CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/11/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 334/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sig.ri magistrati: Dott. Massimo Gullino Presidente Dott. Augusto Sabatini Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 334/2024 R.G. vertente:
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il 7 dicembre Parte_1 C.F._1
1970, elettivamente domiciliato in Messina - via Felice Bisazza n.10 - presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Gemelli, (C.F. PEC: CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_1
-Appellante-Appellato incidentale- CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
a in M 101 n. 243 - presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Nardi (C.F.: PEC: , che la CodiceFiscale_4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata e appellante incidentale-
Oggetto: APPELLO avverso la sentenza n. 1824/2023, pubblicata in data 12/10/2023 emessa dal Tribunale di Messina, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 2499/2020, non notificata.
Conclusioni delle parti Per l'appellante/appellato incidentale : Parte_1
1) Preliminarmente, ritenere ammissibile il presente appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto applicabile, stante che i motivi di censura avverso la sentenza impugnata sono fondati e trovano conforto nelle sentenze di merito e di legittimità, sicché sussiste la ragionevole probabilità che l'appello venga accolto. - 2) Ritenere ammissibile la presente impugnazione, in quanto le superiori motivazioni
1 sono conformi alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c..- 3) In riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la eccezione preliminare di incompetenza del Giudice adito e la conseguente rimessione al Giudice competente (Sezione Specializzata Agraria) per la statuizione in ordine alla eventuale validità, efficacia o risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico.- 4) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la eccezione preliminare di inefficacia del sequestro con la conseguente dichiarazione di inefficacia del sequestro ed i provvedimenti conseguenziali.- 5) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la domanda riconvenzionale con la quale l'odierno opponente aveva richiesto di ritenere e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o risoluzione per grave inadempimento della Sig.ra del preliminare di vendita stipulato il 12 dicembre 2008, e di tutti gli Parte_2 atti conseguenziali e, per l'effetto, condannare la Sig.ra a restituire tutte le somme corrisposte a titolo di CP_1 acconto prezzo dal dott. , pari ad €. 49.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla stipula Parte_1 del preliminare fino al soddisfo, e conseguentemente accogliere la stessa.- 6) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la domanda riconvenzionale con la quale l'odierno opponente aveva richiesto di ritenere e dichiarare che la Sig.ra in CP_1 proprio e quale Custode ha posto in essere i comportamenti illegittimi di cui in premessa e conseguentemente, condannare la stessa alla riduzione in pristino di quanto arbitrariamente ed illegittimamente posto in essere e/o modificato e/o alterato dal custode (….) nonché la condanna del custode al pagamento di tutti i danni dallo stesso causati e comunque che venisse disposta la sostituzione del custode, previa presentazione del rendiconto della propria gestione, conseguentemente accogliere la stessa.- 7) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata nel capo in cui è stata accertata la risoluzione consensuale del contratto con riferimento al contratto di affitto del fondo rustico di cui alla part. 634 ed è stato disposto il rilascio anche di tale fondo ed è stato confermato il provvedimento di sequestro.- 8) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata nel capo in cui è stato ritenuto dovuto il risarcimento del danno e comunque che l'importo sia ricondotto al giusto valore.- 9) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata nel capo in cui è stata disposta la condanna alle spese dell'odierno appellante e conseguentemente condannare la appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio e comunque riconducendo al giusto la liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure senza considerare anche la parziale soccombenza dell'attrice, odierna appellata.- 10) Disporre la restituzione di tutto quanto corrisposto dall'odierno appellante alla Sig. Pt_2
in esecuzione della sentenza oggetto del presente gravame.- 11) Con vittoria di spese e compensi difensivi
[...] del doppio grado di giudizio
Per l'appellata/appellante incidentale : Parte_2
1) Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni sopra rassegnate ed ulteriormente rassegnande, inammissibile ed infondato l'avverso atto di appello quale spiegato dal Sig. avverso la Sentenza n. 1824/23 Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del giudizio iscritto al n. 2499/2020 R.G.C., che pertanto va confermata in ogni sua parte e statuizione ad eccezione di quanto gravato a mezzo di appello incidentale ex art. 334 c.p.c.; 2) Accogliere l'appello incidentale come sopra articolato e proposto ex art. 334 c.p.c., e per l'effetto – previa riforma della correlativa statuizione resa dal Tribunale adito – condannare il Sig. , in Parte_1 atti generalizzato, al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra a cagione dell'occupazione Parte_2 illegittima del fondo de quo, tanto con riferimento al mancato godimento del cespite dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020 anche sotto il profilo della denegata percezione dei frutti naturali percipiendi quanto con riferimento ai costi
2 straordinari di ripristino di esso predio in normali condizioni vegeto-produttive: e ciò per un importo non inferiore ad Euro 20.000,00; 3) Condannare controparte alle spese e compensi di questo grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3 luglio 2020 veniva Parte_1 chiamato in giudizio da la quale affermava di aver stipulato con il convenuto Parte_2 in data 12 dicembre 2008 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un fondo sito in Alì Terme, c. da Reitana, in catasto al fg. 5, part. 634, contratto poi risolto consensualmente con scrittura del 3 aprile 2012.
Nella suindicata scrittura le parti avevano pattuito che promittente venditrice, Parte_2 avrebbe ritenuto le somme ricevute a titolo di acconto e messa nel possesso della part. 634, nonché di altro fondo rustico, in forza della risoluzione di un precedente contratto di affitto intercorso tra le parti. Inoltre, dalla data della scrittura, avrebbe provveduto alla CP_1 raccolta dei frutti, contestualmente dichiarava di rinunciare agli indennizzi per le Parte_1 migliorie apportate al fondo.
Nonostante la superiore scrittura, non aveva inteso rilasciare il fondo, pertanto la Parte_1
aveva agito innanzi al Tribunale di Messina ottenendo il sequestro giudiziario, eseguito CP_1 in data 16 giugno 2020.
Successivamente, instaurava il giudizio di merito chiedendo - previa conferma del Parte_2 provvedimento di sequestro ed accertamento dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita - la condanna di controparte al rilascio del fondo ed al risarcimento dei danni cagionati a causa della mancata percezione dei frutti del fondo nonché del deterioramento dello stesso dovuta alla mancata manutenzione.
Di contro, costituendosi innanzi al Tribunale, esponeva la propria Parte_1 ricostruzione dei fatti evidenziando che in data 23 novembre 2006 aveva stipulato con la CP_1 un contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto le particelle 814 e 634 - di proprietà della per la durata di anni 20. CP_1
In data 12 dicembre 2012, la aveva promesso di vendere al resistente il fondo di cui alla CP_1 part. 634, immettendolo nel possesso del bene, tuttavia tale contratto veniva risolto consensualmente in data 3 aprile 2012 unitamente al contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto la part. 814.
Per cui, rilevava che la detenzione della part. 634 doveva ritenersi legittima in quanto Parte_1 fondata sull'originario contratto di affitto di fondo rustico del 2006. Deduceva, quindi, l'incompetenza del giudice adito affermando la competenza della sezione specializzata agraria. Rilevava, inoltre, l'inefficacia del sequestro giudiziario per mancata instaurazione del giudizio di merito. Contestava, infine, la fondatezza delle doglianze svolte dall'attrice e chiedeva il rigetto delle domande.
In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la nullità, invalidità o risoluzione del preliminare stipulato nel 2008 avendo ad oggetto un bene demaniale e non commerciabile, con conseguente invalidità della successiva scrittura di risoluzione consensuale;
chiedeva, quindi, la condanna della
3 alla riduzione in pristino dei luoghi, al pagamento dei danni cagionati al fondo con CP_1 sostituzione del custode nominato, nonché la condanna della stessa alla restituzione della somma di € 49.000,00 trattenuta dalla ricorrente a titolo di acconto prezzo in base al preliminare ed alla successiva scrittura di risoluzione, da ritenersi nulli.
Disposto il mutamento di rito, formulata dal giudice una proposta conciliativa non accettata, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.
Con l'impugnata sentenza n. 1824/2023, pubblicata in data 12/10/2023, il Tribunale di Messina, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 2499/2020, così statuiva:
“Rigetta le eccezioni preliminari svolte dal convenuto;
accertata la risoluzione consensuale del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 12 dicembre 2008, ordina al convenuto il rilascio del fondo in questione e conferma il provvedimento di sequestro giudiziario emesso in data 6 maggio 2020; condanna il convenuto al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento danni per la detenzione del bene dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020; rigetta le altre domande svolte dall'attrice; rigetta le domande riconvenzionali svolte dal convenuto;
condanna il convenuto al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese processuali, liquidate in € 545,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi (€ 840,00 fase studio, € 600,00 fase introduttiva, € 1.210,00 fase istruttoria, € 1.350,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Secondo il decidente:
“Il presente procedimento non ha ad oggetto un contratto di affitto di fondo rustico ma gli effetti derivanti dalla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, con conseguente competenza del tribunale ordinario adito…omissis.
Il contratto di affitto del fondo rustico avente ad oggetto la part. 634, infatti, doveva già ritenersi implicitamente superato dal successivo contratto preliminare di vendita stipulato nel 2008 nel quale si dava atto che l' Parte_1 veniva immesso nel possesso del fondo quale promissario acquirente del bene, senza alcun riferimento alla sua detenzione in forza del precedente contratto di affitto”.
In ordine alle domande risarcitorie il primo giudice rilevava che:
“…le stesse devono ritenersi solo parzialmente fondate. L'attrice ha lamentato il mancato utilizzo del fondo dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020, data in cui è rientrata nella disponibilità del bene a seguito dell'esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario…omissis… Nel caso in esame, è in atti il contratto di affitto di fondi rustici stipulato dalle parti nel novembre 2006 sicché, per un verso, ciò può ritenersi elemento idoneo a dimostrare che la ove fosse stata nella disponibilità del fondo, lo avrebbe comunque utilizzato anche concedendolo in CP_1 affitto a terzi, per altro verso, consente di determinare, ancorché in via equitativa, il verosimile canone locativo del bene da commisurare nella misura di circa € 50,00 annui, posto che il canone di € 100,00 era stato pattuito con riferimento alle partt. 634 e 814, di pari estensione. Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto deve essere condannato al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di € 6.000,00, importo determinato con valori monetari attuali e già comprensivo degli interessi c.d. compensativi, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata disponibilità del fondo da parte dell'attrice dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020. Le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento.”
Per quanto riguarda invece la domanda riconvenzionale promossa dall' , il decidente Parte_1 statuiva che:
4 “Le doglianze svolte dal convenuto riguardavano, piuttosto, gli accordi consacrati nella scrittura del 2012 sicché tali pattuizioni avrebbero dovuto espressamente essere impugnate, deducendone l'eventuale carattere transattivo, qualificazione operata dalla parte solo nelle note conclusive”.
§
Con atto di appello depositato telematicamente il 18.04.2024, notificato in data 11.04.2024,
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, affidandolo ai Parte_1 motivi di cui infra si dirà.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 29.07.2024 si costituiva
, la quale, chiedeva il rigetto dell'atto di appello, ritenendo l'infondatezza Parte_2 di tutti i motivi dedotti da controparte, e la conferma della sentenza di primo grado ad eccezione della sola statuizione risarcitoria, sulla quale proponeva espressamente appello incidentale affidandolo ai motivi di cui infra si dirà.
All'udienza del 20.09.2024, il C.I. fissava davanti a sé per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 07.07.2025 assegnando i termini di legge.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento, nei termini e nei limiti di quanto si dirà, mentre l'appello incidentale va integralmente rigettato.
§
Appello principale
§ 1. Con il primo motivo di appello, contesta il provvedimento di primo Parte_1 grado nella parte in cui il decidente ritiene infondata l'eccezione preliminare di incompetenza del giudice adito in favore della sezione specializzata agraria.
Contrariamente a quanto affermato in sentenza – osserva l'appellante – deve ritenersi ancora sussistente, con riguardo al fondo di cui al foglio 5 part. 634, oggetto del presente giudizio, il contratto di affitto di fondo rustico stipulato fra le parti il 23 novembre 2006, della durata di venti anni (dunque fino al 23 novembre 2026), e conseguentemente ancora in vigore, in quanto non risolto.
A sostegno della propria doglianza circa la competenza della sezione specializzata agraria, richiama giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “Allorché in relazione ad un contratto di affitto di fondo rustico, sia intervenuta una transazione, la competenza del Giudice Ordinario è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono in ordine alla sua esecuzione od a questioni connesse;
ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione – dedotta al fine di escludere la prosecuzione del rapporto stesso – la competenza appartiene, ratione materiae”, alla sezione specializzata agraria”( Cass.6 settembre 2007 n. 18793).
5 Aggiunge inoltre, che il Tribunale ha errato laddove ha omesso di dichiarare anche l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, posto che tale incompetenza non derivava dall'art. 26 del D.lgs. 11/71, ormai abrogato, ma dall'art. 669 ter c.p.c. secondo il quale “prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.” Secondo l'appellante, dunque, si tratta di una norma applicabile alla fattispecie in esame ai sensi dell'art. 669 quattordecies c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, insiste per l'erroneità della motivazione posto che la sussistenza ed efficacia del contratto di affitto di fondo rustico di cui alla particella 634 non era mai stata messa in dubbio fra le parti, risultando evidente il proprio interesse al mantenimento della disponibilità del detto fondo, tenuto conto del fatto che aveva concesso in comodato la detta particella al Sig.
. L'appellante ritiene, inoltre, la motivazione contraddittoria in quanto sulla Parte_3 contestazione relativa alla vigenza ed efficacia del contratto di affitto di fondo rustico, il giudice ha assunto la decisione di dichiarare risolto il detto contratto in difetto di propria competenza in merito.
§
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via generale, va premesso che le controversie agrarie - ricadenti nella disciplina del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 11 applicabile alla presente fattispecie, avuto riguardo all'epoca di instaurazione della lite - vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere "in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto", di talché l'ambito della cognizione devoluta alle Sezioni specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti.
In tale prospettiva, resta confermato l'orientamento giurisprudenziale (tra le altre, Cass., sez. 3, 12/11/2010, n. 22944) che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l'accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare, a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l'astratta individuazione delle caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15881; Cass., sez. 3, 30/01/2012, n. 1304.
Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopo meramente dilatorio (Cass., sez. 3, 05/02/2015, n. 2069; Cass., sez. 3, 13/06/2006, n. 13644) e comunque tutte le volte in cui il diritto sostanziale dedotto in giudizio non trovi un proprio titolo in un contratto agrario.
Premesso quanto sopra, è evidente che l'originaria domanda formulata dalla non aveva CP_1 ad oggetto un diritto fondato su un contratto agrario, tant'è vero che la ricorrente in primo grado chiedeva “l'intervenuta risoluzione consensuale in data 03.04.2012 del preliminare di vendita avente ad oggetto il fondo rustico (agrumeto) ubicato in C. da Reitana – Alì Terme (ME) – al NCT identificato al foglio 5 part. 634 di are 32,20 – con conseguente indebita ed illegittima detenzione del fondo da parte del promissario acquirente che ne avrebbe dovuto effettuare immediata riconsegna alla ricorrente coevamente alla convenuta risoluzione;
altresì,
6 statuendo sua condanna al risarcimento dei danni subiti dalla proprietaria a cagione della mancata acquisizione di tutti i frutti percepiti e percipiendi medio tempore…OMISSIS” (cfr. ricorso ex art. 702 bis del 03.07.2020 pag. 4).
Si aggiunge, inoltre, che l'esclusione della natura agraria del rapporto oggetto del giudizio, si desume dal preliminare di vendita posto a fondamento della reclamata pretesa, rilevato che, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, il contratto di cui la chiedeva CP_1 la risoluzione è palesemente incompatibile con il mantenimento del contratto di affitto di fondo rustico.
In tale ottica, appare calzante al caso di specie una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “Qualora, instaurato dall'attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/12/2024, n.34026).
Orbene, dalla disamina dell'allegato 1 prodotto dalla ricorrente in primo grado -ovvero il preliminare di vendita del 12.12.2008- si desume la promessa di vendere all' il fondo Parte_1 in C/da Reitana fg. 5 part. 634…e si stabilisce, altresì, all'art. 3 che “il possesso del materiale godimento del fondo in oggetto si trasferisce ora stesso al promittente acquirente e ciò per tutti gli effetti ed onerosi”.
Inoltre, nella scrittura privata di risoluzione consensuale del 3.04.2012 si legge testualmente che
“le parti convengono di risolvere consensualmente alla data odierna i predetti negozi e correlativi rapporti contrattuali, precisandosi che non hanno niente a che reciprocamente pretendere in ragione e conseguenza degli stessi, e che alla coltivazione dei predetti fondi rustici provvederà, da oggi, la Sig.ra con la conseguente Parte_2 raccolta dei frutti futuri che le competeranno integralmente ed in via esclusiva. dichiara Parte_1 altresì di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad eventuali indennizzi per migliorie eventualmente apportate ad ambo i fondi”.
È palese, dunque, dalla semplice lettura della suindicata scrittura privata e senza necessità di attività istruttoria, che la materia del contendere è diversa da quella che per legge deve essere devoluta alla cognizione del giudice specializzato.
Sul punto, assume, altresì, rilevanza l'insegnamento dei giudici di legittimità in tema di interpretazione dei contratti secondo il quale “L'interpretazione letterale è il punto di partenza dell'interpretazione, e se il testo del contratto rivela chiaramente la volontà dei contraenti, non è ammissibile un'interpretazione diversa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/11/2024, n.28259).
A ciò si aggiunga che la tesi prospettata dall'odierno appellante si basa esclusivamente sulla negazione di quanto risultante dal preliminare di vendita del 2008. Nello specifico, l' Parte_1 non ha fornito alcun elemento concreto volto a dimostrare una volontà diversa da quella desumibile dal senso letterale delle parole risultanti dal testo contrattuale e dalla successiva scrittura privata. Nulla, ad esempio, avendo dedotto circa un eventuale prosecuzione del pagamento del canone annuo di affitto – ipotesi a titolo esemplificativo incompatibile con la volontà risultante dal testo contrattuale ed eventualmente idonea a far propendere per la tesi dell'eventuale competenza della sezione specializzata agraria.
7 Per cui, le argomentazioni adoperate dall'odierno appellante per sostenere la validità del contratto di affitto di fondo rustico e la conseguente competenza funzionale della sezione specializzata agraria si traducono in una contrapposizione dialettica priva di alcun riscontro documentale e fattuale.
A ciò si aggiunga, che non è calzante al caso di specie la pronuncia della Suprema Corte del 2007
– richiamata a sostegno della suindicata doglianza- posto che in quel caso il riferimento era ad una transazione avente ad oggetto l'originario contratto agrario. Al contrario, nel caso sub iudice la transazione riguarda un preliminare di vendita avente ad oggetto un fondo rustico.
Alla luce di quanto esposto, nessun rilievo assume l'ulteriore contestazione relativa all'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.
§ 2. Con il secondo motivo di appello, contesta il rigetto dell'eccezione di inefficacia Parte_1 del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c.
Secondo l'odierno appellante il giudizio incoato dall'attrice non integrava il requisito del giudizio di merito relativo al procedimento cautelare ante causam proposto da controparte, in quanto i due giudizi avevano petitum formalmente e sostanzialmente diverso.
Osserva, in proposito, l'odierno deducente che la aveva richiesto l'emissione del CP_1 sequestro ante causam, fornendo una rappresentazione parziale della situazione giuridica e di fatto e asserendo che avrebbe avviato il giudizio di merito per chiedere la “declaratoria di risoluzione giudiziale di inadempimento della promessa di vendita”; tuttavia, con il successivo giudizio chiedeva invece di “dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale in data 03.04.2012 del preliminare di vendita”.
§
Il motivo non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di diritto, occorre rilevare che nel procedimento cautelare proposto "ante causam" è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi ed il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente, al fine di consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cautela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, nonché, in seguito sull'eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato ex art. 669 novies cod. proc. civ.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie e sulla scorta della rappresentazione dello svolgimento processuale riportato in narrativa, deve rilevarsi che parte ricorrente ha provveduto alla specificazione della domanda da azionare in sede di merito - “…omissis…imminente instaurazione del giudizio volto alla condanna del promissario acquirente alla restituzione del fondo rustico sin qui abusivamente detenuto…” - alla quale è da ritenersi strumentalmente e teleologicamente collegato il ricorso avanzato ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c.
Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il riferimento alla risoluzione giudiziale in sede cautelare e alla risoluzione consensuale nell'ambito del successivo giudizio di merito non integra l'ipotesi della mancata instaurazione del giudizio ex art. 669 novies c.p.c., posto che la modifica della domanda prospettata non ha in alcun modo inciso sull'originario
8 petitum, sulle difese svolte dall'odierno appellante e sulla determinazione della giurisdizione e competenza del giudice adito. In realtà, a parere di questo decidente, la modifica della domanda operata in sede di merito ha adeguato il petitum in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda promossa in sede cautelare.
In tale ottica, occorre rammentare la funzione dell'azione cautelare da intendere sotto il profilo della strumentalità, ossia sotto il profilo della coerenza tra la statuizione cautelare e gli effetti che si intende chiedere con pronuncia successiva nel merito, in modo tale che il provvedimento cautelare attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la sentenza di merito.
Alla luce di quanto evidenziato, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, è evidente che sia nel giudizio cautelare sia nel giudizio di merito risulta dedotta la medesima vicenda sostanziale e pertanto va esclusa l'operatività dell'art. 669 novies c.p.c. primo comma.
§ 3. Con il terzo motivo di appello, si duole del rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta in primo grado.
Sul punto evidenzia che nella propria comparsa aveva impugnato la scrittura di risoluzione del 2012 - con la quale le parti avevano transatto la controversia relativa al presunto inadempimento del preliminare- chiedendone la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia, quale conseguenza delle eccepita nullità e/o invalidità e/o risoluzione per grave inadempimento della dovuto CP_1 all'inalienabilità del bene e alla mendace dichiarazione di esistenza di una sanatoria.
L'appellante contesta la statuizione adottata dal giudice di prime cure secondo il quale la qualificazione transattiva delle pattuizioni contenute nella scrittura del 2012 è stata effettuata solo nelle note conclusive. Al contrario, osserva che, il carattere transattivo della predetta scrittura era un dato certo per stessa ammissione di controparte.
§
Il motivo non è meritevole di accoglimento, posto che è stata effettuata una diversa ricostruzione dei fatti e degli scritti difensivi rispetto a quanto emerge dal giudizio di primo grado.
In via preliminare, si ritiene opportuno muovere dal dato testuale contenuto nella domanda riconvenzionale proposta in primo grado: “ l'odierno deducente chiede che venga accertata e dichiarata la nullità e/o invalidità e/o risoluzione per grave inadempimento della sig.ra del preliminare di Parte_2 vendita stipulato il 12 dicembre 2008…omissis…in quanto il terreno promesso in vendita ed i manufatti che vi insistono, realizzati dai proprietari, oltre a non avere alcuna regolarità urbanistica, ricadono totalmente su area demaniale…omissis…da tali vizi del preliminare di vendita consegue la nullità e/o invalidità e comunque l'inefficacia della scrittura privata di risoluzione consensuale stipulata tra le odierne parti collidenti il 3 aprile 2012, stante la non consapevolezza in capo al dott. dell'esistenza di detti vizi”. Parte_1
Dunque, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, solo in comparsa conclusionale l'odierno appellante ha esplicitato la domanda facendo riferimento alla natura transattiva della scrittura consensuale del 2012, limitandosi a chiedere di ritenerla tamquam non esset in forza dell'asserita nullità del contratto preliminare, senza alcuna ulteriore specificazione.
In ogni caso, anche se si accogliesse una tale impostazione, comunque non si giungerebbe all'esito indicato dall' per le seguenti ragioni. Parte_1
9 L'art. 1972, comma 1, c.c., sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso.
Dunque, dal punto di vista giuridico la disciplina di cui all'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2).
Esaminando, dapprima, l'ipotesi di nullità della transazione per illiceità del contratto, occorre rilevare che l'eventuale dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine da compiersi in relazione all'intero contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l'assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere.
Sul punto, l'odierno appellante si è limitato a porre a fondamento della dedotta nullità la sola irregolarità urbanistica del fabbricato che insiste sulla particella 634 aggiungendo, altresì, che questo ricade su area demaniale e, dunque, implicitamente ritenendo il contratto preliminare contrario a norme imperative.
Alla luce di ciò, si presume – perché mai espressamente specificato dall'odierno appellante e dallo stesso non contestato a fronte delle difese sul punto di parte appellata- che si intenda fare riferimento alla sanzione della c.d. nullità urbanistica prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, e s.m.i., con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria.
Tuttavia, sul punto occorre richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con il noto arresto di cui alla sentenza n. 8230/2019, secondo il quale “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità <> , con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile. Ne deriva che tale ipotesi di nullità, non trova applicazione in relazione ai contratti ad effetti obbligatori, come il preliminare di vendita.
Applicando al caso di specie tali principi, non è dunque predicabile la nullità del preliminare di vendita (oggetto di causa), e ciò a prescindere dall'assoluta insanabilità o meno dell'immobile promesso in vendita.
A ciò si aggiunga, altresì che l'asserita inalienabilità del bene oggetto del preliminare del 2008 – perché ritenuto avente carattere demaniale - è pacificamente esclusa dalla perizia prodotta nel fascicolo di parte di primo grado dello stesso appellante.
Invero, il tecnico cui ha affidato l'incarico ha evidenziato che “oltre ai terreni, nei luoghi Parte_1 oggetto della presente, insistono dei manufatti realizzati dai proprietari della particella 634, pertinenziali alle
10 attività agricole, che sono limitrofe alla stessa ma che ricadono totalmente in aree demaniali. Tale ricadenza è stata constata a seguito di un rilievo strumentale effettuato con riferimento a capisaldi catastali limitrofi”.
A pagina 4 della perizia, il tecnico conclude affermando che “i manufatti prospicienti la particella 634 risultano ricadenti e realizzati in aree demaniali e prive di titolo edilizio...”
Per cui, contrariamente a quanto risulta dalla difesa dell'odierno appellante, il tecnico rileva che il carattere demaniale e, dunque, l'eventuale incommerciabilità originaria del bene non riguarda la particella oggetto del contratto preliminare di vendita ma le aree limitrofe che non sono in alcun modo richiamate all'interno del contratto del quale si chiede di accertare la nullità.
Per quanto riguarda invece l'ipotesi alternativa richiamata dall'appellante e indicata all'art. 1972 comma 2 -eventuale annullabilità della transazione - questa è ammissibile soltanto se la parte ignorava la causa di nullità del titolo. Tuttavia, come detto, l'irregolarità urbanistica dell'immobile non è causa di nullità del contratto preliminare – essendo nullità valida solo per i contratti ad effetti reali - e in ogni caso nello stesso preliminare risulta espressamente il riferimento ad un capannone in corso di sanatoria, a conferma del fatto che l' al momento della stipula Parte_1 del preliminare di vendita era a conoscenza dell'esistenza di un manufatto irregolare.
§ 4. Con il quarto motivo di appello, contesta la pronuncia impugnata nella parte in Parte_1 cui il decidente ha ritenuto che con la scrittura del 2012 sia stato implicitamente risolto il contratto di affitto del fondo rustico relativo alla particella 634.
Evidenzia, in proposito, che tale assunto si porrebbe in contrasto con il proprio evidente interesse al mantenimento della disponibilità del detto fondo, anche in considerazione del fatto che aveva concesso in comodato la particella 634 al Sig. e, pertanto, in via transattiva le parti Parte_3 avevano convenuto di mantenere la detenzione qualificata del terreno al dott. in virtù Parte_3 del citato contratto di affitto di fondo rustico.
Interdonato reitera, inoltre, in sede di appello l'accoglimento delle richieste formulate in ordine ai danni subiti in conseguenza della mala-gestio posta in essere dall'appellata in qualità di custode.
Aggiunge, inoltre, che controparte ha arbitrariamente collocato una recinzione con pali in castagno e rete metallica senza preventivamente concordare la detta collocazione con il proprietario del fondo confinante (odierno deducente), di cui ha occupato parte del terreno, determinando la riduzione della larghezza della stradella, realizzata oltre trent'anni prima con una larghezza di oltre m. 3,00, la quale essendo stata recintata da entrambi i lati è stata ristretta ad una larghezza inferiore a m. 2,20.
Tale intervento – osserva l'odierno deducente - ha comportato l'impossibilità del passaggio di mezzi agricoli utilizzati in precedenza.
Asserisce, ulteriormente, l'appellante che la ha adottato un comportamento ancora più CP_1 grave, illegittimo e lesivo sull'impianto irriguo, dal momento che ha tranciato le tubazioni comuni con la restante proprietà dell'odierno deducente, interrompendo la funzionalità dell'impianto irriguo e cagionando pertanto un grave danno. Inoltre, ha eliminato il motore del pozzo trivellato insistente sulla particella 634 ma di pertinenza dell'odierno deducente, sostituendolo arbitrariamente ed illegittimamente con un sistema inadeguato, non in grado di servire i fondi che ne hanno da sempre usufruito.
11 Interdonato rileva che, a seguito del giudizio da lui promosso, controparte ha formalmente
“sistemato” l'impianto; tuttavia, ciò non consente all'odierno deducente di accedere per usufruirne.
L'appellante contesta, da ultimo, il comportamento di controparte che esorbitando dai propri poteri di custode e qualificandosi tale, si è fatta lecita comunicare al Sig. la Parte_4 disdetta dell'originario comodato.
§
Il motivo è infondato in relazione a tutti i dedotti profili di doglianza.
Per quanto riguarda l'asserita validità del contratto di affitto di fondo rustico - come già evidenziato nella trattazione del primo motivo di appello - è testualmente evidente l'implicito superamento.
Invero, già il contratto preliminare di compravendita della particella 634 ha implicitamente determinato il venir meno del contratto di affitto della stessa particella, posto che all'art 3 si stabilisce che il possesso del materiale godimento del fondo in oggetto – ovvero la particella 634- si trasferisce ora stesso al promittente acquirente e ciò per tutti gli effetti e onerosi.
A ciò si aggiunga, che anche nella successiva scrittura di risoluzione consensuale del 2012 è evidente la volontà delle parti di superare gli accordi dell'originario contratto di affitto, posto che si prevede espressamente che alla “coltivazione dei predetti fondi rustici – ovvero particella 634 e 814
– provvederà da oggi la sig.ra con la conseguente raccolta dei frutti futuri che le competeranno Parte_2 integralmente e in via esclusiva”. È palese, dunque, l'incompatibilità dei superiori accordi con la prosecuzione dell'originario contratto di affitto del 2006.
Non è, altresì, supportata da alcun riscontro sul piano fattuale e documentale la ricostruzione prospettata dall' secondo il quale le parti avrebbero stabilito in via transattiva la Parte_1 detenzione quali ndo sul presupposto che quest'ultimo era stato dato in comodato a
Parte_4
Invero, tale ricostruzione non sarebbe neppure supportata dalle pattuizioni contenute nell'originario contratto di affitto, laddove ad esempio l'art 8 prevede l'espresso divieto di cessione del contratto senza consenso scritto della proprietaria e l'art. 10 prevede che qualsiasi altra modifica alla presente scrittura può avere luogo e può essere prevista solo con successivo atto scritto. Alla luce di ciò, nulla risulta allegato agli atti in ordine ad eventuali accordi scritti di asserite detenzioni qualificate del fondo oggetto del giudizio che potrebbero ritenersi incompatibili con la volontà risultante dagli atti del 2008 e del 2012.
Non è altresì meritevole di accoglimento, l'ulteriore doglianza concernente i danni derivanti dalla malagestio del custode e il superamento dei propri poteri in ordine alla disdetta del contratto di comodato, posto che come correttamente rilevato dal giudice di prime cure l'accertata risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita del fondo ha fatto venir meno qualsiasi diritto dell' sul fondo stesso. Parte_1
Nessuna responsabilità, può essere inoltre attribuita a controparte relativamente alla recinzione apposta al fondo oggetto del giudizio e alle modifiche all'impianto irriguo;
appare prioritario e condivisibile sul punto l'argomento esposto dal Giudice di prime cure secondo cui “il convenuto
12 non è legittimato a dolersi di danni cagionati ad un fondo sul quale non vanta alcun diritto o a lamentare eventuali responsabilità imputabili al custode del terreno.” A ciò si aggiunga che dalla relazione del Ctu – disposta nell'ambito del giudizio ex art. 1168 e 1170 c.c. instaurato il Per_1
02/10/2020 da unitamente a - allegata al fascicolo di Parte_1 Parte_4 primo grado dall'avvocato dell'appellata in data 28 febbraio 2022, si desume che “la collocazione della suddetta rete da parte della non abbia alterato le dimensioni utili della strada e di fatto non impedisca CP_1 all' il passaggio e quindi il raggiungimento dei terreni dallo stesso detenuti anche con mezzi agricoli… Parte_1
A si ritiene che la collocazione della rete metallica non crei impedimento alcuno al sig. Parte_3
(pagg. 7 e 8 rel. c.t.u.), inoltre “In data 23/06/2021 la sig. con l'ausilio di tecnico Parte_2 specializzato ha provveduto al ripristino dell'impianto di irrigazione oggetto di modifiche, in modo da consentire nuovamente l'arrivo dell'acqua nei terreni limitrofi in possesso dell' e del . Parte_1 Parte_3
§ 5. Con il quinto motivo di appello, si contesta la statuizione relativa al risarcimento danni, ritenuta infondata sia in ordine all'an – posto che l'odierno appellante non avrebbe dovuto restituire il fondo di cui alla particella 634 - sia in ordine al quantum – vista l'applicazione di un criterio evidentemente errato e contraddittorio.
Osserva, in proposito, l'appellante che il Giudice di prime cure ha ritenuto di quantificare l'indennizzo facendo riferimento al contratto di affitto di fondi rustici stipulato fra le parti, affermando che essendo il canone convenuto, pari ad € 100,00 annui, riferito ad entrambi i fondi (part. 634 e part. 814) il verosimile canone locativo del bene fosse da commisurare nella misura di circa € 50,00.
Premesso quanto sopra, conclude che l'importo al quale è pervenuto il giudice di Parte_1 prime cure è errato e incomprensibile, posto che non si comprende come, il risarcimento dei danni sia stato quantificato in €. 6.000,00, considerato che €. 50,00 moltiplicati 8 anni sommano
€. 400,00 e non si immagina che valori monetari attuali ed interessi compensativi possano condurre ad un importo di 15 volte superiore.
§
Il motivo è meritevole di accoglimento limitatamente alla doglianza relativa alla determinazione del quantum del risarcimento.
Invero, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, risulta pienamente condivisibile la statuizione del giudice di prime cure in ordine all'an del risarcimento.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2025, n.6909).
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha avuto, altresì, modo di precisare che "nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione" (cfr. Cass. n. 2500/2024).
13 Tali pronunce, del resto sono in linea rispetto ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass civ., Sez. Un., n. 33645 del 2022), le quali hanno affermato che ‹‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale››.
A tal proposito, la ha lamentato il mancato godimento del fondo e dei relativi frutti CP_1 naturali dei quali l' si è fatto lecito indebitamente appropriarsi dal 4 Aprile 2012 al 16 Parte_1 giugno 2020, lam que la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento.
Accertata, dunque, la sussistenza dell'an al risarcimento, per quanto riguarda il quantum il giudice di prime cure ha opportunamente ritenuto adeguato adottare il criterio equitativo parametrandolo al canone locativo del bene risultante dal contratto di affitto del 2006.
Per cui, tenuto conto che il fondo occupato sine titolo era la particella 634 di pari dimensione dell'altra particella 814; rilevato, altresì, che l'importo del canone annuo per le due particelle era pari ad euro 100,00, il decidente ha utilizzato come valore di riferimento l'importo di euro 50,00.
Tuttavia, come correttamente rilevato con la presente doglianza, l'importo finale determinato risulta inconciliabile con il criterio adottato, posto che la somma di euro 50,00 andava moltiplicata per 8 anni (dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020) e adeguata ai valori monetari attuali, aggiungendo gli ulteriori interessi compensativi.
Ne deriva che, applicando gli stessi condivisibili criteri, sui quali nessuna specifica obiezione è stata mossa, del resto, da parte appellata, la quale con il proprio appello incidentale si è incentrata sull'estensione del risarcimento ad altre voci di danno, come oltre vedremo, appare necessario ricondurre ad equità la somma in concreto liquidata a titolo di danno emergente, evidentemente frutto di un refuso del giudicante, quantificandola in €. 600,00, anziché €. 6.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
14 § 6. Con il sesto motivo di appello, si duole della condanna alle spese, ritenendo Parte_1 che il Giudice di prime cure, non ha tenuto conto del rigetto delle domande di parte attrice condannandolo alla rifusione delle spese per intero.
Pertanto, chiede la riforma del suddetto capo di sentenza disponendo la condanna dell'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio e comunque riconducendo al giusto la liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure che ha omesso di considerare la parziale soccombenza dell'attrice, odierna appellata.
§
Tale motivo verrà trattato nell'ultimo capitolo della presente trattazione, dedicato alla regolamentazione delle spese del giudizio
Appello incidentale.
§ 7. Con riferimento all'appello incidentale proposto da va precisato che Parte_2 con esso quest'ultima si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. ovvero della non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ritenendo che il giudice di prime cure abbia omesso la disamina puntuale delle varie poste risarcitorie rivendicate, con conseguente relativa analitica e motivata statuizione.
Nello specifico, contesta la statuizione attinente ai criteri utilizzati ai fini della individuazione e liquidazione dei danni da risarcirsi da parte dell' per la detenzione del bene dal 3 aprile Parte_1
2012 al 16 giugno 2020, quantificati nella somma irrisoria di € 6.000,00.
Evidenzia, in proposito, che sin dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva espressamente rilevato come da una perizia estimativa, redatta dell'Ing. su incarico Per_2 conferitogli a seguito della immissione in possesso, fosse emersa una precaria condizione vegeto- produttiva, sicché aveva chiesto che in esito al giudizio fosse liquidato adeguato ristoro risarcitorio, a carico del resistente, detentore sine titulo nel periodo sopra determinato, tanto con riferimento alle spese di ripristino delle normali condizioni vegeto-produttive del fondo, quanto del danno subito per il mancato godimento dei frutti percipiendi con rivalutazione ed interessi dalle rispettive decorrenze all'integrale effettivo soddisfo.
A fronte di tali istanze risarcitorie, con chiara e netta individuazione delle distinte voci di danno da ristorarsi, il Tribunale, ha dapprima formulato una proposta conciliativa che prevedeva la condanna di controparte al pagamento di “una somma omnicomprensiva pari ad € 20.000,00 a titolo di risarcimento danni”: proposta che l'odierna deducente ha espressamente dichiarato di accettare con nota del 25.11.2022, e che viceversa è stata da controparte rifiutata.
Successivamente, il giudice con ordinanza del 17.03.2023 ha disposto Ctu limitandola alla sola stima del “valore locativo del bene oggetto del preliminare dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020”; provvedimento tuttavia revocato, con ordinanza del 5.4.2023, con conseguente rinvio della causa per precisazione delle conclusioni.
Ritiene, dunque, l'appellante incidentale che tale incomprensibile ed ondivaga attività istruttoria ha inficiato la correttezza delle statuizioni finali, evidenziando una macroscopica sopravvenuta pretermissione della domanda attorea sul piano risarcitorio, indebitamente “ridotta” alla
15 rivendicazione della mera refusione del “valore locativo” del fondo rustico con riferimento al periodo della sua occupazione sine titulo da parte dell' . Parte_1
Osserva, in proposito, che il valore locativo è un valido criterio equitativo di stima che può presiedere al ristoro solo di una posta risarcitoria, ovverosia di quella corrispondente al mancato godimento del fondo nel periodo di sua occupazione illegittima anche sotto il profilo della denegata percezione dei frutti naturali percipiendi.
Rileva, tuttavia, che nel caso di specie rimarrebbe priva di valutazione l'altra voce di danno, ab origine parimenti dedotta e dimostrata a mezzo di perizia in atti, ovverosia quella corrispondente alle spese straordinarie di ripristino del fondo in normali condizioni vegeto-produttive.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, reitera l'adesione all'importo risarcitorio onnicomprensivo di euro 20.000,00, ritenendolo sostanzialmente satisfattivo delle proprie ragioni.
§
L'appello incidentale non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si rinvia alla trattazione del quinto motivo di appello principale per ciò che concerne la disamina dei criteri utilizzati per la liquidazione del danno sui quali l'odierna appellante incidentale si è comunque limitata a delle contestazioni estremamente generiche.
Passando all'ulteriore analisi dei motivi di appello incidentale, va rilevato che la insiste CP_1 nell'asserita violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, limitatamente al rigetto della voce risarcitoria concernente le spese straordinarie di ripristino del fondo in normali condizioni vegeto-produttive.
A fondamento di tale richiesta risarcitoria, richiama la perizia redatta dell'Ing. allegata al Per_2 fascicolo di parte di primo grado (cfr. All. 8).
In essa, si desumerebbero le precarie condizioni vegeto-produttive nelle quali l' ha Parte_1 ridotto con la sua annosa “mala gestio” il fondo rustico de quo per ovviare alle quali, CP_1 ritiene opportuno un intervento colturale straordinario.
Alla luce di quanto sopra, ritiene la Corte che sia infondata la prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che a fronte della suindicata richiesta risarcitoria il decidente si è pronunciato affermando che “in ordine alle domande risarcitorie svolte dalla le stesse devono ritenersi solo CP_1 parzialmente fondate…omissis” (cfr. pag. 5 sentenza appellata). Da tale statuizione si desume che il giudice ha effettivamente esaminato le varie voci risarcitorie, ritenendole tuttavia fondate limitatamente a quanto indicato nel prosieguo del provvedimento impugnato.
A ciò si aggiunga che a pag. 6 della pronuncia gravata lo stesso decidente si è soffermato sulla mancata prova delle altre richieste risarcitorie…affermando che “La circostanza che lo stato del fondo sia imputabile alla cattiva manutenzione ed alla scarsa cura da parte del detentore non è stata dimostrata, considerato anche che dal mese di aprile 2012, data in cui le parti avevano sottoscritto la scrittura privata di risoluzione del preliminare di vendita, al mese di ottobre 2019, data in cui la ha depositato il ricorso per CP_1 sequestro giudiziario, la stessa non risulta essersi attivata al fine di rientrare nella disponibilità del bene”.
16 Orbene, andando alla specifica richiesta di merito, con riferimento alla voce di danno corrispondente alle spese straordinarie di ripristino del fondo in normali condizioni vegeto-produttive , l'odierna appellante incidentale si limita ad affermare che tale voce di danno sarebbe stata dedotta e dimostrata a mezzo della consulenza tecnica in atti.
Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile, ove si consideri che -come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità- “la perizia o la consulenza tecnica di parte costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23254).
Ne deriva che alla perizia prodotta può essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e la cui valutazione sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è affatto obbligato a tenerne conto, laddove non si ravvisano ulteriori elementi a supporto, che nel caso di specie non sono stati acquisiti.
Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie in esame, ove all'assunto di parte attorea, il convenuto ha contrapposto gli esiti di altra relazione di parte, redata dal dott. , il Per_3 Persona_4 quale di contro ha illustrato le “evidenze tecnicoeconomiche che dimostrano come la gestione della particella oggetto del preliminare di vendita sia stata del tutto analoga e coerente con la conduzione del resto della proprietà
e come la predetta conduzione agricola sia perfettamente ordinaria rispetto alla buona e normale pratica Parte_1 agricola” (cfr. pag. 3 della C.T. del dott. ), rilevando, ad esempio, come la ripresa Per_4 fotografica del 02/02/2021 “dimostra inequivocabilmente che la vegetazione infestante presente al momento del rilievo non può essere riferita ad un periodo di tempo prolungato ( l'altezza raggiunta delle infestanti annuali sarebbe molto maggiore) ma deve essere riferite alla normale crescita vegetativa nel periodo intercorso dall'interruzione della conduzione del fondo da parte della alla data del sopralluogo. Si deve Controparte_2 rilevare che non è presente vegetazione infestante di tipo arbustivo ed ancor meno arboreo, del che si deduce che le infestanti hanno vegetato per un periodo di tempo contenuto” (cfr. pag. 8 del citato elaborato di parte). Il tecnico di parte ha altresì aggiunto che “dall'analisi delle fotografie allegate è possibile agevolmente riconoscere che nessun elemento sostanziale della ordinaria pratica agricola per il nella provincia di Pt_5
Messina è stato disatteso e che la conduzione della particella 634 è avvenuta seconda la normale e buona pratica agricola” (cfr, pag. 16 della medesima C.T. di parte).
In presenza di una tale carenza probatoria, non è, quindi, giuridicamente condivisibile la richiesta di una somma satisfattiva quantificata dall'appellante incidentale - senza alcun riscontro documentale e/o fattuale - in via equitativa in euro 20.000,00.
Sul punto, occorre rilevare che la valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata.
Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Invero, come rilevato dalla Suprema Corte “giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del
17 nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6957).
§§§
§ 8. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Il parziale accoglimento dell'appello impone di rivedere (anche d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
In questa prospettiva, con ciò statuendo anche sul quinto motivo di appello principale, reputa la Corte che, per il principio della parziale -sia pure in minima parte- soccombenza della , CP_1 le spese debbano essere compensate nella misura che si ritiene equa di 1/3, mentre la rimanente parte di 2/3 vadano addossati alla parte prevalentemente soccombente, ossia l' . Parte_1
Tali spese, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore dichiarato (scaglione compreso tra 26.000,00 e 52.000,00) della controversia, secondo i parametri prossimi ai minimi, considerata l'entità delle questioni trattate e l'attività difensiva in concreto profusa, vanno quindi liquidate:
- in euro 4.000,00 per compensi (€ 840,00 fase studio, € 600,00 fase introduttiva, € 1.210,00 fase istruttoria, € 1.350,00 fase decisoria) ed €. 545,00 per spese vive per il primo grado di giudizio: la quota di 2/3 da porre a carico di è quindi pari ad €. 2.667,00 per compensi Parte_1 ed €. 363,00 per spese vive (arrotondati rispettivamente per eccesso e per difetto);
- in euro 4.996,00 (di cui € 1029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 1.735,00 per la fase decisionale) per il presente grado di appello: la quota di 2/3 – da porre a carico di
- è, quindi, pari a € 3.331,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del Parte_1
15% ed IVA e CPA come per legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale- totalmente soccombente - il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L. 288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 sopra generalizzato e sull'appello incidentale promosso da sopra Parte_2 generalizzata, avverso la sentenza n.1824/2023 pubblicata dal Tribunale di Messina in data 13.10.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
18 1. in parziale accoglimento dell'appello principale nei limiti indicati in parte motiva, riforma parzialmente la sentenza di prime cure nella parte in cui dispone la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danni per la detenzione del bene dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020- rideterminando l'importo dovuto dall' nella Parte_1 misura di euro 600,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo-; rigetta nel resto l'appello principale, salvo quanto si dirà oltre in ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado;
2. rigetta l'appello incidentale promosso da;
Parte_2
3. condanna al pagamento in favore di dei 2/3 delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del primo e del secondo grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente (per come specificato in parte motiva), in complessivi €. 2.667,00 per compensi ed €. 363,00 per spese vive per il giudizio di primo grado ed in complessivi €. 3.331,00 per il giudizio di appello, oltre che – per entrambi i gradi di giudizio- al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti il rimanente 1/3 delle spesse processuali.
4. dà atto della dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
19
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sig.ri magistrati: Dott. Massimo Gullino Presidente Dott. Augusto Sabatini Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 334/2024 R.G. vertente:
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il 7 dicembre Parte_1 C.F._1
1970, elettivamente domiciliato in Messina - via Felice Bisazza n.10 - presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Gemelli, (C.F. PEC: CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_1
-Appellante-Appellato incidentale- CONTRO
, (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
a in M 101 n. 243 - presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Nardi (C.F.: PEC: , che la CodiceFiscale_4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata e appellante incidentale-
Oggetto: APPELLO avverso la sentenza n. 1824/2023, pubblicata in data 12/10/2023 emessa dal Tribunale di Messina, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 2499/2020, non notificata.
Conclusioni delle parti Per l'appellante/appellato incidentale : Parte_1
1) Preliminarmente, ritenere ammissibile il presente appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto applicabile, stante che i motivi di censura avverso la sentenza impugnata sono fondati e trovano conforto nelle sentenze di merito e di legittimità, sicché sussiste la ragionevole probabilità che l'appello venga accolto. - 2) Ritenere ammissibile la presente impugnazione, in quanto le superiori motivazioni
1 sono conformi alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c..- 3) In riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la eccezione preliminare di incompetenza del Giudice adito e la conseguente rimessione al Giudice competente (Sezione Specializzata Agraria) per la statuizione in ordine alla eventuale validità, efficacia o risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico.- 4) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la eccezione preliminare di inefficacia del sequestro con la conseguente dichiarazione di inefficacia del sequestro ed i provvedimenti conseguenziali.- 5) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la domanda riconvenzionale con la quale l'odierno opponente aveva richiesto di ritenere e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o risoluzione per grave inadempimento della Sig.ra del preliminare di vendita stipulato il 12 dicembre 2008, e di tutti gli Parte_2 atti conseguenziali e, per l'effetto, condannare la Sig.ra a restituire tutte le somme corrisposte a titolo di CP_1 acconto prezzo dal dott. , pari ad €. 49.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla stipula Parte_1 del preliminare fino al soddisfo, e conseguentemente accogliere la stessa.- 6) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la domanda riconvenzionale con la quale l'odierno opponente aveva richiesto di ritenere e dichiarare che la Sig.ra in CP_1 proprio e quale Custode ha posto in essere i comportamenti illegittimi di cui in premessa e conseguentemente, condannare la stessa alla riduzione in pristino di quanto arbitrariamente ed illegittimamente posto in essere e/o modificato e/o alterato dal custode (….) nonché la condanna del custode al pagamento di tutti i danni dallo stesso causati e comunque che venisse disposta la sostituzione del custode, previa presentazione del rendiconto della propria gestione, conseguentemente accogliere la stessa.- 7) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata nel capo in cui è stata accertata la risoluzione consensuale del contratto con riferimento al contratto di affitto del fondo rustico di cui alla part. 634 ed è stato disposto il rilascio anche di tale fondo ed è stato confermato il provvedimento di sequestro.- 8) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata nel capo in cui è stato ritenuto dovuto il risarcimento del danno e comunque che l'importo sia ricondotto al giusto valore.- 9) Sempre in riforma dell'appellata sentenza, per i motivi esposti in seno al presente atto, si chiede la riforma del capo della sentenza impugnata nel capo in cui è stata disposta la condanna alle spese dell'odierno appellante e conseguentemente condannare la appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio e comunque riconducendo al giusto la liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure senza considerare anche la parziale soccombenza dell'attrice, odierna appellata.- 10) Disporre la restituzione di tutto quanto corrisposto dall'odierno appellante alla Sig. Pt_2
in esecuzione della sentenza oggetto del presente gravame.- 11) Con vittoria di spese e compensi difensivi
[...] del doppio grado di giudizio
Per l'appellata/appellante incidentale : Parte_2
1) Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni sopra rassegnate ed ulteriormente rassegnande, inammissibile ed infondato l'avverso atto di appello quale spiegato dal Sig. avverso la Sentenza n. 1824/23 Parte_1 emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del giudizio iscritto al n. 2499/2020 R.G.C., che pertanto va confermata in ogni sua parte e statuizione ad eccezione di quanto gravato a mezzo di appello incidentale ex art. 334 c.p.c.; 2) Accogliere l'appello incidentale come sopra articolato e proposto ex art. 334 c.p.c., e per l'effetto – previa riforma della correlativa statuizione resa dal Tribunale adito – condannare il Sig. , in Parte_1 atti generalizzato, al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra a cagione dell'occupazione Parte_2 illegittima del fondo de quo, tanto con riferimento al mancato godimento del cespite dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020 anche sotto il profilo della denegata percezione dei frutti naturali percipiendi quanto con riferimento ai costi
2 straordinari di ripristino di esso predio in normali condizioni vegeto-produttive: e ciò per un importo non inferiore ad Euro 20.000,00; 3) Condannare controparte alle spese e compensi di questo grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 3 luglio 2020 veniva Parte_1 chiamato in giudizio da la quale affermava di aver stipulato con il convenuto Parte_2 in data 12 dicembre 2008 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un fondo sito in Alì Terme, c. da Reitana, in catasto al fg. 5, part. 634, contratto poi risolto consensualmente con scrittura del 3 aprile 2012.
Nella suindicata scrittura le parti avevano pattuito che promittente venditrice, Parte_2 avrebbe ritenuto le somme ricevute a titolo di acconto e messa nel possesso della part. 634, nonché di altro fondo rustico, in forza della risoluzione di un precedente contratto di affitto intercorso tra le parti. Inoltre, dalla data della scrittura, avrebbe provveduto alla CP_1 raccolta dei frutti, contestualmente dichiarava di rinunciare agli indennizzi per le Parte_1 migliorie apportate al fondo.
Nonostante la superiore scrittura, non aveva inteso rilasciare il fondo, pertanto la Parte_1
aveva agito innanzi al Tribunale di Messina ottenendo il sequestro giudiziario, eseguito CP_1 in data 16 giugno 2020.
Successivamente, instaurava il giudizio di merito chiedendo - previa conferma del Parte_2 provvedimento di sequestro ed accertamento dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita - la condanna di controparte al rilascio del fondo ed al risarcimento dei danni cagionati a causa della mancata percezione dei frutti del fondo nonché del deterioramento dello stesso dovuta alla mancata manutenzione.
Di contro, costituendosi innanzi al Tribunale, esponeva la propria Parte_1 ricostruzione dei fatti evidenziando che in data 23 novembre 2006 aveva stipulato con la CP_1 un contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto le particelle 814 e 634 - di proprietà della per la durata di anni 20. CP_1
In data 12 dicembre 2012, la aveva promesso di vendere al resistente il fondo di cui alla CP_1 part. 634, immettendolo nel possesso del bene, tuttavia tale contratto veniva risolto consensualmente in data 3 aprile 2012 unitamente al contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto la part. 814.
Per cui, rilevava che la detenzione della part. 634 doveva ritenersi legittima in quanto Parte_1 fondata sull'originario contratto di affitto di fondo rustico del 2006. Deduceva, quindi, l'incompetenza del giudice adito affermando la competenza della sezione specializzata agraria. Rilevava, inoltre, l'inefficacia del sequestro giudiziario per mancata instaurazione del giudizio di merito. Contestava, infine, la fondatezza delle doglianze svolte dall'attrice e chiedeva il rigetto delle domande.
In via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la nullità, invalidità o risoluzione del preliminare stipulato nel 2008 avendo ad oggetto un bene demaniale e non commerciabile, con conseguente invalidità della successiva scrittura di risoluzione consensuale;
chiedeva, quindi, la condanna della
3 alla riduzione in pristino dei luoghi, al pagamento dei danni cagionati al fondo con CP_1 sostituzione del custode nominato, nonché la condanna della stessa alla restituzione della somma di € 49.000,00 trattenuta dalla ricorrente a titolo di acconto prezzo in base al preliminare ed alla successiva scrittura di risoluzione, da ritenersi nulli.
Disposto il mutamento di rito, formulata dal giudice una proposta conciliativa non accettata, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.
Con l'impugnata sentenza n. 1824/2023, pubblicata in data 12/10/2023, il Tribunale di Messina, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 2499/2020, così statuiva:
“Rigetta le eccezioni preliminari svolte dal convenuto;
accertata la risoluzione consensuale del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 12 dicembre 2008, ordina al convenuto il rilascio del fondo in questione e conferma il provvedimento di sequestro giudiziario emesso in data 6 maggio 2020; condanna il convenuto al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento danni per la detenzione del bene dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020; rigetta le altre domande svolte dall'attrice; rigetta le domande riconvenzionali svolte dal convenuto;
condanna il convenuto al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese processuali, liquidate in € 545,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi (€ 840,00 fase studio, € 600,00 fase introduttiva, € 1.210,00 fase istruttoria, € 1.350,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Secondo il decidente:
“Il presente procedimento non ha ad oggetto un contratto di affitto di fondo rustico ma gli effetti derivanti dalla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, con conseguente competenza del tribunale ordinario adito…omissis.
Il contratto di affitto del fondo rustico avente ad oggetto la part. 634, infatti, doveva già ritenersi implicitamente superato dal successivo contratto preliminare di vendita stipulato nel 2008 nel quale si dava atto che l' Parte_1 veniva immesso nel possesso del fondo quale promissario acquirente del bene, senza alcun riferimento alla sua detenzione in forza del precedente contratto di affitto”.
In ordine alle domande risarcitorie il primo giudice rilevava che:
“…le stesse devono ritenersi solo parzialmente fondate. L'attrice ha lamentato il mancato utilizzo del fondo dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020, data in cui è rientrata nella disponibilità del bene a seguito dell'esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario…omissis… Nel caso in esame, è in atti il contratto di affitto di fondi rustici stipulato dalle parti nel novembre 2006 sicché, per un verso, ciò può ritenersi elemento idoneo a dimostrare che la ove fosse stata nella disponibilità del fondo, lo avrebbe comunque utilizzato anche concedendolo in CP_1 affitto a terzi, per altro verso, consente di determinare, ancorché in via equitativa, il verosimile canone locativo del bene da commisurare nella misura di circa € 50,00 annui, posto che il canone di € 100,00 era stato pattuito con riferimento alle partt. 634 e 814, di pari estensione. Alla luce delle considerazioni che precedono, il convenuto deve essere condannato al pagamento, a favore dell'attrice, della somma di € 6.000,00, importo determinato con valori monetari attuali e già comprensivo degli interessi c.d. compensativi, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata disponibilità del fondo da parte dell'attrice dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020. Le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento.”
Per quanto riguarda invece la domanda riconvenzionale promossa dall' , il decidente Parte_1 statuiva che:
4 “Le doglianze svolte dal convenuto riguardavano, piuttosto, gli accordi consacrati nella scrittura del 2012 sicché tali pattuizioni avrebbero dovuto espressamente essere impugnate, deducendone l'eventuale carattere transattivo, qualificazione operata dalla parte solo nelle note conclusive”.
§
Con atto di appello depositato telematicamente il 18.04.2024, notificato in data 11.04.2024,
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, affidandolo ai Parte_1 motivi di cui infra si dirà.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 29.07.2024 si costituiva
, la quale, chiedeva il rigetto dell'atto di appello, ritenendo l'infondatezza Parte_2 di tutti i motivi dedotti da controparte, e la conferma della sentenza di primo grado ad eccezione della sola statuizione risarcitoria, sulla quale proponeva espressamente appello incidentale affidandolo ai motivi di cui infra si dirà.
All'udienza del 20.09.2024, il C.I. fissava davanti a sé per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 07.07.2025 assegnando i termini di legge.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento, nei termini e nei limiti di quanto si dirà, mentre l'appello incidentale va integralmente rigettato.
§
Appello principale
§ 1. Con il primo motivo di appello, contesta il provvedimento di primo Parte_1 grado nella parte in cui il decidente ritiene infondata l'eccezione preliminare di incompetenza del giudice adito in favore della sezione specializzata agraria.
Contrariamente a quanto affermato in sentenza – osserva l'appellante – deve ritenersi ancora sussistente, con riguardo al fondo di cui al foglio 5 part. 634, oggetto del presente giudizio, il contratto di affitto di fondo rustico stipulato fra le parti il 23 novembre 2006, della durata di venti anni (dunque fino al 23 novembre 2026), e conseguentemente ancora in vigore, in quanto non risolto.
A sostegno della propria doglianza circa la competenza della sezione specializzata agraria, richiama giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “Allorché in relazione ad un contratto di affitto di fondo rustico, sia intervenuta una transazione, la competenza del Giudice Ordinario è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono in ordine alla sua esecuzione od a questioni connesse;
ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione – dedotta al fine di escludere la prosecuzione del rapporto stesso – la competenza appartiene, ratione materiae”, alla sezione specializzata agraria”( Cass.6 settembre 2007 n. 18793).
5 Aggiunge inoltre, che il Tribunale ha errato laddove ha omesso di dichiarare anche l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, posto che tale incompetenza non derivava dall'art. 26 del D.lgs. 11/71, ormai abrogato, ma dall'art. 669 ter c.p.c. secondo il quale “prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.” Secondo l'appellante, dunque, si tratta di una norma applicabile alla fattispecie in esame ai sensi dell'art. 669 quattordecies c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, insiste per l'erroneità della motivazione posto che la sussistenza ed efficacia del contratto di affitto di fondo rustico di cui alla particella 634 non era mai stata messa in dubbio fra le parti, risultando evidente il proprio interesse al mantenimento della disponibilità del detto fondo, tenuto conto del fatto che aveva concesso in comodato la detta particella al Sig.
. L'appellante ritiene, inoltre, la motivazione contraddittoria in quanto sulla Parte_3 contestazione relativa alla vigenza ed efficacia del contratto di affitto di fondo rustico, il giudice ha assunto la decisione di dichiarare risolto il detto contratto in difetto di propria competenza in merito.
§
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In via generale, va premesso che le controversie agrarie - ricadenti nella disciplina del D.lgs. n. 150 del 2011, art. 11 applicabile alla presente fattispecie, avuto riguardo all'epoca di instaurazione della lite - vanno identificate, secondo il criterio oggettivo di cui ai primi due commi della citata disposizione, nel fatto di vertere "in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto", di talché l'ambito della cognizione devoluta alle Sezioni specializzate agrarie comprende tutte le controversie che attengono a tale tipologia di contratti.
In tale prospettiva, resta confermato l'orientamento giurisprudenziale (tra le altre, Cass., sez. 3, 12/11/2010, n. 22944) che riconosce, su di un piano generale, che la competenza funzionale inderogabile di tali sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che implicano l'accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e, in particolare, a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l'astratta individuazione delle caratteristiche del rapporto in contestazione, a nulla rilevando che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15881; Cass., sez. 3, 30/01/2012, n. 1304.
Da tanto discende che la competenza è esclusa solo quando risulti, prima facie, che la questione circa la natura agraria del rapporto dedotto in giudizio appaia manifestamente infondata o sia stata formulata a scopo meramente dilatorio (Cass., sez. 3, 05/02/2015, n. 2069; Cass., sez. 3, 13/06/2006, n. 13644) e comunque tutte le volte in cui il diritto sostanziale dedotto in giudizio non trovi un proprio titolo in un contratto agrario.
Premesso quanto sopra, è evidente che l'originaria domanda formulata dalla non aveva CP_1 ad oggetto un diritto fondato su un contratto agrario, tant'è vero che la ricorrente in primo grado chiedeva “l'intervenuta risoluzione consensuale in data 03.04.2012 del preliminare di vendita avente ad oggetto il fondo rustico (agrumeto) ubicato in C. da Reitana – Alì Terme (ME) – al NCT identificato al foglio 5 part. 634 di are 32,20 – con conseguente indebita ed illegittima detenzione del fondo da parte del promissario acquirente che ne avrebbe dovuto effettuare immediata riconsegna alla ricorrente coevamente alla convenuta risoluzione;
altresì,
6 statuendo sua condanna al risarcimento dei danni subiti dalla proprietaria a cagione della mancata acquisizione di tutti i frutti percepiti e percipiendi medio tempore…OMISSIS” (cfr. ricorso ex art. 702 bis del 03.07.2020 pag. 4).
Si aggiunge, inoltre, che l'esclusione della natura agraria del rapporto oggetto del giudizio, si desume dal preliminare di vendita posto a fondamento della reclamata pretesa, rilevato che, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, il contratto di cui la chiedeva CP_1 la risoluzione è palesemente incompatibile con il mantenimento del contratto di affitto di fondo rustico.
In tale ottica, appare calzante al caso di specie una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale “Qualora, instaurato dall'attore giudizio di rilascio di un bene immobile dinanzi al tribunale, il convenuto eccepisca la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/12/2024, n.34026).
Orbene, dalla disamina dell'allegato 1 prodotto dalla ricorrente in primo grado -ovvero il preliminare di vendita del 12.12.2008- si desume la promessa di vendere all' il fondo Parte_1 in C/da Reitana fg. 5 part. 634…e si stabilisce, altresì, all'art. 3 che “il possesso del materiale godimento del fondo in oggetto si trasferisce ora stesso al promittente acquirente e ciò per tutti gli effetti ed onerosi”.
Inoltre, nella scrittura privata di risoluzione consensuale del 3.04.2012 si legge testualmente che
“le parti convengono di risolvere consensualmente alla data odierna i predetti negozi e correlativi rapporti contrattuali, precisandosi che non hanno niente a che reciprocamente pretendere in ragione e conseguenza degli stessi, e che alla coltivazione dei predetti fondi rustici provvederà, da oggi, la Sig.ra con la conseguente Parte_2 raccolta dei frutti futuri che le competeranno integralmente ed in via esclusiva. dichiara Parte_1 altresì di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad eventuali indennizzi per migliorie eventualmente apportate ad ambo i fondi”.
È palese, dunque, dalla semplice lettura della suindicata scrittura privata e senza necessità di attività istruttoria, che la materia del contendere è diversa da quella che per legge deve essere devoluta alla cognizione del giudice specializzato.
Sul punto, assume, altresì, rilevanza l'insegnamento dei giudici di legittimità in tema di interpretazione dei contratti secondo il quale “L'interpretazione letterale è il punto di partenza dell'interpretazione, e se il testo del contratto rivela chiaramente la volontà dei contraenti, non è ammissibile un'interpretazione diversa” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/11/2024, n.28259).
A ciò si aggiunga che la tesi prospettata dall'odierno appellante si basa esclusivamente sulla negazione di quanto risultante dal preliminare di vendita del 2008. Nello specifico, l' Parte_1 non ha fornito alcun elemento concreto volto a dimostrare una volontà diversa da quella desumibile dal senso letterale delle parole risultanti dal testo contrattuale e dalla successiva scrittura privata. Nulla, ad esempio, avendo dedotto circa un eventuale prosecuzione del pagamento del canone annuo di affitto – ipotesi a titolo esemplificativo incompatibile con la volontà risultante dal testo contrattuale ed eventualmente idonea a far propendere per la tesi dell'eventuale competenza della sezione specializzata agraria.
7 Per cui, le argomentazioni adoperate dall'odierno appellante per sostenere la validità del contratto di affitto di fondo rustico e la conseguente competenza funzionale della sezione specializzata agraria si traducono in una contrapposizione dialettica priva di alcun riscontro documentale e fattuale.
A ciò si aggiunga, che non è calzante al caso di specie la pronuncia della Suprema Corte del 2007
– richiamata a sostegno della suindicata doglianza- posto che in quel caso il riferimento era ad una transazione avente ad oggetto l'originario contratto agrario. Al contrario, nel caso sub iudice la transazione riguarda un preliminare di vendita avente ad oggetto un fondo rustico.
Alla luce di quanto esposto, nessun rilievo assume l'ulteriore contestazione relativa all'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.
§ 2. Con il secondo motivo di appello, contesta il rigetto dell'eccezione di inefficacia Parte_1 del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c.
Secondo l'odierno appellante il giudizio incoato dall'attrice non integrava il requisito del giudizio di merito relativo al procedimento cautelare ante causam proposto da controparte, in quanto i due giudizi avevano petitum formalmente e sostanzialmente diverso.
Osserva, in proposito, l'odierno deducente che la aveva richiesto l'emissione del CP_1 sequestro ante causam, fornendo una rappresentazione parziale della situazione giuridica e di fatto e asserendo che avrebbe avviato il giudizio di merito per chiedere la “declaratoria di risoluzione giudiziale di inadempimento della promessa di vendita”; tuttavia, con il successivo giudizio chiedeva invece di “dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale in data 03.04.2012 del preliminare di vendita”.
§
Il motivo non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di diritto, occorre rilevare che nel procedimento cautelare proposto "ante causam" è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi ed il petitum che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente, al fine di consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cautela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, nonché, in seguito sull'eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato ex art. 669 novies cod. proc. civ.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie e sulla scorta della rappresentazione dello svolgimento processuale riportato in narrativa, deve rilevarsi che parte ricorrente ha provveduto alla specificazione della domanda da azionare in sede di merito - “…omissis…imminente instaurazione del giudizio volto alla condanna del promissario acquirente alla restituzione del fondo rustico sin qui abusivamente detenuto…” - alla quale è da ritenersi strumentalmente e teleologicamente collegato il ricorso avanzato ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c.
Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il riferimento alla risoluzione giudiziale in sede cautelare e alla risoluzione consensuale nell'ambito del successivo giudizio di merito non integra l'ipotesi della mancata instaurazione del giudizio ex art. 669 novies c.p.c., posto che la modifica della domanda prospettata non ha in alcun modo inciso sull'originario
8 petitum, sulle difese svolte dall'odierno appellante e sulla determinazione della giurisdizione e competenza del giudice adito. In realtà, a parere di questo decidente, la modifica della domanda operata in sede di merito ha adeguato il petitum in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda promossa in sede cautelare.
In tale ottica, occorre rammentare la funzione dell'azione cautelare da intendere sotto il profilo della strumentalità, ossia sotto il profilo della coerenza tra la statuizione cautelare e gli effetti che si intende chiedere con pronuncia successiva nel merito, in modo tale che il provvedimento cautelare attribuisca una tutela che non sia più ampia di quella ottenibile con la sentenza di merito.
Alla luce di quanto evidenziato, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, è evidente che sia nel giudizio cautelare sia nel giudizio di merito risulta dedotta la medesima vicenda sostanziale e pertanto va esclusa l'operatività dell'art. 669 novies c.p.c. primo comma.
§ 3. Con il terzo motivo di appello, si duole del rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta in primo grado.
Sul punto evidenzia che nella propria comparsa aveva impugnato la scrittura di risoluzione del 2012 - con la quale le parti avevano transatto la controversia relativa al presunto inadempimento del preliminare- chiedendone la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia, quale conseguenza delle eccepita nullità e/o invalidità e/o risoluzione per grave inadempimento della dovuto CP_1 all'inalienabilità del bene e alla mendace dichiarazione di esistenza di una sanatoria.
L'appellante contesta la statuizione adottata dal giudice di prime cure secondo il quale la qualificazione transattiva delle pattuizioni contenute nella scrittura del 2012 è stata effettuata solo nelle note conclusive. Al contrario, osserva che, il carattere transattivo della predetta scrittura era un dato certo per stessa ammissione di controparte.
§
Il motivo non è meritevole di accoglimento, posto che è stata effettuata una diversa ricostruzione dei fatti e degli scritti difensivi rispetto a quanto emerge dal giudizio di primo grado.
In via preliminare, si ritiene opportuno muovere dal dato testuale contenuto nella domanda riconvenzionale proposta in primo grado: “ l'odierno deducente chiede che venga accertata e dichiarata la nullità e/o invalidità e/o risoluzione per grave inadempimento della sig.ra del preliminare di Parte_2 vendita stipulato il 12 dicembre 2008…omissis…in quanto il terreno promesso in vendita ed i manufatti che vi insistono, realizzati dai proprietari, oltre a non avere alcuna regolarità urbanistica, ricadono totalmente su area demaniale…omissis…da tali vizi del preliminare di vendita consegue la nullità e/o invalidità e comunque l'inefficacia della scrittura privata di risoluzione consensuale stipulata tra le odierne parti collidenti il 3 aprile 2012, stante la non consapevolezza in capo al dott. dell'esistenza di detti vizi”. Parte_1
Dunque, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, solo in comparsa conclusionale l'odierno appellante ha esplicitato la domanda facendo riferimento alla natura transattiva della scrittura consensuale del 2012, limitandosi a chiedere di ritenerla tamquam non esset in forza dell'asserita nullità del contratto preliminare, senza alcuna ulteriore specificazione.
In ogni caso, anche se si accogliesse una tale impostazione, comunque non si giungerebbe all'esito indicato dall' per le seguenti ragioni. Parte_1
9 L'art. 1972, comma 1, c.c., sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso.
Dunque, dal punto di vista giuridico la disciplina di cui all'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2).
Esaminando, dapprima, l'ipotesi di nullità della transazione per illiceità del contratto, occorre rilevare che l'eventuale dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine da compiersi in relazione all'intero contenuto del contratto sottostante, volta a stabilire se l'assetto di interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere.
Sul punto, l'odierno appellante si è limitato a porre a fondamento della dedotta nullità la sola irregolarità urbanistica del fabbricato che insiste sulla particella 634 aggiungendo, altresì, che questo ricade su area demaniale e, dunque, implicitamente ritenendo il contratto preliminare contrario a norme imperative.
Alla luce di ciò, si presume – perché mai espressamente specificato dall'odierno appellante e dallo stesso non contestato a fronte delle difese sul punto di parte appellata- che si intenda fare riferimento alla sanzione della c.d. nullità urbanistica prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, e s.m.i., con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria.
Tuttavia, sul punto occorre richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con il noto arresto di cui alla sentenza n. 8230/2019, secondo il quale “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità <
Applicando al caso di specie tali principi, non è dunque predicabile la nullità del preliminare di vendita (oggetto di causa), e ciò a prescindere dall'assoluta insanabilità o meno dell'immobile promesso in vendita.
A ciò si aggiunga, altresì che l'asserita inalienabilità del bene oggetto del preliminare del 2008 – perché ritenuto avente carattere demaniale - è pacificamente esclusa dalla perizia prodotta nel fascicolo di parte di primo grado dello stesso appellante.
Invero, il tecnico cui ha affidato l'incarico ha evidenziato che “oltre ai terreni, nei luoghi Parte_1 oggetto della presente, insistono dei manufatti realizzati dai proprietari della particella 634, pertinenziali alle
10 attività agricole, che sono limitrofe alla stessa ma che ricadono totalmente in aree demaniali. Tale ricadenza è stata constata a seguito di un rilievo strumentale effettuato con riferimento a capisaldi catastali limitrofi”.
A pagina 4 della perizia, il tecnico conclude affermando che “i manufatti prospicienti la particella 634 risultano ricadenti e realizzati in aree demaniali e prive di titolo edilizio...”
Per cui, contrariamente a quanto risulta dalla difesa dell'odierno appellante, il tecnico rileva che il carattere demaniale e, dunque, l'eventuale incommerciabilità originaria del bene non riguarda la particella oggetto del contratto preliminare di vendita ma le aree limitrofe che non sono in alcun modo richiamate all'interno del contratto del quale si chiede di accertare la nullità.
Per quanto riguarda invece l'ipotesi alternativa richiamata dall'appellante e indicata all'art. 1972 comma 2 -eventuale annullabilità della transazione - questa è ammissibile soltanto se la parte ignorava la causa di nullità del titolo. Tuttavia, come detto, l'irregolarità urbanistica dell'immobile non è causa di nullità del contratto preliminare – essendo nullità valida solo per i contratti ad effetti reali - e in ogni caso nello stesso preliminare risulta espressamente il riferimento ad un capannone in corso di sanatoria, a conferma del fatto che l' al momento della stipula Parte_1 del preliminare di vendita era a conoscenza dell'esistenza di un manufatto irregolare.
§ 4. Con il quarto motivo di appello, contesta la pronuncia impugnata nella parte in Parte_1 cui il decidente ha ritenuto che con la scrittura del 2012 sia stato implicitamente risolto il contratto di affitto del fondo rustico relativo alla particella 634.
Evidenzia, in proposito, che tale assunto si porrebbe in contrasto con il proprio evidente interesse al mantenimento della disponibilità del detto fondo, anche in considerazione del fatto che aveva concesso in comodato la particella 634 al Sig. e, pertanto, in via transattiva le parti Parte_3 avevano convenuto di mantenere la detenzione qualificata del terreno al dott. in virtù Parte_3 del citato contratto di affitto di fondo rustico.
Interdonato reitera, inoltre, in sede di appello l'accoglimento delle richieste formulate in ordine ai danni subiti in conseguenza della mala-gestio posta in essere dall'appellata in qualità di custode.
Aggiunge, inoltre, che controparte ha arbitrariamente collocato una recinzione con pali in castagno e rete metallica senza preventivamente concordare la detta collocazione con il proprietario del fondo confinante (odierno deducente), di cui ha occupato parte del terreno, determinando la riduzione della larghezza della stradella, realizzata oltre trent'anni prima con una larghezza di oltre m. 3,00, la quale essendo stata recintata da entrambi i lati è stata ristretta ad una larghezza inferiore a m. 2,20.
Tale intervento – osserva l'odierno deducente - ha comportato l'impossibilità del passaggio di mezzi agricoli utilizzati in precedenza.
Asserisce, ulteriormente, l'appellante che la ha adottato un comportamento ancora più CP_1 grave, illegittimo e lesivo sull'impianto irriguo, dal momento che ha tranciato le tubazioni comuni con la restante proprietà dell'odierno deducente, interrompendo la funzionalità dell'impianto irriguo e cagionando pertanto un grave danno. Inoltre, ha eliminato il motore del pozzo trivellato insistente sulla particella 634 ma di pertinenza dell'odierno deducente, sostituendolo arbitrariamente ed illegittimamente con un sistema inadeguato, non in grado di servire i fondi che ne hanno da sempre usufruito.
11 Interdonato rileva che, a seguito del giudizio da lui promosso, controparte ha formalmente
“sistemato” l'impianto; tuttavia, ciò non consente all'odierno deducente di accedere per usufruirne.
L'appellante contesta, da ultimo, il comportamento di controparte che esorbitando dai propri poteri di custode e qualificandosi tale, si è fatta lecita comunicare al Sig. la Parte_4 disdetta dell'originario comodato.
§
Il motivo è infondato in relazione a tutti i dedotti profili di doglianza.
Per quanto riguarda l'asserita validità del contratto di affitto di fondo rustico - come già evidenziato nella trattazione del primo motivo di appello - è testualmente evidente l'implicito superamento.
Invero, già il contratto preliminare di compravendita della particella 634 ha implicitamente determinato il venir meno del contratto di affitto della stessa particella, posto che all'art 3 si stabilisce che il possesso del materiale godimento del fondo in oggetto – ovvero la particella 634- si trasferisce ora stesso al promittente acquirente e ciò per tutti gli effetti e onerosi.
A ciò si aggiunga, che anche nella successiva scrittura di risoluzione consensuale del 2012 è evidente la volontà delle parti di superare gli accordi dell'originario contratto di affitto, posto che si prevede espressamente che alla “coltivazione dei predetti fondi rustici – ovvero particella 634 e 814
– provvederà da oggi la sig.ra con la conseguente raccolta dei frutti futuri che le competeranno Parte_2 integralmente e in via esclusiva”. È palese, dunque, l'incompatibilità dei superiori accordi con la prosecuzione dell'originario contratto di affitto del 2006.
Non è, altresì, supportata da alcun riscontro sul piano fattuale e documentale la ricostruzione prospettata dall' secondo il quale le parti avrebbero stabilito in via transattiva la Parte_1 detenzione quali ndo sul presupposto che quest'ultimo era stato dato in comodato a
Parte_4
Invero, tale ricostruzione non sarebbe neppure supportata dalle pattuizioni contenute nell'originario contratto di affitto, laddove ad esempio l'art 8 prevede l'espresso divieto di cessione del contratto senza consenso scritto della proprietaria e l'art. 10 prevede che qualsiasi altra modifica alla presente scrittura può avere luogo e può essere prevista solo con successivo atto scritto. Alla luce di ciò, nulla risulta allegato agli atti in ordine ad eventuali accordi scritti di asserite detenzioni qualificate del fondo oggetto del giudizio che potrebbero ritenersi incompatibili con la volontà risultante dagli atti del 2008 e del 2012.
Non è altresì meritevole di accoglimento, l'ulteriore doglianza concernente i danni derivanti dalla malagestio del custode e il superamento dei propri poteri in ordine alla disdetta del contratto di comodato, posto che come correttamente rilevato dal giudice di prime cure l'accertata risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita del fondo ha fatto venir meno qualsiasi diritto dell' sul fondo stesso. Parte_1
Nessuna responsabilità, può essere inoltre attribuita a controparte relativamente alla recinzione apposta al fondo oggetto del giudizio e alle modifiche all'impianto irriguo;
appare prioritario e condivisibile sul punto l'argomento esposto dal Giudice di prime cure secondo cui “il convenuto
12 non è legittimato a dolersi di danni cagionati ad un fondo sul quale non vanta alcun diritto o a lamentare eventuali responsabilità imputabili al custode del terreno.” A ciò si aggiunga che dalla relazione del Ctu – disposta nell'ambito del giudizio ex art. 1168 e 1170 c.c. instaurato il Per_1
02/10/2020 da unitamente a - allegata al fascicolo di Parte_1 Parte_4 primo grado dall'avvocato dell'appellata in data 28 febbraio 2022, si desume che “la collocazione della suddetta rete da parte della non abbia alterato le dimensioni utili della strada e di fatto non impedisca CP_1 all' il passaggio e quindi il raggiungimento dei terreni dallo stesso detenuti anche con mezzi agricoli… Parte_1
A si ritiene che la collocazione della rete metallica non crei impedimento alcuno al sig. Parte_3
(pagg. 7 e 8 rel. c.t.u.), inoltre “In data 23/06/2021 la sig. con l'ausilio di tecnico Parte_2 specializzato ha provveduto al ripristino dell'impianto di irrigazione oggetto di modifiche, in modo da consentire nuovamente l'arrivo dell'acqua nei terreni limitrofi in possesso dell' e del . Parte_1 Parte_3
§ 5. Con il quinto motivo di appello, si contesta la statuizione relativa al risarcimento danni, ritenuta infondata sia in ordine all'an – posto che l'odierno appellante non avrebbe dovuto restituire il fondo di cui alla particella 634 - sia in ordine al quantum – vista l'applicazione di un criterio evidentemente errato e contraddittorio.
Osserva, in proposito, l'appellante che il Giudice di prime cure ha ritenuto di quantificare l'indennizzo facendo riferimento al contratto di affitto di fondi rustici stipulato fra le parti, affermando che essendo il canone convenuto, pari ad € 100,00 annui, riferito ad entrambi i fondi (part. 634 e part. 814) il verosimile canone locativo del bene fosse da commisurare nella misura di circa € 50,00.
Premesso quanto sopra, conclude che l'importo al quale è pervenuto il giudice di Parte_1 prime cure è errato e incomprensibile, posto che non si comprende come, il risarcimento dei danni sia stato quantificato in €. 6.000,00, considerato che €. 50,00 moltiplicati 8 anni sommano
€. 400,00 e non si immagina che valori monetari attuali ed interessi compensativi possano condurre ad un importo di 15 volte superiore.
§
Il motivo è meritevole di accoglimento limitatamente alla doglianza relativa alla determinazione del quantum del risarcimento.
Invero, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, risulta pienamente condivisibile la statuizione del giudice di prime cure in ordine all'an del risarcimento.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2025, n.6909).
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha avuto, altresì, modo di precisare che "nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione" (cfr. Cass. n. 2500/2024).
13 Tali pronunce, del resto sono in linea rispetto ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass civ., Sez. Un., n. 33645 del 2022), le quali hanno affermato che ‹‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale››.
A tal proposito, la ha lamentato il mancato godimento del fondo e dei relativi frutti CP_1 naturali dei quali l' si è fatto lecito indebitamente appropriarsi dal 4 Aprile 2012 al 16 Parte_1 giugno 2020, lam que la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento.
Accertata, dunque, la sussistenza dell'an al risarcimento, per quanto riguarda il quantum il giudice di prime cure ha opportunamente ritenuto adeguato adottare il criterio equitativo parametrandolo al canone locativo del bene risultante dal contratto di affitto del 2006.
Per cui, tenuto conto che il fondo occupato sine titolo era la particella 634 di pari dimensione dell'altra particella 814; rilevato, altresì, che l'importo del canone annuo per le due particelle era pari ad euro 100,00, il decidente ha utilizzato come valore di riferimento l'importo di euro 50,00.
Tuttavia, come correttamente rilevato con la presente doglianza, l'importo finale determinato risulta inconciliabile con il criterio adottato, posto che la somma di euro 50,00 andava moltiplicata per 8 anni (dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020) e adeguata ai valori monetari attuali, aggiungendo gli ulteriori interessi compensativi.
Ne deriva che, applicando gli stessi condivisibili criteri, sui quali nessuna specifica obiezione è stata mossa, del resto, da parte appellata, la quale con il proprio appello incidentale si è incentrata sull'estensione del risarcimento ad altre voci di danno, come oltre vedremo, appare necessario ricondurre ad equità la somma in concreto liquidata a titolo di danno emergente, evidentemente frutto di un refuso del giudicante, quantificandola in €. 600,00, anziché €. 6.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
14 § 6. Con il sesto motivo di appello, si duole della condanna alle spese, ritenendo Parte_1 che il Giudice di prime cure, non ha tenuto conto del rigetto delle domande di parte attrice condannandolo alla rifusione delle spese per intero.
Pertanto, chiede la riforma del suddetto capo di sentenza disponendo la condanna dell'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio e comunque riconducendo al giusto la liquidazione effettuata dal Giudice di prime cure che ha omesso di considerare la parziale soccombenza dell'attrice, odierna appellata.
§
Tale motivo verrà trattato nell'ultimo capitolo della presente trattazione, dedicato alla regolamentazione delle spese del giudizio
Appello incidentale.
§ 7. Con riferimento all'appello incidentale proposto da va precisato che Parte_2 con esso quest'ultima si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. ovvero della non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ritenendo che il giudice di prime cure abbia omesso la disamina puntuale delle varie poste risarcitorie rivendicate, con conseguente relativa analitica e motivata statuizione.
Nello specifico, contesta la statuizione attinente ai criteri utilizzati ai fini della individuazione e liquidazione dei danni da risarcirsi da parte dell' per la detenzione del bene dal 3 aprile Parte_1
2012 al 16 giugno 2020, quantificati nella somma irrisoria di € 6.000,00.
Evidenzia, in proposito, che sin dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, aveva espressamente rilevato come da una perizia estimativa, redatta dell'Ing. su incarico Per_2 conferitogli a seguito della immissione in possesso, fosse emersa una precaria condizione vegeto- produttiva, sicché aveva chiesto che in esito al giudizio fosse liquidato adeguato ristoro risarcitorio, a carico del resistente, detentore sine titulo nel periodo sopra determinato, tanto con riferimento alle spese di ripristino delle normali condizioni vegeto-produttive del fondo, quanto del danno subito per il mancato godimento dei frutti percipiendi con rivalutazione ed interessi dalle rispettive decorrenze all'integrale effettivo soddisfo.
A fronte di tali istanze risarcitorie, con chiara e netta individuazione delle distinte voci di danno da ristorarsi, il Tribunale, ha dapprima formulato una proposta conciliativa che prevedeva la condanna di controparte al pagamento di “una somma omnicomprensiva pari ad € 20.000,00 a titolo di risarcimento danni”: proposta che l'odierna deducente ha espressamente dichiarato di accettare con nota del 25.11.2022, e che viceversa è stata da controparte rifiutata.
Successivamente, il giudice con ordinanza del 17.03.2023 ha disposto Ctu limitandola alla sola stima del “valore locativo del bene oggetto del preliminare dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020”; provvedimento tuttavia revocato, con ordinanza del 5.4.2023, con conseguente rinvio della causa per precisazione delle conclusioni.
Ritiene, dunque, l'appellante incidentale che tale incomprensibile ed ondivaga attività istruttoria ha inficiato la correttezza delle statuizioni finali, evidenziando una macroscopica sopravvenuta pretermissione della domanda attorea sul piano risarcitorio, indebitamente “ridotta” alla
15 rivendicazione della mera refusione del “valore locativo” del fondo rustico con riferimento al periodo della sua occupazione sine titulo da parte dell' . Parte_1
Osserva, in proposito, che il valore locativo è un valido criterio equitativo di stima che può presiedere al ristoro solo di una posta risarcitoria, ovverosia di quella corrispondente al mancato godimento del fondo nel periodo di sua occupazione illegittima anche sotto il profilo della denegata percezione dei frutti naturali percipiendi.
Rileva, tuttavia, che nel caso di specie rimarrebbe priva di valutazione l'altra voce di danno, ab origine parimenti dedotta e dimostrata a mezzo di perizia in atti, ovverosia quella corrispondente alle spese straordinarie di ripristino del fondo in normali condizioni vegeto-produttive.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, reitera l'adesione all'importo risarcitorio onnicomprensivo di euro 20.000,00, ritenendolo sostanzialmente satisfattivo delle proprie ragioni.
§
L'appello incidentale non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si rinvia alla trattazione del quinto motivo di appello principale per ciò che concerne la disamina dei criteri utilizzati per la liquidazione del danno sui quali l'odierna appellante incidentale si è comunque limitata a delle contestazioni estremamente generiche.
Passando all'ulteriore analisi dei motivi di appello incidentale, va rilevato che la insiste CP_1 nell'asserita violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, limitatamente al rigetto della voce risarcitoria concernente le spese straordinarie di ripristino del fondo in normali condizioni vegeto-produttive.
A fondamento di tale richiesta risarcitoria, richiama la perizia redatta dell'Ing. allegata al Per_2 fascicolo di parte di primo grado (cfr. All. 8).
In essa, si desumerebbero le precarie condizioni vegeto-produttive nelle quali l' ha Parte_1 ridotto con la sua annosa “mala gestio” il fondo rustico de quo per ovviare alle quali, CP_1 ritiene opportuno un intervento colturale straordinario.
Alla luce di quanto sopra, ritiene la Corte che sia infondata la prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che a fronte della suindicata richiesta risarcitoria il decidente si è pronunciato affermando che “in ordine alle domande risarcitorie svolte dalla le stesse devono ritenersi solo CP_1 parzialmente fondate…omissis” (cfr. pag. 5 sentenza appellata). Da tale statuizione si desume che il giudice ha effettivamente esaminato le varie voci risarcitorie, ritenendole tuttavia fondate limitatamente a quanto indicato nel prosieguo del provvedimento impugnato.
A ciò si aggiunga che a pag. 6 della pronuncia gravata lo stesso decidente si è soffermato sulla mancata prova delle altre richieste risarcitorie…affermando che “La circostanza che lo stato del fondo sia imputabile alla cattiva manutenzione ed alla scarsa cura da parte del detentore non è stata dimostrata, considerato anche che dal mese di aprile 2012, data in cui le parti avevano sottoscritto la scrittura privata di risoluzione del preliminare di vendita, al mese di ottobre 2019, data in cui la ha depositato il ricorso per CP_1 sequestro giudiziario, la stessa non risulta essersi attivata al fine di rientrare nella disponibilità del bene”.
16 Orbene, andando alla specifica richiesta di merito, con riferimento alla voce di danno corrispondente alle spese straordinarie di ripristino del fondo in normali condizioni vegeto-produttive , l'odierna appellante incidentale si limita ad affermare che tale voce di danno sarebbe stata dedotta e dimostrata a mezzo della consulenza tecnica in atti.
Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile, ove si consideri che -come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità- “la perizia o la consulenza tecnica di parte costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23254).
Ne deriva che alla perizia prodotta può essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e la cui valutazione sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è affatto obbligato a tenerne conto, laddove non si ravvisano ulteriori elementi a supporto, che nel caso di specie non sono stati acquisiti.
Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie in esame, ove all'assunto di parte attorea, il convenuto ha contrapposto gli esiti di altra relazione di parte, redata dal dott. , il Per_3 Persona_4 quale di contro ha illustrato le “evidenze tecnicoeconomiche che dimostrano come la gestione della particella oggetto del preliminare di vendita sia stata del tutto analoga e coerente con la conduzione del resto della proprietà
e come la predetta conduzione agricola sia perfettamente ordinaria rispetto alla buona e normale pratica Parte_1 agricola” (cfr. pag. 3 della C.T. del dott. ), rilevando, ad esempio, come la ripresa Per_4 fotografica del 02/02/2021 “dimostra inequivocabilmente che la vegetazione infestante presente al momento del rilievo non può essere riferita ad un periodo di tempo prolungato ( l'altezza raggiunta delle infestanti annuali sarebbe molto maggiore) ma deve essere riferite alla normale crescita vegetativa nel periodo intercorso dall'interruzione della conduzione del fondo da parte della alla data del sopralluogo. Si deve Controparte_2 rilevare che non è presente vegetazione infestante di tipo arbustivo ed ancor meno arboreo, del che si deduce che le infestanti hanno vegetato per un periodo di tempo contenuto” (cfr. pag. 8 del citato elaborato di parte). Il tecnico di parte ha altresì aggiunto che “dall'analisi delle fotografie allegate è possibile agevolmente riconoscere che nessun elemento sostanziale della ordinaria pratica agricola per il nella provincia di Pt_5
Messina è stato disatteso e che la conduzione della particella 634 è avvenuta seconda la normale e buona pratica agricola” (cfr, pag. 16 della medesima C.T. di parte).
In presenza di una tale carenza probatoria, non è, quindi, giuridicamente condivisibile la richiesta di una somma satisfattiva quantificata dall'appellante incidentale - senza alcun riscontro documentale e/o fattuale - in via equitativa in euro 20.000,00.
Sul punto, occorre rilevare che la valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata.
Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Invero, come rilevato dalla Suprema Corte “giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del
17 nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6957).
§§§
§ 8. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Il parziale accoglimento dell'appello impone di rivedere (anche d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
In questa prospettiva, con ciò statuendo anche sul quinto motivo di appello principale, reputa la Corte che, per il principio della parziale -sia pure in minima parte- soccombenza della , CP_1 le spese debbano essere compensate nella misura che si ritiene equa di 1/3, mentre la rimanente parte di 2/3 vadano addossati alla parte prevalentemente soccombente, ossia l' . Parte_1
Tali spese, calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore dichiarato (scaglione compreso tra 26.000,00 e 52.000,00) della controversia, secondo i parametri prossimi ai minimi, considerata l'entità delle questioni trattate e l'attività difensiva in concreto profusa, vanno quindi liquidate:
- in euro 4.000,00 per compensi (€ 840,00 fase studio, € 600,00 fase introduttiva, € 1.210,00 fase istruttoria, € 1.350,00 fase decisoria) ed €. 545,00 per spese vive per il primo grado di giudizio: la quota di 2/3 da porre a carico di è quindi pari ad €. 2.667,00 per compensi Parte_1 ed €. 363,00 per spese vive (arrotondati rispettivamente per eccesso e per difetto);
- in euro 4.996,00 (di cui € 1029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 1.735,00 per la fase decisionale) per il presente grado di appello: la quota di 2/3 – da porre a carico di
- è, quindi, pari a € 3.331,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del Parte_1
15% ed IVA e CPA come per legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale- totalmente soccombente - il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L. 288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 sopra generalizzato e sull'appello incidentale promosso da sopra Parte_2 generalizzata, avverso la sentenza n.1824/2023 pubblicata dal Tribunale di Messina in data 13.10.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
18 1. in parziale accoglimento dell'appello principale nei limiti indicati in parte motiva, riforma parzialmente la sentenza di prime cure nella parte in cui dispone la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danni per la detenzione del bene dal 3 aprile 2012 al 16 giugno 2020- rideterminando l'importo dovuto dall' nella Parte_1 misura di euro 600,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo-; rigetta nel resto l'appello principale, salvo quanto si dirà oltre in ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado;
2. rigetta l'appello incidentale promosso da;
Parte_2
3. condanna al pagamento in favore di dei 2/3 delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del primo e del secondo grado di giudizio, che si liquidano rispettivamente (per come specificato in parte motiva), in complessivi €. 2.667,00 per compensi ed €. 363,00 per spese vive per il giudizio di primo grado ed in complessivi €. 3.331,00 per il giudizio di appello, oltre che – per entrambi i gradi di giudizio- al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti il rimanente 1/3 delle spesse processuali.
4. dà atto della dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Massimo Gullino
19