Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3201 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. , già in persona dei Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Procuratori ed con il proc. dom. avv. to Parte_2 Parte_3
Fernando M. Gabetta, delega in atti
-appellante- contro
PO RI DA con il proc. dom. avv.to Maria Imperiale, delega in atti
-appellata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha appellato la sentenza n. 87/2018 con cui il Giudice di Pace di
Buccino aveva accolto la domanda di UP ST DA diretta ad ottenere la restituzione degli interessi indebitamente corrisposti in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato inter partes in ragione della difformità tra TAEG e/o del TEG pattuito e quello effettivamente applicato, condannando la società al pagamento in pagina 1 di 8
L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione gravata per aver il Giudice di prime cure condiviso pedissequamente le valutazioni del CTU rilevando la natura usuraria dei tassi di interesse applicati a seguito dell'inclusione della Polizza Assicurativa
Sanitaria Europ Assistance nel calcolo del TAEG.
Precisamente, deduceva che avrebbe dovuto invece essere analizzato il profilo connesso alla obbligatorietà ovvero facoltatività della polizza assicurativa sottoscritta la quale, peraltro, non aveva ad oggetto il rischio del credito ma, piuttosto, la salute del consumatore (prevedendo assistenza medica domiciliare, assistenza per cure fisioterapiche e indennità da ricovero) e non gli interessi della società mutuante. censurava inoltre la sentenza de qua nella parte in cui l'aveva Parte_1
condannata, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'appellata di € 500,00, nonostante la sua condotta processuale fosse stata del tutto corretta e l'opposizione all'accoglimento della pretesa avversaria fosse stata supportata dalla produzione di numerosi precedenti giurisprudenziali.
Chiedeva pertanto che, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda di restituzione della UP fosse respinta con accertamento che nulla era alla medesima dovuto nemmeno a titolo di risarcimento del danno.
Costituitasi, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e confutava i motivi di gravame avversari rilevando come il prestito in contestazione risalisse al 27.2.2012 e fosse dunque soggetto alla disciplina del credito al consumo di cui al d. lgs. n. 141/2010 per la quale nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori connessi al contratto, compresi i premi assicurativi come peraltro previsto dalle istruzioni della Banca di Italia dell'agosto 2009 relative al calcolo del TEG.
Richiamava poi gli esisti della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado che aveva accertato il superamento del tasso soglia usura a seguito pagina 2 di 8 dell'inclusione dell'importo di € 900,00 della polizza assicurativa, escludendo così la debenza di ogni interesse.
Quanto al secondo motivo di appello la UP censurava il comportamento della controparte per non aver partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria, né aderito alla proposta conciliativa della lite avanzata dal Giudice di Prime cure.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello.
Dopo numerosi rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 19.3.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello - della cui ammissibilità ex art. 342 c.p.c., non può dubitarsi restando superata la soglia della specificità dalla espressa individuazione delle parti della sentenza gravata, nonché dalla richiesta esplicita delle modifica nella parti di interesse
- va accolto per quanto di ragione.
Giova però premettere che nonostante l'Ufficio del Giudice di Pace non abbia trasmesso il fascicolo di primo grado, in quanto non rinvenuto, i rispettivi fascicoli di parte depositati nel presente giudizio contengono tutta la documentazione utile all'esame dei motivi di gravame (contratto di finanziamento, polizza assicurativa, consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado completa delle osservazioni dei consulenti di parte e delle repliche del ctu).
Come anticipato poi, l'appellante ha dedotto che il primo Giudice abbia errato nell'accogliere le conclusioni del CTU poiché non sarebbe stata fatta corretta applicazione del principio contenuto nella pronuncia della Suprema Corte n.
8806/2017, richiamata dalla stessa mutuataria, secondo cui solo le polizze finalizzate a garantire il rimborso al creditore delle somme necessarie in caso di eventi che potrebbero compromettere la solvibilità del debitore (c.d. Polizze Credit Protection) andrebbero considerare ai fini del calcolo del TAEG.
Di guisa che, avendo, la polizza stipulata dall'attrice, tutt'altra finalità (personal
pagina 3 di 8 protection) essa non avrebbe dovuto essere inclusa dal calcolo del TAEG.
L'assunto non è condivisibile.
Il costo della polizza assicurativa finalizzata sostanzialmente alla garanzia del rimborso del prestito, sopportato dall'appellata alla stipula del contratto, deve infatti essere computato ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria dello specifico rapporto esaminato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui deve prestarsi piena adesione, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cassazione n. 20699/2024).
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cassazione n. 17839/2023; n. 3025/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p. - secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Del resto, secondo la disciplina applicabile alla specie ratione temporis per il calcolo dell'usura, ossia le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate nell'agosto 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 fino al trimestre del luglio 2016, in esso risultano incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese a ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è
pagina 4 di 8 contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Si evince, quindi, che elemento determinante, ai fini della inclusione o meno del premio assicurativo tra i costi rilevanti, è, in alternativa al carattere obbligatorio, la contestualità dell'adesione al servizio accessorio rispetto alla concessione del finanziamento.
In questa prospettiva, sulla scorta di quanto indicato dalla suprema Corte (cfr.
Cassazione n. 8806/2017), ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata “contestualità” darà luogo a una presunzione (iuris tantum) di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento.
Nel caso di specie, non è in dubbio che l'adesione al programma assicurativo sia stata contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e che la polizza sottoscritta possa essere considerata ad esso collegata, in quanto diretta a neutralizzare il rischio di insolvibilità del soggetto finanziato in caso di ricovero ospedaliero per intervento chirurgico o per riabilitazione a seguito di traumi, eventi tutti che potrebbero pregiudicare la capacità del debitore assicurato di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Né rileva la circostanza che il beneficiario della prestazione assicurativa non sia l'intermediaria.
Va, infatti, rilevato che nella versione del 2016 le Istruzioni della Banca d'Italia precisano: “le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI -
Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”.
Dirimente, ai fini della rilevanza del costo, non è quindi il beneficiario dell'eventuale pagina 5 di 8 prestazione assicurativa, ma la funzionalità della copertura assicurativa rispetto al contratto di credito.
D'altra parte, con riguardo alla polizza “Personal Protection” va osservato che, malgrado la natura ibrida della copertura assicurativa, la stessa appare strumentale alla protezione del credito nella misura in cui è volta ad assicurare, perlomeno indirettamente, il rimborso delle rate, tenendo indenne l'assicurato dalle conseguenze derivanti dall'impossibilità di mantenere l'impegno assunto di pagare il finanziamento al verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia, con la conseguenza che il relativo premio deve ricomprendersi nel TAEG.
Il rapporto di connessione particolarmente elevato tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume, altresì, dal concorso delle seguenti circostanze: (i) la polizza ha funzione di copertura del credito poiché è sostanzialmente preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di infermità o parziale inabilità del debitore;
(ii) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
(iii) il soggetto stipulante l'assicurazione è lo stesso al quale è stato erogato il prestito ed (iv) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
Dunque, considerando che la normativa primaria anti-usura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, deve concludersi per la natura usuraria delle condizioni applicate al contratto di finanziamento per cui è causa in considerazione della inclusione dei costi di assicurazione sopportati dall'odierna appellata contestualmente al finanziamento de quo, come accertato dal consulente nominato nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello va perciò rigettato.
Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame non ricorrendo, in effetti, le condizioni per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in danno di Pt_1
pagina 6 di 8 Se infatti è vero che la previsione in questione (per la quale in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata) prescinde dalla sussistenza di un danno, deve però necessariamente potersi ravvisare un elemento soggettivo: solo sulla base di un indice di negligenza, infatti, sarà possibile selezionare per quali soccombenti risulti appropriata una condanna ulteriore rispetto alla sola rifusione delle spese di lite.
Dunque, ai fini della sua applicazione, agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha giustificato l'applicazione della norma de qua richiamando la mancata partecipazione di al procedimento di Pt_1
mediazione e la sua mancata adesione alla proposta conciliativa.
Considerata però la peculiarità della questione controversa, con riferimento alla quale era nota l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti (attestati dalle produzioni della convenuta), specie all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, dai predetti comportamenti non può evincersi la mala fede richiesta dall'art. 96 cit.
E' evidente, infatti, che nell'anno 2017, in previsione di azioni seriali promosse nei suoi confronti e nelle more di una definitiva risoluzione a livello normativo e/o giurisprudenziale di una questione così controversa, la società finanziaria aveva interesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale appellabile, piuttosto che una chiusura stragiudiziale della lite.
La sentenza impugnata va perciò riformata nella parte in cui ha condannato
[...]
al risarcimento in favore di UP ST di € 500,00 ex art. 96 comma 3 Parte_1
c.p.c.
pagina 7 di 8 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno perciò compensate nella misura del 30% mentre nel residuo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: accerta e dichiara che nulla è dovuto a UP ST a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 3 c.p.c.; rigetta nel resto l'appello; compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura del 30%; condanna parte appellante alla refusione in favore dell'avv. Maria Imperiale, dichiaratosi antistatario, del residuo 70% delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquida in € 1.488,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 9.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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