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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1279/2023
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 bis cpc
Il 26.03.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico – assistita dal Funzionario addetto all''U.P.P. dr. ssa Giuseppina Cottone - viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1279/2023 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.02.1957, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Ioppolo e Valentino Pizzino, -ATTORE-
CONTRO
, c.f.: – p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Caldera n. 21 -
CONVENUTA - CONTUMACE -
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, - CONVENUTA - CONTUMACE
-
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4
con sede in Milano, Via Borghetto n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Rossi, – INTERVENUTA -
pagina 1 di 8 Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice l'avv. Pizzino, anche per delega dell'avv. Ioppolo;
per è presente l'avv. Tommaso Benedetti, in sostituzione dell'avv. Marco Rossi. CP_3
L'avv. Pizzino si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nelle note a del Pt_2
28.9.2024, in quanto le stesse contengono tutte le eccezioni e conclusioni alle quali interamente si riporta.
L'avv. Benedetti si riporta ai precedenti scritti difensivi e precisa le proprie conclusioni, come da comparsa, insistendo nell'accoglimento delle domande e conclusioni in essa contenute, precisando come controparte nulla ha provato a corredo delle domande per come proposte
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: domanda accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Cono conveniva in giudizio la Pt_1
e la , e premetteva: Controparte_1 CP_2
-di aver appreso da un presunto agente di recupero incaricato dalla , quale CP_2 mandataria della , di essere debitore della somma complessiva di Controparte_1 euro 13.705,74, di cui euro 7.257,92 a titolo di sorte capitale ed euro 5.949,28 a titolo di interessi, oltre ad euro 410,00 come some aggiuntive non motivate;
-che tale richiesta di pagamento, sempre a detta di tale agente di recupero, traeva origine dal mancato versamento degli ultimi ratei relativi ad un prestito, ottenuto, nella prima metà degli anni '90, dalla Banca Popolare di Sant'Angelo, filiale di Capo d'DO, credito poi ceduto alla mandante della;
Controparte_1 CP_2
-che, preso alla sprovvista, incalzato dall'insistenza dell'agente di recupero e tratto in inganno anche dalla convenienza dell'accordo per il pagamento del saldo delle debenze, accettava di sottoscrivere delle ricevute di pagamento della mandataria e ad CP_2 emettere 27 cambiali da euro 123,00 cadauna;
pagina 2 di 8 -che provvedeva a corrispondere il pagamento della somma complessiva di euro
3.321,00, interrompendo poi gli ulteriori pagamenti in quanto determinatosi ad intraprendere il presente giudizio, con il quale chiedeva l'accertamento negativo del credito vantato dalle odierne convenute e la conseguente restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Deduceva in particolare: la carenza della titolarità del credito vantato dalle convenute, atteso che mancava la prova dell'avvenuta cessione del credito in capo alla
[...]
, difettando la propria legittimazione a richiedere la riscossione del credito CP_1 vantato;
l'insussistenza del credito vantato dalle convenute per inesistenza di un valido titolo legittimante con conseguente nullità dei titoli cambiari derivati;
l'invalidità e conseguente annullabilità dei titoli cambiari per vizi del consenso ai sensi dell'art. 1427 c.c.; in via subordinata, l'illegittimità ed indeterminatezza delle somme asseritamente vantate dalle convenute a titolo di interessi e spese;
la prescrizione.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inesistenza ed illegittimità e non dovutezza delle somme richieste e conseguentemente la condanna, ex art. 2033 c.c., alla ripetizione delle somme indebitamente pagate pari a euro 3.321,00, oltre la condanna delle convenute al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con comparsa ex art. 111 cpc, depositata in data 8.3.2024, interveniva nel presente giudizio quale successore a titolo particolare del credito vantato da CP_3 [...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Eccepiva: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010; l'infondatezza dell'eccepita mancanza di titolarità attiva, provvedendo al deposito di documentazione a supporto della titolarità del credito;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito;
l'infondatezza della richiesta di annullabilità dei titoli cambiari sottoscritti per vizi del consenso ex art. 1427
c.c.; la piena legittimazione a richiedere somme a titolo di interessi e spese, ed infine l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme già pagare dall'attore, stante che quest'ultimo aveva documentalmente riconosciuto l'esistenza dei crediti vantati dalle convenute.
Chiedeva, pertanto, previa dichiarazione di improcedibilità del giudizio, il rigetto delle domande proposte dall'attore, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con ordinanza del 27.5.2024 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, atteso che la stessa era stata sollevata tardivamente da parte di , costituitasi solo in data 8.3.2024. CP_3
pagina 3 di 8 La causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127 bis cpc, viene discussa e decisa con la presente sentenza contestuale ex art.281 sexies cpc.
***
Preliminarmente, si osserva che – come sopra esposto- è intervenuta in giudizio volontariamente , con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc depositata in CP_3
data 8.3.2024, rilevando come il credito vantato da nei confronti Controparte_1 dell'attore è stato alla stessa ceduto giusta documentazione prodotta in atti.
Non risultano costituite le convenute e , regolarmente Controparte_1 CP_2
evocate in giudizio;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Infatti, nonostante l'intervento di il processo prosegue ex art. 111 cpc tra le CP_3
parti originarie, stante che le originarie convenute contumaci non risultano estromesse dal presente giudizio, fermo restando che la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti della parte intervenuta.
Va poi ritenuta la procedibilità del giudizio, in quanto l'omessa instaurazione della mediazione non è stata eccepita nei termini dalla parte intervenuta, la quale si è costituita solo 7 giorni prima (8 marzo 2024) rispetto alla prima udienza indicata in citazione (15 marzo 2024) e quindi quando ormai era decaduta ex art. 167 cpc dal diritto di proporre eccezioni in senso stretto, come quella in oggetto.
Né l'omessa mediazione veniva rilevata d'ufficio entro la prima udienza. Va quindi confermata l'ordinanza del 27.05.2024.
Nel merito occorre precisare che, nelle domande di accertamento negativo l'onere probatorio grava integralmente sull'attore che è tenuto a provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria domanda, ossia l'insussistenza della causa debendi nonché l'esecuzione di un pagamento non dovuto;
(cfr. ex multis Cass. n. 22872 del
2010; Cass. n. 8018 del 2021).
Nel caso in esame l'odierno attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle parti convenute deducendo la mancanza di un valido titolo di cessione.
In particolare, ha rilevato la mancanza della titolarità di un credito in capo alla
[...]
, atteso che la stessa ha agito quale cessionaria di un credito di cui non è Controparte_1 dato conoscere la provenienza e l'esatta titolarità. Conseguentemente, stante l'inesistenza di un valido titolo contrattuale e/o obbligazione di altra natura ha eccepito la derivata invalidità dei titoli cambiari sottoscritti.
pagina 4 di 8 Le opposte e , pur essendo onerate, non si costituivano Controparte_1 CP_2 in giudizio, non dando conseguentemente la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'ambito delle operazioni di cessione del credito.
Né, tanto meno tale onere probatorio risulta essere stato assolto da CP_3 intervenuta nel presente giudizio quale successore a titolo particolare di CP_1
.
[...]
In tema di cessioni di crediti in blocco e della relativa prova, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha affermato che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione e che la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v., ex multis, Cass., ord. n. 24798 del 05/11/2020; v. precedenti di questo
Tribunale).
si è costituita nel presente giudizio rilevando come l'attore aveva stipulato CP_3 con i finanziamenti n. 6494194 e n. 6492033; che la Controparte_4 CP_4 aveva ceduto i credit vantati a dandone espressa comunicazione Controparte_1 all'attore sia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che tramite racc. a r. inviata a e che successivamente a seguito di scissione, la Parte_1 [...]
aveva conferito alla beneficiaria i credit a suo tempo acquistati CP_1 CP_3 da agendo, appunto, in qualità di successore a titolo particolare. CP_4
La prova rigorosa dell'inclusione del credito nell'ambito delle operazioni di cessioni in blocco grava sulla cessionaria e risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito. non forniva idonea prova dell'inclusione del presunto credito vantato nei CP_3 confronti di né con riferimento alla prima dedotta cessione, intervenuta Parte_1 tra e , né tanto meno con riferimento all'ulteriore cessione CP_4 Controparte_1 Contr effettuata in suo favore a seguito della scissione di pagina 5 di 8 La documentazione prodotta (cfr. comparsa di risposta all. 4, 5, 6 7, 8, 9 e 10), così come gli estratti della sono idonei a provare l'esistenza delle cessioni, ma non CP_5 anche a provare l'inclusione del credito ingiunto nell'ambito di entrambe le operazioni di cessioni.
In particolare, l'allegato n. 5 contiene la copia fotostatica di una tabella riepilogativa, dalla quale è possibile ricavare unicamente alcuni numeri di serie non collegati a dati identificativi certi dei clienti e non consentendo di individuare il credito in modo da ricondurlo in modo certo ed inequivoco alla posizione del Pt_1
Non risulta provata neanche la comunicazione fatta al Bontempo Cono dell'avvenuta cessione, atteso che la documentazione prodotta in atti, ossia la racc. a.r. (cfr. all. n. 7) riguarda soggetto diverso dall'odierno attore.
Alla luce di quanto sopra, non risultando, dunque, provata l'inclusione del credito controverso nell'ambito delle cessioni sopra menzionate, non sussiste la legittimazione attiva né delle convenute contumaci né tanto meno del successore a titolo particolare
, con l'ovvia conseguenza che nessun credito le stesse possono vantare nei CP_3 confronti dell'odierno attore.
Conseguentemente, anche le cambiali sottoscritte da risultano travolte Parte_1
dalla mancata esistenza del rapporto sottostante.
Sul punto, la Suprema Corte, ha espressamente chiarito che: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o
è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”; (cfr. Cass. n. 2091 del 2022).
In merito poi alla chiesta restituzione ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente versate, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, incombendo a pagina 6 di 8 chi faccia valere un diritto la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, grava sull'attore, nella ripetizione di indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. 28 luglio 1997 n. 7027).
Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra, una volta accertata giudizialmente, in accoglimento della domanda attorea, la mancanza della causa debendi ossia l'inesistenza del rapporto sottostante per l'emissione delle cambiali, per carenza di prova della titolarità del credito nei confronti delle odierne convenute, va ritenuta ammissibile la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate.
Parte attrice, infatti, ha fornito la prova del versamento della somma complessiva di euro
3.321,00, a partire dal mese di giugno 2021 fino ad agosto 2023, di cui alle 27 cambiali di euro 123,00 cadauna (cfr. all. 2 dell'atto di citazione); i documenti, prodotti per provare i pagamenti, non sono stati contestati dalla parte intervenuta costituita.
Tali somme, pertanto, dovranno essere restituite al in quanto Parte_1
indebitamente versate a soggetti privi della titolarità del credito.
Spettano inoltre gli interessi come richiesti dalla domanda al soddisfo ex art. 2033 c.c., dal momento che la Buona Fede si presume e manca la prova del contrario, che grava su chi agisce per conseguire la ripetizione (cfr. tra tante Cass. 12362-2024).
Non compete invece la rivalutazione monetaria, ex art. 2033 c.c..
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e dell'intervenuta volontaria a sostegno della posizione delle cedenti e;
si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1279/2023 RG, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la contumacia delle convenute e di Controparte_1 CP_2
;
[...]
- accoglie la domanda di parte attrice, dichiarando l'insussistenza del credito vantato dai convenuti per mancanza della loro titolarità;
-per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei titoli cambiari indicati in motivazione;
pagina 7 di 8 -ordina alle convenute di provvedere alla restituzione, nei confronti dell'attore della somma di euro 3.321,00 indebitamente corrisposta, oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda di rivalutazione monetaria e dichiara assorbite le altre questioni.
- Condanna le convenute e l'intervenuta in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con pagamento a favore dello
Stato ex art. 133 TUSG, anche delle spese prenotate a debito.
Così deciso il 26.03.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Svolta ex art. 127 bis cpc
Il 26.03.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice Monocratico – assistita dal Funzionario addetto all''U.P.P. dr. ssa Giuseppina Cottone - viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1279/2023 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.02.1957, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Ioppolo e Valentino Pizzino, -ATTORE-
CONTRO
, c.f.: – p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Caldera n. 21 -
CONVENUTA - CONTUMACE -
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3
con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, - CONVENUTA - CONTUMACE
-
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4
con sede in Milano, Via Borghetto n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Rossi, – INTERVENUTA -
pagina 1 di 8 Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice l'avv. Pizzino, anche per delega dell'avv. Ioppolo;
per è presente l'avv. Tommaso Benedetti, in sostituzione dell'avv. Marco Rossi. CP_3
L'avv. Pizzino si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nelle note a del Pt_2
28.9.2024, in quanto le stesse contengono tutte le eccezioni e conclusioni alle quali interamente si riporta.
L'avv. Benedetti si riporta ai precedenti scritti difensivi e precisa le proprie conclusioni, come da comparsa, insistendo nell'accoglimento delle domande e conclusioni in essa contenute, precisando come controparte nulla ha provato a corredo delle domande per come proposte
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: domanda accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Cono conveniva in giudizio la Pt_1
e la , e premetteva: Controparte_1 CP_2
-di aver appreso da un presunto agente di recupero incaricato dalla , quale CP_2 mandataria della , di essere debitore della somma complessiva di Controparte_1 euro 13.705,74, di cui euro 7.257,92 a titolo di sorte capitale ed euro 5.949,28 a titolo di interessi, oltre ad euro 410,00 come some aggiuntive non motivate;
-che tale richiesta di pagamento, sempre a detta di tale agente di recupero, traeva origine dal mancato versamento degli ultimi ratei relativi ad un prestito, ottenuto, nella prima metà degli anni '90, dalla Banca Popolare di Sant'Angelo, filiale di Capo d'DO, credito poi ceduto alla mandante della;
Controparte_1 CP_2
-che, preso alla sprovvista, incalzato dall'insistenza dell'agente di recupero e tratto in inganno anche dalla convenienza dell'accordo per il pagamento del saldo delle debenze, accettava di sottoscrivere delle ricevute di pagamento della mandataria e ad CP_2 emettere 27 cambiali da euro 123,00 cadauna;
pagina 2 di 8 -che provvedeva a corrispondere il pagamento della somma complessiva di euro
3.321,00, interrompendo poi gli ulteriori pagamenti in quanto determinatosi ad intraprendere il presente giudizio, con il quale chiedeva l'accertamento negativo del credito vantato dalle odierne convenute e la conseguente restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Deduceva in particolare: la carenza della titolarità del credito vantato dalle convenute, atteso che mancava la prova dell'avvenuta cessione del credito in capo alla
[...]
, difettando la propria legittimazione a richiedere la riscossione del credito CP_1 vantato;
l'insussistenza del credito vantato dalle convenute per inesistenza di un valido titolo legittimante con conseguente nullità dei titoli cambiari derivati;
l'invalidità e conseguente annullabilità dei titoli cambiari per vizi del consenso ai sensi dell'art. 1427 c.c.; in via subordinata, l'illegittimità ed indeterminatezza delle somme asseritamente vantate dalle convenute a titolo di interessi e spese;
la prescrizione.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inesistenza ed illegittimità e non dovutezza delle somme richieste e conseguentemente la condanna, ex art. 2033 c.c., alla ripetizione delle somme indebitamente pagate pari a euro 3.321,00, oltre la condanna delle convenute al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con comparsa ex art. 111 cpc, depositata in data 8.3.2024, interveniva nel presente giudizio quale successore a titolo particolare del credito vantato da CP_3 [...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Eccepiva: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010; l'infondatezza dell'eccepita mancanza di titolarità attiva, provvedendo al deposito di documentazione a supporto della titolarità del credito;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito;
l'infondatezza della richiesta di annullabilità dei titoli cambiari sottoscritti per vizi del consenso ex art. 1427
c.c.; la piena legittimazione a richiedere somme a titolo di interessi e spese, ed infine l'infondatezza della domanda di restituzione delle somme già pagare dall'attore, stante che quest'ultimo aveva documentalmente riconosciuto l'esistenza dei crediti vantati dalle convenute.
Chiedeva, pertanto, previa dichiarazione di improcedibilità del giudizio, il rigetto delle domande proposte dall'attore, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con ordinanza del 27.5.2024 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, atteso che la stessa era stata sollevata tardivamente da parte di , costituitasi solo in data 8.3.2024. CP_3
pagina 3 di 8 La causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127 bis cpc, viene discussa e decisa con la presente sentenza contestuale ex art.281 sexies cpc.
***
Preliminarmente, si osserva che – come sopra esposto- è intervenuta in giudizio volontariamente , con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc depositata in CP_3
data 8.3.2024, rilevando come il credito vantato da nei confronti Controparte_1 dell'attore è stato alla stessa ceduto giusta documentazione prodotta in atti.
Non risultano costituite le convenute e , regolarmente Controparte_1 CP_2
evocate in giudizio;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Infatti, nonostante l'intervento di il processo prosegue ex art. 111 cpc tra le CP_3
parti originarie, stante che le originarie convenute contumaci non risultano estromesse dal presente giudizio, fermo restando che la sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti della parte intervenuta.
Va poi ritenuta la procedibilità del giudizio, in quanto l'omessa instaurazione della mediazione non è stata eccepita nei termini dalla parte intervenuta, la quale si è costituita solo 7 giorni prima (8 marzo 2024) rispetto alla prima udienza indicata in citazione (15 marzo 2024) e quindi quando ormai era decaduta ex art. 167 cpc dal diritto di proporre eccezioni in senso stretto, come quella in oggetto.
Né l'omessa mediazione veniva rilevata d'ufficio entro la prima udienza. Va quindi confermata l'ordinanza del 27.05.2024.
Nel merito occorre precisare che, nelle domande di accertamento negativo l'onere probatorio grava integralmente sull'attore che è tenuto a provare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria domanda, ossia l'insussistenza della causa debendi nonché l'esecuzione di un pagamento non dovuto;
(cfr. ex multis Cass. n. 22872 del
2010; Cass. n. 8018 del 2021).
Nel caso in esame l'odierno attore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle parti convenute deducendo la mancanza di un valido titolo di cessione.
In particolare, ha rilevato la mancanza della titolarità di un credito in capo alla
[...]
, atteso che la stessa ha agito quale cessionaria di un credito di cui non è Controparte_1 dato conoscere la provenienza e l'esatta titolarità. Conseguentemente, stante l'inesistenza di un valido titolo contrattuale e/o obbligazione di altra natura ha eccepito la derivata invalidità dei titoli cambiari sottoscritti.
pagina 4 di 8 Le opposte e , pur essendo onerate, non si costituivano Controparte_1 CP_2 in giudizio, non dando conseguentemente la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'ambito delle operazioni di cessione del credito.
Né, tanto meno tale onere probatorio risulta essere stato assolto da CP_3 intervenuta nel presente giudizio quale successore a titolo particolare di CP_1
.
[...]
In tema di cessioni di crediti in blocco e della relativa prova, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha affermato che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione e che la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v., ex multis, Cass., ord. n. 24798 del 05/11/2020; v. precedenti di questo
Tribunale).
si è costituita nel presente giudizio rilevando come l'attore aveva stipulato CP_3 con i finanziamenti n. 6494194 e n. 6492033; che la Controparte_4 CP_4 aveva ceduto i credit vantati a dandone espressa comunicazione Controparte_1 all'attore sia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che tramite racc. a r. inviata a e che successivamente a seguito di scissione, la Parte_1 [...]
aveva conferito alla beneficiaria i credit a suo tempo acquistati CP_1 CP_3 da agendo, appunto, in qualità di successore a titolo particolare. CP_4
La prova rigorosa dell'inclusione del credito nell'ambito delle operazioni di cessioni in blocco grava sulla cessionaria e risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito. non forniva idonea prova dell'inclusione del presunto credito vantato nei CP_3 confronti di né con riferimento alla prima dedotta cessione, intervenuta Parte_1 tra e , né tanto meno con riferimento all'ulteriore cessione CP_4 Controparte_1 Contr effettuata in suo favore a seguito della scissione di pagina 5 di 8 La documentazione prodotta (cfr. comparsa di risposta all. 4, 5, 6 7, 8, 9 e 10), così come gli estratti della sono idonei a provare l'esistenza delle cessioni, ma non CP_5 anche a provare l'inclusione del credito ingiunto nell'ambito di entrambe le operazioni di cessioni.
In particolare, l'allegato n. 5 contiene la copia fotostatica di una tabella riepilogativa, dalla quale è possibile ricavare unicamente alcuni numeri di serie non collegati a dati identificativi certi dei clienti e non consentendo di individuare il credito in modo da ricondurlo in modo certo ed inequivoco alla posizione del Pt_1
Non risulta provata neanche la comunicazione fatta al Bontempo Cono dell'avvenuta cessione, atteso che la documentazione prodotta in atti, ossia la racc. a.r. (cfr. all. n. 7) riguarda soggetto diverso dall'odierno attore.
Alla luce di quanto sopra, non risultando, dunque, provata l'inclusione del credito controverso nell'ambito delle cessioni sopra menzionate, non sussiste la legittimazione attiva né delle convenute contumaci né tanto meno del successore a titolo particolare
, con l'ovvia conseguenza che nessun credito le stesse possono vantare nei CP_3 confronti dell'odierno attore.
Conseguentemente, anche le cambiali sottoscritte da risultano travolte Parte_1
dalla mancata esistenza del rapporto sottostante.
Sul punto, la Suprema Corte, ha espressamente chiarito che: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o
è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”; (cfr. Cass. n. 2091 del 2022).
In merito poi alla chiesta restituzione ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente versate, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, incombendo a pagina 6 di 8 chi faccia valere un diritto la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, grava sull'attore, nella ripetizione di indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. 28 luglio 1997 n. 7027).
Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra, una volta accertata giudizialmente, in accoglimento della domanda attorea, la mancanza della causa debendi ossia l'inesistenza del rapporto sottostante per l'emissione delle cambiali, per carenza di prova della titolarità del credito nei confronti delle odierne convenute, va ritenuta ammissibile la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate.
Parte attrice, infatti, ha fornito la prova del versamento della somma complessiva di euro
3.321,00, a partire dal mese di giugno 2021 fino ad agosto 2023, di cui alle 27 cambiali di euro 123,00 cadauna (cfr. all. 2 dell'atto di citazione); i documenti, prodotti per provare i pagamenti, non sono stati contestati dalla parte intervenuta costituita.
Tali somme, pertanto, dovranno essere restituite al in quanto Parte_1
indebitamente versate a soggetti privi della titolarità del credito.
Spettano inoltre gli interessi come richiesti dalla domanda al soddisfo ex art. 2033 c.c., dal momento che la Buona Fede si presume e manca la prova del contrario, che grava su chi agisce per conseguire la ripetizione (cfr. tra tante Cass. 12362-2024).
Non compete invece la rivalutazione monetaria, ex art. 2033 c.c..
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e dell'intervenuta volontaria a sostegno della posizione delle cedenti e;
si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1279/2023 RG, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la contumacia delle convenute e di Controparte_1 CP_2
;
[...]
- accoglie la domanda di parte attrice, dichiarando l'insussistenza del credito vantato dai convenuti per mancanza della loro titolarità;
-per l'effetto, dichiara l'inefficacia dei titoli cambiari indicati in motivazione;
pagina 7 di 8 -ordina alle convenute di provvedere alla restituzione, nei confronti dell'attore della somma di euro 3.321,00 indebitamente corrisposta, oltre interessi Parte_1
dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda di rivalutazione monetaria e dichiara assorbite le altre questioni.
- Condanna le convenute e l'intervenuta in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con pagamento a favore dello
Stato ex art. 133 TUSG, anche delle spese prenotate a debito.
Così deciso il 26.03.2025
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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