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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 950/2024 V.G. promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Riolo Terme (RA), in Via P. Nenni n. 75, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO REGOLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Faenza (RA), in Via Acquatino n. 1 e (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO REGOLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza (RA), in Via Acquatino n. 1
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate in data 11.06.2025. In data 29.03.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.03.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano congiuntamente l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto a Riolo Terme (RA) in data 03.05.2014 matrimonio con rito civile, con opzione per il regime di comunione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, all'atto n. 2, parte I, ufficio 1, dell'anno 2014, che dall'unione era nata in data [...] la figlia e che, Persona_1 successivamente, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, decidevano, anche al fine di non turbare l'equilibrata crescita psico-fisica della figlia, di cessare la convivenza, determinandosi a separarsi consensualmente e, una volta decorso il termine di legge, di divorziare. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Riolo Terme, in Via P. Nenni n. 75, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a Parte_2 nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, mentre, temporaneamente Parte_1 si trasferirà presso i suoi genitori in Castel Bolognese, Via Marchesina n. 52. PIANO GENITORIALE PER I GL RE
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Persona_1 esercitare il diritto di visita con la più ampia libertà, tenendo con sé la figlia compatibilmente con i turni di lavoro della madre, alternando i fine settimana e supportando la madre anche quando avrà turni di lavoro notturni. Qualora fosse necessario, per impedimenti di entrambi i genitori, questi saranno coadiuvati dai nonni materni e paterni.
4/a) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia sempre tenendo conto dei turni di lavoro della madre;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere almeno una settimana con la figlia compatibilmente col suo periodo di ferie.
5. Le parti convengono di non fissare un assegno concorso al mantenimento della figlia minore, ma – visti i buoni rapporti tra loro – di dividere al 50% ogni spesa necessaria per la minore: ciascuno farà fronte alle spese da affrontare quando la minore starà con lui e a fine di ogni mese procederanno ad un conguaglio. Anche tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno decise di comune accordo o seguendo eventualmente il parere del medico. A ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Dato atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, non si dovrà disporre alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
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8. I coniugi sono venuti nella determinazione di sciogliere anche la comproprietà sull'immobile destinato a dimora familiare: a mezzo strumento notarile trasferirà la quota 50% pro- Parte_1 indiviso dell'immobile di Riolo Terme, Via P. Nenni n. 75 a che ne diventerà unica e Parte_2 sola proprietaria, accollandosi il pagamento del residuo mutuo e trasferendo a proprio nome l'intestazione di tutte le utenze.
9. Ciascun coniuge resterà proprietario dell'autovettura a lui intestata.
10. Il cane Jackie resterà nella dimora familiare ma i coniugi concordano che tutte le spese – alimentari e veterinarie – saranno sopportate al 50% e che entrambi si prenderanno cura dell'animale compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro o durante il periodo di ferie.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Riolo Terme.
2. Dare atto che la ex dimora coniugale, ubicata nel Comune di Riolo Terme in Via P. Nenni n. 75 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è di proprietà esclusiva della Sig.ra e che Parte_2 nella stessa resteranno residenti la Sig.ra e la figlia minore ivi stabilmente Parte_2 convivente, mentre il Sig. ha trasferito altrove la propria residenza. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I GL RE
3. Confermare che la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare che la figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
Persona_1 il padre potrà esercitare il diritto di visita con la più ampia libertà, tenendo con sé la figlia compatibilmente con i turni di lavoro della madre, alternando i fine settimana e supportando la madre anche quando avrà turni di lavoro notturni. Qualora fosse necessario, per impedimenti di entrambi i genitori, questi saranno coadiuvati dai nonni materni e paterni.
4/a) Confermare che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia sempre tenendo conto dei turni di lavoro della madre;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere almeno una settimana con la figlia compatibilmente col suo periodo di ferie.
5. Confermare che le parti hanno convenuto di non fissare un assegno concorso al mantenimento della figlia minore, ma – visti i buoni rapporti tra loro – di dividere al 50% ogni spesa necessaria per la minore: ciascuno facendo fronte alle spese da affrontare quando la minore starà con lui e a fine di ogni mese procedendo ad un conguaglio.
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6. Confermare che anche tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno decise di comune accordo o seguendo eventualmente il parere del medico. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Confermare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non si deve disporre alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
8. Confermare che ciascun coniuge è diventato proprietario dell'autovettura a lui intestata.
9. Confermare che il cane resterà nella dimora familiare ma i coniugi concordano che tutte le Per_2 spese – alimentari e veterinarie – saranno sopportate al 50% e che entrambi si prenderanno cura dell'animale compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro o durante il periodo di ferie.
10. Dare atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”. Con decreto emesso in data 11.03.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 17.07.2024 disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 29.03.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 12.07.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti dichiaravano Parte_1 Parte_2 di rinunciare a comparire in udienza e di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 23.07.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con la sentenza di separazione n. 237/2024 pubblicata in data 08.10.2024, il Tribunale omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, emetteva ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento innanzi al medesimo all'udienza del 19.02.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Con ordinanza del 14.04.2025, il Giudice relatore, viste le note scritte, ordinava alle parti di depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 12.06.2025, di cui disponeva lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.06.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti confermavano la volontà di addivenire Parte_1 Parte_2 allo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. Con ordinanza dello 09.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 03.05.2014 a Riolo Terme (RA) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 2, parte 1, Ufficio 1 dell'anno 2014. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti pubblicata in data 08.10.2024 e, come pagina 4 di 6 risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione del 17.07.2024 svoltasi in modalità cartolare e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse della figlia . Per_1
Il Collegio prende invece atto degli impegni assunti dalle parti e trasfusi alle condizioni nn. 7, 8. 9 del ricorso in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali. Stante l'espressa richiesta delle parti sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: CP_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il CP_1
27.07.1980 e nata a Faenza (RA) il [...], a Riolo Terme (RA) in [...] Parte_2
3.05.2014, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 2, p. 1, Ufficio 1 dell'anno 2014;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate nella parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli accordi trasfusi nelle condizioni di cui ai punti nn. 7, 8, 9 del ricorso;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riolo Terme (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 05.11.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli.
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