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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente
FORNONI OL GIANMARIA, Relatore
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2011
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2012
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2013
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2014
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2015
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 16/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00002/2025 2016
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00002/2025 2017
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00002/2025 2018
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00002/2025 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare gli atti impugnati. Spese e compensi professionali rifusi
Resistente: rigettare i ricorsi e confermare gli atti di irrogazione delle sanzioni. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 120/2025 R.G.R. il contribuente impugna l'atto con il quale l'Agenzia delle entrate gli ha comunicato sanzioni per complessivi euro 23.265,83=, relative ai periodi d'imposta dal 2011 al 2015, per aver effettuato compensazioni esterne illecite;
ne eccepisce l'illegittimità, per quattro distinti motivi, e ne chiede l'annullamento.
Costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 12 settembre 2025, l'ente resistente chiede il rigetto del ricorso.
A sostegno dei propri assunti, il sig. Ricorrente_1 ha depositato un documento, il 19 novembre 2025, ed una memoria illustrativa, il 28 novembre 2025.
Con il ricorso n. 121/2025 R.G.R. il contribuente impugna un altro analogo atto d'erogazione di sanzioni, per complessivi euro 8.028,82=, relative ai periodi d'imposta dal 2016 al 2018, svolge gli stessi motivi di censura esposti nel ricorso n. 120/2025 R.G.R. e ne chiede l'annullamento.
Anche in questo processo, l'ente resistente si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 12 settembre 2025, per chiedere il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, che, il 19 novembre 2025, ha depositato un documento ed il 28 novembre 2025 una memoria illustrativa, a sostegno delle proprie tesi.
I difensori di entrambe le parti hanno partecipato in presenza fisica all'udienza di discussione, nella quale la Corte ha disposto la riunione del processo n. 121/2025 R.G.R. a quello rubricato al n. 120/2025 R.G.R., essendo entrambi i giudizi pendenti tra le stesse parti ed oggettivamente connessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel 2010 il contribuente ricevette la notificazione di un avviso d'accertamento IRPEF, IRAP ed IVA, relativo al periodo d'imposta 2005, che impugnò in tutti i tre gradi di giudizio, promuovendo un processo, deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 24 gennaio 2019, che ha reso definitivo l'atto impugnato.
A seguito dell'avviso d'accertamento, Agenzia delle entrate emise un ruolo provvisorio;
il ricorrente non lo impugnò, né pagò le somme iscritte a ruolo.
Dal 2011 al 2018, pur in presenza di un'iscrizione a ruolo provvisoria, il contribuente effettuò compensazioni esterne, che, con gli atti di irrogazione qui controversi, Agenzia delle entrate ha sanzionato, reputando le predette compensazioni illecite, siccome contrarie al disposto dell'art. 31, comma 1, d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nei ricorsi introduttivi dei due processi qui riuniti il sig. Ricorrente_1, per chiedere l'annullamento degli atti impositivi, ha svolto gli stessi motivi d'impugnazione, che, pertanto, possono essere esaminati unitariamente.
In primo luogo, il ricorrente eccepisce di non aver violato il disposto dell'art. 31, comma 1, d.l. 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, perché questa norma, come si evincerebbe dal tenore letterale del suo titolo (“preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”) non vieterebbe l'autocompensazione in presenza di un'iscrizione a ruolo provvisoria (come quella effettuata nella fattispecie in esame, a seguito della notificazione dell'avviso d'accertamento da lui ricevuto nel 2010), ma solo di un ruolo definitivo.
L'assunto non è condivisibile per le seguenti ragioni.
Il tenore letterale della norma in esame attesta l'infondatezza della tesi esposta dal contribuente, poiché prevede che la compensazione sia vietata “fino alla concorrenza dell'importo dei debiti…., iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
La norma non fa distinzioni né tra ruoli ordinari e straordinari, né tra iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ovvero a titolo provvisorio, richiedendo solo, ed in ogni caso, che sia scaduto il termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.
La preclusione alla compensazione, pertanto, non opera solo nel caso di debiti iscritti a ruolo (a titolo sia definitivo che provvisorio), ma non ancora scaduti al momento del versamento e quindi entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella.
In punto appare condivisibile il contenuto della circolare n. 13/E pubblicata dall'Agenzia delle entrate l'11 marzo 2011 (si veda, in particolare il capitolo 3); specularmente, il primo motivo di impugnazione va rigettato, siccome infondato.
In secondo luogo, il ricorrente eccepisce che l'ente resistente sarebbe decaduto dal potere sanzionatorio, essendo decorso il termine previsto dall'art. 20 d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472; a tal fine segnala che egli aveva impugnato l'avviso d'accertamento, non l'iscrizione a ruolo provvisoria e che l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto comminare le sanzioni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui erano avvenute le singole violazioni.
In realtà – come ben ha osservato la circolare sopra indicata, nel paragrafo n. 7 – la sanzione non può essere applicata, in pendenza di una controversia relativa all'iscrizione a ruolo, poiché i termini previsti dall'art. 20, d.lgs 472/1997 decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione, che riguarda l'iscrizione a ruolo nel suo complesso e quindi l'impugnazione sia della cartella di pagamento, che degli atti presupposti, da cui deriva la predetta iscrizione, tra i quali va annoverata anche la contestazione dell'avviso d'accertamento.
La norma in esame, invero, in pendenza di un contenzioso tributario, da un lato salvaguarda l'interesse dell'erario, rinviando il dies a quo per l'applicazione della sanzione ad un momento successivo (quello del passaggio in giudicato dell'atto impositivo), in caso di soccombenza del contribuente;
dall'altro, evita a quest'ultimo l'applicazione delle sanzioni, qualora la controversia si risolva a suo favore.
Per le suestese ragioni anche il secondo motivo di censura, svolto dal ricorrente, va respinto, essendo infondato.
In terzo luogo, il ricorrente eccepisce che gli atti impositivi sarebbero carenti di motivazione e che egli non avrebbe avuto quella piena consapevolezza del divieto di compensazione, richiesta dall'art. 5, d.lgs 472/1997.
Anche queste censure vanno rigettate poiché, da un lato, gli atti impositivi sono adeguatamente motivati e, tenuto conto degli articolati motivi d'impugnazione svolti dal contribuente, hanno in ogni caso raggiunto lo scopo a cui erano destinati, ai sensi dell'art. 156, III° comma c.p.c.; dall'altro, non vi è dubbio che il sig. Ricorrente_1 abbia effettuato compensazioni vietate dall'art. 31, 1° comma d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, essendo irrilevante l'elemento soggettivo fondante le sue condotte, comunque illecite.
Da ultimo il ricorrente afferma che, nel caso qui controverso, sussisterebbe una causa di non punibilità, ravvisabile nell'obiettiva incertezza della norma tributaria.
In realtà l'art. 31, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, poi convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha un contenuto relativamente complesso, ma non incerto: la censura svolta, in punto, dal contribuente, pertanto, non può essere accolta.
In conclusione, tutti i motivi d'impugnazione vanno respinti, siccome infondati.
La complessità e la novità delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte respinge i ricorsi riuniti.
Compensa per intero tra le parti le spese di causa.
Cremona, 11 dicembre 2025
Il relatore Il Presidente
(LO NI) (IO EA)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente
FORNONI OL GIANMARIA, Relatore
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2011
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2012
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2013
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2014
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00001-2025 2015
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 16/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00002/2025 2016
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00002/2025 2017
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00002/2025 2018
- IRROG. SANZIONI n. T9MIRRC00002/2025 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare gli atti impugnati. Spese e compensi professionali rifusi
Resistente: rigettare i ricorsi e confermare gli atti di irrogazione delle sanzioni. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 120/2025 R.G.R. il contribuente impugna l'atto con il quale l'Agenzia delle entrate gli ha comunicato sanzioni per complessivi euro 23.265,83=, relative ai periodi d'imposta dal 2011 al 2015, per aver effettuato compensazioni esterne illecite;
ne eccepisce l'illegittimità, per quattro distinti motivi, e ne chiede l'annullamento.
Costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 12 settembre 2025, l'ente resistente chiede il rigetto del ricorso.
A sostegno dei propri assunti, il sig. Ricorrente_1 ha depositato un documento, il 19 novembre 2025, ed una memoria illustrativa, il 28 novembre 2025.
Con il ricorso n. 121/2025 R.G.R. il contribuente impugna un altro analogo atto d'erogazione di sanzioni, per complessivi euro 8.028,82=, relative ai periodi d'imposta dal 2016 al 2018, svolge gli stessi motivi di censura esposti nel ricorso n. 120/2025 R.G.R. e ne chiede l'annullamento.
Anche in questo processo, l'ente resistente si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 12 settembre 2025, per chiedere il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, che, il 19 novembre 2025, ha depositato un documento ed il 28 novembre 2025 una memoria illustrativa, a sostegno delle proprie tesi.
I difensori di entrambe le parti hanno partecipato in presenza fisica all'udienza di discussione, nella quale la Corte ha disposto la riunione del processo n. 121/2025 R.G.R. a quello rubricato al n. 120/2025 R.G.R., essendo entrambi i giudizi pendenti tra le stesse parti ed oggettivamente connessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel 2010 il contribuente ricevette la notificazione di un avviso d'accertamento IRPEF, IRAP ed IVA, relativo al periodo d'imposta 2005, che impugnò in tutti i tre gradi di giudizio, promuovendo un processo, deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 24 gennaio 2019, che ha reso definitivo l'atto impugnato.
A seguito dell'avviso d'accertamento, Agenzia delle entrate emise un ruolo provvisorio;
il ricorrente non lo impugnò, né pagò le somme iscritte a ruolo.
Dal 2011 al 2018, pur in presenza di un'iscrizione a ruolo provvisoria, il contribuente effettuò compensazioni esterne, che, con gli atti di irrogazione qui controversi, Agenzia delle entrate ha sanzionato, reputando le predette compensazioni illecite, siccome contrarie al disposto dell'art. 31, comma 1, d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nei ricorsi introduttivi dei due processi qui riuniti il sig. Ricorrente_1, per chiedere l'annullamento degli atti impositivi, ha svolto gli stessi motivi d'impugnazione, che, pertanto, possono essere esaminati unitariamente.
In primo luogo, il ricorrente eccepisce di non aver violato il disposto dell'art. 31, comma 1, d.l. 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, perché questa norma, come si evincerebbe dal tenore letterale del suo titolo (“preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”) non vieterebbe l'autocompensazione in presenza di un'iscrizione a ruolo provvisoria (come quella effettuata nella fattispecie in esame, a seguito della notificazione dell'avviso d'accertamento da lui ricevuto nel 2010), ma solo di un ruolo definitivo.
L'assunto non è condivisibile per le seguenti ragioni.
Il tenore letterale della norma in esame attesta l'infondatezza della tesi esposta dal contribuente, poiché prevede che la compensazione sia vietata “fino alla concorrenza dell'importo dei debiti…., iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
La norma non fa distinzioni né tra ruoli ordinari e straordinari, né tra iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ovvero a titolo provvisorio, richiedendo solo, ed in ogni caso, che sia scaduto il termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.
La preclusione alla compensazione, pertanto, non opera solo nel caso di debiti iscritti a ruolo (a titolo sia definitivo che provvisorio), ma non ancora scaduti al momento del versamento e quindi entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella.
In punto appare condivisibile il contenuto della circolare n. 13/E pubblicata dall'Agenzia delle entrate l'11 marzo 2011 (si veda, in particolare il capitolo 3); specularmente, il primo motivo di impugnazione va rigettato, siccome infondato.
In secondo luogo, il ricorrente eccepisce che l'ente resistente sarebbe decaduto dal potere sanzionatorio, essendo decorso il termine previsto dall'art. 20 d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472; a tal fine segnala che egli aveva impugnato l'avviso d'accertamento, non l'iscrizione a ruolo provvisoria e che l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto comminare le sanzioni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui erano avvenute le singole violazioni.
In realtà – come ben ha osservato la circolare sopra indicata, nel paragrafo n. 7 – la sanzione non può essere applicata, in pendenza di una controversia relativa all'iscrizione a ruolo, poiché i termini previsti dall'art. 20, d.lgs 472/1997 decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione, che riguarda l'iscrizione a ruolo nel suo complesso e quindi l'impugnazione sia della cartella di pagamento, che degli atti presupposti, da cui deriva la predetta iscrizione, tra i quali va annoverata anche la contestazione dell'avviso d'accertamento.
La norma in esame, invero, in pendenza di un contenzioso tributario, da un lato salvaguarda l'interesse dell'erario, rinviando il dies a quo per l'applicazione della sanzione ad un momento successivo (quello del passaggio in giudicato dell'atto impositivo), in caso di soccombenza del contribuente;
dall'altro, evita a quest'ultimo l'applicazione delle sanzioni, qualora la controversia si risolva a suo favore.
Per le suestese ragioni anche il secondo motivo di censura, svolto dal ricorrente, va respinto, essendo infondato.
In terzo luogo, il ricorrente eccepisce che gli atti impositivi sarebbero carenti di motivazione e che egli non avrebbe avuto quella piena consapevolezza del divieto di compensazione, richiesta dall'art. 5, d.lgs 472/1997.
Anche queste censure vanno rigettate poiché, da un lato, gli atti impositivi sono adeguatamente motivati e, tenuto conto degli articolati motivi d'impugnazione svolti dal contribuente, hanno in ogni caso raggiunto lo scopo a cui erano destinati, ai sensi dell'art. 156, III° comma c.p.c.; dall'altro, non vi è dubbio che il sig. Ricorrente_1 abbia effettuato compensazioni vietate dall'art. 31, 1° comma d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, essendo irrilevante l'elemento soggettivo fondante le sue condotte, comunque illecite.
Da ultimo il ricorrente afferma che, nel caso qui controverso, sussisterebbe una causa di non punibilità, ravvisabile nell'obiettiva incertezza della norma tributaria.
In realtà l'art. 31, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, poi convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha un contenuto relativamente complesso, ma non incerto: la censura svolta, in punto, dal contribuente, pertanto, non può essere accolta.
In conclusione, tutti i motivi d'impugnazione vanno respinti, siccome infondati.
La complessità e la novità delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte respinge i ricorsi riuniti.
Compensa per intero tra le parti le spese di causa.
Cremona, 11 dicembre 2025
Il relatore Il Presidente
(LO NI) (IO EA)