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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 807/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAVERO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA con Studio in Rho, via Martinelli n. 55, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. ), in personal Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BORGINI MATTEO e dell'avv.
PARISI PASQUALE, elettivamente domiciliata preso i difensori in Varese, via Morazzone n. 2 come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare la signora creditrice nei confronti della “ Parte_1 [...]
” con sede in Varese, Piazza XXVI Maggio n. 1, in persona del legale Parte_2
pagina 1 di 8 rappresentante pro tempore, P.IVA della somma di euro 12.378,74 o di quella P.IVA_2
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
• per l'effetto condannare la “ ” con sede in Varese, Parte_2
Piazza XXVI Maggio n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA
, al pagamento della somma di euro 12.378,74, o quella maggiore o minore somma P.IVA_2
che sarà ritenuta di giustizia a seguito del giudizio, oltre interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo, in favore della signora Parte_1
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, a prova contraria, indicando quale teste la signora con studio in Arese Viale dei Platani n. 6 Testimone_1
1) Vero che nel corso della Fiera degli sposi di Novegro del 2021 la signora della Parte_3
ha visitato lo stand dove si trovava la signora Parte_2 Parte_1
2) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 1 la signora ha presentato alla signora Pt_1
la signora come la titolare dell'Agenzia Viaggi Profumi Testimone_1 Parte_3
d'Oriente dove l'attrice al tempo collaborava.
3) Vero che nel corso delle Fiere degli sposi di Novegro del 2021 e del 2022 la signora
[...] promuoveva l'agenzia viaggi . Pt_1 Parte_2 Parte_4
4) Vero che nel corso delle Fiere degli sposi di Novegro del 2021 e del 2022 la signora
[...] distribuiva biglietti da visita dell'agenzia viaggi . Pt_1 Parte_5
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre contributo unificato versato, Iva, Cpa
e spese generali come per legge e spese di mediazione sostenute.”;
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere le domande formulate dalla SI.ra
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi.
Si chiede, inoltre, ammettersi prova per testi della SI.ra , di Arese (MI), sul Testimone_1
seguente capitolo di prova:
1. Vero che, come da corrispondenza che si mostra alla teste (doc 6 del fascicolo della con-venuta), la SI.ra ha corrisposto nel settembre 2020 e nel settembre 2021 alla SI.ra Parte_3 [...]
a somma, rispettivamente, di € 600, per un totale di € 1.200, per consentire alla medesima Pt_1
SI.ra di partecipare, come da sua richiesta e nel suo esclusivo interesse, alla Fiera di Pt_1
Novegro, presso lo stand della SI.ra ? “ Testimone_1
pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo di accertare il credito dalla stessa vantato nei Parte_1
confronti della convenuta a titolo di compensi provigionali in relazione agli anni 2021, 2022 e 2023 pari ad euro 12.378,74 e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al pagamento del predetto importo ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi moratori fino al giorno dell'effettivo soddisfo.
Ha dedotto di operare nel mondo del turismo quale libera professionista e di avere iniziato nel 2021 una collaborazione con l'Agenzia convenuta per promuovere la vendita di servizi e prodotti turistici. Le condizioni della collaborazione erano riportate nella lettera di incarico dell'ottobre
2020 dove venivano concordate anche le provvigioni. In particolare, le era riconosciuta una provvigione nella percentuale fissa del 75% sul margine netto dell'agenzia per i prodotti turistici da catalogo o viaggi su misura intermediati e da concordare di volta in volta per ogni singolo contratto, comunque non al di sotto del 75% del margine applicato in fattura dedotte eventuali spese previste per legge, per i prodotti o servizi turistici a diretta organizzazione dell'agenzia. La collaborazione continuava sino al gennaio 2023. Al termine del rapporto di collaborazione, pur non essendovi contestazione in ordine alle pratiche effettivamente gestite dalla signora e alle Pt_1 provvigioni già ricevute dalla stessa, l'agenzia si era rifiutata di acclarare in via definitiva l'ammontare del credito alla stessa dovuto. Sulla base dei conteggi operati dalla stessa agenzia ed allegati alla mail trasmessa dalla convenuta in data 28.1.2023, l'attrice aveva maturato un credito complessivo di euro 25.462,11 per gli anni 2020 e 2021 (euro 2.596,35 per il 2021 e di 22.865,75 per il 2022) che, dedotto l'importo di euro 18.091,51 già percepito, portava ad un credito residuo di euro 7.442,60. A tale importo dovevano aggiungersi le commissioni maturate in relazione alle pratiche del 2021 e 2022 per le quali quali non erano condivisi i prospetti dell'agenzia, rispetto alle quali erano dovute commissioni per euro 1.239,50 per il 2021 e di 1.350,00 per il 2022, nonché le commissioni per le pratiche del 2023, per complessivi 2.346,48 euro.
Integrato il contraddittorio, si è costituita la convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pagina 3 di 8 Ha dedotto che i calcoli e le tabelle indicate dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio risultavano difficilmente comprensibili ed erano contestati, posto che dai calcoli effettuati da essa agenzia nella richiamata mail del 28.1.2023 risultava un credito in favore della attrice di soli
2.232,64 euro, somma rispetto alla quale la controparte non aveva emesso fattura. In relazione al
2023 nulla era maturato in favore dell'attrice posto che la collaborazione tra le parti si era conclusa nel mese di gennaio.
All'udienza del 16.10.2024 il giudice proponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la definizione del contenzioso con il riconoscimento in favore dell'attrice dell'importo di euro 8.000,00 omnicomprensivo e la proposta veniva accettata dalla sola parte convenuta;
con ordinanza del
7.11.2024 era ordinato alla convenuta ex art. 186 bis c.p.c. il pagamento dell'importo non contestato di euro 2.232,64 e, ritenute non ammissibili le istanze di prove orali articolate dalle parti, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.3.2025 alla era riservata la decisione.
Considerato in diritto
1. Costituisce circostanza pacifica e non contestata che il rapporto di collaborazione tra le parti, concluso nel mese di gennaio 2023, sia stato regolato, sotto il profilo degli accordi economici, dalla lettera di incarico dell'ottobre 2020 (doc. 1 attrice) in forza della quale era riconosciuto a
“sugli affari proposti dal consulente ed accettati da Parte_1 Parte_6
, che avranno una regolare esecuzione e saranno andati a buon fine, una provvigione del
[...]
75% calcolata in base ai parametri indicati nell'allegato 1”, che prevede: “PRODOTTI
TURISTICI DA CATALOGO O VIAGGI SU MISURA INTERMEDIATI: Parte_6
riconoscerà al Consulente una percentuale fissa del 75% sul margine netto. Per
[...] margine netto di si intende la commissione riconosciuta a Parte_6
, a titolo definitivo, dall'organizzatore del viaggio quale Parte_6 compenso d'intermediazione di ogni affare concluso da su Parte_6 diretta segnalazione del Consulente stesso ed andato a buon fine”; “PRODOTTI E/O SERVIZI
TURISTICI A DIRETTA ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA: Pt_6 Parte_6
riconoscerà al Consulente una percentuale sul margine netto da concordare di volta in
[...]
volta per ogni singolo contratto e cmq non al di sotto del 75% del margine applicato in fattura dedotto di eventuali spese fiscali imposte dalla legge. Per margine di Parte_6
pagina 4 di 8 si intende la differenza finale, al netto degli adempimenti richiesti dalle vigenti norme fiscali, Parte_6 tra i Ricavi conseguiti, sul singolo affare, ed i costi sopportati”; “DIRITTI DI AGENZIA:
[...]
una percentuale del 50% per ogni singolo contratto qualora venissero Parte_6
applicati diritti di agenzia”.
2. Dai conteggi trasmessi dall'Agenzia convenuta con mail del 28.1.2023 (cfr. docc. 4, 5 e 6 attrice) e in gran parte condivisi da (Cfr. tabelle pagg.
3-6 citazione), che anzi Parte_1
costituiscono la base su cui si fonda la pretesa azionata dalla stessa in giudizio, quest'ultima risulta avere maturato compensi provvisionali (sommatoria poste attive) per complessivi euro 2.596,35 nell'anno 2021 (Cfr. doc. 5 attrice) e 22.865,76 per l'anno 2022 (Cfr. doc. 6 attrice), in totale euro
25.462,11.
3. A fronte di tali conteggi, in relazione agli anni 2021 e 2022, la parte attrice afferma che solo per alcune pratiche sarebbero stati commessi “errori di calcolo macroscopici” ed effettua un diverso e proprio conteggio (Cfr. “dovuto secondo tabelle pagg. 7 e 8 ricorso) che la Pt_1
parte convenuta contesta;
la parte convenuta pretende di detrarre dalla sommatoria delle poste attive (compensi provigionali dalla stessa pacificamente riconosciuti ad alcune poste Parte_1
negative (Cfr tabelle sub 5 e 6 attrice) di cui però non fornisce una piena giustificazione né la prova.
Invero, da un lato, la parte attrice la parte attrice non ha fornito documentazione, né ha formulato istanze di prova idonee ad effettivamente provare la misura delle commissioni eventualmente dovute in relazione alle pratiche “controverse” per le quali contesta i conteggi di controparte.
In relazione ad esse, infatti, si è limitata a fornire la prova dei contratti sottoscritti dai viaggiatori e l'importo da essi corrisposto per l'intero viaggio, ma non ha indicato né provato l'importo della commissione riconosciuta all'Agenzia resistente, ovvero il margine netto conseguito dalla stessa sulla pratica, valori che, essi soli, in forza degli accordi contrattuali, costituiscono la base di calcolo delle provvigioni spettanti al consulente.
D'altro canto, tuttavia, l'assenza di documentazione contabile di riscontro impedisce di verificare la fondatezza e la ragione giustificativa delle poste negative riferite alle suddette pratiche che parte convenuta vorrebbe portare in deduzione (Cfr tabelle sub doc. 5 e 6 attrice).
pagina 5 di 8 La Corte di Cassazione ha infatti chiaramente affermato che in tema di agenzia, se il preponente, nei rapporti con l'agente, non si attiene all'obbligo di agire con lealtà e buona fede e non lo informa, fornendogli la necessaria documentazione contabile, degli affari che sono stati conclusi nella zona di esclusiva dell'agente, in sede contenziosa, quest'ultimo ha facoltà di chiedere e ottenere, ai sensi degli artt. 210, c.p.c. , 1749, c.c. , l'esibizione della contabilità del preponente al fine di fornire la prova, della quale è onerato, delle provvigioni dirette e/o indirette a lui spettanti (Cassazione civile
, sez. II , 12/12/2023 , n. 34690; cfr. anche Cassazione civile , sez. II , 12/12/2023 , n. 34690 e
Cassazione civile , sez. II , 12/12/2023 , n. 34690).
Nel caso di specie non risultano in atti le risultanze contabili dell'Agenzia che consentano effettivamente di individuare l'importo delle commissioni oggetto di contestazione (sia dal lato attivo sia dal lato passivo) né la parte attrice ha fatto alcuna istanza in tal senso, sicché gli ulteriori importi pretesi a titolo di commissione non gli possono essere riconosciuti, difettando la prova delle commissioni e del margine netto effettivamente realizzato dall'Agenzia per effetto del buon esito dell'affare.
4. Analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento all'anno 2023, in relazione al quale la parte ricorrente si è limitata a documentare i contratti assertivamente mediati, tuttavia erroneamente calcolando la provvigione sulla base dell'importo versato dal cliente, senza fornire documentazione che consenta effettivamente di individuare la provvigione eventualmente dovuta sulla base degli accordi contrattuali.
5. In tale contesto, nell'odierno giudizio, la base di partenza per il calcolo delle provvigioni dovute non può che essere desunta dai conteggi effettuati dalla resistente come portati dalle tabelle sub doc. 5 e 6 attrice, sulla base dei quali – lo si ribadisce – risulta avere maturato Parte_1
compensi provvisionali (sommatoria poste attive) per complessivi euro 2.596,35 nell'anno 2021
(Cfr. doc. 5 ricorrente) e 22.865,76 per l'anno 2022, in totale euro 25.462,11.
A fronte di tale importo, e considerato l'importo di euro 2.232,64, espressamente riconosciuto come dovuto dalla convenuta (già oggetto di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.) residua da verificare la debenza delle ulteriori somme che la parte convenuta vorrebbe portare in deduzione.
pagina 6 di 8 E' da ritenersi pacifico, in quanto dalla stessa espressamente riconosciuto, che abbia Parte_1 ricevuto provvigioni (“sia tramite pagamenti regolarmente fatturati sia tramite viaggi goduti dall'attrice”) per complessivi euro 18.019,51 (Cfr pag. 6 citazione): fattura 2021 saldata, incluso 4%inps 4.333,68 fattura n 6 2022 saldata, incluso 4%inps 4.216,43 due bonifici in acconto di 3000+4200 7.200,00 viaggio in Grecia 1.860,16 iva su viaggio in Grecia 409,24
Totale ricevuto euro 18.019,51
Pretende inoltre la parte convenuta di portare in deduzione l'importo di euro 835,60 “pari alla rivalsa Inps facoltativa e non concordata tra le parti” (doc. 4) e tuttavia, in assenza della documentazione contabile, non è possibile verificare l'effettiva debenza e la congruità di tale importo che, come tale, non può dirsi provato.
Altrettanto non può dirsi raggiunta la prova della debenza da parte di dell'importo di Parte_1
euro 1.200,00 asseritamente anticipato dalla convenuta per la partecipazione della alla Pt_1
Fiera di Milano del 2021 e 2022 posto che in atti non vi è la prova dei pagamenti effettuati e che neppure tale prova può essere fornita per testi stante il disposto di cui all'art. 2276 c.c.
In tale contesto, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi sussistente un credito in favore della odierna attrice nei confronti della convenuta, pari ad euro 7.442,60 (euro Parte_1
25.462,11 - 18.019,51), comprensivo dell'importo di euro 2.232,64 già oggetto della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 7.11.2024, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
6. Conclusivamente, pertanto, la convenuta Controparte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di a titolo di compensi per l'attività Parte_1
di consulenza dalla stessa svolta sino al gennaio 2023, dell'importo di euro 7.442,60, comprensivo dell'importo di euro 2.232,64 già oggetto della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 7.11.2024, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
7. Visto l'esito del giudizio in relazione alla domanda svolta dalla parte attrice e tenuto conto dell'adesione della parte convenuta alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
- Condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di euro 7.442,60 (comprensivo Parte_1 dell'importo di euro 2.232,64 già oggetto della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 7.11.2024), oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
- Spese di lite integralmente compensate.
Varese, 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FAVERO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA con Studio in Rho, via Martinelli n. 55, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. ), in personal Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BORGINI MATTEO e dell'avv.
PARISI PASQUALE, elettivamente domiciliata preso i difensori in Varese, via Morazzone n. 2 come da procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare la signora creditrice nei confronti della “ Parte_1 [...]
” con sede in Varese, Piazza XXVI Maggio n. 1, in persona del legale Parte_2
pagina 1 di 8 rappresentante pro tempore, P.IVA della somma di euro 12.378,74 o di quella P.IVA_2
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
• per l'effetto condannare la “ ” con sede in Varese, Parte_2
Piazza XXVI Maggio n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA
, al pagamento della somma di euro 12.378,74, o quella maggiore o minore somma P.IVA_2
che sarà ritenuta di giustizia a seguito del giudizio, oltre interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo, in favore della signora Parte_1
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, a prova contraria, indicando quale teste la signora con studio in Arese Viale dei Platani n. 6 Testimone_1
1) Vero che nel corso della Fiera degli sposi di Novegro del 2021 la signora della Parte_3
ha visitato lo stand dove si trovava la signora Parte_2 Parte_1
2) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 1 la signora ha presentato alla signora Pt_1
la signora come la titolare dell'Agenzia Viaggi Profumi Testimone_1 Parte_3
d'Oriente dove l'attrice al tempo collaborava.
3) Vero che nel corso delle Fiere degli sposi di Novegro del 2021 e del 2022 la signora
[...] promuoveva l'agenzia viaggi . Pt_1 Parte_2 Parte_4
4) Vero che nel corso delle Fiere degli sposi di Novegro del 2021 e del 2022 la signora
[...] distribuiva biglietti da visita dell'agenzia viaggi . Pt_1 Parte_5
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre contributo unificato versato, Iva, Cpa
e spese generali come per legge e spese di mediazione sostenute.”;
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere le domande formulate dalla SI.ra
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi.
Si chiede, inoltre, ammettersi prova per testi della SI.ra , di Arese (MI), sul Testimone_1
seguente capitolo di prova:
1. Vero che, come da corrispondenza che si mostra alla teste (doc 6 del fascicolo della con-venuta), la SI.ra ha corrisposto nel settembre 2020 e nel settembre 2021 alla SI.ra Parte_3 [...]
a somma, rispettivamente, di € 600, per un totale di € 1.200, per consentire alla medesima Pt_1
SI.ra di partecipare, come da sua richiesta e nel suo esclusivo interesse, alla Fiera di Pt_1
Novegro, presso lo stand della SI.ra ? “ Testimone_1
pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo di accertare il credito dalla stessa vantato nei Parte_1
confronti della convenuta a titolo di compensi provigionali in relazione agli anni 2021, 2022 e 2023 pari ad euro 12.378,74 e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al pagamento del predetto importo ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi moratori fino al giorno dell'effettivo soddisfo.
Ha dedotto di operare nel mondo del turismo quale libera professionista e di avere iniziato nel 2021 una collaborazione con l'Agenzia convenuta per promuovere la vendita di servizi e prodotti turistici. Le condizioni della collaborazione erano riportate nella lettera di incarico dell'ottobre
2020 dove venivano concordate anche le provvigioni. In particolare, le era riconosciuta una provvigione nella percentuale fissa del 75% sul margine netto dell'agenzia per i prodotti turistici da catalogo o viaggi su misura intermediati e da concordare di volta in volta per ogni singolo contratto, comunque non al di sotto del 75% del margine applicato in fattura dedotte eventuali spese previste per legge, per i prodotti o servizi turistici a diretta organizzazione dell'agenzia. La collaborazione continuava sino al gennaio 2023. Al termine del rapporto di collaborazione, pur non essendovi contestazione in ordine alle pratiche effettivamente gestite dalla signora e alle Pt_1 provvigioni già ricevute dalla stessa, l'agenzia si era rifiutata di acclarare in via definitiva l'ammontare del credito alla stessa dovuto. Sulla base dei conteggi operati dalla stessa agenzia ed allegati alla mail trasmessa dalla convenuta in data 28.1.2023, l'attrice aveva maturato un credito complessivo di euro 25.462,11 per gli anni 2020 e 2021 (euro 2.596,35 per il 2021 e di 22.865,75 per il 2022) che, dedotto l'importo di euro 18.091,51 già percepito, portava ad un credito residuo di euro 7.442,60. A tale importo dovevano aggiungersi le commissioni maturate in relazione alle pratiche del 2021 e 2022 per le quali quali non erano condivisi i prospetti dell'agenzia, rispetto alle quali erano dovute commissioni per euro 1.239,50 per il 2021 e di 1.350,00 per il 2022, nonché le commissioni per le pratiche del 2023, per complessivi 2.346,48 euro.
Integrato il contraddittorio, si è costituita la convenuta contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
pagina 3 di 8 Ha dedotto che i calcoli e le tabelle indicate dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio risultavano difficilmente comprensibili ed erano contestati, posto che dai calcoli effettuati da essa agenzia nella richiamata mail del 28.1.2023 risultava un credito in favore della attrice di soli
2.232,64 euro, somma rispetto alla quale la controparte non aveva emesso fattura. In relazione al
2023 nulla era maturato in favore dell'attrice posto che la collaborazione tra le parti si era conclusa nel mese di gennaio.
All'udienza del 16.10.2024 il giudice proponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la definizione del contenzioso con il riconoscimento in favore dell'attrice dell'importo di euro 8.000,00 omnicomprensivo e la proposta veniva accettata dalla sola parte convenuta;
con ordinanza del
7.11.2024 era ordinato alla convenuta ex art. 186 bis c.p.c. il pagamento dell'importo non contestato di euro 2.232,64 e, ritenute non ammissibili le istanze di prove orali articolate dalle parti, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.3.2025 alla era riservata la decisione.
Considerato in diritto
1. Costituisce circostanza pacifica e non contestata che il rapporto di collaborazione tra le parti, concluso nel mese di gennaio 2023, sia stato regolato, sotto il profilo degli accordi economici, dalla lettera di incarico dell'ottobre 2020 (doc. 1 attrice) in forza della quale era riconosciuto a
“sugli affari proposti dal consulente ed accettati da Parte_1 Parte_6
, che avranno una regolare esecuzione e saranno andati a buon fine, una provvigione del
[...]
75% calcolata in base ai parametri indicati nell'allegato 1”, che prevede: “PRODOTTI
TURISTICI DA CATALOGO O VIAGGI SU MISURA INTERMEDIATI: Parte_6
riconoscerà al Consulente una percentuale fissa del 75% sul margine netto. Per
[...] margine netto di si intende la commissione riconosciuta a Parte_6
, a titolo definitivo, dall'organizzatore del viaggio quale Parte_6 compenso d'intermediazione di ogni affare concluso da su Parte_6 diretta segnalazione del Consulente stesso ed andato a buon fine”; “PRODOTTI E/O SERVIZI
TURISTICI A DIRETTA ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA: Pt_6 Parte_6
riconoscerà al Consulente una percentuale sul margine netto da concordare di volta in
[...]
volta per ogni singolo contratto e cmq non al di sotto del 75% del margine applicato in fattura dedotto di eventuali spese fiscali imposte dalla legge. Per margine di Parte_6
pagina 4 di 8 si intende la differenza finale, al netto degli adempimenti richiesti dalle vigenti norme fiscali, Parte_6 tra i Ricavi conseguiti, sul singolo affare, ed i costi sopportati”; “DIRITTI DI AGENZIA:
[...]
una percentuale del 50% per ogni singolo contratto qualora venissero Parte_6
applicati diritti di agenzia”.
2. Dai conteggi trasmessi dall'Agenzia convenuta con mail del 28.1.2023 (cfr. docc. 4, 5 e 6 attrice) e in gran parte condivisi da (Cfr. tabelle pagg.
3-6 citazione), che anzi Parte_1
costituiscono la base su cui si fonda la pretesa azionata dalla stessa in giudizio, quest'ultima risulta avere maturato compensi provvisionali (sommatoria poste attive) per complessivi euro 2.596,35 nell'anno 2021 (Cfr. doc. 5 attrice) e 22.865,76 per l'anno 2022 (Cfr. doc. 6 attrice), in totale euro
25.462,11.
3. A fronte di tali conteggi, in relazione agli anni 2021 e 2022, la parte attrice afferma che solo per alcune pratiche sarebbero stati commessi “errori di calcolo macroscopici” ed effettua un diverso e proprio conteggio (Cfr. “dovuto secondo tabelle pagg. 7 e 8 ricorso) che la Pt_1
parte convenuta contesta;
la parte convenuta pretende di detrarre dalla sommatoria delle poste attive (compensi provigionali dalla stessa pacificamente riconosciuti ad alcune poste Parte_1
negative (Cfr tabelle sub 5 e 6 attrice) di cui però non fornisce una piena giustificazione né la prova.
Invero, da un lato, la parte attrice la parte attrice non ha fornito documentazione, né ha formulato istanze di prova idonee ad effettivamente provare la misura delle commissioni eventualmente dovute in relazione alle pratiche “controverse” per le quali contesta i conteggi di controparte.
In relazione ad esse, infatti, si è limitata a fornire la prova dei contratti sottoscritti dai viaggiatori e l'importo da essi corrisposto per l'intero viaggio, ma non ha indicato né provato l'importo della commissione riconosciuta all'Agenzia resistente, ovvero il margine netto conseguito dalla stessa sulla pratica, valori che, essi soli, in forza degli accordi contrattuali, costituiscono la base di calcolo delle provvigioni spettanti al consulente.
D'altro canto, tuttavia, l'assenza di documentazione contabile di riscontro impedisce di verificare la fondatezza e la ragione giustificativa delle poste negative riferite alle suddette pratiche che parte convenuta vorrebbe portare in deduzione (Cfr tabelle sub doc. 5 e 6 attrice).
pagina 5 di 8 La Corte di Cassazione ha infatti chiaramente affermato che in tema di agenzia, se il preponente, nei rapporti con l'agente, non si attiene all'obbligo di agire con lealtà e buona fede e non lo informa, fornendogli la necessaria documentazione contabile, degli affari che sono stati conclusi nella zona di esclusiva dell'agente, in sede contenziosa, quest'ultimo ha facoltà di chiedere e ottenere, ai sensi degli artt. 210, c.p.c. , 1749, c.c. , l'esibizione della contabilità del preponente al fine di fornire la prova, della quale è onerato, delle provvigioni dirette e/o indirette a lui spettanti (Cassazione civile
, sez. II , 12/12/2023 , n. 34690; cfr. anche Cassazione civile , sez. II , 12/12/2023 , n. 34690 e
Cassazione civile , sez. II , 12/12/2023 , n. 34690).
Nel caso di specie non risultano in atti le risultanze contabili dell'Agenzia che consentano effettivamente di individuare l'importo delle commissioni oggetto di contestazione (sia dal lato attivo sia dal lato passivo) né la parte attrice ha fatto alcuna istanza in tal senso, sicché gli ulteriori importi pretesi a titolo di commissione non gli possono essere riconosciuti, difettando la prova delle commissioni e del margine netto effettivamente realizzato dall'Agenzia per effetto del buon esito dell'affare.
4. Analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento all'anno 2023, in relazione al quale la parte ricorrente si è limitata a documentare i contratti assertivamente mediati, tuttavia erroneamente calcolando la provvigione sulla base dell'importo versato dal cliente, senza fornire documentazione che consenta effettivamente di individuare la provvigione eventualmente dovuta sulla base degli accordi contrattuali.
5. In tale contesto, nell'odierno giudizio, la base di partenza per il calcolo delle provvigioni dovute non può che essere desunta dai conteggi effettuati dalla resistente come portati dalle tabelle sub doc. 5 e 6 attrice, sulla base dei quali – lo si ribadisce – risulta avere maturato Parte_1
compensi provvisionali (sommatoria poste attive) per complessivi euro 2.596,35 nell'anno 2021
(Cfr. doc. 5 ricorrente) e 22.865,76 per l'anno 2022, in totale euro 25.462,11.
A fronte di tale importo, e considerato l'importo di euro 2.232,64, espressamente riconosciuto come dovuto dalla convenuta (già oggetto di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.) residua da verificare la debenza delle ulteriori somme che la parte convenuta vorrebbe portare in deduzione.
pagina 6 di 8 E' da ritenersi pacifico, in quanto dalla stessa espressamente riconosciuto, che abbia Parte_1 ricevuto provvigioni (“sia tramite pagamenti regolarmente fatturati sia tramite viaggi goduti dall'attrice”) per complessivi euro 18.019,51 (Cfr pag. 6 citazione): fattura 2021 saldata, incluso 4%inps 4.333,68 fattura n 6 2022 saldata, incluso 4%inps 4.216,43 due bonifici in acconto di 3000+4200 7.200,00 viaggio in Grecia 1.860,16 iva su viaggio in Grecia 409,24
Totale ricevuto euro 18.019,51
Pretende inoltre la parte convenuta di portare in deduzione l'importo di euro 835,60 “pari alla rivalsa Inps facoltativa e non concordata tra le parti” (doc. 4) e tuttavia, in assenza della documentazione contabile, non è possibile verificare l'effettiva debenza e la congruità di tale importo che, come tale, non può dirsi provato.
Altrettanto non può dirsi raggiunta la prova della debenza da parte di dell'importo di Parte_1
euro 1.200,00 asseritamente anticipato dalla convenuta per la partecipazione della alla Pt_1
Fiera di Milano del 2021 e 2022 posto che in atti non vi è la prova dei pagamenti effettuati e che neppure tale prova può essere fornita per testi stante il disposto di cui all'art. 2276 c.c.
In tale contesto, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi sussistente un credito in favore della odierna attrice nei confronti della convenuta, pari ad euro 7.442,60 (euro Parte_1
25.462,11 - 18.019,51), comprensivo dell'importo di euro 2.232,64 già oggetto della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 7.11.2024, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
6. Conclusivamente, pertanto, la convenuta Controparte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di a titolo di compensi per l'attività Parte_1
di consulenza dalla stessa svolta sino al gennaio 2023, dell'importo di euro 7.442,60, comprensivo dell'importo di euro 2.232,64 già oggetto della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 7.11.2024, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
7. Visto l'esito del giudizio in relazione alla domanda svolta dalla parte attrice e tenuto conto dell'adesione della parte convenuta alla proposta ex art. 185 bis c.p.c., sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
- Condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di euro 7.442,60 (comprensivo Parte_1 dell'importo di euro 2.232,64 già oggetto della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 7.11.2024), oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
- Spese di lite integralmente compensate.
Varese, 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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