Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 716/2024 R.V.G. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cava de' Parte_1
Tirreni (SA) alla Via A. Diaz n. 13, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Senatore che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti.
RECLAMANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1
Salerno alla Via F.lli De Mattia, n. 6 presso lo studio dell'avv. Aida Giannattasio che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
RECLAMATA
NONCHE'
Controparte_2
in persona del Curatore avv. Domenico Apa.
[...]
RECLAMATO - CONTUMACE
Inferiore – Sezione Fallimentare.
Conclusioni: le parte costituite hanno concluso come da note di trattazione depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto reclamo alla sentenza n. 38/2024 Parte_1
con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, ad istanza della creditrice Controparte_1
della complessiva somma di €. 222.316,63, in virtù di tributi relativi al canone acqua anno 2010, tassa smaltimento rifiuti e tributo prov.le anno 2010, canone acqua anno
2012; imposta sulla pubblicità annualità 2010/2011; smaltimento rifiuti e tributo prov.le 2011/2012; canone acqua anno 2013; imposta sulla pubblicità anno 2012/2013;
Tares anno 2013; Tares anno 2014; imposta sulla pubblicità annualità 2015/2015;
Tares anno 2015; imposta sulla pubblicità annualità 2018; imposta sulla pubblicità
annualità 2017; imposta sulla pubblicità annualità 2019; imposta sulla pubblicità
annualità 2016; Tares 2017; Tares 2018; a motivi del reclamo ha dedotto 1) la inesistenza dei presupposti per la apertura della liquidazione giudiziale, emergendo dagli atti la assenza dei requisiti dimensionali, come comprovati dalla esibizione dei registri IVA, dai quali si evince che il volume d'affari relativo nell'anno 2020, era pari ad € 48.573,93; nell'anno 2021, era pari ad € 47.137,87 e nell'anno 2022, era pari ad €
75.872,36; che tali documenti sono stati ritenuti non idonei dal Tribunale a dimostrare l'applicabilità dello statuto normativo previsto per la c.d. “impresa minore”, non considerando che trattasi di società in accomandita semplice semplificata. non assoggetta all'obbligo di tenere i libri giornali, il libro inventario, né è assoggettata all'obbligo di deposito del bilancio;
2) la insussistenza del credito vantato poiché estinto per prescrizione, fondandosi la ingiunzione su cartelle non regolarmente notificate, documentata da mere fotocopie degli avvisi di ricevimento, insufficienti a provare l'avvenuta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, dovendo essere depositate in originale e non potendosi sopperire con gli estratti di ruolo che non hanno valore probatorio equipollente alla cartella, disconoscendo le fotocopie, le copie fotostatiche e qualsiasi altra riproduzione non autenticata, eventualmente prodotta dalla convenuta;
che, inoltre, nel caso di specie, pur volendosi riconoscere CP_3
la regolarità della notifica, le ingiunzioni di pagamento n. 2016/379226, notificata in data 21.02.2017, quella n. 2017/37898, notificata in data 20.04.2017, quella n.
2017/153017 notificata in data 05.12.2017, quella n. 2018/64233 notificata in data
04.05.2018 e l'ingiunzione di pagamento n. 2018/146966, notificata in data
12.09.2018, attengono ugualmente a tributi estinti per prescrizione.
Sebbene regolarmente citata la Curatela non si è costituita.
Si è costituita la che ha contestato il reclamo chiedendone il rigetto. Controparte_1
Quindi, all'udienza del 10.12.2024 le parti hanno depositato telematicamente le note di trattazione e la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della Curatela, non costituita sebbene regolarmente citata.
Rileva la Corte che il reclamo non è fondato.
Con il primo motivo la parte deduce la inesistenza dei presupposti per la apertura della liquidazione giudiziale, emergendo dagli atti la assenza dei requisiti dimensionali,
come comprovata dalla esibizione dei registri IVA per il triennio antecedente,
deducendo che il Tribunale li ha ritenuti non idonei, non svendo considerato che trattavasi di società in accomandita semplice semplificata, non assoggetta all'obbligo di tenere i libri giornali, il libro inventario, né all'obbligo di deposito del bilancio.
La censura non è fondata.
Invero, di contro a quanto dedotto da parte reclamante, il Tribunale ha affermato che il ricorso è stato proposto nei confronti di una società in accomandita semplice, ma ha ritenuto non comprovato il mancato superamento, nei tre esercizi antecedenti, dei limiti dimensionali.
Sul punto, giova premettere che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1 secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento (ora
Liquidazione Giudiziale), gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti: il superamento di un unico parametro comporta, invece, la sua fallibilità.
Ciò posto, nel caso di specie, la reclamante censura la decisione del Tribunale in relazione alla ritenuta insussistenza dei requisiti di non fallibilità, di cui assume di aver dato dimostrazione mediante l'esibizione dei registri Iva per il triennio antecedente.
Orbene, come rilevato dal Tribunale, la reclamante ha prodotto, non già i registri IVA
del triennio antecedente, bensì una pagina riepilogativa dei registri per gli anni 2020,
2021 e 2022, correttamente ritenendoli inidonei a dimostrare l'applicabilità dello statuto normativo previsto per la c.d. “impresa minore”
Al riguardo evidenziano che la verifica dei limiti dimensionali, nel caso di società non obbligata al deposito dei bilanci, può essere fornita e verificata con ulteriori elementi contabili anche mediante utilizzo di strumenti probatori alternativi potendo i ricavi lordi risultare “in qualunque modo”, e, quindi, con ogni documento oggetto di valutazione, ex art. 116 c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 27/09/2019, n. 24138;
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2021, n. 41285).
Ciò posto, nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto la non idoneità della documentazione prodotta dalla reclamante al fine di provare la non ricorrenza dei presupposi di fallibilità.
In particolare, ha ritenuto che la produzione di una mera pagina riepilogativa dei registri per gli anni 2020, 2021 e 2022, non costituisse prova idonea a fornire la esatta rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali e a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
Pertanto, posto che anche in mancanza di bilanci, quale prova privilegiata, il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, emerge in modo inequivocabile che la società ricorrente non ha offerto la prova del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 legge fall..
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
Con il secondo motivo la reclamante deduce la insussistenza della debitoria, trattandosi di crediti vantati dalla reclamata per tributi estinti per prescrizione, poiché portati da cartelle di pagamento non regolarmente notificate e da ingiunzioni nulle anche per prescrizione successiva.
La censura non è fondata.
Dagli atti emerge, infatti, la regolare notifica degli atti prodromici, avendo la depositato copia degli avvisi di accertamento notificati alla Controparte_1
reclamante, non impugnati nei termini di legge e, come tali, divenuti esecutivi e determinando la irretrattabilità del credito tributario (Cass. ord. n. 9219 del 13/04/2018;
Cass. sent. n.1901/2020; Cass. Civ. 1594/2021). Alcun vizio afferente la notifica può ritenersi integrato.
Invero, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione ( Cassazione civile, sez. trib., 20/04/2023,
n. 10739).
Né può ritenersi maturata, nel caso di specie, alcuna prescrizione successiva, secondo il singolo tributo (cfr. Cass. Sez. V n. 4574 del 06.03.2015).
Ed, infatti, oltre agli atti prodromici e alle ingiunzioni, al reclamante sono state notificate successive intimazioni di pagamento, rispettivamente, in data 16.04.2019,
14.10.2019, 14.09.2021, 09.05.2023 che hanno interrotto la decorrenza del termine prescrizionale.
In conseguenza, la soglia di fallibilità in relazione alla entità della debitoria risulta superata.
Sul punto va, poi, evidenziato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del computo dell'esposizione debitoria, rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio),
a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione (Cassazione civile, sez. I, 10/12/2020, n. 28192).
Orbene, la reclamante si è limitata ad eccepire la avvenuta decadenza o prescrizione in relazione a parte del debito, non supportando tale eccezione con concreti elementi a sostegno, né, peraltro, risulta essersi attivata per far accertare e dichiarare la decadenza o prescrizione del diritto a riscuotere i tributi, anche mediante impugnazione di un estratto di ruolo, ovvero delle ingiunzioni ricevute.
Inoltre, in virtù di principio giurisprudenziale, la dichiarazione di fallimento su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, non presupponendo lo stato d'insolvenza il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo,
essendo, di contro, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice sull'esistenza del credito e sulla sussistenza dei presupposti del fallimento.
Invero, la domanda di fallimento integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto al quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso (Cass. 23420/2016; Cass. n. 17105 del 26.6.2019).
Per quanto suesposto, dunque, il reclamo non può essere accolto.
La condanna della reclamante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
Nulla per le spese relative al reclamato contumace. Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla ei confronti della Parte_1
Curatela e della avverso la sentenza n. 38/2024 del Tribunale di Controparte_1
Nocera Inferiore – Sezione Fallimentare, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali, in favore della che liquida in €. 4996,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Nulla per le spese relative alla reclamata contumace.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della società reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo.
5) Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Salerno 06.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi