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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa IA SO, a seguito dell'udienza del
10.11.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1573/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Oliveri Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/02/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…La Sig.ra Parte_1 di anni 48, è in atto affetta da: “Sclerodermia sistemica limitata con associato fenomeno di
Raynaud”. Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente INVALIDA nella misura del 50%
(cinquanta per cento) e Portatore di handicap in situazione di NON gravità (art. 3 comma 1) così come già correttamente valutato dalla Commissione Medica di Pedara in data 12/03/2024”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, nonché per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 10.11.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege
118/1971, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3
l. 104/1992.
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 65 anni (cfr. Cass. Civ. lav. 15 marzo 2006, n.
5640); b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. 6 agosto 1996, n. 7184); c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale
2 condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5
D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “da quanto emerso dalla documentazione sanitaria presenti in atti, dalla visita medico-legale, dall'esame obiettivo eseguito sul ricorrente, è possibile affermare:
1. La sig.ra
è affetta da “sclerosi sistemica complicata da fenomeno di Raynaud Colangite Biliare Pt_1
Primitiva, 2. Per, le patologie sofferte e certificate dall'attore, rendono la stessa invalido con riduzione della capacità lavorativa 60% a partire dalla domanda.
2. portatore di handicap situazione di non gravità comma 1 art 3 della legge 104/92”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non CP_ può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. Persona_1
;
[...]
3 CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/11/2025
La giudice del lavoro
IA SO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa IA SO, a seguito dell'udienza del
10.11.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1573/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Oliveri Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17/02/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…La Sig.ra Parte_1 di anni 48, è in atto affetta da: “Sclerodermia sistemica limitata con associato fenomeno di
Raynaud”. Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente INVALIDA nella misura del 50%
(cinquanta per cento) e Portatore di handicap in situazione di NON gravità (art. 3 comma 1) così come già correttamente valutato dalla Commissione Medica di Pedara in data 12/03/2024”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, nonché per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 10.11.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege
118/1971, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3
l. 104/1992.
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 65 anni (cfr. Cass. Civ. lav. 15 marzo 2006, n.
5640); b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. 6 agosto 1996, n. 7184); c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale
2 condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5
D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “da quanto emerso dalla documentazione sanitaria presenti in atti, dalla visita medico-legale, dall'esame obiettivo eseguito sul ricorrente, è possibile affermare:
1. La sig.ra
è affetta da “sclerosi sistemica complicata da fenomeno di Raynaud Colangite Biliare Pt_1
Primitiva, 2. Per, le patologie sofferte e certificate dall'attore, rendono la stessa invalido con riduzione della capacità lavorativa 60% a partire dalla domanda.
2. portatore di handicap situazione di non gravità comma 1 art 3 della legge 104/92”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non CP_ può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. Persona_1
;
[...]
3 CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/11/2025
La giudice del lavoro
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