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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Lucia CANNELLA Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 24.07.2024 iscritta al n. 236/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
07.11.2024
d a
n persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giuseppe Omar Bosio del foro di Brescia,
OGGETTO: domiciliatario giusta delega in atti
Riassunzione ex art. 392
RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
c.p.c. c o n t r o
Controparte_1
in persona del
[...]
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'Avossa
dell'Avvocatura Distrettuale INAIL di Brescia, come da procura generale in atti
RESISTENTE APPELLATO IN RIASSUNZIONE - 2 -
In punto: appello a sentenza n. 65 del 2017 del Tribunale di Brescia,
sentenza n. 15 del 2018 della Corte di Appello di Brescia e ordinanza n. 12781 del 2024 della Corte di Cassazione.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 65/17 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso con cui la società aveva chiesto di Parte_1
accertare la non retroattività degli effetti della rettifica di inquadramento dei dipendenti delle officine dal settore Terziario a quello dell'Industria, disposta dall' con provvedimento di CP_1
variazione in data 1.2.2013, e, quindi, di dichiarare non dovuta la somma di € 222.479,55 pari ai premi calcolati a ritroso dall' con CP_1
decorrenza da febbraio 2008.
Il Tribunale, premesso che con il provvedimento di rettifica l aveva adeguato l'inquadramento a quello stabilito dall' ai CP_1 CP_2
sensi dell'art. 49 legge 88/1989, ha affermato che la decorrenza della rettifica era corretta alla luce dell'art. 14, co. 3, del DM 12.12.2000 e che non sussisteva la retroattività lamentata dalla società ricorrente.
ha impugnato la sentenza Parte_1
chiedendone la riforma per i seguenti principali motivi : 1) violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi e lesione - 3 -
del principio del legittimo affidamento;
2) errata interpretazione dell'art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000; 3) disparità di trattamento tra datori di lavoro soggetti alla classificazione per i quali il CP_2
provvedimento di variazione della classificazione ha effetto dalla data della notifica del provvedimento stesso, e datori di lavoro soggetti alla classificazione per i quali, secondo l'interpretazione del CP_1
giudice di prime cure, il provvedimento di variazione dell' CP_1
avrebbe effetto retroattivo.
La Corte d'Appello di Brescia sezione lavoro, in diversa composizione, ha respinto il gravame e confermato la sentenza del
Tribunale.
In particolare, la Corte, rilevato che la classificazione era stata fatta dall a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, ha CP_2
affermato che il provvedimento dell' di rettifica aveva soltanto CP_1
adeguato l'inquadramento a quanto stabilito dall in precedenza, CP_2
con la conseguenza che la rettifica a fini assistenziali era stata fatta correttamente decorrere dal 2008 in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma terzo DM 12/12/2000.
La società ha proposto ricorso in Cassazione.
Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 14
commi 2 e 3 del DM 12/12/2000, dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995 e dell'art. 49 della L. n. 88 del 1989, per avere la Corte territoriale applicato il terzo comma dell'art. 14 DM 12/12/2000 senza che vi fosse stata alcuna variazione di classificazione da parte dell' CP_2
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 11 - 4 -
delle preleggi, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 6 della CEDU per lesione dell'affidamento e applicazione retroattiva della legge.
Si è costituito l' che si è rimesso a giustizia quanto al CP_1
merito e ha domandato la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza n. 12781 del 29.01.2024 la Suprema Corte ha cassato la sentenza in accoglimento del primo motivo del ricorso
(ritenuto assorbito il secondo) e ha rinviato a questa Corte d'Appello,
in diversa composizione, per la decisione della causa secondo il principio ivi enunciato.
ha riassunto il giudizio e ha chiesto Parte_1
alla Corte di uniformarsi al principio affermato dalla Cassazione
dichiarando, previa disapplicazione del provvedimento di variazione dell che la rettifica ha effetto dall'1.02.2013 in poi, con CP_1
conseguente accertamento dell'insussistenza dell'obbligo della ricorrente del pagamento all' dei premi calcolati da febbraio 2008 CP_1
all'1.2.2013.
Si è costituito l' che si è rimesso a giustizia, domandando CP_1
la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti sono pacifici.
La società concessionaria di Parte_1
automobili, opera nella provincia di Brescia attraverso varie sedi operative, ciascuna strutturata in parte come salone espositivo/ufficio - 5 -
vendite, in parte come officina.
Presso l' la società ha da sempre un doppio CP_2
inquadramento: Terziario per i saloni espositivi e uffici vendite,
Industria per le officine.
L' sino alla rettifica del 2013 inquadrava tutto il CP_1
personale dipendente della società nel settore Terziario.
Solo con provvedimento dell'1/2/2013 l' ha rettificato CP_1
d'ufficio l'inquadramento delle posizioni assicurative territoriali
(p.a.t.) relative al personale delle officine, dal settore Terziario al settore Industria, in conformità alla classificazione disposta ai CP_2
sensi dell'art. 49 L. 88/1989.
In forza del suddetto provvedimento di rettifica l' ha CP_1
chiesto a il pagamento dei premi calcolati fin Parte_1
dal 2008, nei limiti della prescrizione quinquennale e senza applicazione di sanzioni, per l'importo complessivo di € 222.479,55.
::::::
La controversia oggetto del presente giudizio, invero, attiene alla decorrenza degli effetti prodotti dalla rettifica comunicata dall' alla società con il provvedimento dell'1.2.2013 in CP_1
conseguenza del quale la gestione delle tariffe, come detto, è passata dal settore Terziario al settore Industria.
Ebbene, l'art. 2 del D.lgs. 38/2000 si occupa della classificazione dei datori di lavoro e, per quanto di interesse, prevede ai primi due commi: «1. I datori di lavoro indicati all'art. 9 del Testo
Unico [ossia, il DPR 1124/65] sono classificati nelle gestioni - 6 -
individuate all'art. 1 ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non
ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e
successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non
classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta
dall' ». CP_1
In base al primo comma, per la generalità dei datori di lavoro la classificazione è quella effettuata dall' ai sensi dell'art. 49 CP_2
legge 88/1989 «a tutti i fini previdenziali ed assistenziali»; solo in via residuale (ossia per settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1), la classificazione è
disposta direttamente dall' ai sensi del secondo comma. CP_1
L'art. 3, co. 8, legge 335/1995 disciplina i provvedimenti di variazione della classificazione che possono essere adottati dall' CP_2
d'ufficio o su richiesta dell'azienda disponendo che: «I provvedimenti
adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei CP_2
datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento
nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta,
producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica
del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte
dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a
seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento
decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta
stessa…”. - 7 -
Il potere dell' di procedere alla rettifica d'ufficio è CP_1
disciplinato dall'art. 14 del DM 12.12.2000. In particolare, i primi tre commi dell'art. 14 recitano:
«1. L' accertato in qualsiasi momento che CP_1
l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle
necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i
seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto
inquadramento doveva essere applicato: a) erronea o incompleta
denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di
un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali
casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che
abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello
effettivamente dovuto. É facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i
presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice
civile.
3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione
aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/1989, la
rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una
diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo
49 della legge n. 88/1989 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e ha effetto dalla data di decorrenza del - 8 -
provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.”.
Come sopra detto, ha ritenuto che il Parte_1
provvedimento di variazione dell' si pone in contrasto con il CP_1
principio di irretroattività e di legittimo affidamento e ha sostenuto che il “provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni”,
indicato dall'art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000 quale momento dal quale produce effetto la variazione di classificazione debba CP_1
essere individuato con riferimento non al provvedimento adottato dall' ma al provvedimento dell' CP_2 CP_1
Tale questione giuridica è stata risolta dalla Suprema Corte
che nell'ordinanza di rinvio ha affermato il seguente principio di diritto : “in applicazione del principio generale di irretroattività della
legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia
d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini
contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al
d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a
quello della comunicazione, salvo per i soli casi, ivi previsti, in cui il
datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione”.
La Suprema Corte ha richiamato sul tema la sent. n. 19979
del 2017 che si era pronunciata su un caso analogo affermando che la diversa interpretazione dell' trascura il dato letterale dell'art. 14 CP_1
(rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie) e dell'art. 16 (Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni)
del DM 12.12.2000, i quali affermano la regola in base alla quale il provvedimento di variazione comunicato al datore di lavoro ha effetto - 9 -
dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione,
salvi i casi di erronea denuncia o di erroneo inquadramento addebitabile al datore di lavoro. Secondo la Cassazione, inoltre,
l'applicazione ex nunc degli effetti del provvedimento di variazione della classificazione si impone anche in coerenza con il principio CP_1
di civiltà giuridica introdotto dall'art. 3, comma 8, legge 8.8.1995, n.
335 (secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro).
In definitiva, secondo quanto affermato nella pronuncia richiamata nell'ordinanza di rinvio, seguita da numerose altre sentenze (v. Cass. n. 9227 del 2018; Cacc. n. 4794 e n. 18185 del
2019; Cass. n. 20907 e n. 20908 del 2020; Cass. n. 32445 del 2021;
Cass. n. 10113 del 2022; Cass. n. 36052 del 2023), nel caso di rettifica della tassazione , a seguito di accertamento di una CP_1
diversa classificazione aziendale adottata dall , “allorquando il CP_2
terzo comma del citato art. 14 fa riferimento alla diversa
classificazione aziendale adottata ai sensi dell'art. 49 della legge n.
88/1989 e dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/95, vale a dire
quella di competenza dell' precisa anche che essa ha effetto CP_2
dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle
citate disposizioni, laddove l'adozione del provvedimento che nel - 10 -
nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita
da ultimo dall' . CP_1
Sulla base di tali principi, cui questa Corte territoriale è tenuta ad uniformarsi, le disposizioni delle MAT del 2000, aventi ad oggetto le variazioni della classificazione aziendale effettuate dall' per i CP_1
datori di lavoro soggetti alla classificazione ex art. 49 della L. 88/89,
vanno interpretate nel senso che le variazioni della classificazione hanno effetto ex nunc dalla data del provvedimento dell' e non a CP_1
ritroso dalla data di decorrenza della variazione dell'inquadramento disposta dall' CP_2
Ciò stabilito, il provvedimento di variazione dell' CP_1
comunicato all'appellante è illegittimo laddove gli effetti della variazione sono stati fatti risalire a febbraio 2008 anziché alla data dell'adozione del provvedimento dell'1.2.2013, con la conseguenza che nessuna somma a titolo di premi assicurativi risulta dovuta dalla società ricorrente all per il suddetto periodo. CP_1
***
Cerca la regolamentazione delle spese di lite, rimessa a questa Corte territoriale nell'ordinanza di rinvio, secondo il Collegio
ricorrono motivi, analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92 c.p.c. interpretato in conformità a Costituzione, che giustificano la integrale compensazione delle spese di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, tenuto conto che sulla questione di diritto oggetto di causa la - 11 -
Suprema Corte è intervenuta per la prima volta, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, nelle more del giudizio di secondo grado con la citata sentenza n. 19979 del 10/08/2017, consolidandosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità soltanto negli anni successivi.
PQM
Decidendo in sede di rinvio,
1) in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' dichiara che la rettifica
[...] CP_1
dell'inquadramento dei dipendenti delle Officine della società
ricorrente dal settore terziario al settore industria disposta d'ufficio dall' oggetto di causa, ha effetto dal giorno 2 febbraio 2013 e, CP_1
per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di 222.479,55;
2) compensa integralmente le spese di primo e di secondo grado, le spese del giudizio di legittimità e le spese della presente fase del giudizio.
Brescia, 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Lucia Cannella)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Lucia CANNELLA Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 24.07.2024 iscritta al n. 236/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
07.11.2024
d a
n persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giuseppe Omar Bosio del foro di Brescia,
OGGETTO: domiciliatario giusta delega in atti
Riassunzione ex art. 392
RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
c.p.c. c o n t r o
Controparte_1
in persona del
[...]
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'Avossa
dell'Avvocatura Distrettuale INAIL di Brescia, come da procura generale in atti
RESISTENTE APPELLATO IN RIASSUNZIONE - 2 -
In punto: appello a sentenza n. 65 del 2017 del Tribunale di Brescia,
sentenza n. 15 del 2018 della Corte di Appello di Brescia e ordinanza n. 12781 del 2024 della Corte di Cassazione.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 65/17 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso con cui la società aveva chiesto di Parte_1
accertare la non retroattività degli effetti della rettifica di inquadramento dei dipendenti delle officine dal settore Terziario a quello dell'Industria, disposta dall' con provvedimento di CP_1
variazione in data 1.2.2013, e, quindi, di dichiarare non dovuta la somma di € 222.479,55 pari ai premi calcolati a ritroso dall' con CP_1
decorrenza da febbraio 2008.
Il Tribunale, premesso che con il provvedimento di rettifica l aveva adeguato l'inquadramento a quello stabilito dall' ai CP_1 CP_2
sensi dell'art. 49 legge 88/1989, ha affermato che la decorrenza della rettifica era corretta alla luce dell'art. 14, co. 3, del DM 12.12.2000 e che non sussisteva la retroattività lamentata dalla società ricorrente.
ha impugnato la sentenza Parte_1
chiedendone la riforma per i seguenti principali motivi : 1) violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi e lesione - 3 -
del principio del legittimo affidamento;
2) errata interpretazione dell'art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000; 3) disparità di trattamento tra datori di lavoro soggetti alla classificazione per i quali il CP_2
provvedimento di variazione della classificazione ha effetto dalla data della notifica del provvedimento stesso, e datori di lavoro soggetti alla classificazione per i quali, secondo l'interpretazione del CP_1
giudice di prime cure, il provvedimento di variazione dell' CP_1
avrebbe effetto retroattivo.
La Corte d'Appello di Brescia sezione lavoro, in diversa composizione, ha respinto il gravame e confermato la sentenza del
Tribunale.
In particolare, la Corte, rilevato che la classificazione era stata fatta dall a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, ha CP_2
affermato che il provvedimento dell' di rettifica aveva soltanto CP_1
adeguato l'inquadramento a quanto stabilito dall in precedenza, CP_2
con la conseguenza che la rettifica a fini assistenziali era stata fatta correttamente decorrere dal 2008 in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma terzo DM 12/12/2000.
La società ha proposto ricorso in Cassazione.
Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 14
commi 2 e 3 del DM 12/12/2000, dell'art. 3 della L. n. 335 del 1995 e dell'art. 49 della L. n. 88 del 1989, per avere la Corte territoriale applicato il terzo comma dell'art. 14 DM 12/12/2000 senza che vi fosse stata alcuna variazione di classificazione da parte dell' CP_2
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 11 - 4 -
delle preleggi, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 6 della CEDU per lesione dell'affidamento e applicazione retroattiva della legge.
Si è costituito l' che si è rimesso a giustizia quanto al CP_1
merito e ha domandato la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza n. 12781 del 29.01.2024 la Suprema Corte ha cassato la sentenza in accoglimento del primo motivo del ricorso
(ritenuto assorbito il secondo) e ha rinviato a questa Corte d'Appello,
in diversa composizione, per la decisione della causa secondo il principio ivi enunciato.
ha riassunto il giudizio e ha chiesto Parte_1
alla Corte di uniformarsi al principio affermato dalla Cassazione
dichiarando, previa disapplicazione del provvedimento di variazione dell che la rettifica ha effetto dall'1.02.2013 in poi, con CP_1
conseguente accertamento dell'insussistenza dell'obbligo della ricorrente del pagamento all' dei premi calcolati da febbraio 2008 CP_1
all'1.2.2013.
Si è costituito l' che si è rimesso a giustizia, domandando CP_1
la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti sono pacifici.
La società concessionaria di Parte_1
automobili, opera nella provincia di Brescia attraverso varie sedi operative, ciascuna strutturata in parte come salone espositivo/ufficio - 5 -
vendite, in parte come officina.
Presso l' la società ha da sempre un doppio CP_2
inquadramento: Terziario per i saloni espositivi e uffici vendite,
Industria per le officine.
L' sino alla rettifica del 2013 inquadrava tutto il CP_1
personale dipendente della società nel settore Terziario.
Solo con provvedimento dell'1/2/2013 l' ha rettificato CP_1
d'ufficio l'inquadramento delle posizioni assicurative territoriali
(p.a.t.) relative al personale delle officine, dal settore Terziario al settore Industria, in conformità alla classificazione disposta ai CP_2
sensi dell'art. 49 L. 88/1989.
In forza del suddetto provvedimento di rettifica l' ha CP_1
chiesto a il pagamento dei premi calcolati fin Parte_1
dal 2008, nei limiti della prescrizione quinquennale e senza applicazione di sanzioni, per l'importo complessivo di € 222.479,55.
::::::
La controversia oggetto del presente giudizio, invero, attiene alla decorrenza degli effetti prodotti dalla rettifica comunicata dall' alla società con il provvedimento dell'1.2.2013 in CP_1
conseguenza del quale la gestione delle tariffe, come detto, è passata dal settore Terziario al settore Industria.
Ebbene, l'art. 2 del D.lgs. 38/2000 si occupa della classificazione dei datori di lavoro e, per quanto di interesse, prevede ai primi due commi: «1. I datori di lavoro indicati all'art. 9 del Testo
Unico [ossia, il DPR 1124/65] sono classificati nelle gestioni - 6 -
individuate all'art. 1 ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non
ricadenti nell'ambito dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e
successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non
classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta
dall' ». CP_1
In base al primo comma, per la generalità dei datori di lavoro la classificazione è quella effettuata dall' ai sensi dell'art. 49 CP_2
legge 88/1989 «a tutti i fini previdenziali ed assistenziali»; solo in via residuale (ossia per settori non ricadenti nell'ambito dell'art. 49 e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1), la classificazione è
disposta direttamente dall' ai sensi del secondo comma. CP_1
L'art. 3, co. 8, legge 335/1995 disciplina i provvedimenti di variazione della classificazione che possono essere adottati dall' CP_2
d'ufficio o su richiesta dell'azienda disponendo che: «I provvedimenti
adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei CP_2
datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento
nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta,
producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica
del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui
l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte
dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a
seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento
decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta
stessa…”. - 7 -
Il potere dell' di procedere alla rettifica d'ufficio è CP_1
disciplinato dall'art. 14 del DM 12.12.2000. In particolare, i primi tre commi dell'art. 14 recitano:
«1. L' accertato in qualsiasi momento che CP_1
l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle
necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i
seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto
inquadramento doveva essere applicato: a) erronea o incompleta
denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di
un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tali
casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che
abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello
effettivamente dovuto. É facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i
presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice
civile.
3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione
aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/1989, la
rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una
diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo
49 della legge n. 88/1989 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e ha effetto dalla data di decorrenza del - 8 -
provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.”.
Come sopra detto, ha ritenuto che il Parte_1
provvedimento di variazione dell' si pone in contrasto con il CP_1
principio di irretroattività e di legittimo affidamento e ha sostenuto che il “provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni”,
indicato dall'art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000 quale momento dal quale produce effetto la variazione di classificazione debba CP_1
essere individuato con riferimento non al provvedimento adottato dall' ma al provvedimento dell' CP_2 CP_1
Tale questione giuridica è stata risolta dalla Suprema Corte
che nell'ordinanza di rinvio ha affermato il seguente principio di diritto : “in applicazione del principio generale di irretroattività della
legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia
d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini
contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al
d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a
quello della comunicazione, salvo per i soli casi, ivi previsti, in cui il
datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione”.
La Suprema Corte ha richiamato sul tema la sent. n. 19979
del 2017 che si era pronunciata su un caso analogo affermando che la diversa interpretazione dell' trascura il dato letterale dell'art. 14 CP_1
(rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie) e dell'art. 16 (Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni)
del DM 12.12.2000, i quali affermano la regola in base alla quale il provvedimento di variazione comunicato al datore di lavoro ha effetto - 9 -
dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione,
salvi i casi di erronea denuncia o di erroneo inquadramento addebitabile al datore di lavoro. Secondo la Cassazione, inoltre,
l'applicazione ex nunc degli effetti del provvedimento di variazione della classificazione si impone anche in coerenza con il principio CP_1
di civiltà giuridica introdotto dall'art. 3, comma 8, legge 8.8.1995, n.
335 (secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro).
In definitiva, secondo quanto affermato nella pronuncia richiamata nell'ordinanza di rinvio, seguita da numerose altre sentenze (v. Cass. n. 9227 del 2018; Cacc. n. 4794 e n. 18185 del
2019; Cass. n. 20907 e n. 20908 del 2020; Cass. n. 32445 del 2021;
Cass. n. 10113 del 2022; Cass. n. 36052 del 2023), nel caso di rettifica della tassazione , a seguito di accertamento di una CP_1
diversa classificazione aziendale adottata dall , “allorquando il CP_2
terzo comma del citato art. 14 fa riferimento alla diversa
classificazione aziendale adottata ai sensi dell'art. 49 della legge n.
88/1989 e dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/95, vale a dire
quella di competenza dell' precisa anche che essa ha effetto CP_2
dalla data di decorrenza del "provvedimento adottato" ai sensi delle
citate disposizioni, laddove l'adozione del provvedimento che nel - 10 -
nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita
da ultimo dall' . CP_1
Sulla base di tali principi, cui questa Corte territoriale è tenuta ad uniformarsi, le disposizioni delle MAT del 2000, aventi ad oggetto le variazioni della classificazione aziendale effettuate dall' per i CP_1
datori di lavoro soggetti alla classificazione ex art. 49 della L. 88/89,
vanno interpretate nel senso che le variazioni della classificazione hanno effetto ex nunc dalla data del provvedimento dell' e non a CP_1
ritroso dalla data di decorrenza della variazione dell'inquadramento disposta dall' CP_2
Ciò stabilito, il provvedimento di variazione dell' CP_1
comunicato all'appellante è illegittimo laddove gli effetti della variazione sono stati fatti risalire a febbraio 2008 anziché alla data dell'adozione del provvedimento dell'1.2.2013, con la conseguenza che nessuna somma a titolo di premi assicurativi risulta dovuta dalla società ricorrente all per il suddetto periodo. CP_1
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Cerca la regolamentazione delle spese di lite, rimessa a questa Corte territoriale nell'ordinanza di rinvio, secondo il Collegio
ricorrono motivi, analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92 c.p.c. interpretato in conformità a Costituzione, che giustificano la integrale compensazione delle spese di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio, tenuto conto che sulla questione di diritto oggetto di causa la - 11 -
Suprema Corte è intervenuta per la prima volta, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, nelle more del giudizio di secondo grado con la citata sentenza n. 19979 del 10/08/2017, consolidandosi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità soltanto negli anni successivi.
PQM
Decidendo in sede di rinvio,
1) in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' dichiara che la rettifica
[...] CP_1
dell'inquadramento dei dipendenti delle Officine della società
ricorrente dal settore terziario al settore industria disposta d'ufficio dall' oggetto di causa, ha effetto dal giorno 2 febbraio 2013 e, CP_1
per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di 222.479,55;
2) compensa integralmente le spese di primo e di secondo grado, le spese del giudizio di legittimità e le spese della presente fase del giudizio.
Brescia, 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Lucia Cannella)