Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00876/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Massimo Nicosia e Francesco Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
del provvedimento di Ammonimento” n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, notificato il -OMISSIS-;
della Comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata il successivo -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. NN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il “provvedimento di Ammonimento” n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, adottato sulla base dell’art. 11 del decreto legge 11/2009, con il quale il ricorrente è stato invitato “ a cessare immediatamente dai comportamenti oggetto del provvedimento ed a tenere una condotta conforme a legge ”.
Il ricorrente afferma di aver avuto una relazione con la controinteressata, la Sig.ra -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- dopo averla conosciuta nel dicembre 2023 su un sito per incontri tra adulti, relazione che si sarebbe trasformata in una frequentazione, poi interrotta dalla stessa controinteressata nel giugno del 2024.
Nel chiedere l’annullamento del provvedimento sopra citato si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 8, comma secondo, del decreto-legge 11/2009 e del diritto del ricorrente ad essere personalmente ascoltato;
2. la violazione dell’art. 8, comma secondo, del decreto-legge 11/2009, oltre l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, per omesso esame di persone informate e dei principi di equità e bilanciamento nella ponderazione del fatto, oltre al difetto di istruttoria e la violazione dell’obbligo di motivazione, di cui all’art. 3 della l. n. 241 del 1990;
3. l’omesso esame della domanda di bonaria composizione ex art. 1, c. 2, TULPS, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di ponderazione e di bilanciamento e la violazione della legge 241/90, con particolare riferimento agli artt. 7-10, oltre alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il provvedimento impugnato avrebbe omesso di prendere in esame l’“ Istanza di bonaria composizione ai sensi dell’art. 1, c. 2, del TULPS ”, proposta dal ricorrente nel suo “ Atto di intervento e di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7, 8 e ss. della legge 241/1990 ”, istanza che sarebbe stata presentata in conseguenza dell’asserito fraintendimento di rapporti e intenzioni;
4. l’invalidità per mancata considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto i contatti anche telefonici e tramite messaggi whatsapp, sarebbero proseguiti nel tempo in regime di reciprocità, anche successivamente all’interruzione della relazione, sicché non potrebbe ravvisarsi alcuno stato d’ansia, né timore per la propria vita con conseguente inconfigurabilità della fattispecie contestata;
5. la violazione dell’art. 8, comma secondo, del decreto-legge 11/2009, oltre all’ultroneità ed esondazione della motivazione e la violazione del principio di tassatività e dimostrabilità del fatto;
6. l’eccesso di potere e difetto di motivazione sotto altri profili, in ragione dell’inesistenza di una condotta lesiva alla base del provvedimento impugnato;
7. il difetto di motivazione, lo sviamento dalla causa tipica e la violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 41 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Si è costituito il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il provvedimento impugnato trova il presupposto nel fatto che la Sig.ra -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, il -OMISSIS-, aveva presentato presso la Questura, un’istanza di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009 convertito con Legge n. 38/2009, evidenziando che a seguito di una serie di incontri intervenuti con il ricorrente, successivi ad una conoscenza su una nota app di incontri, sarebbe emersa una crescente possessività del ricorrente, poi culminati nella decisione di chiusura definitiva della relazione, intervenuta nel giugno 2024.
Malgrado ciò il ricorrente avrebbe persistito nell’invio di messaggi e telefonate, nel presentarsi sotto casa della richiedente senza preavviso, cercando pretesti per poter entrare nell’abitazione, rappresentandole il desiderio di voler continuare la frequentazione.
A seguito della camera di consiglio del 16 dicembre 2025 e con ordinanza n. 2106/2025, questo Tribunale ha rilevato all’Amministrazione resistente la necessità di “ acquisire i file audio (anche trascritti) che il ricorrente sostiene di aver inviato alla Questura il -OMISSIS- e in sede di partecipazione procedimentale, unitamente al complesso dei messaggi e dell’attività istruttoria esperita e alla base del procedimento di cui si tratta ”.
L’Amministrazione ha poi depositato la documentazione relativa alla trascrizione di alcuni messaggi intercorsi tra le parti.
La legittimità di detto adempimento è stata contestata dal ricorrente, che ha rilevato come la Questura avrebbe omesso dal trasmettere una parte ulteriore della documentazione, a sua volta già trasmessa dallo stesso ricorrente all’Avvocatura di Stato con la nota del -OMISSIS-, consistente in quattro file JPEG e i sei file PDF, “ aventi ad oggetto conversazioni via WhatsApp tra -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- ”.
Il ricorrente ha presentato, pertanto, un’ulteriore istanza istruttoria riferita ai messaggi sopra citati, in quanto da questi ultimi (così come poi depositati dallo stesso ricorrente) si desumerebbe una relazione caratterizzata da un alternarsi di dichiarazioni e sentimenti, incompatibili con il presunto stato di terrore rappresentato dalla controinteressata e alla base del provvedimento di ammonimento.
All’udienza del 28 aprile 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
IT
1. Il ricorso è da accogliere, risultando fondate le censure laddove si evidenzia l’emergere di un difetto di istruttoria e di motivazione.
1.1 È necessario premettere che il provvedimento ora impugnato risulta motivato in considerazione del venire in essere di alcune condotte persecutorie, asseritamente poste in essere dall’attuale ricorrente e consistenti nell’invio insistente di messaggi e telefonate, nel presentarsi sotto casa dell'istante senza preavviso, cercando pretesti per poter entrare nell'abitazione, al fine di poter rappresentare alla richiedente il desiderio di voler continuare la frequentazione, noncurante della volontà contraria della stessa; l'inviarle regali;
1.2 Sempre dal provvedimento impugnato si desume “ che -OMISSIS- -OMISSIS-manifesta ambivalenza nella percezione del proprio comportamento e degli effetti prodotti sulla richiedente, alternando parole di scuse alla negazione e/o minimizzazione di propri atteggiamenti tra i quali: lo sfilarsi la cintura e sbatterla con forza sul letto dove -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-era sdraiata o l'affermare che per lui il capitolo NO VAX era più grave del femminicidio, argomento quest'ultimo definito da lui non rilevante; il chiederle "non hai paura che ti possa fare del male ?".
Si afferma ancora che le citate condotte avrebbero cagionato nella controinteressata “ un perdurante stato di ansia e di paura, ingenerando nella stessa uno stato di allerta e preoccupazione, tanto da rivolgersi ad un centro antiviolenza ed ai Carabinieri, anche in considerazione della possibilità che -OMISSIS--OMISSIS-possa permanere a Firenze per la frequenza di un corso professionale ”.
1.3 Detti elementi e circostanze vanno interpretati avendo a riferimento la natura, le funzioni e i presupposto necessari per far luogo ad un provvedimento di ammonimento.
1.4 Se è vero che quest’ultimo assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, prescindendo dall’acquisizione di prove compiute, è altrettanto indubitabile che lo stesso provvedimento necessiti di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit , l’esistenza di atti persecutori ex artt. 7 e 8, D.L. n. 11 del 2009 (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 04/04/2022, n. 254).
1.5 Si è affermato, infatti, che il provvedimento di ammonimento, pur non prevedendo l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, richiede la sussistenza di elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di "ansia e paura" nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato (Cons. di Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958; Cons. di Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599; Cons. di Stato, sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486).
1.6 Nel caso di specie sono del tutti assenti gli elementi e le circostanze idonee a costituire detto quadro indiziario, in quanto dai messaggi depositati dall’Amministrazione e dal ricorrente (questi ultimi non contestati dall’Amministrazione), si desume l’esistenza di un rapporto caratterizzato da oscillazioni emozionali e da continue contraddizioni, che di fatto non sono state adeguatamente valutate dall’Amministrazione.
1.7 Dette circostante, nel loro insieme, oltre a non integrare quell’attendibilità necessario per integrare un idoneo supporto motivazionale, non consentono di comprendere sulla base di quali presupposti sia fondato il convincimento circa l’esistenza di una condotta persecutoria da parte dell’attuale ricorrente.
1.8 Risulta accertato che i contatti anche telefonici e tramite messaggi whatsapp siano proseguiti nel tempo in regime di reciprocità, anche dopo l’asserita fine della relazione.
1.9 Dalle conversazioni trascritte emerge che la controinteressata non era spaventata né impaurita, avendo affermato più volte di non considerare il ricorrente una persona pericolosa, riconoscendo al massimo un modo “strano” di manifestare affetto e vicinanza.
2. Sempre dai messaggi si desume che la controinteressata aveva affermato che “ non è che non mi faccia piacere vederti ”, suggerendo al ricorrente di contattarla da altri numeri per sentire la sua voce, ammettendo che il ricorrente non l’avrebbe assillata (affermazione peraltro posta in essere in un periodo in cui la frequentazione sarebbe stata interrotta), ipotizzando anche la possibilità di rivedersi trascorrendo qualche giorno al mare insieme.
2.1 La stessa controinteressata ha confermato di aver accettato di incontrare il ricorrente dopo la fine della relazione e in un contesto nel quale le conversazioni erano effettivamente proseguite, circostanze queste ultime che avrebbero dovuto essere adeguatamente considerate dall’Amministrazione.
2.2 Si consideri, infatti, come dall’allegato 8 del verbale di sommarie informazioni del -OMISSIS- la controinteressata afferma che è preoccupata esclusivamente per la proposta transattiva ricevuta dall’avvocato e che non ha un contatto telefonico con il -OMISSIS- da circa due mesi.
2.3 Anche il riferimento contenuto alla cintura sul letto che avrebbe sbattuto il ricorrente durante i loro incontri erotici non è sufficiente a sostenere la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto fa riferimento ad una condotta che, pacificamente, si era svolta durante la frequentazione dei soggetti in questione, condotta quest’ultima in relazione alla quale risulta incontestato il consenso della controinteressata.
2.4 Per quanto riguarda poi gli incontri avvenuti dopo la fine della relazione, che sarebbero stati al massimo tre (circostanza quest’ultima anch’essa incontestata dall’Amministrazione), va evidenziato come questi ultimi non solo sono stati consenzienti, ma nemmeno la controinteressata ha contestato di aver anche solo percepito, nel corso di questi ultimi, una qualche forma di violenza o di minaccia, circostanza che non può che apparire diretta a confermare quanto sostenuto dal ricorrente e che quindi, in quella fase, fosse in corso un chiarimento circa l’esito della relazione.
2.5 L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto valutare approfonditamente dette circostanze dedotte dal ricorrente nella fase di partecipazione procedimentale, acquisendo degli elementi idonei a confermare l’asserita esistenza di quella “paura di lesioni fisiche quali tremori alle mani ed insonnia” e, ciò, senza limitarsi a recepire acriticamente il racconto della presunta vittima.
2.6 In sostanza il quadro sopra delineato e quindi i continui messaggi proseguiti dopo la chiusura della relazione, le frequentazioni, lo scambiarsi di sentimenti e situazione di vita personali, risulta difficilmente compatibile con l’emergere di un tale stato d’ansia, da determinare un pericolo per la propria incolumità e, ciò, con l’effetto che il provvedimento impugnato finisce per essere motivato sulla base di argomentazioni stereotipate e prive di un’istruttoria sufficiente.
2.7 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini di cui alla parte motiva, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità di tutte le parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NN CC, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NN CC | RI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.