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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3100/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3100/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'abogado RO ES e dell'avv. Michele Parravicini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Como Via Cinque Giornata n.41, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Marta Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Italia n.28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi, sig.ri
e , di cui al matrimonio concordatario celebrato in data 24.02.2018 Parte_2 Parte_1 nel Comune di Albiate (MB), trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Albiate (MB), con Atto n. 1, P. 2, S. A, Anno 2018, ordinando la trascrizione al competente ufficio con ogni annotazione pertinente;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) confermare il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data 17.03.2023 avente cron. 3482/23 (RGE. 2086/16 - Presidente, Dr.ssa Emanuela Rossi); 4) assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Albiate (MB), Via Cesare Battisti n. 14, al sig.
[...]
, con espressa rinuncia da parte della sig.ra al diritto di assegnazione dell'immobile, Pt_1 Pt_2 da cui ha già provveduto ad asportare i propri beni personali;
5) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento, con espressa vicendevole rinuncia alla richiesta di assegno divorzile, con ogni conseguenza di legge;
6) spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 1184/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 04.04.2024 e pubblicata in data 15.04.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, tenuto conto di quanto emerge dal decreto del tribunale dei Minorenni di Milano del 17.03.2023 nell'ambito del procedimento avente r.g.n. 2082/2016 e della rispondenza dei provvedimenti ivi assunti agli interessi dei minori. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 05.05.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
24 febbraio 20218 (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Albiate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Albiate, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3100/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'abogado RO ES e dell'avv. Michele Parravicini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Como Via Cinque Giornata n.41, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Marta Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Italia n.28, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi, sig.ri
e , di cui al matrimonio concordatario celebrato in data 24.02.2018 Parte_2 Parte_1 nel Comune di Albiate (MB), trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Albiate (MB), con Atto n. 1, P. 2, S. A, Anno 2018, ordinando la trascrizione al competente ufficio con ogni annotazione pertinente;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) confermare il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data 17.03.2023 avente cron. 3482/23 (RGE. 2086/16 - Presidente, Dr.ssa Emanuela Rossi); 4) assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Albiate (MB), Via Cesare Battisti n. 14, al sig.
[...]
, con espressa rinuncia da parte della sig.ra al diritto di assegnazione dell'immobile, Pt_1 Pt_2 da cui ha già provveduto ad asportare i propri beni personali;
5) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento, con espressa vicendevole rinuncia alla richiesta di assegno divorzile, con ogni conseguenza di legge;
6) spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 1184/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 04.04.2024 e pubblicata in data 15.04.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, tenuto conto di quanto emerge dal decreto del tribunale dei Minorenni di Milano del 17.03.2023 nell'ambito del procedimento avente r.g.n. 2082/2016 e della rispondenza dei provvedimenti ivi assunti agli interessi dei minori. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 05.05.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
24 febbraio 20218 (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Albiate), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Albiate, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi