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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA non DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c.
TRA
ved. e , entrambe rappresentate e Parte_1 Pt_2 Parte_3
difese dagli avv.ti Giancarlo Moro, Lucia Rupolo e Camilla Cenci del Foro di Padova e domiciliate presso lo Studio dei difensori sito in Padova, via Dante, 80
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c., le parti così concludevano: per le ricorrenti:
“lo scrivente patrocinio chiede che l'eccezione di difetto di giurisdizione venga respinta, e si chiede che venga altresì respinta l'eccezione di compensazione tra le somme richieste dai prossimi congiunti del signor e quanto erogato al medesimo, quando era in vita, a Pt_2
titolo di equo indennizzo e di assegno vitalizio, nonché di elargizione per le vittime del dovere.
1 Si insiste per l'accoglimento nel merito del ricorso introduttivo della presente causa, posto che il nesso causale tra esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa ed insorgenza della malattia è stata riconosciuta ex adverso e posto che controparte non ha specificamente contestato le allegazioni e le deduzioni delle odierne ricorrenti in tema di omessa predisposizione ed adozione delle cautele e delle misure di prevenzione.
Si insiste inoltre in via istruttoria per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori (prove testimoniali, C.T.U. medico-legale ed acquisizioni documentali) di cui alle pagg. 20 e segg. del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 02.08.2024, le odierne ricorrenti hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da loro subiti iure Controparte_1
proprio in conseguenza della morte di , rispettivamente marito di Persona_1 Pt_1
e padre di .
[...] Parte_3
A sostegno della propria domanda, le ricorrenti sostengono come il , per tutto il Pt_2
periodo in cui aveva lavorato come vigile del fuoco presso la Direzione Provinciale di Trieste
(indicativamente, dal luglio 1974 al maggio 2009) fosse stato esposto quotidianamente all'inalazione di fibre di amianto;
in particolare, nel ricorso si sostiene come tale esposizione sia derivata non solo dai numerosi interventi in cui il era stato protagonista (incendi Pt_2
sulle navi, crolli per bora forte con conseguente sollevamento repentino di coperture e materiali vari, nei quali non poteva escludersi la presenza di amianto), ma anche dagli stessi strumenti in dotazione ai vigili del fuoco, fra cui guanti di servizio, teli e le stesse tute ignifughe utilizzate dagli stessi, tutti strumenti contenenti particelle di asbesto.
A seguito di tale esposizione, al veniva diagnosticato, durante un intervento Pt_2 chirurgico per un'ernia inguinale, un tumore maligno che, nonostante le numerose cure oncologiche cui lo stesso si era sottoposto sin dal settembre - ottobre 2015, come documentato dagli atti depositati in causa, ne determinava il decesso in data 15 novembre 2020, per
“mesotelioma peritoneale e pleurico”.
Pertanto, le odierne ricorrenti chiedono la condanna del al risarcimento Controparte_1
dei danni da loro patititi iure proprio e, in particolare, del danno di natura non patrimoniale
Pag. 2 di 9 sofferto per la perdita del congiunto, consistente nel duplice profilo della sofferenza patita sul piano morale soggettivo, per la perdita del marito e del padre, e della sofferenza riflessa, in termini dinamico relazionali, sempre derivante dalla suddetta perdita.
A tal fine affermano che la responsabilità del sia riconducibile al mancato rispetto CP_1 da parte di quest'ultimo dell'art. 2087 c.c., dal momento che la morte del congiunto causata dal tumore maligno eziologicamente connesso all'inalazione di fibre di amianto sarebbe riconducibile all'inosservanza, da parte del resistente, delle regole basilari che CP_1 informano l'intero sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dello stesso principio del neminem laedere cui all'art. 2043 c.c., anche nella sua accezione “rafforzata” prevista dall'art. 2050 c.c.
In particolare, il non avrebbe fornito al alcun protocollo Controparte_1 Pt_2
particolare o istruzione operativa nel caso di interventi che avrebbero potuto coinvolgere il contatto con elementi di amianto;
infine, parte ricorrente assume come ogni tipo di operazione, anche di emergenza, venisse effettuata senza l'uso di alcun dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.
Tale responsabilità sarebbe inoltre ravvisabile nel fatto che il avrebbe Controparte_1
ammesso esplicitamente che in alcuni occasioni il sarebbe stato esposto Pt_2 all'inalazione di fibre di amianto (nota del del 5 giugno 2018, doc. 15 del ricorso CP_1
introduttivo), nonché dal fatto che lo stesso Ministero avrebbe decretato, in data 28.06.2017, che l'infermità patita da “Mesotelioma peritoneale e pleurico in terapia sistemica” sofferta dal fosse dipendente da causa di servizio;
non solo, nel 2016 il veniva iscritto Pt_2 Pt_2 nel registro Regionale degli esposti all'amianto per motivi professionali.
Al fine di provare il nesso di casualità, infine, parte ricorrente si avvale di documentazione di carattere scientifico, dalla quale traspare la pericolosità e i rischi derivanti dall'esposizione a particelle di asbesto.
Si è costituito nei termini il , eccependo, in particolare, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore dell'autorità giurisdizionale amministrativa, per il fatto che la categoria dei vigili del fuoco, cui il apparteneva, non è stata privatizzata Pt_2
dal D. Lgs. 165/2001, ma rientra invece nel regime del pubblico impiego, regolato da norme di diritto pubblico. Si tratterebbe, quindi, nel caso specifico che coinvolge il , di una Pt_2
questione rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, lett.
Pag. 3 di 9 I, c.p.a., secondo il quale sono devolute a tale Autorità, “i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.
A tal fine il menziona una pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 5785 del Controparte_1
04.03.2008, nella quale, nell'ambito del lungo dibattito circa il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, è stato ribadito che, in caso di rapporto di lavoro c.d. non privatizzato, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
nel caso di responsabilità extracontrattuale, invece, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Nel merito, poi, il contesta le prospettazioni di controparte quanto al mancato CP_1 rispetto dell'art. 2087 c.c., in considerazione del fatto che l'utilizzo di prodotti e materiali contenenti amianto nei dispostivi in dotazione al personale dei vigili del fuoco non era vietato, ma anzi risultava addirittura imposto. A tal fine parte resistente evidenzia come solo nel 1986 il Ministero della Sanità avesse rilevato i rischi conseguenti all'amianto, esclusivamente in relazione agli edifici scolastici e ospedalieri. Andrebbe quindi valutato, secondo parte resistente, il reale stato delle conoscenze medico scientifiche disponibili quando il Pt_2
lavorava alle dipendenze del Ministero come vigile del fuoco.
Quanto all'ammissione, effettuata dallo stesso , circa il riconoscimento del decesso CP_1 quale causa di servizio, tale dichiarazione varrebbe ai soli fini dell'erogazione dell'equo indennizzo previsto dalla legge 244/2007, e non varrebbe pertanto a sostenere una domanda risarcitoria, dovendo pur sempre le parti ricorrenti procedere all'individuazione degli elementi costituivi dell'asserita responsabilità del datore di lavoro nella produzione del fatto illecito
(danno, nesso causale e, in particolare, l'elemento soggettivo della colpa).
Quanto, infine, al quantum debeatur, il lamenta come le parti ricorrenti Controparte_1
non avrebbero provato in causa la concreta descrizione dei pregiudizi patiti, essendosi queste ultime limitate ad allegare un rapporto parentale o di coniugio.
All'esito dell'udienza, svoltasi da remoto, del 4 febbraio 2025, il Giudice, ritenendo che la questione preliminare avanzata dal e relativa al difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice ordinario fosse assorbente, rimetteva la causa in decisione ex art. 281sexies 3 comma, fissando a tal fine termine sino al 6 maggio 2025 per il deposito di note in sostituzione d'udienza.
Pag. 4 di 9 In diritto
Al fine di decidere sulla questione inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, occorre innanzitutto valutare la natura dell'azione avanzata dalle parti ricorrenti, nel senso del suo carattere contrattuale o extracontrattuale.
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno avanzato la loro domanda iure proprio, facendo valere un nuovo diritto, di carattere originario, concernente la perdita del rapporto parentale e/o di coniugio che le legava al . Pt_2
La giurisprudenza in più occasioni ha avuto modo di affermare come, nel caso di pretesa risarcitoria avanzata iure proprio, la natura dell'azione debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 21404 del 26 luglio
2021), salvo che non si rientri nel caso dei “terzi protetti dal contratto”, figura che non interessa il caso che ci occupa;
tale considerazione deriva dal fatto che nel caso in cui i ricorrenti decidano di agire iure proprio e non iure hereditatis, non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di carattere negoziale;
in tal caso, tra il e le ricorrenti (le quali Controparte_1
agiscono, appunto, iure proprio, sulla base, quindi, del solo fatto illecito, e del danno evento determinato dalla morte del , in -asserita- violazione dell'art. 2087 c.c. da parte Pt_2 dell'Ente datore di lavoro) non sussiste alcun rapporto negoziale, neanche riflesso, essendo il contratto di lavoro stipulato tra il solo e l'Ente ministeriale stesso. In tal caso, il Pt_2
contratto in esame rappresenterebbe un mero elemento di connessione fra il fatto illecito e l'evento morte.
Leggendo il ricorso introduttivo, inoltre, emergono elementi che avvalorano la natura extracontrattuale dell'azione dedotta, dal momento che si fa ampio riferimento al principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., nonché allo stesso art. 2050 c.c. in tema di responsabilità per attività pericolose. La violazione dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura che si riferisce chiaramente al contratto di lavoro, in questo caso rappresenta il vero e proprio fatto illecito contestato da parte ricorrente al Ministero.
Diverso sarebbe stato il caso in cui le parti avessero fatto valere le loro pretese iure hereditatis, quale danno biologico e morale conseguente alla patologia dalla sua insorgenza sino alla morte, il cui diritto al risarcimento si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è quindi suscettibile di trasmissione agli eredi.
Pag. 5 di 9 La sentenza delle SS.UU del 2008 citata dal non pare attinente al caso Controparte_1
in esame;
infatti, ivi si legge espressamente che, in caso di responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, mentre nel caso di responsabilità contrattuale, nel caso di rapporto di pubblico impiego non privatizzato, quest'ultima va fatta rientrare nella giurisdizione esclusiva del TAR.
Inoltre, il fatto che il avesse depositato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Pt_2
Regionale al fine di richiedere la condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni per violazione dell'art. 2087 c.c., sembra confermare quanto in questa sede già descritto. Infatti, il ha avanzato la propria domanda per far valere una responsabilità Pt_2 contrattuale che lo legava al in virtù di un contratto di lavoro Controparte_1
subordinato di pubblico impiego. Pertanto, la sua domanda risarcitoria correttamente è stata depositata presso il Tribunale amministrativo regionale posto che, come da costante giurisprudenza, in caso di controversia attinente ad un rapporto contrattuale di pubblico impiego, la giurisdizione appartiene alla cognizione del giudice amministrativo (ex art. 133, lett. I, c.p.a.).
Sul punto, il TAR Lazio, con sentenza n. 5821 del 01.06.2020, ha ribadito, in un caso simile a quello ivi oggetto di esame, che la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo “solo in relazione ai pregiudizi fatti valere “iure hereditatis”, giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego;
per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti “iure proprio” dagli attori, atteso che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 63, comma 4, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi” (Cass., sez. un., ord., 5/05/2014, n. 9573).
Nella pronuncia in esame, pertanto, è stato lo stesso giudice amministrativo a dichiarare la propria carenza di giurisdizione, per affermare quella del giudice ordinario, nel caso in cui la pretesa risarcitoria riguardi un diritto che i congiunti fanno valere iure proprio.
Pag. 6 di 9 Tale indirizzo è stato confermato anche dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 28177 del 10 dicembre 2020, nella quale espressamente viene sancito, in tema di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dagli eredi, come occorra distinguere tra azioni proposte iure hereditatis e azioni proposte iure proprio. In particolare, la domanda di risarcimento danni avanzata iure hereditatis appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti iure proprio dagli eredi, in quanto soggetti estranei al rapporto di impiego del congiunto deceduto.
Nella medesima ordinanza, inoltre, si legge che “Tale distinzione si fonda sul D. Lgs.
165/2001, art. 63, comma 4, che, nel riservare al giudice amministrativo le controversie relative a rapporti di lavoro non contrattualizzati, presuppone che “tali diritti siano riferibili esclusivamente alle parti del rapporto di impiego e non anche a terzi. La giurisdizione si determina quindi in base alla qualità del soggetto che agisce e alla natura del diritto fatto valere, dovendosi distinguere tra pretese risarcitorie derivanti dalla successione nel diritto del defunto (giudice amministrativo) e pretese autonome dei congiunti per i danni da essi direttamente subiti (giudice ordinario)” (conforme, anche SS.UU. ordinanza 5 maggio 2014,
n. 9573).
Per tali ragioni l'eccezione preliminarmente spiegata dal convenuto Controparte_1
deve essere rigettata e, conseguentemente, va affermata con riferimento alla presente controversia la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta l'eccezione preliminare proposta dal;
Controparte_1
2) dispone con separato provvedimento la rimessione della causa sul ruolo di udienza;
3) spese di lite al definitivo.
Così deciso a Trieste il 29 maggio 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
Pag. 7 di 9 TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice istruttore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
ved. e , entrambe rappresentate e Parte_1 Pt_2 Parte_3
difese dagli avv.ti Giancarlo Moro, Lucia Rupolo e Camilla Cenci del Foro di Padova e domiciliate presso lo Studio dei difensori sito in Padova, via Dante, 80
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
Dato atto che relativamente alla presente causa in data odierna emetteva sentenza non definitiva;
dispone la rimessione sul ruolo di udienza per l'ulteriore trattazione;
ritenuta ammissibile la prova orale così come capitolata dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio limitatamente ai capitoli 21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
42, 43 e 44, vertendo i restanti capitoli su circostanze documentali, non contestate, articolate in forma generica o volte a far esprimere al teste una valutazione;
limita a tre il numero dei testi;
ritenute inammissibili, perché esplorative, superflue o irrilevanti le ulteriori istanze istruttorie formulate;
visto il proprio carico di lavoro e considerato l'anno di iscrizione a ruolo della causa;
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 - fissa per l'assunzione della prova orale ammessa l'udienza del 25 novembre 2025 ad ore
9.30 (piano terra stanza n. 140).
Si comunichi.
Trieste, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa
Angela Vignotto.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA non DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c.
TRA
ved. e , entrambe rappresentate e Parte_1 Pt_2 Parte_3
difese dagli avv.ti Giancarlo Moro, Lucia Rupolo e Camilla Cenci del Foro di Padova e domiciliate presso lo Studio dei difensori sito in Padova, via Dante, 80
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
Nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c., le parti così concludevano: per le ricorrenti:
“lo scrivente patrocinio chiede che l'eccezione di difetto di giurisdizione venga respinta, e si chiede che venga altresì respinta l'eccezione di compensazione tra le somme richieste dai prossimi congiunti del signor e quanto erogato al medesimo, quando era in vita, a Pt_2
titolo di equo indennizzo e di assegno vitalizio, nonché di elargizione per le vittime del dovere.
1 Si insiste per l'accoglimento nel merito del ricorso introduttivo della presente causa, posto che il nesso causale tra esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa ed insorgenza della malattia è stata riconosciuta ex adverso e posto che controparte non ha specificamente contestato le allegazioni e le deduzioni delle odierne ricorrenti in tema di omessa predisposizione ed adozione delle cautele e delle misure di prevenzione.
Si insiste inoltre in via istruttoria per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori (prove testimoniali, C.T.U. medico-legale ed acquisizioni documentali) di cui alle pagg. 20 e segg. del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 02.08.2024, le odierne ricorrenti hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da loro subiti iure Controparte_1
proprio in conseguenza della morte di , rispettivamente marito di Persona_1 Pt_1
e padre di .
[...] Parte_3
A sostegno della propria domanda, le ricorrenti sostengono come il , per tutto il Pt_2
periodo in cui aveva lavorato come vigile del fuoco presso la Direzione Provinciale di Trieste
(indicativamente, dal luglio 1974 al maggio 2009) fosse stato esposto quotidianamente all'inalazione di fibre di amianto;
in particolare, nel ricorso si sostiene come tale esposizione sia derivata non solo dai numerosi interventi in cui il era stato protagonista (incendi Pt_2
sulle navi, crolli per bora forte con conseguente sollevamento repentino di coperture e materiali vari, nei quali non poteva escludersi la presenza di amianto), ma anche dagli stessi strumenti in dotazione ai vigili del fuoco, fra cui guanti di servizio, teli e le stesse tute ignifughe utilizzate dagli stessi, tutti strumenti contenenti particelle di asbesto.
A seguito di tale esposizione, al veniva diagnosticato, durante un intervento Pt_2 chirurgico per un'ernia inguinale, un tumore maligno che, nonostante le numerose cure oncologiche cui lo stesso si era sottoposto sin dal settembre - ottobre 2015, come documentato dagli atti depositati in causa, ne determinava il decesso in data 15 novembre 2020, per
“mesotelioma peritoneale e pleurico”.
Pertanto, le odierne ricorrenti chiedono la condanna del al risarcimento Controparte_1
dei danni da loro patititi iure proprio e, in particolare, del danno di natura non patrimoniale
Pag. 2 di 9 sofferto per la perdita del congiunto, consistente nel duplice profilo della sofferenza patita sul piano morale soggettivo, per la perdita del marito e del padre, e della sofferenza riflessa, in termini dinamico relazionali, sempre derivante dalla suddetta perdita.
A tal fine affermano che la responsabilità del sia riconducibile al mancato rispetto CP_1 da parte di quest'ultimo dell'art. 2087 c.c., dal momento che la morte del congiunto causata dal tumore maligno eziologicamente connesso all'inalazione di fibre di amianto sarebbe riconducibile all'inosservanza, da parte del resistente, delle regole basilari che CP_1 informano l'intero sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dello stesso principio del neminem laedere cui all'art. 2043 c.c., anche nella sua accezione “rafforzata” prevista dall'art. 2050 c.c.
In particolare, il non avrebbe fornito al alcun protocollo Controparte_1 Pt_2
particolare o istruzione operativa nel caso di interventi che avrebbero potuto coinvolgere il contatto con elementi di amianto;
infine, parte ricorrente assume come ogni tipo di operazione, anche di emergenza, venisse effettuata senza l'uso di alcun dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.
Tale responsabilità sarebbe inoltre ravvisabile nel fatto che il avrebbe Controparte_1
ammesso esplicitamente che in alcuni occasioni il sarebbe stato esposto Pt_2 all'inalazione di fibre di amianto (nota del del 5 giugno 2018, doc. 15 del ricorso CP_1
introduttivo), nonché dal fatto che lo stesso Ministero avrebbe decretato, in data 28.06.2017, che l'infermità patita da “Mesotelioma peritoneale e pleurico in terapia sistemica” sofferta dal fosse dipendente da causa di servizio;
non solo, nel 2016 il veniva iscritto Pt_2 Pt_2 nel registro Regionale degli esposti all'amianto per motivi professionali.
Al fine di provare il nesso di casualità, infine, parte ricorrente si avvale di documentazione di carattere scientifico, dalla quale traspare la pericolosità e i rischi derivanti dall'esposizione a particelle di asbesto.
Si è costituito nei termini il , eccependo, in particolare, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore dell'autorità giurisdizionale amministrativa, per il fatto che la categoria dei vigili del fuoco, cui il apparteneva, non è stata privatizzata Pt_2
dal D. Lgs. 165/2001, ma rientra invece nel regime del pubblico impiego, regolato da norme di diritto pubblico. Si tratterebbe, quindi, nel caso specifico che coinvolge il , di una Pt_2
questione rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, lett.
Pag. 3 di 9 I, c.p.a., secondo il quale sono devolute a tale Autorità, “i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.
A tal fine il menziona una pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 5785 del Controparte_1
04.03.2008, nella quale, nell'ambito del lungo dibattito circa il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, è stato ribadito che, in caso di rapporto di lavoro c.d. non privatizzato, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
nel caso di responsabilità extracontrattuale, invece, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Nel merito, poi, il contesta le prospettazioni di controparte quanto al mancato CP_1 rispetto dell'art. 2087 c.c., in considerazione del fatto che l'utilizzo di prodotti e materiali contenenti amianto nei dispostivi in dotazione al personale dei vigili del fuoco non era vietato, ma anzi risultava addirittura imposto. A tal fine parte resistente evidenzia come solo nel 1986 il Ministero della Sanità avesse rilevato i rischi conseguenti all'amianto, esclusivamente in relazione agli edifici scolastici e ospedalieri. Andrebbe quindi valutato, secondo parte resistente, il reale stato delle conoscenze medico scientifiche disponibili quando il Pt_2
lavorava alle dipendenze del Ministero come vigile del fuoco.
Quanto all'ammissione, effettuata dallo stesso , circa il riconoscimento del decesso CP_1 quale causa di servizio, tale dichiarazione varrebbe ai soli fini dell'erogazione dell'equo indennizzo previsto dalla legge 244/2007, e non varrebbe pertanto a sostenere una domanda risarcitoria, dovendo pur sempre le parti ricorrenti procedere all'individuazione degli elementi costituivi dell'asserita responsabilità del datore di lavoro nella produzione del fatto illecito
(danno, nesso causale e, in particolare, l'elemento soggettivo della colpa).
Quanto, infine, al quantum debeatur, il lamenta come le parti ricorrenti Controparte_1
non avrebbero provato in causa la concreta descrizione dei pregiudizi patiti, essendosi queste ultime limitate ad allegare un rapporto parentale o di coniugio.
All'esito dell'udienza, svoltasi da remoto, del 4 febbraio 2025, il Giudice, ritenendo che la questione preliminare avanzata dal e relativa al difetto di giurisdizione Controparte_1
del giudice ordinario fosse assorbente, rimetteva la causa in decisione ex art. 281sexies 3 comma, fissando a tal fine termine sino al 6 maggio 2025 per il deposito di note in sostituzione d'udienza.
Pag. 4 di 9 In diritto
Al fine di decidere sulla questione inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, occorre innanzitutto valutare la natura dell'azione avanzata dalle parti ricorrenti, nel senso del suo carattere contrattuale o extracontrattuale.
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno avanzato la loro domanda iure proprio, facendo valere un nuovo diritto, di carattere originario, concernente la perdita del rapporto parentale e/o di coniugio che le legava al . Pt_2
La giurisprudenza in più occasioni ha avuto modo di affermare come, nel caso di pretesa risarcitoria avanzata iure proprio, la natura dell'azione debba essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 21404 del 26 luglio
2021), salvo che non si rientri nel caso dei “terzi protetti dal contratto”, figura che non interessa il caso che ci occupa;
tale considerazione deriva dal fatto che nel caso in cui i ricorrenti decidano di agire iure proprio e non iure hereditatis, non sarebbe ravvisabile alcun rapporto di carattere negoziale;
in tal caso, tra il e le ricorrenti (le quali Controparte_1
agiscono, appunto, iure proprio, sulla base, quindi, del solo fatto illecito, e del danno evento determinato dalla morte del , in -asserita- violazione dell'art. 2087 c.c. da parte Pt_2 dell'Ente datore di lavoro) non sussiste alcun rapporto negoziale, neanche riflesso, essendo il contratto di lavoro stipulato tra il solo e l'Ente ministeriale stesso. In tal caso, il Pt_2
contratto in esame rappresenterebbe un mero elemento di connessione fra il fatto illecito e l'evento morte.
Leggendo il ricorso introduttivo, inoltre, emergono elementi che avvalorano la natura extracontrattuale dell'azione dedotta, dal momento che si fa ampio riferimento al principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., nonché allo stesso art. 2050 c.c. in tema di responsabilità per attività pericolose. La violazione dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura che si riferisce chiaramente al contratto di lavoro, in questo caso rappresenta il vero e proprio fatto illecito contestato da parte ricorrente al Ministero.
Diverso sarebbe stato il caso in cui le parti avessero fatto valere le loro pretese iure hereditatis, quale danno biologico e morale conseguente alla patologia dalla sua insorgenza sino alla morte, il cui diritto al risarcimento si acquisisce al patrimonio del danneggiato ed è quindi suscettibile di trasmissione agli eredi.
Pag. 5 di 9 La sentenza delle SS.UU del 2008 citata dal non pare attinente al caso Controparte_1
in esame;
infatti, ivi si legge espressamente che, in caso di responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, mentre nel caso di responsabilità contrattuale, nel caso di rapporto di pubblico impiego non privatizzato, quest'ultima va fatta rientrare nella giurisdizione esclusiva del TAR.
Inoltre, il fatto che il avesse depositato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Pt_2
Regionale al fine di richiedere la condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni per violazione dell'art. 2087 c.c., sembra confermare quanto in questa sede già descritto. Infatti, il ha avanzato la propria domanda per far valere una responsabilità Pt_2 contrattuale che lo legava al in virtù di un contratto di lavoro Controparte_1
subordinato di pubblico impiego. Pertanto, la sua domanda risarcitoria correttamente è stata depositata presso il Tribunale amministrativo regionale posto che, come da costante giurisprudenza, in caso di controversia attinente ad un rapporto contrattuale di pubblico impiego, la giurisdizione appartiene alla cognizione del giudice amministrativo (ex art. 133, lett. I, c.p.a.).
Sul punto, il TAR Lazio, con sentenza n. 5821 del 01.06.2020, ha ribadito, in un caso simile a quello ivi oggetto di esame, che la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all'esposizione del proprio congiunto all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo “solo in relazione ai pregiudizi fatti valere “iure hereditatis”, giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego;
per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti “iure proprio” dagli attori, atteso che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 63, comma 4, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi” (Cass., sez. un., ord., 5/05/2014, n. 9573).
Nella pronuncia in esame, pertanto, è stato lo stesso giudice amministrativo a dichiarare la propria carenza di giurisdizione, per affermare quella del giudice ordinario, nel caso in cui la pretesa risarcitoria riguardi un diritto che i congiunti fanno valere iure proprio.
Pag. 6 di 9 Tale indirizzo è stato confermato anche dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 28177 del 10 dicembre 2020, nella quale espressamente viene sancito, in tema di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dagli eredi, come occorra distinguere tra azioni proposte iure hereditatis e azioni proposte iure proprio. In particolare, la domanda di risarcimento danni avanzata iure hereditatis appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti iure proprio dagli eredi, in quanto soggetti estranei al rapporto di impiego del congiunto deceduto.
Nella medesima ordinanza, inoltre, si legge che “Tale distinzione si fonda sul D. Lgs.
165/2001, art. 63, comma 4, che, nel riservare al giudice amministrativo le controversie relative a rapporti di lavoro non contrattualizzati, presuppone che “tali diritti siano riferibili esclusivamente alle parti del rapporto di impiego e non anche a terzi. La giurisdizione si determina quindi in base alla qualità del soggetto che agisce e alla natura del diritto fatto valere, dovendosi distinguere tra pretese risarcitorie derivanti dalla successione nel diritto del defunto (giudice amministrativo) e pretese autonome dei congiunti per i danni da essi direttamente subiti (giudice ordinario)” (conforme, anche SS.UU. ordinanza 5 maggio 2014,
n. 9573).
Per tali ragioni l'eccezione preliminarmente spiegata dal convenuto Controparte_1
deve essere rigettata e, conseguentemente, va affermata con riferimento alla presente controversia la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta l'eccezione preliminare proposta dal;
Controparte_1
2) dispone con separato provvedimento la rimessione della causa sul ruolo di udienza;
3) spese di lite al definitivo.
Così deciso a Trieste il 29 maggio 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
Pag. 7 di 9 TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice istruttore nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
ved. e , entrambe rappresentate e Parte_1 Pt_2 Parte_3
difese dagli avv.ti Giancarlo Moro, Lucia Rupolo e Camilla Cenci del Foro di Padova e domiciliate presso lo Studio dei difensori sito in Padova, via Dante, 80
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni.
Dato atto che relativamente alla presente causa in data odierna emetteva sentenza non definitiva;
dispone la rimessione sul ruolo di udienza per l'ulteriore trattazione;
ritenuta ammissibile la prova orale così come capitolata dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio limitatamente ai capitoli 21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
42, 43 e 44, vertendo i restanti capitoli su circostanze documentali, non contestate, articolate in forma generica o volte a far esprimere al teste una valutazione;
limita a tre il numero dei testi;
ritenute inammissibili, perché esplorative, superflue o irrilevanti le ulteriori istanze istruttorie formulate;
visto il proprio carico di lavoro e considerato l'anno di iscrizione a ruolo della causa;
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 - fissa per l'assunzione della prova orale ammessa l'udienza del 25 novembre 2025 ad ore
9.30 (piano terra stanza n. 140).
Si comunichi.
Trieste, lì 29 maggio 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa
Angela Vignotto.
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