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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 741/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, da sé medesimo e dall'vv. Venera CP_1 giusta procura in calce al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore. OPPOSTO
OGGETTO: sanzione amministrativa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11.2.2025 l'avv. riferiva che in data Parte_1
9.1.2025 gli era stato notificato a mezzo racc. a.r. “avviso di accertamento irrog. Sanz. – omesso invio comun. Obblig. Mod. 5/2024 – anno di rif. 2023”, con effetti rilevanti sia sotto il profilo disciplinare sia sotto il profilo sanzionatorio. Assumeva l'illegittimità della richiesta ex adverso formulata, in quanto la comunicazione obbligatoria mod. 5 era stata regolarmente effettuata in
1 data 27.9.2024 mediante racc. a.r. 15467608115-7. Richiamando precedenti dell'Ufficio, concludeva chiedendo di annullare l'atto impugnato e dichiarare illegittima la sanzione amministrativa, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore dei propri difensori dichiaratisi e con condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di euro 2.000,00 a titolo risarcitorio ex artt. 88 e 6 comma 3 c.p.c. e per manifesta violazione dell'art. 97 Cost.
La , benché ritualmente citate, non si CP_2 Parte_2 costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
2.- Con l'avviso oggetto di impugnazione la ha contestato all'odierno CP_2 ricorrente l'omesso invio del modello 5 anno di reddito 2023 – dichiarazione 2024. Parte ricorrente ha documentato di aver trasmesso la comunicazione obbligatoria de qua a mezzo raccomandata del 27.9.2024, pervenuta alla in data 7.10.2024. CP_2
Va quindi dichiarata l'illegittimità della sanzione amministrativa di cui all'avviso opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opponente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari stante la semplicità delle questioni affrontate e la limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari avv.ti Venera Cosima
Nicita ed sussistendo le dichiarazioni di rito. Parte_1
Non appare meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per asserita temerarietà della lite proposta dal ricorrente, non ravvisandosi gli estremi di una responsabilità aggravata: mancano, infatti, tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nel comportamento processuale della (non ricavabile dai precedenti allegati, non CP_2 sovrapponibili al caso di specie), quanto il requisito oggettivo costituito dall'entità del danno sofferto quale conseguenza della condotta di controparte o, quanto meno, la parte istante non ha dimostrato la ricorrenza nel caso di specie di tali condizioni.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 11.2.2025 nei confronti della , in Controparte_3
2 persona del legale rappresentante pro tempore, e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_2 Controparte_3
- accoglie le domande e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'atto impugnato;
- condanna la al pagamento delle spese Controparte_2 giudiziali in favore dell'opponente, che liquida in euro 43,00 per contributo unificato ed euro 339,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Venera Cosima Nicita ed Parte_1
[...]
Messina, lì 15 aprile 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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