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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 439/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Parisi Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
Controparte_2
IN PERSONA DEL L.R.P.T.,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Maida
-resistente-
nonché contro
Pag. 1 a 9 IN PERSONA DEL Controparte_3
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Refolo
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, in data 12.2.2024, da parte di l'intimazione n. 03020249001698582000, Controparte_3
mediante la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €
108.393,56.
1.1. Oggetto di contestazione, in particolare, sono i crediti contributivi portati dalle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
- cartella n. 03020190017247877000 (€ 30,74), relativa a debiti , CP_2
notificata in data 25.1.2020;
- cartella n. 03020200013523315000 (€ 277,34), relativa a debiti , CP_2
notificata in data 29.6.2022;
- cartella n. 03020220000930164000 (€ 479,64), relativa a debiti , CP_2
notificata in data 28.6.2022;
- avviso di addebito n. 33020190000403649000 (€ 2.117,28), relativo a debiti
, notificato in data 3.7.2019; CP_1
- avviso di addebito n. 33020190000710852000 (€ 1.110,28), relativo a debiti
, notificato in data 5.7.2019; CP_1
- avviso di addebito n. 33020190002463906000 (€ 23.226,71), relativo a debiti , notificato in data 14.12.2019; CP_1
Pag. 2 a 9 - avviso di addebito n. 33020210000494890000 (€ 46.929,20), relativo a debiti , notificato in data 19.11.2021; CP_1
- avviso di addebito n. 33020210000494991000 (€ 11.126,13), relativo a debiti , notificato in data 19.11.2021; CP_1
- avviso di addebito n. 33020210000735781000 (€ 4.188,20), relativo a debiti
, notificato in data 27.11.2021; CP_1
- avviso di addebito n. 33020210000766517000 (€ 6.804,37), relativo a debiti
, notificato in data 27.11.2021; CP_1
- avviso di addebito n. 33020220002252270000 (€ 1.084,09), relativo a debiti
, notificato in data 12.1.2023. CP_1
1.2. Ha eccepito l'omessa notifica dei suddetti titoli, la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, la prescrizione delle pretese contributive, il difetto di motivazione dell'intimazione opposta e l'illegittimità dei compensi di riscossione.
2. Si sono costituiti l' , l' e CP_1 CP_2 Controparte_3
(quest'ultima tardivamente, in data 15.4.2024 per l'udienza del 19.4.2024), eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui sono titolari l' e l' . CP_1 CP_2
3.1. Ciò è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del ricorrente.
4. Deve, poi, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione per tardività ex art. 617 c.p.c.
Pag. 3 a 9 4.1. L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata al ricorrente in data
12.2.2024 e l'odierna domanda giudiziale è stata introdotta il 21.2.2024, nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
5. Infine, va affermata la legittimazione passiva di entrambe le odierne parti resistenti.
5.1. Quanto agli Enti titolari dei crediti contestati ( ed ), le Sezioni CP_1 CP_2
Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez.
Un., n. 7514/2022).
5.2. Nel caso in esame sussiste, inoltre, la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione, in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, alla legittimità formale dell'intimazione opposta.
6. Nel merito, deve essere disattesa l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito richiamati al superiore punto n. 2.
6.1. Dagli atti di causa (e, in particolare, dalla documentazione prodotta dall' e dall' , utilizzata ai fini della decisione, con conseguente CP_1 CP_2
irrilevanza della tardività della costituzione di , invero, si evince che i CP_3
predetti titoli sono stati tutti notificati, nelle date su indicate, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo così Email_1
come risultante dal registro INI-PEC (cfr. doc. n. 3 del fascicolo ). CP_1
Pag. 4 a 9 6.2. Sul punto, parte ricorrente non ha contestato che il suddetto indirizzo appena riportato sia ad ella riconducibile;
bensì ha disconosciuto la conformità rispetto all'originale dei documenti digitali prodotti dalle resistenti, in quanto l'apertura dei files allegati, tutti in formato “.eml”, evidenzia la seguente dicitura:
“sono stati rilevati problemi per la firma…la firma digitale del messaggio non è valida o attendibile”.
6.3. L'eccezione è, tuttavia, infondata.
6.4. In primo luogo, il suddetto disconoscimento è generico, non essendo neppure dedotto in che modo l'anomalia della firma digitale associata al messaggio di posta elettronica certificata sia idonea ad incidere sugli atti allegati al messaggio stesso, che, anche in assenza di contestazioni specifiche sul punto, devono comunque ritenersi pervenuti nella piena conoscenza (o, quantomeno, nella conoscibilità) dell'interessato. In giurisprudenza, si afferma che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, pertanto, «non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (cfr. Cass. civ., n. 27633/2018; meno recentemente cfr. Cass. civ., n. 13425/2014).
6.5. In secondo luogo, analizzando nel dettaglio la tipologia di anomalia della firma, indicata nelle ricevute di consegna prodotte dall' e dall' , si CP_1 CP_2
evince che la stessa è dovuta al fatto che, al momento in cui i files .eml sono stati prodotti in giudizio, il certificato utilizzato per creare la firma non era più valido (in quanto scaduto), ma lo era, invece, al momento dell'invio dei messaggi di posta elettronica certificata contenenti, in allegato, gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento su indicate.
6.6. Nello specifico:
Pag. 5 a 9 - il certificato di firma che accompagna il messaggio di posta elettronica certificata relativo agli avvisi di addebito nn. 33020190000403649000,
33020190000710852000, 33020190002463906000, è stato valido nel periodo
4.12.2017/3.12.2020;
- il certificato di firma che accompagna il messaggio di posta elettronica certificata relativo agli avvisi di addebito nn. 33020210000494890000,
33020210000494991000, 33020210000735781000, 33020210000766517000,
33020220002252270000, è stato valido nel periodo 8.10.2020/8.10.2023;
- il certificato di firma che accompagna il messaggio di posta elettronica certificata relativo alla cartella di pagamento n. 03020190017247877000, è stato valido nel periodo 4.12.2017/3.12.2020;
- il certificato di firma che accompagna il messaggio di posta elettronica certificata relativo alle cartelle di pagamento nn. 03020200013523315000 e
03020220000930164000, è stato valido nel periodo 8.10.2020/8.10.2023.
7. Posta, dunque, la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di mancata preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, di decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo delle somme dovute e di prescrizione dei crediti previdenziali azionati;
doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la rituale e tempestiva opposizione avverso le singole cartelle ed i singoli avvisi di addebito, entro il termine di 40 giorni dal loro ricevimento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, infatti, i crediti portati dai menzionati titoli è divenuto irretrattabile.
8. Né può dirsi maturata, tra le date delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito (così come indicate al punto 2) e quella della notifica dell'intimazione opposta, la prescrizione “successiva” delle pretese contributive, non essendo decorso il relativo termine quinquennale.
Pag. 6 a 9 9. Deve essere, poi, respinta la doglianza relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. E invero, non si registra alcun vizio di motivazione o delle norme dettate dallo Statuto del contribuente, poiché essa indica: 1) la tipologia del credito;
2) la gestione e l'anno di riferimento;
3) l'importo dovuto con gli interessi moratori applicati;
4) le modalità di adempimento. Infine, non si ravvisa una mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi lamentata dall'opponente, dal momento che l'atto opposto indica chiaramente che gli stessi sono calcolati secondo le disposizioni ex art. 30 D.P.R. 602/1973.
9.1. Non integra, inoltre, il difetto di motivazione dell'intimazione, l'asserita duplicazione di talune voci creditorie riportate nelle cartelle e negli avvisi di addebito: anche in tal caso, infatti, si tratta, semmai, di un motivo di opposizione da far valere tempestivamente con l'azione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e non nella presente sede.
10. Destituite di fondamento, infine, sono le doglianze relative all'illegittimità delle maggiorazioni applicate e al conseguente erroneo calcolo del c.d. aggio: in primo luogo, perché genericamente dedotte;
in secondo luogo, perché l'aggio appare essere calcolato secondo la disciplina di riferimento (art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999), nel testo vigente ratione temporis al momento della consegna dei ruoli, come esplicitato anche nella nota n. 2 dell'intimazione opposta (pag. 9), in cui si legge: “Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data,
l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L.
n. 234/2021)”. Ed infatti, dalla disamina dell'intimazione, emerge che ha CP_3
tenuto conto dell'abrogazione degli oneri di riscossione ex l. n. 234/2021, non prevedendo alcun onere di riscossione soltanto in relazione all'avviso di addebito n.
33020220002252270000 (pag. 8), l'unico in relazione al quale il carico è stato affidato successivamente al 31.12.2021 (tutti gli altri ruoli sono, invece, anteriori a tale data).
Pag. 7 a 9 10.1. È, inoltre, opportuno invero ricordare che l' non si Controparte_4
limita alla sola notifica della cartella e della intimazione di pagamento, ma svolge attività più complesse, a partire dalla presa in consegna del ruolo da parte dell'ente impositore (art. 24, d.P.R. n. 602/1973), a seguito della quale non solo redige la cartella di pagamento, ma deve inserire i relativi dati nei propri sistemi, controllare e rispettare i termini per la notifica della cartella stessa e per la riscossione delle entrate, accertare i dati relativi ai contribuenti, anche mediante accesso a pubblici uffici e sistemi informativi in via telematica, e successivamente verificare la sussistenza di eventuali sgravi, rendere conto all'ente impositore dell'attività svolta, valutare eventuali procedimenti a garanzia del credito azionato, assolvere alle centinaia di migliaia di richieste di rateizzazione dei debiti, procedere ad azioni cautelari ed esecutive, difendere in giudizio i crediti degli Enti pubblici, etc. Si deve, dunque, necessariamente tenere conto dell'insieme di tali attività, e non soltanto dell'atto finale (o intermedio rispetto alla successiva espropriazione) rappresentato dalla notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento. Ne consegue che alcuna rilevanza ha la circostanza che non ha formato e CP_3 notificato alcuni degli atti prodromici all'intimazione apposta (come gli avvisi di addebito, redatti e gestiti, quanto alla loro notificazione, da ). Peraltro, le CP_1
peculiarità del sistema della riscossione delle entrate pubbliche e dei correlati sistemi di finanziamento sono state riconosciute anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che “come osservato da autorevole dottrina, benché la situazione del contribuente sia per certi aspetti affine a quella di qualsiasi debitore di una somma di danaro, il pagamento dei tributi non è affatto improntato alla informalità di solito esistente nei rapporti tra privati.
L'amministrazione finanziaria è organizzata burocraticamente, deve gestire milioni di operazioni ed in questo contesto anche vicende molto semplici se considerate individualmente, quali incassare un assegno o emettere una ricevuta, pongono grandi problemi organizzativi se effettuate su larga scala. L'organizzazione della riscossione richiede pertanto dei costi da sopportare ed il problema di stabilire da
Pag. 8 a 9 chi debbano essere sopportati. Donde la necessità di una disciplina relativa alla riscossione” (cfr. Cass. n. 4861/2010).
11. La domanda deve essere, dunque, respinta.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 97.373,98, pari all'importo dei crediti previdenziali oggetto di contestazione), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei valori prossimi al minimo, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in € 4.250,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 439/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Parisi Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
Controparte_2
IN PERSONA DEL L.R.P.T.,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Maida
-resistente-
nonché contro
Pag. 1 a 9 IN PERSONA DEL Controparte_3
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Refolo
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, in data 12.2.2024, da parte di l'intimazione n. 03020249001698582000, Controparte_3
mediante la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €
108.393,56.
1.1. Oggetto di contestazione, in particolare, sono i crediti contributivi portati dalle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
- cartella n. 03020190017247877000 (€ 30,74), relativa a debiti , CP_2
notificata in data 25.1.2020;
- cartella n. 03020200013523315000 (€ 277,34), relativa a debiti , CP_2
notificata in data 29.6.2022;
- cartella n. 03020220000930164000 (€ 479,64), relativa a debiti , CP_2
notificata in data 28.6.2022;
- avviso di addebito n. 33020190000403649000 (€ 2.117,28), relativo a debiti
, notificato in data 3.7.2019; CP_1
- avviso di addebito n. 33020190000710852000 (€ 1.110,28), relativo a debiti
, notificato in data 5.7.2019; CP_1
- avviso di addebito n. 33020190002463906000 (€ 23.226,71), relativo a debiti , notificato in data 14.12.2019; CP_1
Pag. 2 a 9 - avviso di addebito n. 33020210000494890000 (€ 46.929,20), relativo a debiti , notificato in data 19.11.2021; CP_1
- avviso di addebito n. 33020210000494991000 (€ 11.126,13), relativo a debiti , notificato in data 19.11.2021; CP_1
- avviso di addebito n. 33020210000735781000 (€ 4.188,20), relativo a debiti
, notificato in data 27.11.2021; CP_1
- avviso di addebito n. 33020210000766517000 (€ 6.804,37), relativo a debiti
, notificato in data 27.11.2021; CP_1
- avviso di addebito n. 33020220002252270000 (€ 1.084,09), relativo a debiti
, notificato in data 12.1.2023. CP_1
1.2. Ha eccepito l'omessa notifica dei suddetti titoli, la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio, la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, la prescrizione delle pretese contributive, il difetto di motivazione dell'intimazione opposta e l'illegittimità dei compensi di riscossione.
2. Si sono costituiti l' , l' e CP_1 CP_2 Controparte_3
(quest'ultima tardivamente, in data 15.4.2024 per l'udienza del 19.4.2024), eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui sono titolari l' e l' . CP_1 CP_2
3.1. Ciò è sufficiente a radicare l'interesse ad agire del ricorrente.
4. Deve, poi, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione per tardività ex art. 617 c.p.c.
Pag. 3 a 9 4.1. L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata al ricorrente in data
12.2.2024 e l'odierna domanda giudiziale è stata introdotta il 21.2.2024, nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
5. Infine, va affermata la legittimazione passiva di entrambe le odierne parti resistenti.
5.1. Quanto agli Enti titolari dei crediti contestati ( ed ), le Sezioni CP_1 CP_2
Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez.
Un., n. 7514/2022).
5.2. Nel caso in esame sussiste, inoltre, la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione, in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, alla legittimità formale dell'intimazione opposta.
6. Nel merito, deve essere disattesa l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito richiamati al superiore punto n. 2.
6.1. Dagli atti di causa (e, in particolare, dalla documentazione prodotta dall' e dall' , utilizzata ai fini della decisione, con conseguente CP_1 CP_2
irrilevanza della tardività della costituzione di , invero, si evince che i CP_3
predetti titoli sono stati tutti notificati, nelle date su indicate, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo così Email_1
come risultante dal registro INI-PEC (cfr. doc. n. 3 del fascicolo ). CP_1
Pag. 4 a 9 6.2. Sul punto, parte ricorrente non ha contestato che il suddetto indirizzo appena riportato sia ad ella riconducibile;
bensì ha disconosciuto la conformità rispetto all'originale dei documenti digitali prodotti dalle resistenti, in quanto l'apertura dei files allegati, tutti in formato “.eml”, evidenzia la seguente dicitura:
“sono stati rilevati problemi per la firma…la firma digitale del messaggio non è valida o attendibile”.
6.3. L'eccezione è, tuttavia, infondata.
6.4. In primo luogo, il suddetto disconoscimento è generico, non essendo neppure dedotto in che modo l'anomalia della firma digitale associata al messaggio di posta elettronica certificata sia idonea ad incidere sugli atti allegati al messaggio stesso, che, anche in assenza di contestazioni specifiche sul punto, devono comunque ritenersi pervenuti nella piena conoscenza (o, quantomeno, nella conoscibilità) dell'interessato. In giurisprudenza, si afferma che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, pertanto, «non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (cfr. Cass. civ., n. 27633/2018; meno recentemente cfr. Cass. civ., n. 13425/2014).
6.5. In secondo luogo, analizzando nel dettaglio la tipologia di anomalia della firma, indicata nelle ricevute di consegna prodotte dall' e dall' , si CP_1 CP_2
evince che la stessa è dovuta al fatto che, al momento in cui i files .eml sono stati prodotti in giudizio, il certificato utilizzato per creare la firma non era più valido (in quanto scaduto), ma lo era, invece, al momento dell'invio dei messaggi di posta elettronica certificata contenenti, in allegato, gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento su indicate.
6.6. Nello specifico:
Pag. 5 a 9 - il certificato di firma che accompagna il messaggio di posta elettronica certificata relativo agli avvisi di addebito nn. 33020190000403649000,
33020190000710852000, 33020190002463906000, è stato valido nel periodo
4.12.2017/3.12.2020;
- il certificato di firma che accompagna il messaggio di posta elettronica certificata relativo agli avvisi di addebito nn. 33020210000494890000,
33020210000494991000, 33020210000735781000, 33020210000766517000,
33020220002252270000, è stato valido nel periodo 8.10.2020/8.10.2023;
- il certificato di firma che accompagna il messaggio di posta elettronica certificata relativo alla cartella di pagamento n. 03020190017247877000, è stato valido nel periodo 4.12.2017/3.12.2020;
- il certificato di firma che accompagna il messaggio di posta elettronica certificata relativo alle cartelle di pagamento nn. 03020200013523315000 e
03020220000930164000, è stato valido nel periodo 8.10.2020/8.10.2023.
7. Posta, dunque, la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di mancata preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, di decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo delle somme dovute e di prescrizione dei crediti previdenziali azionati;
doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la rituale e tempestiva opposizione avverso le singole cartelle ed i singoli avvisi di addebito, entro il termine di 40 giorni dal loro ricevimento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, infatti, i crediti portati dai menzionati titoli è divenuto irretrattabile.
8. Né può dirsi maturata, tra le date delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito (così come indicate al punto 2) e quella della notifica dell'intimazione opposta, la prescrizione “successiva” delle pretese contributive, non essendo decorso il relativo termine quinquennale.
Pag. 6 a 9 9. Deve essere, poi, respinta la doglianza relativa alla nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. E invero, non si registra alcun vizio di motivazione o delle norme dettate dallo Statuto del contribuente, poiché essa indica: 1) la tipologia del credito;
2) la gestione e l'anno di riferimento;
3) l'importo dovuto con gli interessi moratori applicati;
4) le modalità di adempimento. Infine, non si ravvisa una mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi lamentata dall'opponente, dal momento che l'atto opposto indica chiaramente che gli stessi sono calcolati secondo le disposizioni ex art. 30 D.P.R. 602/1973.
9.1. Non integra, inoltre, il difetto di motivazione dell'intimazione, l'asserita duplicazione di talune voci creditorie riportate nelle cartelle e negli avvisi di addebito: anche in tal caso, infatti, si tratta, semmai, di un motivo di opposizione da far valere tempestivamente con l'azione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e non nella presente sede.
10. Destituite di fondamento, infine, sono le doglianze relative all'illegittimità delle maggiorazioni applicate e al conseguente erroneo calcolo del c.d. aggio: in primo luogo, perché genericamente dedotte;
in secondo luogo, perché l'aggio appare essere calcolato secondo la disciplina di riferimento (art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999), nel testo vigente ratione temporis al momento della consegna dei ruoli, come esplicitato anche nella nota n. 2 dell'intimazione opposta (pag. 9), in cui si legge: “Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data,
l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L.
n. 234/2021)”. Ed infatti, dalla disamina dell'intimazione, emerge che ha CP_3
tenuto conto dell'abrogazione degli oneri di riscossione ex l. n. 234/2021, non prevedendo alcun onere di riscossione soltanto in relazione all'avviso di addebito n.
33020220002252270000 (pag. 8), l'unico in relazione al quale il carico è stato affidato successivamente al 31.12.2021 (tutti gli altri ruoli sono, invece, anteriori a tale data).
Pag. 7 a 9 10.1. È, inoltre, opportuno invero ricordare che l' non si Controparte_4
limita alla sola notifica della cartella e della intimazione di pagamento, ma svolge attività più complesse, a partire dalla presa in consegna del ruolo da parte dell'ente impositore (art. 24, d.P.R. n. 602/1973), a seguito della quale non solo redige la cartella di pagamento, ma deve inserire i relativi dati nei propri sistemi, controllare e rispettare i termini per la notifica della cartella stessa e per la riscossione delle entrate, accertare i dati relativi ai contribuenti, anche mediante accesso a pubblici uffici e sistemi informativi in via telematica, e successivamente verificare la sussistenza di eventuali sgravi, rendere conto all'ente impositore dell'attività svolta, valutare eventuali procedimenti a garanzia del credito azionato, assolvere alle centinaia di migliaia di richieste di rateizzazione dei debiti, procedere ad azioni cautelari ed esecutive, difendere in giudizio i crediti degli Enti pubblici, etc. Si deve, dunque, necessariamente tenere conto dell'insieme di tali attività, e non soltanto dell'atto finale (o intermedio rispetto alla successiva espropriazione) rappresentato dalla notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento. Ne consegue che alcuna rilevanza ha la circostanza che non ha formato e CP_3 notificato alcuni degli atti prodromici all'intimazione apposta (come gli avvisi di addebito, redatti e gestiti, quanto alla loro notificazione, da ). Peraltro, le CP_1
peculiarità del sistema della riscossione delle entrate pubbliche e dei correlati sistemi di finanziamento sono state riconosciute anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che “come osservato da autorevole dottrina, benché la situazione del contribuente sia per certi aspetti affine a quella di qualsiasi debitore di una somma di danaro, il pagamento dei tributi non è affatto improntato alla informalità di solito esistente nei rapporti tra privati.
L'amministrazione finanziaria è organizzata burocraticamente, deve gestire milioni di operazioni ed in questo contesto anche vicende molto semplici se considerate individualmente, quali incassare un assegno o emettere una ricevuta, pongono grandi problemi organizzativi se effettuate su larga scala. L'organizzazione della riscossione richiede pertanto dei costi da sopportare ed il problema di stabilire da
Pag. 8 a 9 chi debbano essere sopportati. Donde la necessità di una disciplina relativa alla riscossione” (cfr. Cass. n. 4861/2010).
11. La domanda deve essere, dunque, respinta.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 97.373,98, pari all'importo dei crediti previdenziali oggetto di contestazione), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei valori prossimi al minimo, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in € 4.250,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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