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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 363/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 22.12.2025, davanti al Giudice dott. LA EL, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la ricorrente, l'avv. DR GIANNATASIO;
nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. GIANNATASIO si riporta al ricorso, fa presente che nel proprio conteggio relativo alla complessiva anzianità di servizio maturata è stato compreso anche l'anno 2013 che invece risulterebbe escluso nel medesimo conteggio operato dal
(16 anni 2 mesi e 4 giorni); l'avv. GIANNATTASIO aderisce al CP_1 conteggio elaborato dal insistendo nelle conclusioni rassegnate. CP_1
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. GIANNATASIO presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro LA EL
N. 363/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. LA EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 363/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore
IO e DR IO entrambi del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castellammare di Stabia alla via
S. Allende 36/a, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_4
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare, diritto del ricorrente, previa disapplicazione della normativa interna contrastante con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, a vedersi riconosciuto la progressione di carriera come se fosse stato inquadrato sin dall'inizio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata, pari a 17 anni, 10 mesi e 25 giorni e con la conseguente collocazione nella fascia stipendiale “15/20”. Per l'effetto condannare parte convenuta a inquadrare il ricorrente nella fascia retributiva corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata (Fascia 15/20), come se il rapporto di lavoro fosse stato sin dall'origine instaurato a tempo indeterminato;
nonché a corrispondergli tutte le differenze retributive dovute relative al quinquennio antecedente la diffida trasmessa al
[...]
tramite PEC in data 29 aprile 2024, pari alla differenza tra quanto Controparte_2
e spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo e fino all'integrale pagamento. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari. ”
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: In via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 30.7.2025, premesso di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza di reiterati contratti a tempo Controparte_2 determinato, a partire dall'a.s. 2003/2004 e ininterrottamente sino all'a.s. 2024/2025 per complessivi 6.539 giorni, corrispondenti a un'anzianità effettiva pari a 17 anni, 10 mesi e 25 giorni, lamentava di avere sempre percepito il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi, in applicazione della disciplina prevista dai vari CCNL del comparto scuola succedutisi nel tempo, a sua volta fondata sulle previsioni normative poste dall'art. 526 del D. Lgs. 297/1994; deduceva, quindi che tale trattamento si ponesse in palese violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
Rassegnava pertanto le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il per resistere alla domanda, Controparte_2
deducendone l'infondatezza, eccependo in ogni caso la prescrizione delle differenze retributive rivendicate maturate anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dalla data della diffida ricevuta il 29.4.2024.
La causa, istruita su base documentale, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Deve ritenersi incontroverso in causa che il ricorrente a partire dall' a.s. 2003/2004 abbia prestato servizio alle dipendenze del in forza di reiterati contratti Controparte_2
a tempo determinato secondo il prospetto riportato nel ricorso.
È altrettanto pacifico tra le parti che il convenuto, in attuazione di quanto previsto CP_1
dal CCNL del comparto scuola non abbia riconosciuto al ricorrente alcun avanzamento stipendiale in relazione all'anzianità maturata in forza dei predetti contratti, riconoscendogli, invece, sempre soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Ciò è previsto dell'art. 526 del d.lvo. 297 del 1994 a mente del quale: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
Il ricorrente contesta la legittimità di tale condotta alla luce del principio del diritto europeo che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, chiedendo la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa prestata sulla scorta degli allegati contratti a termine.
La condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”..
In effetti, la stessa Corte di Cassazione ha statuito che la citata clausola 4 dell'Accordo quadro “impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (cfr. sent. n. 22558 del 2016).
A queste conclusioni il giudice della nomofilachia è pervenuto valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
“In particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C-
177/10 Ro. Sa. );
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Ce. Al., cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.)”.
La stessa S.C. ha inoltre ribadito che: “ 2.2 — Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” e che pertanto è corretto e doveroso richiamare “…le statuizioni dalla Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti
a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.”
L'indirizzo della Corte deve ritenersi ormai uniforme e costante (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 8945 del 2017 e Cass. n. 2032 del 2018).
In virtù della natura immediatamente applicativa della clausola 4 e dei principi affermati dalla giurisprudenza citata, posto che il non ha dimostrato la sussistenza di CP_1
effettive ragioni che, con riferimento alla fattispecie in esame, giustifichino una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto alla valorizzazione dell'anzianità di servizio non di ruolo svolto sin dal primo rapporto a termine negli stessi esatti termini in cui la stessa sarebbe stata riconosciuta se fosse stata immessa in ruolo sin da tale momento.
Nella specie, risulta dagli atti che, ai fini della progressione stipendiale, il docente ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per 16 anni, 2 mesi e 4 giorni, come indicato dallo stesso resistente con esclusione dal computo CP_1
dell'anzianità l'anno 2013 (posto che secondo la Suprema Corte, l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali – cfr. Cass. n. . 13618/2025).
In sede di udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire a tale diverso computo operato da controparte.
Pertanto, in ragione dell'anzianità di servizio effettiva pari (come indicato concordemente dalle parti) a 16 anni, 2 mesi e 4 giorni, il docente ha diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con la conseguente progressione economica prevista.
Quanto alle differenze retributive, il ricorrente si è limitato a richiedere l'emanazione di un pronunciamento generico di condanna alla corresponsione delle differenze maturate secondo le previsioni dei CCNL di settore succedutisi nel tempo, in relazione all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comunque nei limiti del quinquennio antecedente la data dell'atto interruttivo della prescrizione (29.4.2024).
Conclusivamente, per tutte le ragioni che precedono deve accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti con il convenuto e dedotti in giudizio, come utile (con CP_1 esclusione dell'anno 2013) ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, in particolare, il diritto alla collocazione, sulla base dell'anzianità di servizio effettivamente maturata al momento del deposito del ricorso, pari a 16 anni, 2 mesi e 4 giorni, nella fascia stipendiale “15/20; per l'effetto, il deve essere condannato alla Controparte_2 corresponsione al ricorrente delle differenze retributive maturate secondo le previsioni dei
CCNL di settore succedutisi nel tempo, tra quanto percepito e quanto gli sarebbe spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in ogni caso nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'atto di costituzione in mora del 29.4.2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 363/2025 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti con il convenuto e dedotti in CP_1
giudizio, come utile (con esclusione dell'anno 2013) ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, quindi, al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata al momento del ricorso, pari a 16 anni, 2 mesi e 4 giorni, con conseguente collocazione nella fascia stipendiale “15/20”;
- per l'effetto, condanna il alla corresponsione al Controparte_2 ricorrente delle differenze retributive maturate secondo le previsioni dei CCNL di settore succedutisi nel tempo, tra quanto percepito e quanto gli sarebbe spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata come precisato al punto che precede, in ogni caso nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'atto di costituzione in mora del 29.4.2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
Condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 22.12.2025
Il Giudice
LA EL
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 22.12.2025, davanti al Giudice dott. LA EL, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la ricorrente, l'avv. DR GIANNATASIO;
nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. GIANNATASIO si riporta al ricorso, fa presente che nel proprio conteggio relativo alla complessiva anzianità di servizio maturata è stato compreso anche l'anno 2013 che invece risulterebbe escluso nel medesimo conteggio operato dal
(16 anni 2 mesi e 4 giorni); l'avv. GIANNATTASIO aderisce al CP_1 conteggio elaborato dal insistendo nelle conclusioni rassegnate. CP_1
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. GIANNATASIO presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro LA EL
N. 363/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. LA EL, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 363/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore
IO e DR IO entrambi del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castellammare di Stabia alla via
S. Allende 36/a, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_4
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare, diritto del ricorrente, previa disapplicazione della normativa interna contrastante con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, a vedersi riconosciuto la progressione di carriera come se fosse stato inquadrato sin dall'inizio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata, pari a 17 anni, 10 mesi e 25 giorni e con la conseguente collocazione nella fascia stipendiale “15/20”. Per l'effetto condannare parte convenuta a inquadrare il ricorrente nella fascia retributiva corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata (Fascia 15/20), come se il rapporto di lavoro fosse stato sin dall'origine instaurato a tempo indeterminato;
nonché a corrispondergli tutte le differenze retributive dovute relative al quinquennio antecedente la diffida trasmessa al
[...]
tramite PEC in data 29 aprile 2024, pari alla differenza tra quanto Controparte_2
e spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo e fino all'integrale pagamento. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari. ”
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis: In via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 30.7.2025, premesso di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza di reiterati contratti a tempo Controparte_2 determinato, a partire dall'a.s. 2003/2004 e ininterrottamente sino all'a.s. 2024/2025 per complessivi 6.539 giorni, corrispondenti a un'anzianità effettiva pari a 17 anni, 10 mesi e 25 giorni, lamentava di avere sempre percepito il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi, in applicazione della disciplina prevista dai vari CCNL del comparto scuola succedutisi nel tempo, a sua volta fondata sulle previsioni normative poste dall'art. 526 del D. Lgs. 297/1994; deduceva, quindi che tale trattamento si ponesse in palese violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
Rassegnava pertanto le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il per resistere alla domanda, Controparte_2
deducendone l'infondatezza, eccependo in ogni caso la prescrizione delle differenze retributive rivendicate maturate anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dalla data della diffida ricevuta il 29.4.2024.
La causa, istruita su base documentale, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Deve ritenersi incontroverso in causa che il ricorrente a partire dall' a.s. 2003/2004 abbia prestato servizio alle dipendenze del in forza di reiterati contratti Controparte_2
a tempo determinato secondo il prospetto riportato nel ricorso.
È altrettanto pacifico tra le parti che il convenuto, in attuazione di quanto previsto CP_1
dal CCNL del comparto scuola non abbia riconosciuto al ricorrente alcun avanzamento stipendiale in relazione all'anzianità maturata in forza dei predetti contratti, riconoscendogli, invece, sempre soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Ciò è previsto dell'art. 526 del d.lvo. 297 del 1994 a mente del quale: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
Il ricorrente contesta la legittimità di tale condotta alla luce del principio del diritto europeo che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, chiedendo la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa prestata sulla scorta degli allegati contratti a termine.
La condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”..
In effetti, la stessa Corte di Cassazione ha statuito che la citata clausola 4 dell'Accordo quadro “impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (cfr. sent. n. 22558 del 2016).
A queste conclusioni il giudice della nomofilachia è pervenuto valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro.
“In particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C-
177/10 Ro. Sa. );
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Ce. Al., cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.)”.
La stessa S.C. ha inoltre ribadito che: “ 2.2 — Questa Corte ha già affermato che la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” e che pertanto è corretto e doveroso richiamare “…le statuizioni dalla Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al "personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo", senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti
a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.”
L'indirizzo della Corte deve ritenersi ormai uniforme e costante (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 8945 del 2017 e Cass. n. 2032 del 2018).
In virtù della natura immediatamente applicativa della clausola 4 e dei principi affermati dalla giurisprudenza citata, posto che il non ha dimostrato la sussistenza di CP_1
effettive ragioni che, con riferimento alla fattispecie in esame, giustifichino una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto alla valorizzazione dell'anzianità di servizio non di ruolo svolto sin dal primo rapporto a termine negli stessi esatti termini in cui la stessa sarebbe stata riconosciuta se fosse stata immessa in ruolo sin da tale momento.
Nella specie, risulta dagli atti che, ai fini della progressione stipendiale, il docente ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per 16 anni, 2 mesi e 4 giorni, come indicato dallo stesso resistente con esclusione dal computo CP_1
dell'anzianità l'anno 2013 (posto che secondo la Suprema Corte, l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali – cfr. Cass. n. . 13618/2025).
In sede di udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire a tale diverso computo operato da controparte.
Pertanto, in ragione dell'anzianità di servizio effettiva pari (come indicato concordemente dalle parti) a 16 anni, 2 mesi e 4 giorni, il docente ha diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con la conseguente progressione economica prevista.
Quanto alle differenze retributive, il ricorrente si è limitato a richiedere l'emanazione di un pronunciamento generico di condanna alla corresponsione delle differenze maturate secondo le previsioni dei CCNL di settore succedutisi nel tempo, in relazione all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comunque nei limiti del quinquennio antecedente la data dell'atto interruttivo della prescrizione (29.4.2024).
Conclusivamente, per tutte le ragioni che precedono deve accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti con il convenuto e dedotti in giudizio, come utile (con CP_1 esclusione dell'anno 2013) ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, in particolare, il diritto alla collocazione, sulla base dell'anzianità di servizio effettivamente maturata al momento del deposito del ricorso, pari a 16 anni, 2 mesi e 4 giorni, nella fascia stipendiale “15/20; per l'effetto, il deve essere condannato alla Controparte_2 corresponsione al ricorrente delle differenze retributive maturate secondo le previsioni dei
CCNL di settore succedutisi nel tempo, tra quanto percepito e quanto gli sarebbe spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in ogni caso nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'atto di costituzione in mora del 29.4.2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 363/2025 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti con il convenuto e dedotti in CP_1
giudizio, come utile (con esclusione dell'anno 2013) ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e, quindi, al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata al momento del ricorso, pari a 16 anni, 2 mesi e 4 giorni, con conseguente collocazione nella fascia stipendiale “15/20”;
- per l'effetto, condanna il alla corresponsione al Controparte_2 ricorrente delle differenze retributive maturate secondo le previsioni dei CCNL di settore succedutisi nel tempo, tra quanto percepito e quanto gli sarebbe spettato in virtù del corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata come precisato al punto che precede, in ogni caso nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dall'atto di costituzione in mora del 29.4.2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
Condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 22.12.2025
Il Giudice
LA EL