Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1230/2019 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
31.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1230/2019, avente ad oggetto: infortunio sul lavoro
TRA
, nato il [...] a [...] – CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Amerigo Cetrato, presso il cui studio C.F._1
legale sito in ito in Belvedere M.mo (CS), alla Via G. Fortunato, n. 89/A, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. - P.I. ), in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
dott.ssa in virtù di delibera del C.d.A. 154/98 e degli artt. 16 e 17 D. L.vo 29/93, CP_2
Ilario Antonio Storace, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Cosenza alla Via Isonzo
n. 48 (Avvocatura ). CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 10.07.3019 parte ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società NI e figli srl in qualità di manovale a tempo Pt_2
determinato con qualifica di operaio specializzato, CCNL Agricoltura-florovivaisti; che in data
21.11.2017, alle ore 14:45 circa, mentre svolgeva le proprie mansioni, nello scendere dal cassone di un camion aziendale, scivolava cadendo pesantemente a terra;
che a seguito del sinistro, riportava una "frattura-lussazione esposta TT sin" che rendeva necessario il suo trasporto presso il locale presidio sanitario e il successivo ricovero presso l'U.O. di Ortopedia della Casa di Cura Cascini di
Belvedere Marittimo, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di toilette della ferita con sutura capsulas tt e posizionamento di tutore gessato;
che l' , con comunicazione del 19.07.2018, CP_1 accertava la menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 12% sulla base della seguente diagnosi: “arto inferiore sx: cicatrice cutanea ipocromica reg. malleolare interna;
arto inferiore sx: esiti di frattura-lussazione esposta malleolo tibiale;
arto inf. sx: limitazione di 4 della tibio tarsica con sub”; che avverso tale valutazione, il ricorrente presentava opposizione in data 25.10.2018, producendo una relazione medico-legale redatta dal dott. che attestava un'invalidità Persona_2
permanente complessivamente valutabile nella misura del 17%, evidenziando anche una lesione del nervo tibiale posteriore non considerata dall' . CP_1
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di accertare il verificarsi dell'infortunio lavorativo del
21.11.2017; accertare e dichiarare che a causa del predetto infortunio riportava un grado di inabilitò pari almeno al 17%, conseguentemente condannare l' alla corresponsione della relativa rendita CP_1 da inabilità permanente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che a seguito di unificazione CP_1
dei postumi per l'infortunio oggetto di lite (12%) a quelli dell'1% del caso n. 501831669 e del 6% per il caso n. 501835650, il danno raggiungeva il 19% con conseguente costituzione ed erogazione di una rendita in favore del Chiedeva di conseguenza che ogni e qualsiasi maggior percentuale Pt_1
che fosse riconosciuta giudizialmente per l'evento del 27.11.2017 per cui è causa dovesse essere unificata ai postumi pregressi, portando dunque a una maggiorazione della rendita (attualmente del
19%) già in corso di erogazione. Nel corso del giudizio veniva esperita istruttoria orale e disposta CTU medico legale e la controversia
è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente, deve precisarsi che la presente fattispecie ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1
di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta CP_1 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
§ 3. Ciò posto, si osserva che dall'escussione dei testi intimati da parte ricorrente – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per la precisione del narrato e l'assenza di evidenti ragioni di animosità nei confronti della parte resistente – è emerso che il sinistro si è verificato in data
21.11.2017.
Sul punto, particolarmente significativa appare la testimonianza del datore di lavoro Testimone_1
(Cfr. verbale del 13.03.2024), il quale ha confermato che l'infortunio è avvenuto nel primo giorno di lavoro del ricorrente, precisando: "Stavamo scaricando il camion insieme ad altri dipendenti e ai proprietari della casa della signora dove ci eravamo recati per realizzare delle Parte_3
opere vivaistiche, quando il , scendendo dal cassone del camion scivolò e cadde a terra. Pt_1
Ricordo che si era fatto male alla gamba sinistra, c'era molto sangue e si lamentava molto".
Tale ricostruzione trova pieno riscontro anche nella deposizione del teste (cfr. verbale Testimone_2
del 13.03.2024), anch'egli presente al momento del sinistro, il quale ha riferito: "Io, il ricorrente ed il sig. stavamo scaricando degli strumenti di lavoro dal camion per il lavoro da Testimone_1
svolgere presso la casa della signora quando il ricorrente scivolò e cadde a terra. Ricordo Pt_3
che si fece male e vidi del sangue uscire dal piede sinistro".
Ad ulteriore conferma la testimonianza della signora (cfr. verbale del 12.10.2022), Parte_3
proprietaria dell'immobile presso cui dovevano essere eseguiti i lavori, la quale ha dichiarato di aver assistito personalmente all'incidente, precisando: "il ricorrente era venuto a casa mia in Belvedere
C.ra Santa Litterata intorno alle 14,00/1430 circa per sistemarmi il giardino insieme al sig
[...]
Titolare della ditta e in quella occasione vedevo il cadere dal Cassone del Tes_1 Parte_1
Camion con il quel erano venuti a lavorare a casa mia". La teste ha anche aggiunto di aver prestato immediato soccorso al lavoratore: "io stessa immediatamente ho provveduto a soccorrerlo perché perdeva sangue da una gamba [...] Ricordo però di aver provveduto io stessa nell'immediatezza a legare la gamba per fermare l'emorragia".
Le deposizioni testimoniali, tutte pienamente attendibili e convergenti tra loro, confermano dunque inequivocabilmente sia l'esistenza dell'infortunio, sia la sua verificazione in occasione di lavoro, essendo il sinistro accaduto mentre il ricorrente svolgeva le proprie mansioni di operaio vivaista alle dipendenze della ditta . Le testimonianze convergono inoltre nell'indicare con precisione la Pt_2
dinamica dell'incidente (scivolamento durante la discesa dal cassone del camion), il punto di lesione
(gamba/piede sinistro) e la gravità del trauma (presenza di copiosa perdita ematica che ha richiesto immediato soccorso).
Inoltre, il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che parte ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che, congruenti con l'evento traumatico occorso il 21.11.2017 nell'espletamento della sua attività lavorativa, hanno determinato una diagnosi di "Lieve zoppia alla deambulazione in paziente affetto da postumi di frattura esposta malleolo interno caviglia sinistra.
Postumi di frattura del corpo del calcagno piede sinistro. Sindrome del tunnel tarsale da lesione parziale del nervo tibiale posteriore. Esiti cicatriziali da ferite lacero contuse".
Per la valutazione del danno, il CTU ha fatto riferimento ai seguenti items tabellari del D.M.
12/7/2000:
- Anchilosi della caviglia in posizione favorevole (cod. 293): 5% dei 12% previsti
- Esiti di frattura del calcagno (cod. 296): 4% degli 8% previsti
- Paralisi totale dello sciatico popliteo interno (cod. 170): 5% dei 18% previsti
- Cicatrici cutanee non interessanti il volto (cod. 37): 3% dei 12% previsti
Il consulente, procedendo a una valutazione complessiva del danno trattandosi di lesioni concorrenti, ha concluso per il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica del 15% con decorrenza giugno 2018, considerando il dolore alla caviglia e al piede sinistro con la limitazione funzionale, la lesione nervosa, il danno estetico, nonché l'età del periziato e le sue soggettive potenzialità.
Il consulente ha evidenziato, con argomentazioni ineccepibili, e corrispondenti alla documentazione sanitaria in atti e agli esiti della visita peritale effettuata, le ragioni secondo cui la patologia riscontrata può essere collegata eziologicamente all'infortunio occorso.
Tale valutazione comporta l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un indennizzo in conto capitale.
Va rilevato che, essendo la malattia de qua denunciata successivamente al 25.7.2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n° 38 del 23.2.2000, è al regime introdotto da detta norma che occorre far riferimento.
Come è noto, la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Da quanto sinora detto appare chiaro che in relazione alla percentuale di menomazione psicofisica dedotta e richiesta dalla ricorrente può essere riconosciuto l'indennizzo in conto capitale nella misura del 15% in ragione dell'infortunio del 21.11.2017.
Tuttavia, occorre coordinare gli esiti dell'accertamento giudiziale di cui innanzi con quanto rappresentato dall' nella memoria di costituzione in merito alla successiva unificazione dei CP_1
postumi dell'infortunio per cui è causa (originariamente riconosciuto nella misura del 12%) con altri del caso n. 501831669 (nella misura dell'1%) e del caso n. 501835650 (nella misura del 6%), per un danno complessivo del 19% con conseguente costituzione ed erogazione di rendita, circostanza da ritenersi pacifica in quanto non contestata dalla parte ricorrente.
Da ciò consegue che la maggiore percentuale del 15% riconosciuta giudizialmente in questa causa per l'evento del 27.11.2017 deve essere unificata ai postumi pregressi, conducendo ad una proporzionale maggiorazione della rendita (attualmente del 19%) già in corso di erogazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda può essere accolta e, conseguentemente, va condannato l' a corrispondere alla parte ricorrente una maggiorazione della rendita già in CP_1
godimento ed attualmente del 19% in conseguenza dell'infortunio professionale del 27.11.2017, da valutarsi nella misura del 15% a partire dal mese di Giugno 2018, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Amerigo Cetraro.
In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere poste a carico dell' le spese CP_1 della compiuta CTU, liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che
[...] in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 21.11.2017, ha subito una Pt_1 menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 15% con decorrenza dal mese di
Giugno 2018;
2) Condanna l' , in persona del direttore pro tempore, al pagamento in favore di CP_1 [...]
di una maggiorazione della rendita già in godimento ed attualmente del 19% in Pt_4 conseguenza dell'infortunio professionale del 27.11.2017, da valutarsi nella misura del 15%
a partire dal mese di Giugno 2018, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
3) Condanna l' , in persona del direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali CP_1
in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 4.638,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Amerigo Cetraro;
4) Pone le spese relative alla espletata CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Paola, 03.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso