Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/07/2025, n. 6747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6747 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06747/2025REG.PROV.COLL.
N. 07606/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7606 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00266/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. 12/2021 il Questore della Provincia di Verona ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, ex art. 22 del d.lgs. 286/1998, avanzata dalla cittadina marocchina, signora -OMISSIS- odierna appellante, titolare del permesso di soggiorno n. 12759613 con validità annuale scaduto il 31 gennaio 2019.
1.1. La Questura ha motivato il provvedimento di diniego contestando alla straniera un profilo di pericolosità sociale, desunto dai precedenti penali relativi a plurimi reati in materie di sostanze stupefacenti, come analiticamente riportati nel decreto gravato; ed anche la sua mancata presentazione alle convocazioni per il fotosegnalamento, di cui all’art. 5 co 2 bis del d.lgs. 286/1998.
2.1. Il Tribunale, con la sentenza n. 266 del 22 febbraio 2023, ha respinto il ricorso.
2.3. Avverso tale sentenza è insorta l’odierna ricorrente con atto di appello notificato in data 25 agosto 2023, riproponendo, in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata, i medesimi motivi di ricorso in primo grado e depositando in data 30 maggio 2025 memoria ex art. 73 c.p.a.
3. L’Amministrazione dell’interno non si è costituita in giudizio.
4. Con ordinanza n. 4505 del 9 novembre 2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a.
5. L’appello non è fondato.
5.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che risulta indubbio che i fatti, definitivamente accertati ed infra meglio richiamati, risultano gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale del reo, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e siano, perciò, integrate tutte le condizioni per rifiutare alla straniera l’invocato titolo di soggiorno.
5.2. Nel decreto impugnato, infatti, il Questore di Verona ha fatto espresso richiamo alle citate disposizioni preclusive al rilascio del titolo di soggiorno, là dove ha espressamente menzionato: “l’art.4, comma 3, del D.lgs. 286/98, n. 286 e s.m.i., che vieta l'ammissione in Italia dello straniero "...che risulti condannato..., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero...e per reati inerenti le sostanze stupefacenti". Ai sensi del citato art. 4-bis del D.lgs. 286/98 e s.m.i. "Ai fini di cui al presente Testo Unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società"; l’art. 5 comma 5 del D.lgs. 286 del 98”.
5.3. Nella fattispecie in esame la Questura risulta, per vero, non essersi limitata all’oggettiva constatazione della natura ostativa del reato commesso dalla richiedente il titolo, ma aver provveduto a una valutazione della pericolosità della straniera in concreto. Si legge ancora nel decreto impugnato che “in data 28 agosto 2018 la richiedente era stata tratta in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona ed associata alla locale Casa Circondariale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio unitamente ad un connazionale; …nello specifico entrambi erano stati trovati in possesso di gr. 52,707 di cocaina, un bilancino elettronico e denaro contante per euro 3.454,00, come risulta dal verbale dei Carabinieri in pari data”. D’altro canto, la cittadina marocchina, non ha documentato, né nel corso del procedimento, né nel giudizio l’esistenza di elementi che l’Amministrazione avrebbe dovuto bilanciare rispetto alla pericolosità desumibile dalla condotta dalla stessa tenuta nel corso degli anni e, in particolare, dal fatto che la straniera è stata tratta anche in una successiva occasione (mese di maggio 2029) sempre per reati connessi ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti; denunzia sfociata in una condanna a due anni e nove mesi di reclusione, anche in ragione dell’accertato inserimento con un ruolo non marginale in un’organizzazione criminale.
5.4. Nel caso di specie, come appena ricordato, ricorrono plurime condanne passate in giudicato, in relazione a fatti gravi e reiterati, l’ultima delle quali come detto per violazione del d.P.R. 309/1990, per la quale la cittadina straniera è stata condannata alla pena sopra richiamata.
5.5. Tali comportamenti evidenziano inoltre l’aggravante della recidiva, che il legislatore considera sintomatica di pericolosità sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte illecite serbate, e che perciò danno luogo ad un incremento della pena.
5.6. La motivazione del diniego, resa dall’amministrazione, è dunque, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di pericolosità che oggettivamente ne deriva, in concreto pienamente sufficiente.
6. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
6.1. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la cittadina marocchina odierna appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.