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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1195/2024
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di “opposizione ad atti esecutivi con istanza di sospensione dell'esecuzione" ovverosia opposizione a precetto iscritta al n. r.g. 1195/2024 promossa da:
Parte 1 (C.f.: Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.
Corrado Carnemolla nonché dall'avv. Giuseppe Cassia, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta mandato in calce all'atto introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Siracusa (Sr), via Necropoli Grotticelle n. 46;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
C.F. 2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Controparte_1 (C.f.:
De Caro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/L;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
CONCLUSIONI
con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ha chiamato in causa [...] Parte_1
CP 1 avanti l'intestato Tribunale avanzando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - accertare e dichiarare nullo, inesistente o comunque in qualsivoglia modo privo di giuridica efficacia, l'atto di precetto notificato al signor in data 21 marzo 2024 oggetto della Parte 1
presente impugnazione;
– preliminarmente e nel rito, disporsi, inaudita altera parte, la
-
sospensione della procedura esecutiva, stante il gravissimo vizio gravante sull'atto esecutivo oggetto di impugnazione e l'insanabile danno economico nascente da una procedura esecutiva incoata nei confronti di un pensionato, in forza di un titolo inesistente; consequenzialmente condannarsi parte attrice per lite temeraria al
-
pagamento della somma di euro cinquemila. - Con vittoria di spese e compensi di lite".
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte 1 ha asserito che l'atto di precetto notificatogli A fondamento delle proprie ragioni in data 21.03.2024 - con il quale è stato intimato il pagamento nell'interesse di Controparte_1
della somma pari ad Euro 2.430,01 - è del tutto viziato dalla mancata notifica del decreto ingiuntivo r.g. n. 1248/2023, emesso dal Giudice di Pace di Siracusa il 4.12.2023).
Radicatosi il contraddittorio si è costituito Controparte_1 il quale ha contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto per infondatezza, sia in fatto che in diritto;
inoltre, ha chiesto condannarsi parte attrice per le spese ed i compensi di giudizio nonché per lite temeraria.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.03.2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. e decisa come di seguito.
***
La domanda, seppur ammissibile, è infondata.
Innanzitutto la stessa è da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi, interessando la notifica del titolo esecutivo citato dall'atto di precetto opposto (decreto ingiuntivo r.g. n. 1248/2023, emesso dal Giudice di Pace di Siracusa il 4.12.2023)
Così come chiarito dalla Corte di Cassazione l'opposizione con cui si eccepisce la regolarità formale dell'atto che dà avvio all'esecuzione deve intendersi non opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), perché non si contesta il diritto sostanziale del creditore (Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 21348 del 25-07-2025). ; inoltre, si evidenza che la stessa risulta essere stata esperita tempestivamente ovverosia entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 21.03.2024. Ciò in quanto l'oggetto del contendere consiste nell'asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
-Orbene, dall'esame degli atti di causa emerge che il titolo esecutivo decreto ingiuntivo r.g. n.
1248/2023, emesso dal Giudice di Pace di Siracusa il 4.12.2023 - risulta a tutti gli effetti notificato alla parte attrice-opponente in data 11.12.2023, come da attestazione di cui alla relata di notifica in atti (cfr. all. 1, parte convenuta-opposta).
Pertanto, le asserzioni di parte attrice-opposta si appalesano del tutto infondate, confermandosi la regolarità del processo di notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell'attore-opponente, come comprovato dagli atti prodotti dal creditore-opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), nonché della natura della controversia, dall'assenza di istruttoria e delle difese spiegate dalle parti.
Infine, sulle rispettive domande di condanna a lite temeraria non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale delle parti causative di un tangibile danno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona dott. Giuseppe Solarino, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1195/2024, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice-opponente;
2) Condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1.701,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di “opposizione ad atti esecutivi con istanza di sospensione dell'esecuzione" ovverosia opposizione a precetto iscritta al n. r.g. 1195/2024 promossa da:
Parte 1 (C.f.: Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.
Corrado Carnemolla nonché dall'avv. Giuseppe Cassia, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta mandato in calce all'atto introduttivo di giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Siracusa (Sr), via Necropoli Grotticelle n. 46;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
C.F. 2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Controparte_1 (C.f.:
De Caro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/L;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
CONCLUSIONI
con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ha chiamato in causa [...] Parte_1
CP 1 avanti l'intestato Tribunale avanzando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis - accertare e dichiarare nullo, inesistente o comunque in qualsivoglia modo privo di giuridica efficacia, l'atto di precetto notificato al signor in data 21 marzo 2024 oggetto della Parte 1
presente impugnazione;
– preliminarmente e nel rito, disporsi, inaudita altera parte, la
-
sospensione della procedura esecutiva, stante il gravissimo vizio gravante sull'atto esecutivo oggetto di impugnazione e l'insanabile danno economico nascente da una procedura esecutiva incoata nei confronti di un pensionato, in forza di un titolo inesistente; consequenzialmente condannarsi parte attrice per lite temeraria al
-
pagamento della somma di euro cinquemila. - Con vittoria di spese e compensi di lite".
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parte 1 ha asserito che l'atto di precetto notificatogli A fondamento delle proprie ragioni in data 21.03.2024 - con il quale è stato intimato il pagamento nell'interesse di Controparte_1
della somma pari ad Euro 2.430,01 - è del tutto viziato dalla mancata notifica del decreto ingiuntivo r.g. n. 1248/2023, emesso dal Giudice di Pace di Siracusa il 4.12.2023).
Radicatosi il contraddittorio si è costituito Controparte_1 il quale ha contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto per infondatezza, sia in fatto che in diritto;
inoltre, ha chiesto condannarsi parte attrice per le spese ed i compensi di giudizio nonché per lite temeraria.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.03.2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. e decisa come di seguito.
***
La domanda, seppur ammissibile, è infondata.
Innanzitutto la stessa è da qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi, interessando la notifica del titolo esecutivo citato dall'atto di precetto opposto (decreto ingiuntivo r.g. n. 1248/2023, emesso dal Giudice di Pace di Siracusa il 4.12.2023)
Così come chiarito dalla Corte di Cassazione l'opposizione con cui si eccepisce la regolarità formale dell'atto che dà avvio all'esecuzione deve intendersi non opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), perché non si contesta il diritto sostanziale del creditore (Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 21348 del 25-07-2025). ; inoltre, si evidenza che la stessa risulta essere stata esperita tempestivamente ovverosia entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 21.03.2024. Ciò in quanto l'oggetto del contendere consiste nell'asserita inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
-Orbene, dall'esame degli atti di causa emerge che il titolo esecutivo decreto ingiuntivo r.g. n.
1248/2023, emesso dal Giudice di Pace di Siracusa il 4.12.2023 - risulta a tutti gli effetti notificato alla parte attrice-opponente in data 11.12.2023, come da attestazione di cui alla relata di notifica in atti (cfr. all. 1, parte convenuta-opposta).
Pertanto, le asserzioni di parte attrice-opposta si appalesano del tutto infondate, confermandosi la regolarità del processo di notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell'attore-opponente, come comprovato dagli atti prodotti dal creditore-opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato in domanda (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), nonché della natura della controversia, dall'assenza di istruttoria e delle difese spiegate dalle parti.
Infine, sulle rispettive domande di condanna a lite temeraria non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale delle parti causative di un tangibile danno.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona dott. Giuseppe Solarino, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1195/2024, così dispone:
1) Rigetta la domanda di parte attrice-opponente;
2) Condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1.701,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
Così deciso a Siracusa in data 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.