sia nei confronti CP_1 Pt_1 EL che non era stato parte della fase cautelare di cui all'art. 615 cpc e nei confronti del CP_2 quale non poteva neppure ipotizzarsi alcuna tardività della domanda.
Chiedeva quindi accogliersi l'appello con riforma anche delle statuizioni in punto di spese di lite.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi ELappello principale da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono fondati in relazione al solo importo precettato per il danno non patrimoniale, non potendosi determinare il massimale residuo per le altre voci di danno risarcite nella sentenza d'appello sia in favore del che EL Pt_1 CP_2 dovendosi anzitutto versare integralmente da parte della l'importo per il danno non CP_1 patrimoniale che per effetto della sentenza della Corte Cost.n.319/1989 deve essere integralmente e prioritariamente soddisfatto.
19 Soltanto, quindi, una volta integralmente soddisfatto il creditore per tale voce di danno, inclusi gli interessi ancora decorrenti, potrà procedersi alla ripartizione del residuo massimale in proporzione ai crediti di diversa natura rispetto al danno alla persona non altrimenti risarcito stando appunto a quanto disposto dalla Corte Cost. con la sent.n.319/1989 in relazione all'art.28
l.n.990 del 1969 con cui si è dichiarata “l'illegittimità costituzionale ELart.28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto ELassistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”.
In sostanza l'odierno appellante per quanto si evince dalle varie voci riportate nel precetto notificato a ha agito esecutivamente scindendo nel precetto l'importo ancora dovuto CP_1 per il danno non patrimoniale quantificato in euro 66.322,94 e l'importo proporzionalmente ridotto pari ad euro 224.663,32 per le altre voci di danno relative al residuo massimale sul quale concorreva proporzionalmente con il credito azionato in surrogatoria dall' , voci che in CP_2 ogni caso debbono essere postergate rispetto ai danni alla persona e possono essere determinate con esattezza soltanto all'esito ELintegrale liquidazione del danno non patrimoniale, che allo stato, inclusa decorrenza degli interessi, non risulta essere ancora avvenuta.
Orbene, proprio per quanto evidenziato nella richiamata pronuncia della Corte costituzionale, solo dopo l'integrale soddisfazione del danno non patrimoniale alla persona potrà procedersi alla determinazione del massimale residuo e quindi operarsi la riduzione proporzionale degli ulteriori crediti del danneggiato e EL sul massimale residuo, non essendosi ancora CP_2 integralmente soddisfatto il danno non patrimoniale alla persona, quindi - per quanto di seguito evidenziato – deve pertanto accogliersi l'appello in relazione a tale unica voce di danno e soltanto dopo che sia stata integralmente ristorata detta voce (cosa che allo stato non è riscontrabile per i conteggi di seguito sviluppati) potrà determinarsi il massimale residuo e procedersi alla riduzione in proporzione dei crediti residui ELappellante e EL , crediti CP_2 che allo stato non possono essere precisamente determinati e per i quali non potrà procedersi – incluse azioni restitutorie della - se non dopo l'integrale soddisfazione del danno CP_1 non patrimoniale alla persona.
L'odierno appellante ha infatti posto in esecuzione il titolo costituito dalla sentenza di secondo grado in cui risulta il riconoscimento e la condanna “nei limiti del massimale di polizza” della al pagamento in proprio favore per residuo danno non patrimoniale di euro CP_1
786.271,00 (rispetto agli euro 208.655,75 riconosciuti in primo grado) ed euro 420.000,00 per danno non patrimoniale (oltre interessi come riconosciuti nella sentenza di primo grado,
20 confermata in parte qua in appello) oltre alla condanna, sempre nei limiti del massimale, a carico di in favore EL del pagamento di euro 598.681,13 oltre interessi CP_1 CP_2 legali dalla data della decisione di primo grado (20.02.2012) al saldo.
Orbene, a fronte di detto titolo, l'appellante quale danneggiato a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 17.02.2000 ha quindi agito esecutivamente nei confronti della Compagnia appellata, chiedendo, con il precetto in questa sede opposto, il versamento di euro 66.322,94 quanto ai danni di natura non patrimoniale alla persona non altrimenti risarciti (pari secondo propria prospettazione ad euro 63.065,48 per residuo capitale ed euro 3.257,46 per interessi al
14.01.2016) detratto quanto già versato dalla Compagnia, oltre euro 224.663,32 per il residuo importo proporzionalmente ridotto tra le restanti somme a sé riconosciute (pari ad euro
559.065,68 tenuto conto del danno non patrimoniale liquidato in euro 420.000,00 incrementato degli interessi) e all' (pari ad euro 598.681,13) corrispondendo la propria quota al CP_2
48,29% ELimporto complessivo di euro 1.157.746,81 (euro 559.065,68 + euro 598.681,13) mentre la quota EL al 51,71%, tenuto conto del residuo massimale di polizza (detratto CP_2 il danno non patrimoniale) pari ad euro 465.237,78 avendo imputato la somma già versata dalla
Compagnia pari ad euro 942.809,28 al danno non patrimoniale da riconoscersi integralmente in proprio favore tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.319 del 1989.
Ne consegue che a fronte di quanto disposto nella sentenza n.102 del 2015 della Corte
d'Appello di Cagliari Sez. di SS con cui era stata parzialmente riformata la sentenza n.335 del 2012 del Tribunale di SS, deve quindi verificarsi la correttezza degli importi indicati nel precetto del 14.01.2016 notificato dall'odierno appellante contro la Controparte_1 da cui è sorta la presente controversia.
[...]
Orbene, nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva così disposto “condanna Pt_3
Cont
e la (ora , in persona del legale rappresentante, in
[...] CP_5 CP_1 solido, a pagare in favore di la somma di euro 208.655,75, a titolo di Parte_4 danno non patrimoniale e la somma di euro 420.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come da parte motiva;
condanna e la (ora Parte_3 CP_5
Cont
, in persona del legale rappresentante, in solido, a pagare in favore dell CP_1 CP_2 la somma di euro 598.681,13 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo” con la sentenza di secondo grado risulta essersi diversamente così deciso: …“1) in accoglimento parziale ELappello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
335/12 del Tribunale di SS, dichiara dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata in primo grado in favore dell a titolo di surroga dalla data della decisione;
2) in parziale CP_2 accoglimento ELappello incidentale proposto da avverso la medesima Parte_4 sentenza, liquida in favore del danneggiato l'importo di euro 786.271,00 (già detratta la
21 provvisionale di euro 75.000,00 in precedenza riconosciuta) per residuo danno non patrimoniale ed euro 420.000,00 per danno patrimoniale;
3) condanna in solido
[...]
, e la in persona Parte_5 Controparte_10 Controparte_1 del legale rappresentante, quest'ultima nei limiti del massimale di polizza, al pagamento in favore di e dell degli importi di cui ai capi 1) e 2)”. Parte_4 CP_2
Risulta inoltre dagli atti che ha versato in favore ELodierno appellante euro CP_1
957.000,00 in data 20.07.2012 ed euro 662.086,76 in favore EL in data 26.09.2012 con CP_2 un massimale di polizza pari ad euro 1.549.370,00 per quanto accertato nella sentenza d'appello a pag.n.21, dovendosi altresì considerare che nella sentenza di primo grado (a pag.n.8) sono stati riconosciuti gli interessi compensativi in favore del (confermati nella sentenza di Pt_1 secondo grado) da calcolarsi nei seguenti termini ossia “in armonia con l'orientamento giurisprudenziale seguito da questo ufficio, sono altresì dovuti i c.d. interessi compensativi ai tasso legale annuo, a decorrere dalla data del sinistro, calcolati sulla somma corrispondente al valore del danno riferito a tale epoca, determinato dividendo la stima attuale per i noti indici
ISTAT e successivamente via via rivalutata anno per anno fino al saldo”, mentre la decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata in favore EL pari ad euro 598.681,13 è stata CP_2 determinata dalla sentenza di secondo grado alla data di emissione della sentenza di primo grado e non dalla data della domanda.
Da quanto precede consegue che il alla data del 20.07.2012 (data del versamento della Pt_1
Compagnia pari ad euro 957.000,00) aveva maturato un credito per il danno non patrimoniale non altrimenti risarcito stando a quanto evidenziato da Corte Cost.n.319 del 1989 (e recepito anche da Cass.civ.n.16521/2003), da soddisfarsi prioritariamente, pari ad euro 786.271,00 cui andavano aggiunti gli interessi come quantificati nella sentenza di primo grado (e confermati nella sentenza d'appello) ossia devalutando il credito risarcitorio alla data del sinistro (tenuto conto ELindice Istat del 2012 pari ad 1,140) ossia euro 689.711,40 applicando quindi rivalutazione ed interessi pari ad euro 444.993,18 ossia dal 17.02.2000 al 20.02.2012, per un ammontare complessivo pari ad euro 1.134.704,04 cui ulteriormente aggiungere gli interessi legali ex art.1282 c.c. dal 20.02.2012 sino al 20.07.2012 pari ad euro 11.735,64 con complessivo importo spettante alla data del 20.07.2012 pari ad euro 1.146.439,68 da cui detrarre gli euro 957.000,00 corrisposti dalla Compagnia con la conseguenza che l'importo ancora dovuto era pari ad euro 189.439,68 da cui discende che l'importo richiesto nel precetto a tale titolo pari ad euro 66.322,94 risultava pienamente legittimo.
Quanto all'importo residuo del massimale su cui poi operare la riduzione proporzionale per le altre voci di danno, quindi conseguentemente per stabilire l'eventuale ripetizione delle somme versate in eccesso da parte di trattasi di accertamento e (di ulteriori statuizioni) che CP_1
22 allo stato anche ex art.100 c.p.c. non può essere effettuato non essendo ancora ristorato il danneggiato quanto alle voci cui è accordata priorità nel soddisfacimento.
Con l'ulteriore conseguenza che anche l'azione di (in tesi esercitabile anche in CP_1 questo procedimento cfr., Cass.civ.n.8928/2006) non può considerarsi ammissibile in difetto di possibilità allo stato di determinare - con esattezza - il massimale residuo, quindi il riparto proporzionale tra e danneggiato dal sinistro e conseguentemente all'esito l'esatto CP_2 importo da ripetersi.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata non potendosi condividere l'applicabilità nel caso di specie degli artt.1189 e 1193 c.c. quale effettuata dal giudice di primo grado, dovendosi comunque rideterminare gli importi dovuti dalla a seguito della CP_1 sentenza della Corte d'appello di Cagliari Sez. SS e di quanto stabilito da Corte
Cost.n.319/1989, con la conseguente possibilità di agire esecutivamente da parte del Pt_1 per l'importo di euro 66.322,94 oltre interessi quale riportato nel precetto del 14.01.2016.
§ 11. - Quanto all'appello incidentale di per quanto sopra evidenziato, deve essere CP_1 rigettato, essendo allo stato inammissibile l'azione di ripetizione della potendosi CP_1 procedere alla individuazione del massimale residuo, alla ripartizione proporzionale dello stesso e all'azione di ripetizione, soltanto all'esito ELintegrale soddisfacimento integrale dei
“danni alla persona non altrimenti risarciti”.
In conclusione, l'appello principale deve essere parzialmente accolto nei termini sopra evidenziati, l'appello incidentale deve essere rigettato essendo sostanzialmente corretta la declaratoria di inammissibilità ELazione di ripetizione della quale evidenziata CP_1 nella sentenza appellata, tuttavia da rendersi con diversa motivazione.
§ 12. – Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e Pt_1 CP_1 vengono liquidate ex dm.n.147/2022 secondo soccombenza tenuto conto del decisum e del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e quanto al primo grado debbono liquidarsi in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
2.835,00 per fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria orale) ed euro 2.127,00 per fase decisionale (281 sexies c.p.c.), applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e tenuto conto delle forme adottate per la decisione, quanto al secondo grado debbono liquidarsi in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria orale) ed euro
2.552,00 per fase decisionale (281 sexies c.p.c.), applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e tenuto conto delle forme adottate per la decisione. Quanto alla fase cautelare relativa alla fase della sospensiva le spese debbono liquidarsi in euro 2.251,00 per fase di studio, euro 1.202,00 per fase introduttiva, euro 1.418,00
23 per fase di trattazione ed euro 886,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e tenuto conto delle forme di decisione della fase cautelare. In ogni caso la riduzione della pretesa giustifica per entrambi i gradi, inclusa fase cautelare, una parziale compensazione al 50%. La diversa motivazione relativa al rigetto ELappello incidentale induce – ferma la liquidazione delle spese tra ed CP_1 CP_2 in primo grado che non è stata oggetto di specifico motivo di gravame – alla compensazione delle spese del grado tra ed CP_1 CP_2
§ 13. - Ai sensi ELart.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELappellante incidentale di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 9.11.2020 e sull'appello incidentale proposto da
[...]
avverso la sentenza n.13394/2020 resa in data 30.09.2020 dal Tribunale di Controparte_1
Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento ELappello di accerta il diritto ELappellante Parte_1
di poter procedere esecutivamente nei confronti di Parte_1 [...]
nei limiti ELimporto pari ad euro 66.322,94 oltre interessi di cui al precetto Controparte_1 del 14.01.2016.
2) Rigetta l'appello incidentale di . Controparte_1
3) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese in Controparte_1 favore di liquidate già effettuata la parziale compensazione di cui in parte Parte_1 motiva in euro 2.878,50 per compensi della fase cautelare, oltre spese forfettarie iva e cpa, quanto al primo grado già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro
4.571,00 per compensi oltre euro 659,83 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa e quanto al secondo grado già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro 4.801,50 per compensi oltre euro 951,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
4) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra tutte le altre parti.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico ELappellante incidentale . Controparte_1
Roma, 29.10.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente dott. Antonio Perinelli
24
Sezione VI civile
R.G. 5943/2020
All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. AMORETTI ROBERTO avv. Ascione in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FELICIOTTI LUCIA presente
Controparte_2
Avv. ARAGONI LUIGI
Avv. PELLEGRINO SALVATORE presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
TI NC
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato - ai sensi ELart. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5943 del ruolo generale degli affari contenziosi ELanno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso l'avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Amoretti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
Controparte_3
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., domiciliato presso
[...] P.IVA_1
l'Avvocatura Regionale Inail del Lazio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Aragoni e
AT EL giusta procura in atti. APPELLATO
E
(c.f. in persona del l.r.p.t., domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 presso il difensore avv. Lucia Feliciotti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.13394/2020 resa in data 30.09.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 9.11.2020 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.13394/2020 pubblicata in data 30.09.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.77373/2017, avente ad oggetto il giudizio di merito di una opposizione all'esecuzione promossa con ricorso ex art.615 co.2 c.p.c. da con successiva chiamata in causa EL Parte_2 [...]
[...
[...] . Controparte_4 CP_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con sentenza n. 335/2012, emessa il 20.02.2012, il Tribunale di SS condannava e la Parte_3 CP_5
(ora, , in solido, al pagamento: - in favore di Controparte_1 Parte_4
della somma di €208.655,75 a titolo di danno non patrimoniale e della somma di
[...]
€420.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle dette somme devalutate alla data del sinistro secondo indici ISTAT e via via rivalutate anno per anno e fino al saldo;
- in favore EL a titolo di surroga, della somma di €598.681,13 oltre interessi al tasso CP_2 legale dalla data della domanda al saldo,
- in favore di e EL delle spese di lite. Con sentenza n.102/2015, emessa Parte_4 CP_2 in data 6.03.2015, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado: - condannava in solido , e la Parte_5 Controparte_6
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza pari ad € Controparte_1
1.549.370,00, al pagamento: - in favore EL a titolo di surroga, della somma di € CP_2
598.681,13 oltre interessi legali dalla data decisione al saldo, - in favore di Parte_4
della somma di € 786.271,00 a titolo di residuo danno non patrimoniale (già detratta
[...] la somma di € 75.000,00 corrisposta a titolo di provvisionale riconosciuta in sede penale) e della somma di € 420.000,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali sulle dette somme devalutate alla data del sinistro secondo indici ISTAT e via via rivalutate anno per anno e fino al saldo,
- compensava le spese processuali del giudizio di appello tra e Controparte_1
l' CP_2
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
. Pt_4
Con ricorso cautelare ex art. 615 comma 2 c.p.c. ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'esecuzione recante R.G.E. n. 9979/2016, intrapresa da Parte_4
per l'importo complessivo pari ad € 291.855,44, in forza della citata sentenza n.
[...]
102/2015 della Corte di Appello di Cagliari. Nel ricorso in opposizione, la società di assicurazioni ha dedotto l'avvenuto pagamento del dovuto, come indicato dettagliatamente dall'esecutata nella tabella che qui di seguito si riporta:
IMPORTO DATA BENEFICIARIO
€75.000 16.11.2004 (ossia € Parte_4
CE 80.026,06 – €
3 5.026,06 relativi alle spese legali)
€ 957.000,00 20.07.2012 Parte_4
€ 662.086,76 26.09.2012 CP_2
Totale già pagato 1.694.086,76 A fronte di un massimale da di polizza di soli € CP_1
1.549.370,00 (avendo poi la compagnia versato in aggiunta, in data 26.5.15 ulteriori € 47.246,31 per spese legali a favore di
) Parte_4
ha concluso, quindi, chiedendo di: Controparte_1
“1. Preliminarmente sospendere –anche inaudita altera parte l'esecuzione, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 624 cpc;
3. Disporre l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata in causa EL CP_2 per le ragioni di cui in narrativa;
4. Accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata nei confronti della e dunque l'illegittimità, ovvero la nullità e Parte_2 comunque l'inefficacia ELesecuzione e ELintrapreso pignoramento n. 9979/16 nonché ELatto di precetto, liberando così tutti i beni e le somme di cui in premessa dal relativo vincolo o, in stretto subordine, quantomeno quelli che risulteranno pignorati in eccesso rispetto all'ipotetico, non creduto, dovuto;
5. In via gradata, per l'ipotesi di rigetto ELopposizione e/o comunque di assegnazione delle somme pignorate a favore di , accertare e dichiarare che l' è tenuto a manlevare Pt_1 CP_2
e a rimborsare alla –stante il limite del massimale- tutte le somme che Parte_2 la stessa fosse condannata a pagare e/o assegnate al creditore procedente, in quanto già indebitamente versate dalla all' in esecuzione della sentenza di primo grado CP_1 CP_2 poi riformata in appello e, per l'effetto, condannare l' al pagamento a favore della CP_2
delle relative somme;
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del Parte_2 giudizio, oltre al rimborso del 15% per spese generali”.
Il creditore, costituitosi con memoria del 30.03.2017, ha chiesto il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, domandando “conseguentemente” di “accertare e dichiarare essere ancora dovuta da all'NG. Controparte_1 Parte_4
4 , per le causali esposte in atti, la somma precettata di € 291.855,44, o quella diversa Pt_1 somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo e oltre spese di notifica a margine segnate e successive occorrende”. In particolare, secondo la prospettazione del creditore, sebbene nella sentenza costituente titolo esecutivo non sia stato indicato il criterio per ripartire l'importo di €
1.549.370,00 (massimale di polizza) tra i due aventi titolo ( e , la società Parte_4 CP_2 di assicurazioni avrebbe dovuto ciononostante corrispondere a in via privilegiata Parte_4 tutte le somme ad esso spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto di quanto enunciato nella sentenza n. 319/1989 dalla Consulta che ha dichiarato la illegittimità costituzionale ELart. 28 L. n.990/1969 nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto ELassistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti (da intendersi, per l'appunto, quali danni non patrimoniali). Il giudice ELesecuzione, letti gli atti, sentite le parti, con ordinanza del 29.08.2017 ha sospeso l'esecuzione, condannato il creditore opposto al pagamento delle spese di lite e fissato il termine perentorio fino al 30.11.2017 per
l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4
ha introdotto il presente giudizio di merito, chiedendo di accertare la infondatezza
[...] della opposizione spiegata da e, quindi, la sussistenza del diritto del creditore CP_1 opposto di agire in executivis nei confronti della società assicurativa per la somma di
€291.855,44 o altra somma ritenuta di giustizia;
ha, quindi, formulato le stesse conclusioni già proposte nella citata memoria del 30.03.2017 depositata nella precedente fase cautelare.
nel costituirsi tempestivamente, ha insistito nell'accoglimento Controparte_1 della opposizione, formulando le seguenti conclusioni:
“1. Preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio e/o autorizzare la chiamata in causa EL con spostamento ELudienza di comparizione per consentire la chiamata in CP_2 causa del terzo anzidetto, per le ragioni di cui in narrativa;
2. Accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata nei confronti della e dunque l'illegittimità, ovvero la nullità e Parte_2 comunque l'inefficacia ELesecuzione e ELintrapreso pignoramento n. 9979/16 nonché ELatto di precetto, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla Parte_2
a favore di in forza della sentenza azionata, liberando così tutti i beni e le Parte_1 somme pignorate dal relativo vincolo o, in stretto subordine, quantomeno quelle che risulteranno pignorate in eccesso rispetto all'ipotetico, non creduto, dovuto, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla suindicata procedura esecutiva, ora sospesa;
3. Per l'ipotesi di rigetto ELopposizione e/o comunque di assegnazione e/o riconoscimento -
5 anche parziale- delle somme pignorate a favore di , accertare e dichiarare Parte_1 che l' è tenuto a rimborsare alla –stante il limite del massimale già CP_2 Parte_2 interamente versato- tutte le somme che la stessa fosse condannata a pagare e/o assegnate al creditore procedente, in quanto già indebitamente versate dalla all' in CP_1 CP_2 esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello e, per l'effetto, condannare
l' al pagamento a favore della delle relative somme, fermo il CP_2 Parte_2 pagamento degli interessi su € 598.681,13= dal 17.7.2006 al 20.2.2012 per come già statuito dalla sentenza della C.A. di Cagliari n. 102/15, oltre agli interessi successivi su detto indebito;
4. Condannare in ogni caso l' e/o in riconvenzionale- al CP_2 Controparte_7 rimborso e pagamento, ciascuno per quanto di ragione, a favore della Parte_2 di tutto quanto pagato in esubero del massimale, ossia ad € 144.716,76=, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, o alla diversa somma eventualmente accertata in causa, procedendo se del caso alle opportune compensazioni con l'eventuale credito accertato a favore delle controparti;
5. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso del
15% per spese generali”.
Integrato il contraddittorio nei confronti EL ai sensi ELart. 106 c.p.c., CP_2 quest'ultimo ha eccepito la inammissibilità di ogni avversa pretesa, chiedendone anche il rigetto nel merito.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre ha Controparte_1 riformulato le medesime conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, Parte_4
nella memoria n. 1 ha così concluso:
[...]
“- in via principale: rigettare l'opposizione all'esecuzione ex artt.615 2°c. – 624 c.p.c. proposta da nei confronti ELNG. , in quanto Controparte_1 Parte_1 inammissibile, improponibile, infondata, non provata o come meglio, con ogni conseguenziale pronuncia in relazione alla procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Roma n.9979/16 R.E. temporaneamente sospesa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della suindicata avversa opposizione, accertare e dichiarare l'ammontare della somma ancora dovuta da
e/o dall' all'NG. , e Controparte_1 CP_2 Parte_1 conseguentemente condannare e/o l' in persona Controparte_1 CP_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via fra loro alternativa, solidale o come meglio, in favore ELNG. , della somma precettata di Parte_1
€ 291.855,44, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo;
6 - in ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale e rimb. forf. 15% spese generali ex art.2 D.M. Giustizia n.55/14, oltre IVA e CPA di legge, sia del presente giudizio di merito sia della precedente fase cautelare”.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza EL11.03.2020, poi rinviata all'udienza del 16.09.2020 a causa ELemergenza epidemiologica in atto (D.L. 08 marzo 2020, n. 11), all'esito della quale si è proceduto ai sensi ELart. 281 sexies c.p.c.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta la insussistenza del diritto di Parte_4
di procedere all'esecuzione nei confronti di in forza
[...] Controparte_1 della sentenza n. 102/2015 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari;
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da di condanna Controparte_1 di e di alla restituzione della somma di € 144.716,76 pagata in Parte_4 CP_2 esubero rispetto al massimale, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 11.472,00 oltre accessori di legge se dovuti;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 CP_2 lite che liquida in € 4.015,00, oltre accessori di legge se dovuti.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'opposizione proposta da
[...]
è fondata. Risulta incontestato, e comunque documentalmente provato, Controparte_1 che il debitore ha corrisposto le seguenti somme:
- € 75.000,00 in data 16.11.2004 in favore di (già computato dal Parte_4
Tribunale di SS nella sentenza n. 335/2012 nel liquidare la somma di €208.655,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
già computato dalla Corte di Appello di Cagliari nella sentenza n. 102/2015 nel liquidare la somma di €786.271,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale),
- € 957.000,00 in data 20.7.2012 in favore di , Parte_4
- € 662.086,76 in data 26.09.2012 in favore di CP_2
- € 47.246,31 in data 26.05.2015 in favore di . Parte_4
Nei relativi bonifici (in allegato al ricorso in opposizione) non ha dichiarato Controparte_1 quale debito intendesse soddisfare (danno non patrimoniale, danno patrimoniale, spese legali).
Opera, pertanto, l'art. 1193, comma 2, c.p.c. secondo cui «In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più
7 debiti egualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti».
Il pagamento della somma di € 975.000,00 è stato effettuato da Controparte_1 in data 20.07.2012, ai fini della esecuzione della sentenza n. 355/2012 del Tribunale di SS, non essendo a quel tempo ancora intervenuta la Corte di Appello di Cagliari. La pronuncia del
2012, si ripete, così statuiva:
- Condannava e la (ora, , in Parte_3 CP_5 Controparte_1 solido, a pagare in favore di la somma di €208.655,75 a titolo di danno Parte_4 non patrimoniale e la somma di €420.000 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori;
- Condannava e la (ora, , in Parte_3 CP_5 Controparte_1 solido, a pagare in favore EL la somma di €598.681,13 oltre interessi al saldo legale CP_2 dalla data della domanda al saldo.
Tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 1193, comma 2, c.c. e degli importi liquidati dal
Tribunale di SS, la somma di € 957.000,00 corrisposta in data 20.07.2012 in favore di
[...]
doveva essere imputata prima al danno patrimoniale, in quanto più oneroso Pt_4
(€420.000,00), poi al danno non patrimoniale (208.655,75) e, da ultimo, alle spese di lite. Ciò posto, stante la devalutazione delle suddette somme alla data del sinistro e il calcolo degli interessi legali sugli importi rivalutati anno per anno sino al saldo, il versamento della somma di €957.000,00 in favore ELodierno esecutante opposto ha soddisfatto integralmente il credito da questi vantato in forza della sentenza di primo grado (a quel tempo avente efficacia esecutiva, in quanto non ancora pronunciatasi la Corte di Appello di Cagliari), sia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sia a titolo di spese legali. Pertanto, il successivo pagamento ELimporto di €662.086,76, eseguito da in data CP_1
26.09.2012 in favore EL in ottemperanza alla sentenza n. 355/2012 del Tribunale di CP_2
SS (avente, a quel tempo, efficacia esecutiva), è stato effettuato in buona fede dalla società debitrice, a fronte della intera soddisfazione del credito vantato da (sulla base, si Parte_4 ripete, della sentenza n. 355/2012 a quel tempo costituente titolo esecutivo) con il pagamento della somma di €957.000,00.
Si ritiene, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c. In altri termini, poiché alla data del 26.09.2012 il credito vantato da in forza della sentenza di primo grado Parte_4 doveva ritenersi integralmente estinto, in buona fede ha corrisposto la somma di CP_1
€662.086,76 in favore EL con conseguente liberazione della società assicuratrice CP_2 la quale, peraltro, ha complessivamente effettuato versamenti (€75.000,00 + €957.000,00 + €
662.086,76 + € 47.246,31) di importo notevolmente superiore al limite del massimale
8 (€1.549.370,00). Di tal ché, null'altro può pretendere l'esecutante nei confronti della società assicurativa. Non può ritenersi che la pendenza del giudizio di appello dinnanzi alla Corte di
Cagliari escluda la buona fede del debitore poiché ai sensi ELart. 282 c.p.c. la sentenza di condanna di primo grado ha efficacia provvisoriamente esecutiva, sicché il debitore non può sottrarsi ai pagamenti dovuti in attesa della decisione del giudice di secondo grado. Inoltre, come già sopra detto, al tempo della corresponsione degli importi di €957.000,00 e di €
662.086,76 la sentenza di primo grado non era ancora stata sostituita dalla sentenza della
Corte di Appello, né era stata disposta la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi ELart. 283 c.p.c. Chiarito ciò, occorre esaminare la domanda proposta dal creditore opposto nell'atto di citazione in via subordinata (“[…] in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della suindicata avversa opposizione, accertare e dichiarare
l'ammontare della somma ancora dovuta da all'NG. Controparte_1
, e conseguentemente condannare in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore ELNG. Parte_1
, della somma precettata di € 291.855,44, o di quella diversa somma, maggiore o
[...] minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo). Orbene, tale domanda – al pari di quella proposta in via principale – deve intendersi quale domanda di accertamento negativo della opposizione spiegata da con la conseguenza che la stessa non merita accoglimento per Controparte_1 le ragioni sopra precisate;
diversamente opinando, la stessa sarebbe inammissibile, in quanto volta alla formazione di un nuovo titolo giudiziale nei confronti della società assicurativa fondato sulla sentenza n. 102/2015 della Corte di Appello di Cagliari.
Da ultimo, occorre esaminare la domanda proposta da per la prima volta Controparte_1 nella comparsa di costituzione e risposta (e non già, anche, nel ricorso cautelare in opposizione); trattasi, in particolare, della domanda di condanna di e di Parte_4 CP_2 alla restituzione della somma di €144.716,76 pagata in eccedenza rispetto al massimale.
Orbene, come noto, se la causa di merito è instaurata a cura di colui che ha proposto
l'opposizione, vi è una identità tra la posizione sostanziale e quella processuale. Qualora, invece, come nel caso di specie, il giudizio sia introdotto da un soggetto diverso dall'opponente,
l'atto introduttivo inevitabilmente avrà ad oggetto una domanda giudiziale di accertamento della infondatezza della opposizione per i motivi dedotti dall'opponente: in tale ipotesi,
l'originario opponente è attore sostanziale ma convenuto in senso formale mentre, al contrario, la parte opposta che ha provveduto ad introdurre il giudizio di merito riveste il ruolo di convenuto in senso sostanziale, pur figurando come attore in senso formale.
Giova, pertanto, richiamare la giurisprudenza formatasi in seno ai giudizi di opposizione a
9 decreto ingiuntivo, secondo cui «Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta» (Cass., Sentenza n. 13086 del 05/06/2007; Cass., sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Conclusivamente, la domanda nuova formulata da è inammissibile non essendo CP_1 conseguente ad alcuna domanda riconvenzionale proposta dal creditore opposto nell'atto di citazione. In merito al rapporto tra e le Parte_4 Controparte_1 spese di lite vengono poste a carico del primo in forza del principio della soccombenza prevalente, da liquidarsi come in dispositivo attenendosi ai parametri medi, tenuto conto dello scaglione di riferimento da €260.000,00 a €520.000,00 (in ragione della esecuzione intrapresa per €291.855,44). In merito al rapporto tra e le spese Controparte_1 CP_2 di lite vengono poste a carico della prima in forza del principio della soccombenza prevalente, da liquidarsi come in dispositivo attenendosi ai parametri minimi stante la inammissibilità della domanda proposta dalla società di assicurazioni, tenuto conto dello scaglione di riferimento da €52.001,00 a €260.000,00 (in ragione della richiesta di condanna di alla CP_2 restituzione della somma di €144.716,76)”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per i motivi esposti in atti, in integrale riforma della sentenza
Tribunale di Roma III^ Sez. Civile – G.U. Dott.ssa LIVERANI n.13394/20 del 30.9.2020:
- in via principale: rigettare l'opposizione all'esecuzione ex artt.615 2°c. – 624 c.p.c. proposta da nei confronti ELNG. , in quanto Controparte_1 Parte_1 inammissibile, improponibile, infondata, non provata o come meglio, e dunque accertare e dichiarare il diritto ELNG. di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_1 confronti di per la somma precettata di € 291.855,44, o di Controparte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo, con ogni conseguenziale pronuncia in relazione alla procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Roma n.9979/16 R.E. temporaneamente sospesa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della suindicata avversa opposizione, accertare e dichiarare la somma, eventualmente anche maggiore o minore di quella di € 291.855,44 precettata, ancora dovuta da Parte_6
[...]
[...] e/o dall' all'NG. alla luce ELesito del giudizio di
[...] CP_2 Parte_1 appello Corte d'Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di SS n.624/12 R. G. App. definito con sentenza n.102/15 del 6.3.2015 – 11.3.2015, e dunque il diritto del predetto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della prima con riferimento a tale somma;
nonché, se del caso, condannare e/o l' in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_2 legali rappresentanti pro tempore, in via fra loro alternativa, solidale o come meglio, al pagamento in favore ELNG. della somma in precedenza indicata, Parte_1 oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo, con ogni conseguenziale pronuncia in relazione alla procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Roma
n.9979/16 R.E. temporaneamente sospesa;
- in ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale e rimb. forf. 15% spese generali ex art.2 D.M. Giustizia n.55/14, oltre IVA e CPA di legge, di entrambi i gradi del giudizio di merito e della precedente fase cautelare”.
§ 6. — Controparte_3
costituitosi con comparsa depositata il 1.03.2021 ha resistito al
[...] gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta,
- dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso gravame principale, unitamente a qualsivoglia altra altrui pretesa avanzata a mezzo di impugnazione incidentale, per l'effetto statuendone il rigetto ed adottando gli opportuni e conseguenti provvedimenti anche in punto di spese della lite”.
§ 6.1 - costituitasi con comparsa depositata il 1.03.2021 ha resistito Parte_2 al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “1. Anche in accoglimento delle deduzioni, domande ed eccezioni tutte già svolte in primo grado ma non esaminate né decise in quanto ritenute assorbite e che qui si ripropongono ex art. 346 cpc, dichiarare inammissibile e comunque rigettare in toto l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e diritto accertando e dichiarando che
[...] Parte_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...] [...]
e dunque l'illegittimità, ovvero la nullità e comunque l'inefficacia ELesecuzione e Parte_2 ELintrapreso pignoramento n. 9979/16 nonché ELatto di precetto, e che nulla è dovuto dalla
a favore di in forza della sentenza azionata, Parte_2 Parte_1 liberando così tutti i beni e le somme pignorate dal relativo vincolo o, in stretto subordine, quantomeno quelle che risulteranno pignorate in eccesso rispetto all'ipotetico, non creduto, dovuto, con ogni conseguente pronuncia anche in relazione alla suindicata procedura esecutiva, già sospesa;
11
2. In accoglimento delle domande riproposte ex art.346 cpc e/o in via di appello incidentale, svolto per quanto occorra anche al riguardo, per l'ipotesi di accoglimento -anche parziale ELappello- e di rigetto ELopposizione all'esecuzione e/o comunque di assegnazione e/o riconoscimento -anche parziale- delle somme pignorate a favore di , Parte_1 accertare e dichiarare che l' è tenuto a rimborsare alla –stante il CP_2 Parte_2 limite del massimale già interamente versato- tutte le somme che la stessa fosse condannata a pagare e/o assegnate al creditore procedente, in quanto già indebitamente versate dalla all' in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello e, per CP_1 CP_2
l'effetto, condannare l' al pagamento a favore della delle relative CP_2 Parte_2 somme, fermo il pagamento degli interessi su € 598.681,13= dal 17.7.2006 al 20.2.2012 per come già statuito dalla sentenza della C.A. di Cagliari n. 102/15, oltre agli interessi successivi su detto indebito;
3. In accoglimento ELappello incidentale condannare in ogni caso l' e/o CP_2 Parte_1
al rimborso e pagamento, ciascuno per quanto di ragione, a favore della
[...] [...]
di tutto quanto pagato in esubero del massimale, ossia di € 144.716,76=, oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, o alla diversa somma eventualmente accertata in causa, procedendo se del caso alle opportune compensazioni con l'eventuale credito accertato a favore delle controparti;
4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del 15% per spese generali e condanna EL al rimborso di quanto nel caso CP_2 percepito per spese legali in esecuzione della sentenza impugnata>>.
Si insiste per il resto nelle eccezioni, deduzioni, domande e conclusioni tutte già svolte nel ricorso ex art. 615 cpc per opposizione all'esecuzione oltre che in comparsa di costituzione nel giudizio a cognizione piena ed ogni precedente difesa, ivi comprese le memorie ex art. 183 cpc già depositate in primo grado ed a verbale d'udienza, cui integralmente si rinvia e da intendere qui trascritte”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “– Violazione e falsa applicazione ELart.1189 c.c. in materia di pagamento in buona fede al creditore apparente – Omessa interpretazione extratestuale della sentenza Corte d'Appello di Cagliari Sez. Distaccata di SS n.102/15 fatta valere dal creditore opposto NG. quale titolo esecutivo - Riforma e Pt_1 modifiche richieste – Motivazioni correlate” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione all'esecuzione
12 proposta da essendosi non correttamente applicato Controparte_1
l'art.1189 c.c. in materia di pagamento al creditore apparente.
Precisava che la disposizione ELart.1189 c.c., non poteva trovare applicazione nel caso in cui fosse stato eseguito un pagamento per effetto di una pronuncia esecutiva del giudice, richiamando Cass. civ. n.2088/1966 e Cass. civ. Sez. III 6.10.2016 n.20010.
Deduceva inoltre che l'art.1189 c.c. aveva ad oggetto presupposti diversi e fattispecie diversa da quella in esame nel quale risultavano definitivamente liquidati in favore ELNG.
e all' danni di importo complessivo superiore al massimale di polizza e Pt_1 CP_2 nel quale la questione relativa al superamento di detto massimale era emersa soltanto all'esito del giudizio d'appello ed era stata risolta con una pronuncia necessitante di un'interpretazione extratestuale.
Soggiungeva che all'epoca dei pagamenti eseguiti da Controparte_1 nell'anno 2012 in favore ELNG. e EL detti creditori non erano affatto Pt_1 CP_2
“apparenti” bensì reali, non essendo pertinente il richiamo alla buona fede in favore di
CP_1
Precisava quindi che dopo aver provveduto al pagamento Controparte_1 della provvisionale di € 75.000,00 liquidata in sede penale, aveva corrisposto al danneggiato
NG. l'ulteriore somma di € 942.809,28 e all' la somma di € 658.921,76 Pt_1 CP_2
a titolo di surroga.
Evidenziava inoltre che detto pagamento, era stato effettuato sulla base di una sentenza “a quel tempo avente efficacia esecutiva”, ma non ancora passata in giudicato.
Deduceva quindi che con la sentenza n.102/2015, la Corte d'Appello di Cagliari aveva infatti stabilito che, nell'ambito della somma liquidata all'NG. a titolo di danno non Pt_1 patrimoniale, non dovesse essere detratto l'importo di € 536.460,28, riconosciuto a titolo di surroga all' senonché, non avendo impugnato il CP_2 Controparte_1 relativo capo della sentenza di primo grado, la condanna della stessa al pagamento della medesima somma di € 536.460,28 in favore EL era divenuto definitivo. CP_2
Precisava quindi che all'esito dei due gradi di giudizio della causa civile di risarcimento danni a suo tempo instaurata dall'NG. , la somma di € 536.460,28, corrispondente ad una Pt_1 parte del danno non patrimoniale riportato dal predetto, risultava essere stata liquidata per ben due volte: - una prima volta in favore EL in forza della sentenza di 1° grado CP_2
Tribunale di SS n.335/12 (non impugnata sul punto da;
Controparte_1
- una seconda volta in favore ELNG. , in forza della sentenza di appello Corte Pt_1
d'Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di SS n.102/15 e che soltanto l' aveva CP_2 percepito da il pagamento di detta somma, con la Controparte_1
13 conseguenza che i danni liquidati in favore ELNG. e EL nelle Pt_1 CP_2 suindicate due sentenze avevano finito per superare, nel loro importo complessivo, il massimale di polizza pari ad € 1.549.370,00, originando le Controparte_1 problematiche relative al riparto dello stesso oggetto ELopposizione all'esecuzione.
Precisava quindi che doveva ritenersi tutt'ora tenuta al Controparte_1 pagamento, in proprio favore della somma precettata di € 291.855,44 oltre interessi legali successivi sulla residua somma capitale fino al saldo effettivo, con il conseguente diritto di poter procedere esecutivamente, ciò sulla base di una interpretazione extratestuale della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.102/15 fatta valere dall'NG. quale Pt_1 titolo esecutivo, interpretazione che si rendeva assolutamente necessaria, non essendosi detta
Corte d'Appello espressa quanto al criterio di ripartizione, fra l'NG. e l' Pt_1 CP_2 della somma di € 1.549.370,00 corrispondente al massimale di polizza
[...]
Controparte_1
Evidenziava a fondamento della propria tesi il principio secondo cui “la sentenza fatta valere quale titolo esecutivo non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo, essendone consentita l'interpretazione extratestuale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa “(Cass. Civ. Sez. Unite 2.7.2012 n.11066) (Cass.
Civ. Sez. III 5.6.2020 n.10806) e che nel caso concreto la questione aveva riguardato i criteri di riparto del massimale di polizza in favore di due soggetti (NG. e , in Pt_1 CP_2 presenza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ed in forza della quale risultavano essere stati effettuati dalla Compagnia debitrice pagamenti in misura già superiore al massimale, quindi riformata in appello in senso a sé favorevole, ferma restando la somma comunque già liquidata in favore ELaltro ( e peraltro in parte (per € 536.460,28) CP_2 nuovamente liquidata in sede di appello anche in proprio favore (NG. ). Pt_1
Evidenziava che se non fosse insorta alcuna questione relativa al superamento del massimale di polizza, avrebbe dovuto pacificamente corrispondere Controparte_1 all'NG. , ad integrazione della somma già versata in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado, l'ulteriore somma di complessivi € 614.485,34 (€ 420.000,00 danno patrimoniale a valori attuali in sentenza di 1°grado + € 113.162,62 interessi legali dal 17.2.2000 al 20.2.2012 su detta somma capitale devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della sentenza di 1°grado + € 25.903,06 interessi legali su detta somma capitale dal
20.2.2012 alla ELatto di precetto + € 786.271,00 danno non patrimoniale a valori attuali in sentenza di 1°grado come riformata in appello + € 211.848,76 interessi legali dal 17.2.2000 al
20.2.2012 su detta somma capitale devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della sentenza di 1°grado + € 48.892,46 interessi legali su detta somma
14 capitale dal 20.2.2012 alla data ELatto di precetto - € 942.809,28 somma al netto di spese legali e di C.T.U. già versata in data 14.7.2012 in esecuzione della sentenza di 1°grado - €
48.783,28 interessi legali su detta somma già versata dal 14.7.2012 alla data ELatto di precetto), mentre in esecuzione della sentenza d'appello, si Controparte_1 era limitata a provvedere al versamento, in favore ELNG. , della sola somma di € Pt_1
47.246,31 (= € 32.380,00 compenso professionale, oltre rimb. forf. 15% spese generali, CPA
4% e IVA 22%), ivi liquidata a titolo di rimborso delle spese di lite.
Precisava quindi che il mancato pagamento di ulteriori somme da parte di
[...]
era del tutto ingiustificato, poiché, pur in assenza di alcuna “mala gestio” Controparte_1
e stante il massimale pari ad € 1.549.370,00, la limitazione doveva intendersi con riferimento all'intero danno in base al combinato della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, tenendo presente che, escluso il rimborso delle spese legali: - in favore ELNG. Pt_1 risultava liquidata la somma di complessivi € 1.206.271,00 oltre interessi legali;
-in favore EL risultava essere liquidata la somma di complessivi € 598.681,13 oltre interessi CP_2 legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo, mentre la sentenza di appello n.192/15 la Corte d'Appello di Cagliari non aveva operato alcuna distinzione fra i pagamenti disposti nella sentenza di 1°grado (già effettuati) e i maggiori pagamenti disposti nella sentenza d'appello (in parte ancora da effettuarsi), dunque, senza affermare in alcun modo che detto massimale era stato “già interamente pagato” e/o che a Controparte_1 seguito dei pagamenti già effettuati in esecuzione della sentenza di 1° grado provvisoriamente esecutiva, avrebbe dovuto ritenersi liberata dall'obbligazione di ulteriori pagamenti.
Anche nel dispositivo della sentenza d'appello, viene pronunciata la condanna di
[...]
“nei limiti del massimale di polizza al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e EL degli importi di cui ai capi 1) e 2)”, senza tuttavia alcun riferimento
[...] CP_2 ai pagamenti già effettuati dalla Compagnia in esecuzione della sentenza di primo grado e/o al presunto effetto liberatorio degli stessi.
Precisava inoltre che in relazione al risarcimento della Compagnia in favore degli aventi diritto, occorreva considerare che, ai fini ELindividuazione di questi ultimi, l'art.28 L. n.990/69 vigente all'epoca del sinistro (“riprodotto” nell'art.142 4°c. D. Lgs. n.209/05) era stato a suo tempo dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 38 2°c. 2 e 32 della
Costituzione da Corte Costituzionale 6.6.1989 n.319 per cui "in ogni caso l'Ente gestore ELassicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto ELassicurato al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti" e quindi nel caso di specie, caratterizzato dalla liquidazione, in favore di due parti distinte, di somme complessivamente superiori al massimale di polizza di € 1.549.370,00 l'azione in surrogazione
15 esercitata dall' non poteva in alcun modo pregiudicare la liquidazione, in favore del CP_2 danneggiato, dei "danni alla persona non altrimenti risarciti", i quali, anche in caso di incapienza del massimale di polizza, erano sempre e comunque destinati ad essere integralmente pagati per primi, ciò considerando le somme liquidate in favore ELuno (NG.
) o ELaltro ( nel loro complesso così come risultanti in esito al giudizio Pt_1 CP_2 di appello.
Deduceva inoltre che ai fini ELindividuazione di quali fossero esattamente, nel caso di specie,
i “danni alla persona non altrimenti risarciti”, occorreva considerare altresì che, in esito al giudizio di appello, era emerso senza alcun dubbio che, per quanto riguardava l'azione di surroga ex art.1916 c.c. dall' la disciplina di riferimento doveva essere individuata CP_2 non già nell'art.13 D. Lgs. n.38/00 (applicabile soltanto agli infortuni verificatisi in data successiva al 25.7.2000), bensì negli artt. 66 n.1 e n.2 - 68 ss.- 74 ss. D.P.R. n.1124/65, aventi ad oggetto la determinazione della rendita per inabilità permanente e ELindennità per inabilità temporanea sotto alcuni profili di natura prettamente patrimoniale, fermo restando il divieto di surroga EL nei diritti risarcitori del danneggiato relativi al danno biologico da CP_2 invalidità permanente e al danno morale (cfr., Corte di Cassazione - Sez. Unite 11.11.2008 nn.26972 - 26973 - 26974 - 26975, nell'unitaria figura del "danno non patrimoniale").
Dunque, nell'ambito dei "danni alla persona non altrimenti risarciti" rientravano senz'altro tutte le somme liquidate in favore ELNG. a titolo di danno non patrimoniale, Pt_1 rideterminate dalla Corte di Appello, in complessivi € 786.271,00 oltre interessi e quindi nel caso di specie, il pagamento della somma di complessivi € 861.271,00 in linea capitale (= €
786.271,00 + € 75.000,00 provvisionale) oltre interessi legali, importo che non poteva rimanere in alcun modo pregiudicato dall'azione di surroga esperita ex art.1916 c.c. dall' CP_2
Precisava inoltre che la Corte d'Appello aveva riconosciuto gli interessi legali non già dalla data della domanda bensì soltanto dalla data della sentenza di 1°grado e che non CP_2 essendosi la Corte d'appello di Cagliari specificamente espressa in punto di ripartizione fra l'NG. e l' della somma di € 1.549.370,00 di cui al massimale di polizza, Pt_1 CP_2 risultava evidente come la sentenza di appello avesse comunque stabilito che, in presenza di un danno di complessivi € 1.804.952,13 in linea capitale - rectius di complessivi € 1.879.952.13 in linea capitale dovendosi comunque considerare nel conteggio anche la provvisionale di €
75.000,00 già a suo tempo versata, oltre interessi legali - Controparte_1 doveva essere considerata tenuta al pagamento delle somme, fino a concorrenza del suindicato massimale, in proprio favore tenuto conto dei “danni alla persona non altrimenti risarciti”.
Alla stregua di quanto evidenziato deduceva quindi che Controparte_1 doveva ancora versare all'NG. , a titolo di danni non patrimoniali alla persona non Pt_1
16 altrimenti risarciti, in primis la somma integrativa di complessivi euro 66.322,94, ciò sul presupposto ELimputazione a tali “danni alla persona non altrimenti risarciti” ELintera somma di € 942.809,28, integrativa della provvisionale di € 75.000,00 corrisposta da all'NG. , ma in realtà corrispondente per € Controparte_1 Pt_1
535.694,13 (= € 420.000,00 capitale + € 115.694,13 interessi legali) a danni patrimoniali e per
€ 407.115,15 (= € 249.810,72 capitale + € 157.304,43 interessi legali) a danni non patrimoniali.
Soggiungeva inoltre per quanto riguardava la corretta destinazione, a titolo di risarcimento, sempre in base al combinato delle sentenze di 1°grado e di appello, del residuo massimale di polizza pari a € 465.237,78 occorreva considerare il fatto che, in forza di quanto previsto ex lege, insieme all' vantava il diritto ad essere risarcito dalla Compagnia del CP_2 responsabile del sinistro, per la parte di sua spettanza e che in mancanza di una norma specifica sulla prevalenza, per quanto riguardava i danni diversi dai “danni alla persona non altrimenti risarciti”, non avendo ciò costituito oggetto di pronuncia da parte della Corte d'Appello di
Cagliari – Sez. Distaccata di SS, l'unico possibile criterio al quale far riferimento, in sede di interpretazione extratestuale della sentenza, era quello della riduzione proporzionale, previsto dall'art.27 L. n.990/69 all'epoca vigente (e poi fatto proprio anche dall'attuale art.140
D. Lgs. n.209/05) in relazione alla similare ipotesi di incapienza del massimale di polizza in presenza di pluralità di danneggiati era quello di proporzionale riduzione delle somme assicurate.
Quindi precisava che in base alle sentenze di primo grado e di appello risultavano essere state liquidate in favore ELNG. e EL le seguenti somme: Pt_1 CP_2
- in favore ELNG. , oltre ai“danni alla persona non altrimenti risarciti” di cui Pt_1 si è detto la somma di complessivi € 559.065,68;
- in favore EL la somma di complessivi € 598.681,13, oltre interessi legali maturati;
CP_2 dunque, rispetto alla somma sopra liquidata, pari a complessivi € 1.157.746,81 (= € 559.065,68
+ € 598.681,13), la “quota” ELNG. era corrispondente al 48,29%, mentre la Pt_1
“quota” EL era corrispondente al 51,71% e pertanto facendo applicazione del già CP_2 illustrato criterio della riduzione proporzionale la somma corrispondente al residuo massimale di polizza di € 465.237,78 doveva essere così ripartita:
- € 224.663,32 (pari al 48,29%) in favore ELNG. ; Pt_1
- € 240.574,46 (pari al 51,71%) in favore EL CP_2
Pertanto, ad integrazione della somma di € 942.809,28 già Controparte_1 versata in data 14.7.2012 nonché della somma integrativa di € 66.322,94 in forza del combinato delle sentenze di 1°grado e di appello avrebbe dovuto versare all'NG. anche Pt_1
l'ulteriore somma integrativa di € 224.663,32 come sopra determinata, pari dunque alla somma
17 precettata pari ad euro
291.855,44.
Evidenziava inoltre che nell'eventualità in cui il pagamento della somma di € 942.809,28 avesse dovuto essere imputato secondo i criteri ELart.1193 2° c.c., la somma ancora dovuta da sarebbe risultata addirittura molto superiore a quella Controparte_1 precettata di € 291.855,44.
Rilevava inoltre come la Corte d'Appello di Cagliari non avesse potuto esimersi dal confermare anche il credito di € 536.460,28, già liquidato in favore EL a titolo di surroga per il CP_2 danno non patrimoniale e pagato da a detto Istituto in forza Controparte_1 della sentenza di primo grado, stessa somma successivamente liquidata anche in favore ELNG.
nella sentenza di appello e che la mancata impugnazione della sentenza di primo Pt_1 grado da parte di aveva avuto quale conseguenza il Controparte_1 passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento, in favore EL ELingente somma di € 536.460,28, che, come poi definitivamente accertato CP_2 nel giudizio di appello, era in realtà di spettanza ELNG. . Pt_1
Precisava quindi che spettava a una volta corrisposta Controparte_1 all'NG. la somma precettata, doversi poi rivolgere all' per il rimborso Pt_1 CP_2 della maggior somma indebitamente versata a detto Istituto.
Richiamava inoltre Cass. Civile Sez. III 18.1.2011 n.1083 che aveva affrontato fattispecie molto simile in materia di superamento del massimale di polizza R.C.A. a seguito ELesercizio di azione surrogatoria EL , in cui l'assicuratore R.C.A., che già aveva esaurito il CP_2 massimale di polizza per aver pagato l'assicuratore sociale in surrogazione, a fronte della richiesta del danneggiato del pagamento di somme ulteriori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a seguito della modifica ELart.28 L. n.990/69 per effetto della già citata sentenza Corte Costituzionale n.319/89, era stato comunque condannato a provvedere a detto pagamento in favore del danneggiato, salvo per l'assicuratore che aveva pagato il CP_8 danneggiato, il diritto di promuovere l'azione di ripetizione ELindebito nei confronti ELassicuratore sociale surrogato, in relazione alle somme precedentemente versate a quest'ultimo in eccedenza rispetto al massimale.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Indicazione delle parti della sentenza di 1°grado impugnate in punto alla condanna ELNG. all'integrale rifusione delle spese Pt_1 di lite in favore di - Violazione e falsa applicazione degli Controparte_1 artt. 91 – 92 2°c. c.p.c. e/o comunque del D.M. Giustizia n.55/14 - Riforma e modifiche richieste – Motivazioni correlate” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna all'integrale rifusione delle spese di lite di
[...]
[...]
[...] “liquidate in € 11.472,00 oltre accessori di legge se dovuti”, non Controparte_9 ravvisandosi alcuna soccombenza prevalente, viceversa sussistendo i presupposti per pronunciare, ai sensi ELart.92 2°c. c.p.c., la totale, o quantomeno parziale, compensazione delle spese di lite nei rapporti fra NG. e tenuto Pt_1 Controparte_1 conto anche del rigetto della domanda della Compagnia di rimborso rivolta sia nei propri confronti che EL . CP_2
Contestava inoltre l'eccessività del compenso liquidato in relazione ai valori medi di fase deducendo che la liquidazione del compenso di € 5.870,00 per la fase decisionale appariva decisamente ingiustificata e/o comunque eccessiva.
§ 9. - ha spiegato appello incidentale articolato in unico motivo. Parte_2
Con l'unico motivo deduceva l'appellante incidentale a fondamento dello stesso che il
Tribunale aveva errato laddove aveva equiparato la fase “cautelare” svolta innanzi al giudice ELesecuzione ed introdotta con il ricorso ex art. 615 cpc tesa a paralizzare -con la sospensione- l'azione esecutiva, al giudizio di “cognizione” e di merito nell'ipotesi di
“opposizione a decreto ingiuntivo”, trattandosi di fattispecie del tutto diverse.
Deduceva di aver svolto tempestivamente, la propria domanda riconvenzionale (verso il e verso il terzo chiamato nella comparsa di costituzione depositata nel rispetto Pt_1 CP_2 dei termini del giudizio di “cognizione” relativo all'opposizione instaurata dal . Pt_1
Precisava essere ammessa in tale giudizio l'estensione ELoggetto della cognizione del giudice mediante proposizione di domande tese anche a far valere diritti diversi da quello della precedente fase cautelare stante oltretutto l'evidente connessione con il titolo fatto valere in via esecutiva dal creditore.
Deduceva inoltre che la sentenza era errata avendo dichiarato l'identica inammissibilità della domanda riconvenzionale della sia nei confronti di , sia nei confronti CP_1 Pt_1 EL che non era stato parte della fase cautelare di cui all'art. 615 cpc e nei confronti del CP_2 quale non poteva neppure ipotizzarsi alcuna tardività della domanda.
Chiedeva quindi accogliersi l'appello con riforma anche delle statuizioni in punto di spese di lite.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi ELappello principale da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono fondati in relazione al solo importo precettato per il danno non patrimoniale, non potendosi determinare il massimale residuo per le altre voci di danno risarcite nella sentenza d'appello sia in favore del che EL Pt_1 CP_2 dovendosi anzitutto versare integralmente da parte della l'importo per il danno non CP_1 patrimoniale che per effetto della sentenza della Corte Cost.n.319/1989 deve essere integralmente e prioritariamente soddisfatto.
19 Soltanto, quindi, una volta integralmente soddisfatto il creditore per tale voce di danno, inclusi gli interessi ancora decorrenti, potrà procedersi alla ripartizione del residuo massimale in proporzione ai crediti di diversa natura rispetto al danno alla persona non altrimenti risarcito stando appunto a quanto disposto dalla Corte Cost. con la sent.n.319/1989 in relazione all'art.28
l.n.990 del 1969 con cui si è dichiarata “l'illegittimità costituzionale ELart.28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto ELassistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”.
In sostanza l'odierno appellante per quanto si evince dalle varie voci riportate nel precetto notificato a ha agito esecutivamente scindendo nel precetto l'importo ancora dovuto CP_1 per il danno non patrimoniale quantificato in euro 66.322,94 e l'importo proporzionalmente ridotto pari ad euro 224.663,32 per le altre voci di danno relative al residuo massimale sul quale concorreva proporzionalmente con il credito azionato in surrogatoria dall' , voci che in CP_2 ogni caso debbono essere postergate rispetto ai danni alla persona e possono essere determinate con esattezza soltanto all'esito ELintegrale liquidazione del danno non patrimoniale, che allo stato, inclusa decorrenza degli interessi, non risulta essere ancora avvenuta.
Orbene, proprio per quanto evidenziato nella richiamata pronuncia della Corte costituzionale, solo dopo l'integrale soddisfazione del danno non patrimoniale alla persona potrà procedersi alla determinazione del massimale residuo e quindi operarsi la riduzione proporzionale degli ulteriori crediti del danneggiato e EL sul massimale residuo, non essendosi ancora CP_2 integralmente soddisfatto il danno non patrimoniale alla persona, quindi - per quanto di seguito evidenziato – deve pertanto accogliersi l'appello in relazione a tale unica voce di danno e soltanto dopo che sia stata integralmente ristorata detta voce (cosa che allo stato non è riscontrabile per i conteggi di seguito sviluppati) potrà determinarsi il massimale residuo e procedersi alla riduzione in proporzione dei crediti residui ELappellante e EL , crediti CP_2 che allo stato non possono essere precisamente determinati e per i quali non potrà procedersi – incluse azioni restitutorie della - se non dopo l'integrale soddisfazione del danno CP_1 non patrimoniale alla persona.
L'odierno appellante ha infatti posto in esecuzione il titolo costituito dalla sentenza di secondo grado in cui risulta il riconoscimento e la condanna “nei limiti del massimale di polizza” della al pagamento in proprio favore per residuo danno non patrimoniale di euro CP_1
786.271,00 (rispetto agli euro 208.655,75 riconosciuti in primo grado) ed euro 420.000,00 per danno non patrimoniale (oltre interessi come riconosciuti nella sentenza di primo grado,
20 confermata in parte qua in appello) oltre alla condanna, sempre nei limiti del massimale, a carico di in favore EL del pagamento di euro 598.681,13 oltre interessi CP_1 CP_2 legali dalla data della decisione di primo grado (20.02.2012) al saldo.
Orbene, a fronte di detto titolo, l'appellante quale danneggiato a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 17.02.2000 ha quindi agito esecutivamente nei confronti della Compagnia appellata, chiedendo, con il precetto in questa sede opposto, il versamento di euro 66.322,94 quanto ai danni di natura non patrimoniale alla persona non altrimenti risarciti (pari secondo propria prospettazione ad euro 63.065,48 per residuo capitale ed euro 3.257,46 per interessi al
14.01.2016) detratto quanto già versato dalla Compagnia, oltre euro 224.663,32 per il residuo importo proporzionalmente ridotto tra le restanti somme a sé riconosciute (pari ad euro
559.065,68 tenuto conto del danno non patrimoniale liquidato in euro 420.000,00 incrementato degli interessi) e all' (pari ad euro 598.681,13) corrispondendo la propria quota al CP_2
48,29% ELimporto complessivo di euro 1.157.746,81 (euro 559.065,68 + euro 598.681,13) mentre la quota EL al 51,71%, tenuto conto del residuo massimale di polizza (detratto CP_2 il danno non patrimoniale) pari ad euro 465.237,78 avendo imputato la somma già versata dalla
Compagnia pari ad euro 942.809,28 al danno non patrimoniale da riconoscersi integralmente in proprio favore tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.319 del 1989.
Ne consegue che a fronte di quanto disposto nella sentenza n.102 del 2015 della Corte
d'Appello di Cagliari Sez. di SS con cui era stata parzialmente riformata la sentenza n.335 del 2012 del Tribunale di SS, deve quindi verificarsi la correttezza degli importi indicati nel precetto del 14.01.2016 notificato dall'odierno appellante contro la Controparte_1 da cui è sorta la presente controversia.
[...]
Orbene, nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva così disposto “condanna Pt_3
Cont
e la (ora , in persona del legale rappresentante, in
[...] CP_5 CP_1 solido, a pagare in favore di la somma di euro 208.655,75, a titolo di Parte_4 danno non patrimoniale e la somma di euro 420.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come da parte motiva;
condanna e la (ora Parte_3 CP_5
Cont
, in persona del legale rappresentante, in solido, a pagare in favore dell CP_1 CP_2 la somma di euro 598.681,13 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo” con la sentenza di secondo grado risulta essersi diversamente così deciso: …“1) in accoglimento parziale ELappello proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
335/12 del Tribunale di SS, dichiara dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata in primo grado in favore dell a titolo di surroga dalla data della decisione;
2) in parziale CP_2 accoglimento ELappello incidentale proposto da avverso la medesima Parte_4 sentenza, liquida in favore del danneggiato l'importo di euro 786.271,00 (già detratta la
21 provvisionale di euro 75.000,00 in precedenza riconosciuta) per residuo danno non patrimoniale ed euro 420.000,00 per danno patrimoniale;
3) condanna in solido
[...]
, e la in persona Parte_5 Controparte_10 Controparte_1 del legale rappresentante, quest'ultima nei limiti del massimale di polizza, al pagamento in favore di e dell degli importi di cui ai capi 1) e 2)”. Parte_4 CP_2
Risulta inoltre dagli atti che ha versato in favore ELodierno appellante euro CP_1
957.000,00 in data 20.07.2012 ed euro 662.086,76 in favore EL in data 26.09.2012 con CP_2 un massimale di polizza pari ad euro 1.549.370,00 per quanto accertato nella sentenza d'appello a pag.n.21, dovendosi altresì considerare che nella sentenza di primo grado (a pag.n.8) sono stati riconosciuti gli interessi compensativi in favore del (confermati nella sentenza di Pt_1 secondo grado) da calcolarsi nei seguenti termini ossia “in armonia con l'orientamento giurisprudenziale seguito da questo ufficio, sono altresì dovuti i c.d. interessi compensativi ai tasso legale annuo, a decorrere dalla data del sinistro, calcolati sulla somma corrispondente al valore del danno riferito a tale epoca, determinato dividendo la stima attuale per i noti indici
ISTAT e successivamente via via rivalutata anno per anno fino al saldo”, mentre la decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata in favore EL pari ad euro 598.681,13 è stata CP_2 determinata dalla sentenza di secondo grado alla data di emissione della sentenza di primo grado e non dalla data della domanda.
Da quanto precede consegue che il alla data del 20.07.2012 (data del versamento della Pt_1
Compagnia pari ad euro 957.000,00) aveva maturato un credito per il danno non patrimoniale non altrimenti risarcito stando a quanto evidenziato da Corte Cost.n.319 del 1989 (e recepito anche da Cass.civ.n.16521/2003), da soddisfarsi prioritariamente, pari ad euro 786.271,00 cui andavano aggiunti gli interessi come quantificati nella sentenza di primo grado (e confermati nella sentenza d'appello) ossia devalutando il credito risarcitorio alla data del sinistro (tenuto conto ELindice Istat del 2012 pari ad 1,140) ossia euro 689.711,40 applicando quindi rivalutazione ed interessi pari ad euro 444.993,18 ossia dal 17.02.2000 al 20.02.2012, per un ammontare complessivo pari ad euro 1.134.704,04 cui ulteriormente aggiungere gli interessi legali ex art.1282 c.c. dal 20.02.2012 sino al 20.07.2012 pari ad euro 11.735,64 con complessivo importo spettante alla data del 20.07.2012 pari ad euro 1.146.439,68 da cui detrarre gli euro 957.000,00 corrisposti dalla Compagnia con la conseguenza che l'importo ancora dovuto era pari ad euro 189.439,68 da cui discende che l'importo richiesto nel precetto a tale titolo pari ad euro 66.322,94 risultava pienamente legittimo.
Quanto all'importo residuo del massimale su cui poi operare la riduzione proporzionale per le altre voci di danno, quindi conseguentemente per stabilire l'eventuale ripetizione delle somme versate in eccesso da parte di trattasi di accertamento e (di ulteriori statuizioni) che CP_1
22 allo stato anche ex art.100 c.p.c. non può essere effettuato non essendo ancora ristorato il danneggiato quanto alle voci cui è accordata priorità nel soddisfacimento.
Con l'ulteriore conseguenza che anche l'azione di (in tesi esercitabile anche in CP_1 questo procedimento cfr., Cass.civ.n.8928/2006) non può considerarsi ammissibile in difetto di possibilità allo stato di determinare - con esattezza - il massimale residuo, quindi il riparto proporzionale tra e danneggiato dal sinistro e conseguentemente all'esito l'esatto CP_2 importo da ripetersi.
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata non potendosi condividere l'applicabilità nel caso di specie degli artt.1189 e 1193 c.c. quale effettuata dal giudice di primo grado, dovendosi comunque rideterminare gli importi dovuti dalla a seguito della CP_1 sentenza della Corte d'appello di Cagliari Sez. SS e di quanto stabilito da Corte
Cost.n.319/1989, con la conseguente possibilità di agire esecutivamente da parte del Pt_1 per l'importo di euro 66.322,94 oltre interessi quale riportato nel precetto del 14.01.2016.
§ 11. - Quanto all'appello incidentale di per quanto sopra evidenziato, deve essere CP_1 rigettato, essendo allo stato inammissibile l'azione di ripetizione della potendosi CP_1 procedere alla individuazione del massimale residuo, alla ripartizione proporzionale dello stesso e all'azione di ripetizione, soltanto all'esito ELintegrale soddisfacimento integrale dei
“danni alla persona non altrimenti risarciti”.
In conclusione, l'appello principale deve essere parzialmente accolto nei termini sopra evidenziati, l'appello incidentale deve essere rigettato essendo sostanzialmente corretta la declaratoria di inammissibilità ELazione di ripetizione della quale evidenziata CP_1 nella sentenza appellata, tuttavia da rendersi con diversa motivazione.
§ 12. – Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e Pt_1 CP_1 vengono liquidate ex dm.n.147/2022 secondo soccombenza tenuto conto del decisum e del quinto scaglione di valore (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e quanto al primo grado debbono liquidarsi in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro
2.835,00 per fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria orale) ed euro 2.127,00 per fase decisionale (281 sexies c.p.c.), applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e tenuto conto delle forme adottate per la decisione, quanto al secondo grado debbono liquidarsi in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria orale) ed euro
2.552,00 per fase decisionale (281 sexies c.p.c.), applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e tenuto conto delle forme adottate per la decisione. Quanto alla fase cautelare relativa alla fase della sospensiva le spese debbono liquidarsi in euro 2.251,00 per fase di studio, euro 1.202,00 per fase introduttiva, euro 1.418,00
23 per fase di trattazione ed euro 886,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e tenuto conto delle forme di decisione della fase cautelare. In ogni caso la riduzione della pretesa giustifica per entrambi i gradi, inclusa fase cautelare, una parziale compensazione al 50%. La diversa motivazione relativa al rigetto ELappello incidentale induce – ferma la liquidazione delle spese tra ed CP_1 CP_2 in primo grado che non è stata oggetto di specifico motivo di gravame – alla compensazione delle spese del grado tra ed CP_1 CP_2
§ 13. - Ai sensi ELart.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ELappellante incidentale di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 9.11.2020 e sull'appello incidentale proposto da
[...]
avverso la sentenza n.13394/2020 resa in data 30.09.2020 dal Tribunale di Controparte_1
Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento ELappello di accerta il diritto ELappellante Parte_1
di poter procedere esecutivamente nei confronti di Parte_1 [...]
nei limiti ELimporto pari ad euro 66.322,94 oltre interessi di cui al precetto Controparte_1 del 14.01.2016.
2) Rigetta l'appello incidentale di . Controparte_1
3) Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese in Controparte_1 favore di liquidate già effettuata la parziale compensazione di cui in parte Parte_1 motiva in euro 2.878,50 per compensi della fase cautelare, oltre spese forfettarie iva e cpa, quanto al primo grado già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro
4.571,00 per compensi oltre euro 659,83 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa e quanto al secondo grado già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva in euro 4.801,50 per compensi oltre euro 951,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
4) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra tutte le altre parti.
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico ELappellante incidentale . Controparte_1
Roma, 29.10.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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