Ordinanza collegiale 6 novembre 2018
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 17 maggio 2019
Sentenza 17 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 17/12/2023, n. 19081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19081 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2023
N. 19081/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11638/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11638 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Chiara lo Mastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Giorgio Carta in Roma, viale Parioli, n. 55;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS-, con la quale il capo del II Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha disposto il proscioglimento del ricorrente «dalla ferma prefissata di un anno per esito-OMISSIS-degli accertamenti diagnostici», collocandolo in congedo illimitato;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava la determinazione con la quale il capo del II reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha disposto il proscioglimento del ricorrente « dalla ferma prefissata di un anno per esito-OMISSIS-degli accertamenti diagnostici », collocandolo in congedo illimitato.
1.1. In particolare, il ricorrente era risultato-OMISSIS-agli accertamenti diagnostici per l’uso (anche saltuario od occasionale) di -OMISSIS-, a seguito dell’espletamento di un -OMISSIS-, nell’àmbito di un programma di controlli preventivi mensili tra il personale militare.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione degli atti gravati: nondimeno, all’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2018, il Collegio, anche alla luce della documentazione sanitaria depositata dall’esponente, disponeva verificazione per accertare la correttezza degli esami in precedenza espletati.
3.1. L’adempimento istruttorio faceva emergere che « a) gli esami effettuati presso il 7^ Reggimento difesa NBC “-OMISSIS-” e presso il Servizio di -OMISSIS-, siano stati effettuati nel rispetto della catena di custodia e utilizzando metodiche analitiche internazionalmente validate; b) l’esame effettuato [dal ricorrente] su -OMISSIS- non esclude l’uso occasionale della sostanza; c) la positività riscontrata non è attribuibile ad una breve esposizione al fumo passivo come dimostrato dalle attuali evidenze scientifiche ».
4. Parte ricorrente impugnava, con motivi aggiunti, l’esito dell’accertamento istruttorio: anche a questo gravame era unita istanza cautelare interinale che, chiamata alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2019, veniva respinta con ordinanza confermata da Cons. Stato, sez. IV, ord.,-OMISSIS-.
5. Infine, alla pubblica udienza del 10 novembre 2023 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Terminata l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’unico articolato motivo di ricorso.
6.1. In particolare, viene dedotto l’eccesso di potere per travisamento di fatto ed errata applicazione della scienza medica. Nel caso in esame si sarebbero, infatti, riscontrate gravi violazioni del protocollo in merito alla repertazione ed all’analisi del campione. Ulteriormente, il ricorrente si lamenta delle modalità con cui sono stati espletati gli accertamenti, tali da incidere negativamente sulla correttezza della profilassi seguita e sulla conseguente genuinità dell’esito. Secondo l’esponente, inoltre, le procedure utilizzate non sarebbero idonee a preservare e garantire l’identità del soggetto. Allo stesso modo vi sarebbe un deficit circa la modalità di trasporto e di conservazione dei campioni. In aggiunta, si censura il provvedimento sotto il profilo della carenza istruttoria posto che, come previsto dal regolamento che disciplina la materia, si sarebbe reso necessario da parte dell’amministrazione un nuovo test di revisione piuttosto che un mero parere tecnico sulle risultanze di un esame già effettuato. Infine, viene contestato il risultato del test in merito alle risultanze emerse.
6.2. Con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente censura invece l’accertamento tecnico effettuato dall’organo verificatore in quanto errato, illogico ed ingiusto. In particolare, il verificatore non avrebbe proceduto ad un contradditorio con le parti e non avrebbe reso gli opportuni chiarimenti in merito al giusto espletamento della procedura, limitandosi a statuire genericamente la correttezza della stessa.
7. Nessuna doglianza è meritevole di accoglimento.
7.1. Le censure formulate – con il ricorso principale e con i motivi aggiunti – possono essere trattate congiuntamente in quanto tra loro intimamente connesse.
8. Preliminarmente, con riguardo alle contestazioni relative alla relazione di verificazione, occorre precisare che « si è al cospetto di attività dianoetica, accertativa o valutativa di un organismo, pubblico o privato, estraneo al litisconsorzio processuale, e alle parti in causa ed autore di un atto che sostanzia integrazione delle conoscenze o delle cognizioni del giudice, atto quindi non avente in alcun modo valore provvedimentale e conseguentemente insuscettibile di impugnazione » in sé (cosí, recentemente, Tar Lazio, sez. III, -OMISSIS-): ne consegue che eventuali doglianze avanzate contro la stessa verranno trattate come argomentazioni difensive a sostegno delle ragioni spiegate con il ricorso introduttivo.
8.1. Va poi precisato come il ricorrente, volontario in ferma prefissata di un anno, è stato dichiarato prosciolto dalla ferma per esito-OMISSIS-degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 957, comma 1, lett. c) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ord. mil.), con il conseguente collocamento in congedo illimitato.
8.2. Tale positività è stata accertata non solo dal Policlinico militare – Dipartimento di medicina –Unità operativa complessa di patologia clinica -OMISSIS- e, successivamente, confermata dal Dipartimento scientifico II reparto – Servizio di tossicologia del policlinico militare Celio -OMISSIS- il successivo 14 febbraio 2018, ma anche dal parere reso dal Dipartimento scientifico II reparto – Servizio di tossicologia e chimica bromatologica del policlinico militare Celio -OMISSIS- del 3 aprile 2018 richiesto a seguito della contestazione dell’odierno ricorrente.
8.3. Orbene, dalla documentazione in atti nessuna anomalia o irregolarità procedurale può essere riscontrata nell’attività posta in essere dall’amministrazione.
8.4. Come emerge dall’accertamento istruttorio « le procedure utilizzate dal servizio sanitario del 7^ Reggimento difesa NBC “-OMISSIS-”, in particolare per quanto attiene la raccolta, l’etichettatura, la sigillatura e la custodia del campione sono state effettuate conformemente alla procedura ». In particolare, la raccolta del materiale biologico analizzato è avvenuto nel rispetto dei protocolli previsti e con la partecipazione diretta del ricorrente, il quale ha poi sottoscritto il relativo verbale di prelievo del campione di urina e di trasmissione del campione, attestandone la corretta esecuzione.
8.5. Quanto all’idoneità della procedura a preservare e garantire l’identità del ricorrente, la verificazione ha ampiamente evidenziato come nell’espletamento dell’esame vi fosse sufficiente garanzia di identificazione, essendo ciò assicurato mediante l’impiego di un univoco codice identificativo. Nello specifico, può leggersi come « è riportato correttamente il codice identificativo del campione […] tale identificativo permette l’attribuzione dello stesso alla persona sottoposta ad accertamento »: difatti, tale codice funge da « catena di custodia » per le analisi poste in essere successivamente ed è costantemente riportato negli atti seguenti.
8.6. Circa l’attendibilità del risultato del test , si ritiene che la stessa sia immune da censure in quanto è stata utilizzato come metodo diagnostico la gas cromotografia e la spettrometria di massa che – come evidenziato dal verificatore e sostanzialmente incontestato – sono considerati a livello internazionale esami gold standard per la conferma di sostanza stupefacenti. Può precisarsi come in medicina, il gold standard è l’esame diagnostico maggiormente condiviso dagli esperti per confermare un determinato dubbio diagnostico, al quale ogni altro esame deve rapportarsi per avere validità diagnostica.
8.7. Quanto alla possibilità di ricondurre tale positività al c.d. fumo passivo , va osservato in primo luogo come tale rischio non emergeva dall’anamnesi condotta prima della raccolta del campione, essendo ciò allegato unicamente successivamente alla contestazione. In ogni caso, va osservato come la scienza medica sia concorde nel ritenere che l’esposizione ad aria inquinata dal fumo di cannabis non abbia la capacità di contaminare i valori dei campioni biologici nei test , salvo situazioni eccezionali che non emergono nel caso di specie (tale non può essere, infatti, la partecipazione ad una festa ove altri assumevano -OMISSIS-).
8.8. In relazione, poi, alla negatività del test tricologico al quale il ricorrente si è sottoposto volontariamente, si evidenzia come l’esito di tale esame non escluda l’assunzione di sostanza stupefacenti nel periodo precedente il prelievo: conseguentemente, ciò non incide, in alcun modo, sulla validità degli esiti positivi degli accertamenti operati dall’amministrazione. La verificazione sul punto è chiara nel precisare che « la -OMISSIS- non è il substrato idoneo a fornire informazioni sull’uso occasionale di sostanza stupefacenti, studi scientifici evidenziano come tale tipo di esame si-OMISSIS-solo in seguito ad un uso cronico della sostanza ». Conseguentemente, a fronte di due esami dagli esiti contrastanti deve darsi preferenza a quello che trova il maggior favore nella scienza di riferimento (ossia quella medica), non essendo emersi elementi eccezionali che possano far dubitare della correttezza della procedura secondo il gold standard seguita dall’amministrazione.
9. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre alle spese della liquidazione, già liquidate con l’ordinanza cautelare e che pone definitivamente a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.