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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5173/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. LV MO Presidente
dr. IO NG Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5173/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
costi espropriativi” riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale dell'17.9.2025, e vertente
TRA
, c.f. e P.IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro - tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Gianvincenzo Esposito, c.f.
, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di CodiceFiscale_1
appello, conferita con delibera n. 969 del 9.12.2021, presso il cui studio elettivamente domicilia in Piano di Sorrento, al Corso Italia n. 62, con indicazione per le comunicazioni di rito dei seguenti recapiti: fax 0818088965;
PEC: Email_1 2
APPELLANTE
E
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
18.9.1965 e residente in [...], elett.te dom.to in Napoli, alla Via Scarlatti n. 88, presso lo studio dell'Avv. Piero
Orditura, in uno all'Avv. Valerio Ricciardi del Foro di Torre Annunziata, c.f.
, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura CodiceFiscale_3
generale alle liti per Notar del 24.2.2015, Rep. 7865 (fol. 2), con Persona_1
indicazione per le notificazioni e le comunicazioni dei seguenti recapiti: fax
081/8071161, PEC: Email_2
APPELLATO
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, residente in [...], C.F._4
elettivamente domiciliata con il difensore costituito nel primo grado di giudizio Avv.to Valerio Ricciardi, presso lo studio di questi in Sant'Agnello,
Via Angri 5, PEC: Email_2
APPELLATA – CONTUMACE
E
, nata a [...] il Controparte_3
7.12.1967, c.f. , residente in [...]
ET VI 17 - 00047.
APPELLATA – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del legale rapp.te Parte_1 3
pro - tempore, riportandosi al proprio atto di appello ed alle note scritte depositate, da intendersi per brevità qui integralmente ripetute e trascritte, con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi, nonché distrazione in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Per l'appellato riportandosi al proprio atto Controparte_1
difensivo ed alle note scritte depositate, da intendersi per brevità qui integralmente ripetute e trascritte, e pertanto, in via preliminare, accertare l'inammissibilità artt. 342, I comma e 348 bis, I comma, c.p.c. e, comunque,
rigettare in toto l'appello proposto siccome infondato per la ragioni tutte indicate nella comparsa di costituzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché distrazione in favore del difensore antistatario.
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.1.2015, il
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_2
esponeva quanto segue.
Al fine di realizzare un programma di costruzione di alloggi di edilizia economico popolare, aveva approvato, con delibera di Consiglio Comunale
n.133 del 29.6.1979, ai sensi degli artt. 22 e 38 della legge n. 865/71, il programma pluriennale di attuazione del Piano di Zona 167; quest'ultimo era stato approvato con decreto n. 1053 del Presidente della Giunta Regionale
dell'8.5.1979 e riconosciuto di pubblica utilità, essendo quindi i relativi lavori indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 9 della legge 167/62 e dell'art. 16 della legge 17 agosto 1142 numero 1150, in data 19.06.1979.
Con atto n.134 del 29 giugno 1979 il Consiglio Comunale aveva deliberato di procedere all'acquisizione delle aree comprese in detto Piano di 4
Zona, mediante procedura di espropriazione per pubblica utilità ed occupazione temporanea, ai sensi della legge n. 865/71, e con decreto n. 8379
del 10.12.1979, il Comune di Sant'Agnello, aveva occupato le aree comprese nel piano di zona (occupazione eseguita materialmente in data 21.01.1980);
tra di esse vi erano i fondi di proprietà dei germani , e Parte_3 CP_3
Per_
, identificati dalle particelle 114, 348 e 349, per un'estensione complessiva di 9.500 mq.
Tale area complessiva, suddivisa in due lotti, era stata concessa, ai sensi della L. n. 865/71, in diritto di superficie alle società cooperative
"Comunali Santanellesi a.r.l." e , per la costruzione di Parte_4
fabbricati di edilizia economica e popolare, con assegnazione ad entrambi i lotti del medesimo indice di edificabilità.
Più precisamente, in data 17.12.1979, il , ai Parte_2
sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n.865, con convenzione ricevuta in
[... forma pubblica amministrativa dal Segretario Generale del Comune
in data 17.12.1979, Rep.127, approvata e resa esecutiva dalla Parte_2
Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli, del 19.12.1979 - V. 215 - prot.
n. 314135, e registrata presso l'Ufficio del registro di Castellammare di Stabia
il 9.1.1980 n.219, nonché convenzione aggiuntiva del 31.5.1983 prot.200,
registrata il 19.10.1983 n.29597, aveva assegnato in concessione, alla società
, c.f. , in diritto di Parte_5 P.IVA_2
superficie, le aree comprese nel piano di zona di cui alla legge 18.04.1962 n.
167, e precisamente un'area di mq. 5.182, ubicata nello stesso Comune.
In forza di tale convenzione, la predetta Cooperativa aveva accettato dal : "il diritto di superficie sull'area di mq.
5.182 di Parte_2 5
sedime di fabbricato, e le relative pertinenze, compresa nell'assegnazione
della complessiva area di mq. 9500 di cui alla delibera consiliare n. 133 del
29.06.1979." (art. 2 della convenzione) affinché sull'area in oggetto, potesse:
"costruire e mantenere fabbricati di tipo economico e popolare, per un volume
massimo determinato in conformità dello strumento urbanistico vigente e
della concessione edilizia rilasciata dal Comune" (art. 4 della convenzione).
Il tutto dietro pagamento del corrispettivo del costo di acquisizione dell'area assegnata (art. 7 convenzione).
Successivamente, sui suoli ad essa assegnati, la società
[...]
aveva quindi costruito un fabbricato per civili Parte_5
abitazioni, in virtù di licenze edilizie rilasciate dal Comune di Sant'Agnello,
con accesso dalla Via San Martino n.14, composto da tre corpi di fabbrica in aderenza, ciascuno servito da scala propria, articolato in piano interrato,
terreno, primo e secondo, per complessivi 16 alloggi, e da altrettanti locali adibiti a box – cantinole;
l'intero complesso edilizio era riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 5, mappale 114, subalterni da 2 a 49.
L'area assegnata alla cooperativa “Comunali Santanellesi” era pervenuta al giusto atto di cessione volontaria di Parte_2
immobili oggetto di espropriazione per pubblica utilità, in atti allegato,
stipulato, ai sensi della legge 22.10.1971 n.865 e ss.mm., in data 3.8.1982,
ricevuto dal Segretario Generale del Comune in data 3.8.1982, e reg.to a
Castellammare di Stabia il 31.8.1982, al n. 5077, trascritto a Napoli 2 il
10.06.1983 ai nn. 17884/15356, con cui il Comune di Sant'Agnello aveva
Per_ acquistato, gli immobili di proprietà dei germani , e , Parte_3 CP_3
ovvero l'area di complessivi 9.500 mq. identificata dalle particelle 114, 348 e 6
349; in tale atto, le parti avevano tuttavia precisato che il prezzo di cessione,
pagato in detta sede, era soltanto un acconto.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.1987, e successiva riassunzione del 7.1.1988, notificato al in data 11.1.1988, i predetti Pt_2
germani avevano quindi convenuto in giudizio il Pt_3 [...]
per ottenere: “l'indennità di esproprio e quella di occupazione Parte_2
ad essi dovuta e determinata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 39 e 40 della
legge n. 2359 del 25.06.1865”; il si era costituito nel Parte_2
suddetto giudizio, nel quale erano volontariamente intervenute anche le società cooperative AL NT e " ". Pt_4
Il Tribunale di Torre Annunziata, con allegata sentenza n. 725 del
5.6.2006, aveva determinato l'indennizzo dovuto ai germani così Pt_3
quantificandolo: "per , Euro 80.154,96; per , Euro Parte_6 Parte_3
278.348,79 e per , Euro 277.604,73. A tali importi devono Parte_7
aggiungersi gli interessi legali dalla data di stipula della cessione e fino
all'effettivo soddisfo"; la Corte di Appello di Napoli, con allegata sentenza n.
2846/13, aveva confermato la predetta sentenza di primo grado.
Pertanto, il , con delibera di Consiglio Parte_2
Comunale n.29 del 29.11.2013, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio,
nonché, giusto atto di attestazione n. prot. 21409 del 17.11.2014, aveva stanziato la somma complessiva (comprensiva di interessi e spese liquidate in sentenza), di Euro 1.604.672,34 in favore degli eredi er il pagamento Pt_3
delle somme liquidate dalle sentenze innanzi richiamate;
le stesse erano state pagate, quanto ad Euro 450.000,00, in data 27.12.2013, e quanto ad Euro
499.999,98, in data 08.08.2014, per un totale complessivo di Euro 949.999,98. 7
Successivamente, con atto di assegnazione per Notaio Persona_3
del 28.12.1989, l'alloggio realizzato dalla cooperativa “Comunali
Santanellesi” e identificato al foglio 5, particella 114, sub 17 – 49 e 33, del catasto urbano del Comune di Sant'Agnello, era stato assegnato a
[...]
, il quale ha ceduto l'immobile a Persona_4 Controparte_1
c.f. nato a [...] il [...] e residente a [...], CodiceFiscale_2
alla Via Angilla Vecchia n. 73; tale alloggio aveva un volume complessivo pari a mc. 425,844.
Con lettera raccomandata del 9.1.2014 il Parte_2
aveva quindi vanamente richiesto alla predetta il pagamento della quota parte del suddetto importo.
Tanto premesso, con il sopra citato atto introduttivo il
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, conveniva innanzi Parte_2
al Tribunale di Torre Annunziata i predetti Sig.ri Controparte_1
e , Controparte_3 Controparte_2
chiedendo, per le ragioni ivi meglio indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che il in forza delle Parte_2
disposizioni vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della convenzione del
17.12.1979 di cui alla premessa, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art.
35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, ha diritto ad ottenere
dagli assegnatari e/o loro aventi causa degli alloggi realizzati sul suolo
espropriato il rimborso e/o la ripetizione delle somme pagate per
l'acquisizione delle aree assegnate alle cooperative;
2) Per l'effetto di quanto sopra: accertare e dichiarare che CP_1 8
, , CP_1 Controparte_3 Controparte_2
nella qualità di assegnatari e/o loro aventi causa dell'alloggio identificato al
foglio 5 particella 114 sub 16 – 48 e 32, del catasto urbano del Comune di
Sant'Agnello, costruito dalla cooperativa Comunali Santanellesi sul suolo
espropriato ai fratelli ed avente un volume complessivo pari a mc. Pt_3
425,844, in forza delle disposizioni pattizie e/o vigenti, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, sono
obbligati in proporzione al volume dell'alloggio ad essi assegnato al
pagamento in favore del delle spese da questi Parte_2
sostenute per l'acquisizione delle suddette aree;
in conseguenza di ciò:
3) Accogliere la domanda e per l'effetto condannare CP_1
e ,
[...] Controparte_3 Controparte_2
in qualità di soci della e comunque nella Parte_5
qualità di assegnatari e/o loro aventi causa, dell'alloggio identificato al foglio
5 particella 114 sub 16 - 48 e 32, del catasto urbano del Comune di
Sant'Agnello al pagamento in favore del in persona Parte_2
del suo Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, della somma di Euro
51.973,32 (Euro cinquantunomilanovecentosettantatre/32), oltre interessi
dovuti sino al soddisfo o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia
dall'adito Tribunale, in quanto nella loro qualità di assegnatari e/o loro aventi
causa dell'immobile descritto in narrativa, ed in forza delle disposizioni
vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e le causali
innanzi richiamate, sono obbligati in proporzione al volume dell'alloggio ad
essa assegnato al pagamento in favore del delle spese Parte_2
da questi sostenute per l'acquisizione delle aree. 9
4) Condannare i convenuti alla refusione delle spese e dei compensi di
causa, attribuendi ex art.93 c.p.c.”.
Con comparsa del 5.5.2015 si costituiva in giudizio Controparte_2
, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del Tribunale
[...]
adito, essendo la controversia da ritenere devoluta alla cognizione esclusiva del G.A., nonché la mancata necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci aventi causa dalla Cooperativa Speranza, essendo stata la stessa sciolta e cancellata.
La comparente rilevava, altresì, la sua carenza di legittimazione passiva, non ravvisando in quanto contrattualmente assunto dalla
[...]
un'obbligazione propter rem a carico degli Parte_5 Pt_5
immobili (appartamento, giardino e garage) - già oggetto di assegnazione in favore del defunto marito - di cui ella risultava Persona_4
attualmente affittuaria.
Nel merito, la convenuta eccepiva che l'obbligazione assunta dalla per effetto della pattuizione contrattuale di cui Parte_8
all'art. 7 della Convenzione stipulata dalla stessa con il Comune di
Sant'Agnello in data 17.12.1979 si era prescritta, essendo stata la citazione introduttiva del presente procedimento notificata in data 2.2.2015 e preceduta da una diffida e costituzione in mora comunque intervenuta solo il 9.1.2014,
quando era oramai trascorso il termine ordinario decennale.
In ogni caso, a dire della comparente, la somma pretesa doveva ritenersi comunque errata nel quantum, avendo il Parte_1
omesso di considerare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
2519, I comma, e 2495, II comma, c.c., la responsabilità dei soci di una società 10
cooperativa a r.l. non poteva eccedere la misura degli importi da costoro riscossi sulla base del bilancio finale di liquidazione.
In buona sostanza, il , a tutto voler concedere, Parte_2
avrebbe potuto pretendere dalla convenuta erede Controparte_2
del socio della estinta Cooperativa “Comunali Santanellesi” a. r.l. Viggiano
, il pagamento della somma di € 51.973,32 solo allegando Persona_4
e dimostrando l'eventuale riscossione ad opera di esso Persona_4
di una cifra almeno equivalente in base al bilancio finale di
[...]
liquidazione predisposto ed approvato dalla medesima
[...]
al momento del suo scioglimento. Parte_5
Solo in via gradata, infine, eccepiva la Controparte_2
manifesta erroneità ed arbitrarietà del criterio di ripartizione dell'indennità
adottato dall'Ente istante al fine di determinare la quota parte di essa asseritamente dovuto dalla convenuta considerato Controparte_2
che, a tutto voler concedere, l'obbligazione in questione avrebbe dovuto essere ripartita tra tutti i soci delle Cooperative "Comunali Santanellesi" e
"Speranza" a r.l.”, e non già solo tra i soci assegnatari di immobili;
non aveva inoltre alcuna logica un riparto eseguito sulla base dei metri cubi di costruzione attribuiti a ciascuno piuttosto che, semmai, secondo il valore venale o millesimale delle singole proprietà.
La convenuta concludeva quindi formulando le richieste di seguito indicate:
“1) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A.; 2)
subordinatamente e salvo il gravame - previa integrazione del contraddittorio
nei confronti dei litisconsorti pretermessi - dichiarare il suo difetto di 11
legittimazione passiva per le ragioni sopra meglio esposte;
3) in via ancora
più gradata e sempre previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei
litisconsorti pretermessi dichiarare inammissibili o rigettare nel merito le
domande attoree per le ragioni meglio esposte in precedenza;
4) in via ancor
più subordinata e sempre fatto salvo il gravame - sempre all'esito della
necessaria integrazione del contraddittorio - accertare l'erroneità nel
quantum della pretesa attorea e, per lo effetto, determinare le somme semmai
effettivamente dovute dalla convenuta alla stregua Controparte_2
delle argomentazioni di fatto e di diritto anch'esse sopra meglio esposte;
5)
condannare l'attore al pagamento di spese e compensi Parte_1
del giudizio, disponendone l'attribuzione allo scrivente avvocato per anticipo
fattone ex art. 93 c.p.c.; 6) in via estremamente gradata, e sempre fatta salva
['impugnazione - nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento
anche solo parziale delle pretese avversarie - disporre l'integrale
compensazione di spese e compensi di lite a termini dell'art. 92, II comma,
c.p.c. in ragione della (eventuale) soccombenza reciproca e della novità delle
questioni trattate”.
Con comparsa del 5.5.2015 si costituiva in giudizio anche CP_1
eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, non ravvisando
[...]
in quanto contrattualmente assunto dalla Parte_5
, un'obbligazione propter rem, tutt'al più addebitabile alla
[...]
sola usufruttuaria a titolo di spese di custodia e/o Controparte_2
amministrazione ordinaria dei beni ex art.1004 c.c.
Il convenuto, altresì riportandosi alle conclusioni rassegnate dalla convenuta nella comparsa di costituzione, Controparte_2 12
concludeva quindi formulando le richieste di seguito indicate:
“1) dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva per le ragioni
sopra esposte;
2) subordinatamente e salvo il gravame dichiarare il proprio
difetto di giurisdizione in favore del G.A.; 3) ancor più subordinatamente e
sempre salvo il gravame – previa integrazione del contraddittorio nei
confronti dei litisconsorti pretermessi - dichiarare inammissibili o rigettare
nel merito le domande attoree per le ragioni meglio esposte nella comparsa
di risposta della convenuta (fol. 9); 4) in via ancor Controparte_2
più subordinata e sempre fatto salvo il gravame - comunque all'esito della
necessaria integrazione del contraddittorio - accertare l'erroneità nel
quantum della pretesa attorea e, per lo effetto, determinare le somme semmai
effettivamente dovute dal convenuto alla stregua delle Controparte_1
argomentazioni di fatto e di diritto pur'esse sopra meglio esposte nella sopra
menzionata comparsa di risposta (fol.9); 5) condannare l'attore Parte_1
al pagamento di spese e compensi del giudizio, disponendone
[...]
l'attribuzione allo scrivente avvocato per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.; 6)
in via estremamente gradata, e sempre fatta salva l'impugnazione - nella
malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle
pretese avversarie - disporre l'integrale compensazione di spese e compensi
di lite a termini dell'art. 92, 2 comma, c.p.c. in ragione della (eventuale)
soccombenza reciproca e della novità delle questioni trattate”.
Non si costituiva invece il giudizio la convenuta Controparte_3
.
[...]
All'esito della trattazione e della concessione dei termini per il deposito di note ex art. 183, comma VI, c.p.c., veniva disposta ed espletata 13
c.t.u., con nomina allo scopo dell'Ing. . Persona_5
All'esito, con sentenza n. 2241/2021 dell'11.11.2021, il Tribunale di
Torre Annunziata, accogliendo per quanto di ragione la domanda attorea,
condannava e Controparte_1 Controparte_2 CP_1
al pagamento, in favore del Controparte_3 [...]
, della somma di € 12.361,13, oltre interessi nella misura legale Parte_2
da calcolarsi sulla quota capitale dalla domanda al soddisfo;
disponeva inoltre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Avverso detta decisione, con citazione del 16.12.2021 proponeva appello il , in persona del suo legale rapp.te pro – Parte_2
tempore convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello Controparte_2
, e
[...] Controparte_1 Controparte_3
chiedendo accogliersi, in riforma della gravata decisione e per le ragioni meglio ivi indicate le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere la richiesta di ricostruzione dei fatti, formulata
dall'appellante in merito all'illegittima omissione della condanna al Pt_2
pagamento degli interessi maturati sino al 10.12.2006, e conseguentemente,
in riforma della sentenza impugnata, condannare Controparte_1
e , al Controparte_2 Controparte_3
pagamento in favore del della somma di Euro Parte_2
31.369,25, a titolo di interessi dovuti sino al 10.12.2006, così come stabilito
con la perizia del 28.08.2018; 2) Accogliere la richiesta di ricostruzione dei
fatti, formulata dall'appellante in merito alla violazione dell'art. 11 Pt_2
delle preleggi e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 14
, al pagamento in favore del in Controparte_3 Parte_2
persona del suo Sindaco e l.r.p.t. della somma complessiva di Euro 51.971,14
(Euro cinquantunomilanovecentosettantuno/14), comprensiva di sorta
capitale pari da euro 20.601,89 - ed interessi pari ad euro 31.369,25, oltre
interessi legali dovuti sino al soddisfo o della diversa somma che sarà ritenuta
di giustizia;
3) riformare la sentenza di primo grado laddove non prevede,
immotivatamente ed ingiustificatamente, la condanna al pagamento delle
spese processuali dei convenuti soccombenti e conseguentemente condannare
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio
[...]
da quantificarsi ai sensi di legge;
in via gradata, nella denegata ipotesi in
caso di mancato accoglimento delle doglianze innanzi eccepite, si chiede in
riforma della sentenza impugnata, che l'adita Corte d'Appello Voglia
accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto al Parte_2
pagamento degli interessi maturati sino al 10.12.2006, dovuti dai
convenuti/appellati ai sensi delle disposizioni vigenti, conseguentemente
Voglia l'adita Corte d'Appello condannare Controparte_1
e a pagare al Controparte_2 Controparte_3
la somma di Euro 18.821,55; inoltre: d) Condannare Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, a pagare al la somma complessiva
[...] Parte_1
di Euro 31.182,68 come quantificata dal CTU nelle integrazione del
24.05.2021, comprensiva di sorta capitale pari da euro 12.361,13 ed interessi
pari ad euro 18.821,55, oltre interessi legali dovuti sino al soddisfo o della
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
e) Con vittoria di spese diritti 15
ed onorari del presente grado di giudizio da attribuirsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 26.4.2022 si costituiva il Controparte_1
quale, per le ragioni ivi meglio esposte, eccepiva l'inammissibilità
dell'appello ex artt. 342, I comma e 348 bis, I comma, c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito, rilevando in particolare che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, la sentenza gravata aveva già riconosciuto all' gli interessi sulla sorte sino al 10/12/2006 (data di Parte_9
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ha quantificato l'indennità di esproprio), oltre a quelli ulteriori a maturarsi dalla domanda in primo grado al soddisfo.
Il comparente precisava che non fosse, altresì, possibile ravvisare un'applicazione retroattiva dell'art. 35, XII comma, L. 865/1971, come novellato dalla L. 662/1996 e successivamente dalla L. 136/1999, operando nella fattispecie il testo della norma vigente al momento della proposizione della domanda e non già quello in vigore alla firma della Convenzione
intervenuta tra il e la Parte_2 Parte_5
dante causa di .
[...] Persona_4
Tale circostanza aveva quindi, a suo dire, consentito al Giudice di prima istanza, in forza del principio del cd. “pareggio economico” (ovvero che l'operazione avvenga senza fini speculativi, ma anche senza oneri a carico della collettività), di determinare la percentuale di decurtazione per i convenuti
- per l'usufrutto e e Controparte_2 Controparte_1 [...]
per la nuda proprietà - titolari del mero diritto Controparte_3
di superficie e non anche della proprietà dei suoli.
In conseguenza l'appellato, contestando i motivi tutti dell'atto di 16
impugnazione, chiedeva rigettarsi lo stesso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché attribuzione al difensore anticipatario.
Non si costituivano in giudizio e Controparte_2
, quest'ultima già contumace in primo Controparte_3
grado, alle quali l'atto di citazione era stato ritualmente notificato,
rispettivamente a mezzo posta elettronica certificata presso il difensore precedentemente costituito in primo grado in data 16.12.2021, nonché a mezzo posta ordinaria con racc.ta spedita in pari data, non ritirata e restituita al mittente per computa giacenza in data 14.1.2022.
All'udienza dell'11.9.2024, all'esito della trattazione nelle modalità
previste dall'art.127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione,
con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Successivamente, con ordinanza del 10.12.2024, la Corte, rilevato che non risultava depositato in atti l'atto di appello notificato agli appellati non costituiti, e , Controparte_2 Controparte_3
non potendosi verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, rimetteva le parti innanzi a sé, all'udienza del 17.9.2025,
invitando parte appellante alla relativa allegazione, poi avvenuta in data
16.9.2025.
A tale udienza, all'esito della trattazione nelle modalità previste dall'art.127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico di note scritte,
precisate le conclusioni, la causa veniva nuovamente riservata in decisione,
con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 20 per il deposito di 17
comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2
e , quest'ultima già contumace
[...] Controparte_3
in primo grado, alle quali l'atto di citazione era stato ritualmente notificato,
rispettivamente a mezzo posta elettronica certificata presso il difensore precedentemente costituito in primo grado in data 16.12.2021, nonché a mezzo posta ordinaria, con racc.ta spedita in pari data, non ritirata e restituita al mittente per computa giacenza in data 14.1.2022, e che non si sono costituite in giudizio.
Sempre in limine litis, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato costituito Controparte_1
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, 18
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello principale è fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata decisione, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Va sul punto innanzitutto precisato che, non avendo gli appellati proposto impugnazione incidentale avverso la decisione del Tribunale con la quale è stata accolta nei loro confronti la domanda di pagamento proposta dal con l'originario atto di citazione introduttivo del Parte_2
giudizio di primo grado, si è formato sul punto il giudicato;
costituisce quindi oggetto del presente procedimento, per effetto dell'appello del predetto la sola quantificazione della somme oggetto della condanna da parte Pt_2
del Tribunale, sia quanto alla sorta capitale che in relazione agli interessi riconosciuti.
Sebbene quindi riferiti alla medesima vicenda, non assumono pertanto rilevanza, rispetto ai proposti motivi di gravame, le decisione di questa Corte
depositate quali precedenti rilevanti da parte appellata costituita.
Ciò posto, il primo motivo di gravame dell'istante
[...]
riguarda l'asserita erroneità della condanna al pagamento degli Parte_2
interessi, maturati sino alla data del 10.12.2006, sull'importo dovuto per la cessione in superficie delle aree oggetto di causa pari ad € 12.361,13.
Più specificamente, a dire dell'appellante, non sarebbe in alcun modo evincibile dalle osservazioni del primo Giudice, che determinava l'importo dovuto dai convenuti in “Euro € 12.361,13, oltre agli interessi nella misura 19
legale da calcolarsi sulla quota capitale della presente domanda al
soddisfo”, l'esatta quantificazione degli interessi maturati, con conseguente omessa condanna dei medesimi al relativo pagamento.
L'appellante ha rilevato infatti che, nella parte motiva, il Tribunale
affermava quanto segue: “
8. In ordine all'esatta quantificazione degli importi
per cui è causa, soccorre l'espletata CTU ed i successivi chiarimenti. Da tale
elaborato peritale si evince che, in base al criterio volumetrico di riparto tra
i singoli assegnatari, l'importo dovuto dai convenuti è pari ad Euro €
12.361,13, oltre agli interessi legali come calcolati dal CTU sino alla data del
10.12.2006. e Controparte_1 Controparte_2 [...]
vanno, pertanto, condannati al pagamento della Controparte_3
predetta somma oltre interessi nella misura legale da calcolarsi sulla quota
capitale dalla presente domanda al soddisfo”.
Nella parte motiva, invece, il Tribunale aveva contraddittoriamente escluso la condanna al pagamento degli interessi legali, così come calcolati dal CTU, sino alla data del 10.12.2006.
Oltretutto il CTU nelle conclusioni delle sue integrazioni aveva chiaramente affermato che i: “corrispettivi dovuti dai convenuti per la
cessione in superficie del fondo in oggetto” erano pari ad € 12.361,13 quale sorta capitale ed € 18.821,55 per interessi, con una somma complessiva dovuta pari quindi ad € 31.182,68, erroneamente invece quantificata in condanna.
Orbene, osserva sul punto questa Corte che, nella specie, il vizio contenuto nella gravata sentenza, e fatto valere con apposita censura, è
sostanzialmente riconducibile ad un mero errore materiale derivante dalla omissione, nella sola parte dispositiva, di quanto invece espressamente 20
indicato come decisum nella parte motiva.
Infatti, il Tribunale,
“
7. In ordine agli importi da versare in favore del
[...]
, ha osservato che l'obbligazione Parte_2 Controparte_2
assunta dalla riguarderebbe solo Parte_5
la sorta capitale e non anche gli interessi maturati dagli eredi Amati. In
particolare, a parere della convenuta, non spetterebbero al
[...]
la quota di interessi maturati dopo la pubblicazione o il Parte_2
passaggio in giudicato della sentenza n. 725/06 del Tribunale di Torre
Annunziata, posto che il gravame avverso la citata pronunzia sarebbe stato
dichiarato inammissibile siccome proposto oltre i termini di legge e non già
disatteso nel merito.
Al fine di decidere correttamente in ordine alle predette deduzioni,
occorre anzitutto interrogarsi sulla natura degli interessi in questione.
Orbene, in ordine alla decorrenza degli interessi sulla somma dovuta
a titolo di indennità di espropriazione ricorre pacifico indirizzo di legittimità
a tenore del quale sul debito dell'espropriante relativo all'indennità di
espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi
legali per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione
dell'espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per
il ritardo nel pagamento dell'indennità; e tali interessi, aventi natura
compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno
dell'espropriazione, fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennità (cfr.
Cassazione civile sez. I, 16/07/2008, n.19590; Cassazione civile sez. I,
04/01/2005, n.118; Cassazione civile sez. I, 11/11/2003, n.16908). E però non 21
può non rilevarsi che, nel caso di specie, l'indennità di esproprio è stata
determinata con sentenza passata in giudicato in data 10.12.2006, sicché deve
affermarsi che da tale data gli interessi compensativi siano divenuti moratori
ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. Pertanto, dal momento che gli
interessi dovuti dal sino alla predetta data del Parte_2
10.12.2006, trovano la loro giustificazione nella naturale fecondità del
danaro e non già in un comportamento colposo del tali somme Pt_2
devono essere corrisposte dagli assegnatari degli alloggi in virtù del principio
di pareggio sopra evidenziato. Diversamente gli interessi decorrenti
dall'11.12.2006 sino al 4.12.2013, non devono essere rimborsati dai
convenuti siccome trovano la loro fonte nel ritardo nel pagamento del
. Parte_2
Difatti, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie,
oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971,
deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, nel
cui ambito non possono tuttavia essere annoverate le somme versate ai
proprietari a titolo di risarcimento del danno, non potendosi ricondurre nella
previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui
concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in
forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/04/2018, n.9066)”.
Stante quindi l'assoluta chiarezza della decisione adottata dal
Tribunale nei termini sopra indicati, appare chiaro che l'omissione della condanna dei convenuti - oggi appellati - al pagamento, oltre alla sorta capitale, degli interessi maturati sino al 10.12.2006, quantificati dal c.t.u. in € 22
31.369,25, è senz'altro frutto di un mero errore materiale, dovendosi pertanto provvedere alla riforma sul punto della gravata decisione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 R.D. n. 262 del 16.03.1942 e,
conseguentemente, dell'art. 35 L. n. 865/1971 (nella formulazione anteriore alla riforma dell'art.3 LXIII, legge n.136/99) nella parte in cui prevedono l'adozione del criterio del “perfetto pareggio”, utilizzato dal CTU Ing. Per_5
nella perizia, depositata in data 28.08.2018, ai fini della
[...]
quantificazione dell'importo dovuto dai convenuti a titolo di corrispettivo della cessione, inizialmente pari ad € 51.971,14.
Ed invero, secondo l'appellante, le citate disposizioni di legge - che rispettivamente stabiliscono: “le legge non dispone che per l'avvenire: essa
non ha effetto retroattivo.…”, e “Il prezzo di cessione delle aree è determinato
in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle
relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile” - del tutto chiaramente imponevano di parametrare il corrispettivo dovuto dai convenuti al criterio di calcolo (applicabile ratione temporis alla CP_1
fattispecie in quanto vigente all'atto della stipulazione della convenzione tra il e la Parte_2 Parte_5
del 100% dei prezzi di cessione.
L'Ente istante eccepisce, pertanto, la violazione del già richiamato art.11 R.D. n. 262 del 16.03.1942, nella parte in cui il primo giudice ha disposto la rettifica del criterio di calcolo utilizzato nella perizia,
parametrandolo, in coerenza con il novellato art.35 L. n.865/71 (come modificato dall'art.3 LXIII, legge n.136/99) al 60% dei prezzi di cessione, dal 23
quale è quindi derivata la quantificazione - a suo dire - errata del complessivo importo, dovuto a titolo di corrispettivo, pari ad € 12.361,13.
Ed invero, il giudice designato, all'udienza dell'1.4.2021 di comparizione del c.t.u. precedentemente nominato, che aveva in precedenza depositato la propria relazione, rilevava che, con ordinanza del 23.5.2017, era stato conferito allo stesso l'incarico di provvedere alla quantificazione del corrispettivo dovuto in favore della parte attrice sulla base dei criteri, tra gli altri, stabiliti nell'art. 35 della l. 865/71 che, al comma 12, prevedeva espressamente che: “i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al
metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi
di cessione riferiti allo stesso volume”.
Non avendo invece il tecnico, a dire dell'Istruttore, tenuto conto nell'elaborato peritale di detto criterio legislativo, provvedendo alla quantificazione del corrispettivo nella misura del 100% dei prezzi di cessione,
veniva richiesto di rendere sul punto i necessari chiarimenti.
Tale errata indicazione aveva determinato, a dire del
[...]
, l'erroneità delle conclusioni peritali, così come modificate dal Parte_2
CTU in sede di integrazione della perizia del 24.5.2021), incidendo in conseguenza in maniera determinante sull'esito del giudizio;
infatti, il
Tribunale aveva erroneamente condannato i convenuti al pagamento della minor somma di € 12.361,13, anziché di quella realmente dovuta pari ad €
51.971,14, quale importo invece quantificato dal CTU nella originaria relazione del 28.8.2018.
Orbene, ai sensi dell'art. dell'art. 35, L. 865/1971: “Le aree di cui al
secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, 24
sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute
in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione
e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai
sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata”.
Detta disposizione, che prevedeva la concessione in diritto di superficie di aree ricomprese nei P.E.E.P. per una quota non inferiore al 60%
e non superiore all'80% in termini volumetrici, è stata modificata dall'art. 3, c.
63, L. 23 dicembre 1996 n. 662, nel senso di non prevedere più quote minime da destinare in superficie o in proprietà, lasciando invece ai Comuni la facoltà
di scegliere liberamente quale forma di cessione/concessione adottare, sia pure fissando due principi da osservare:
- i corrispettivi della concessione IN SUPERFICIE al metro cubo non possono essere superiori al 60% dei prezzi di cessione IN PROPRIETÀ riferiti allo stesso volume, e possono essere dilazionati per un massimo di 15 anni;
- i corrispettivi della concessione IN SUPERFICIE ed i prezzi delle aree cedute IN PROPRIETÀ debbono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree. Pt_2
Pertanto, ad opinione di questa Corte, il riferimento normativo alla percentuale del 60% riguarda esclusivamente il particolare rapporto che deve essere rispettato dal fra i prezzi di concessione in superficie e prezzi Pt_2
di cessione in proprietà, nella eventualità che il medesimo abbia Pt_2
utilizzato entrambe le suddette forme di attribuzione;
si tratta quindi di disposizione che non si pone in rapporto con il principio del “pareggio economico”, erroneamente richiamato pertanto dal primo giudice. 25
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
l'importo capitale da porre a carico degli appellati va determinato nella misura originariamente calcolata dal c.t.u. nella propria relazione del 28.8.2018 pari ad € 20.601,89, oltre all'importo dovuto per interessi maturati, come ivi indicato e sopra già precisato, interessi pari ad € 31.369,25, per un totale di €
51.971,14, oltre interessi legali dovuti dalla domanda e sino al soddisfo.
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma per quanto di ragione della gravata decisione, Controparte_1 Controparte_2
e vanno condannati, in solido
[...] Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore del , in persona del Parte_2
legale rapp.te pro – tempore, per le causali di cui alla parte motiva, della somma totale di € 51.971,14, oltre interessi legali sulla stessa decorrenti dalla domanda e sino al soddisfo.
Quanto alle spese e competenze di lite - che vanno ovviamente nuovamente regolamentate, con conseguente assorbimento del motivo di gravame sul punto formulato da parte appellante - osserva la Corte (come peraltro già era stato sottolineato dal Tribunale), che la novità e controvertibilità della questione esaminata - che ha infatti dato origine anche innanzi a questo giudicante a decisione di segno contrario - giustifica senz'altro la relativa compensazione tra le parti costituite, nella misura del
50%; allo stesso modo, le spese di c.t.u., come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste a carico di parte appellante e parte appellata, nella misura della metà per ciascuna di esse.
La residua porzione va invece a carico delle parti appellate, come sopra menzionate, in solido tra loro, liquidando la stessa di ufficio in favore 26
dell'appellante , in persona del legale rapp.te pro – Parte_2
tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia nei diversi gradi, nonché tenendo conto del grado di difficoltà
delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va quindi disposta la distrazione di spese e competenze come sopra regolamentate e liquidate in dispositivo, in favore dell'Avv. Gianvincenzo Esposito, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del legale rapp.te pro – Parte_2
tempore, nei confronti di e Controparte_2 Controparte_1
, con citazione del 16.12.2021, ed Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 2241/2021
dell'11.11.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, quindi, in riforma della gravata decisione,
condanna e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_3
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, per le Parte_2
causali di cui alla parte motiva, della somma totale di € 51.971,14, oltre interessi legali sulla stessa decorrenti dalla domanda e sino al soddisfo;
27
2) dichiara compensate tra le parti costituite, nella misura del 50%, le spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del presente giudizio che, per la residua porzione, pone carico di Controparte_1
e , in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro, liquidando la stessa in favore del , in Parte_2
persona del legale rapp.te pro - tempore, quanto al primo grado, in complessivi € 3.472,50, di cui € 272,50 per spese ed € 3.200,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute e, quanto al presente grado, in complessivi € 3.202,00, di cui € 402,00
per spese ed € 2.800,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dell'Avv. Gianvincenzo Esposito, dichiaratosi anticipatario;
3) pone le spese di c.t.u., come già liquidate nel giudizio di primo grado, a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IO NG
IL PRESIDENTE
LV MO
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5173/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. LV MO Presidente
dr. IO NG Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5173/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
costi espropriativi” riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale dell'17.9.2025, e vertente
TRA
, c.f. e P.IVA , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro - tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Gianvincenzo Esposito, c.f.
, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di CodiceFiscale_1
appello, conferita con delibera n. 969 del 9.12.2021, presso il cui studio elettivamente domicilia in Piano di Sorrento, al Corso Italia n. 62, con indicazione per le comunicazioni di rito dei seguenti recapiti: fax 0818088965;
PEC: Email_1 2
APPELLANTE
E
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
18.9.1965 e residente in [...], elett.te dom.to in Napoli, alla Via Scarlatti n. 88, presso lo studio dell'Avv. Piero
Orditura, in uno all'Avv. Valerio Ricciardi del Foro di Torre Annunziata, c.f.
, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura CodiceFiscale_3
generale alle liti per Notar del 24.2.2015, Rep. 7865 (fol. 2), con Persona_1
indicazione per le notificazioni e le comunicazioni dei seguenti recapiti: fax
081/8071161, PEC: Email_2
APPELLATO
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, residente in [...], C.F._4
elettivamente domiciliata con il difensore costituito nel primo grado di giudizio Avv.to Valerio Ricciardi, presso lo studio di questi in Sant'Agnello,
Via Angri 5, PEC: Email_2
APPELLATA – CONTUMACE
E
, nata a [...] il Controparte_3
7.12.1967, c.f. , residente in [...]
ET VI 17 - 00047.
APPELLATA – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del legale rapp.te Parte_1 3
pro - tempore, riportandosi al proprio atto di appello ed alle note scritte depositate, da intendersi per brevità qui integralmente ripetute e trascritte, con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi, nonché distrazione in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Per l'appellato riportandosi al proprio atto Controparte_1
difensivo ed alle note scritte depositate, da intendersi per brevità qui integralmente ripetute e trascritte, e pertanto, in via preliminare, accertare l'inammissibilità artt. 342, I comma e 348 bis, I comma, c.p.c. e, comunque,
rigettare in toto l'appello proposto siccome infondato per la ragioni tutte indicate nella comparsa di costituzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché distrazione in favore del difensore antistatario.
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.1.2015, il
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_2
esponeva quanto segue.
Al fine di realizzare un programma di costruzione di alloggi di edilizia economico popolare, aveva approvato, con delibera di Consiglio Comunale
n.133 del 29.6.1979, ai sensi degli artt. 22 e 38 della legge n. 865/71, il programma pluriennale di attuazione del Piano di Zona 167; quest'ultimo era stato approvato con decreto n. 1053 del Presidente della Giunta Regionale
dell'8.5.1979 e riconosciuto di pubblica utilità, essendo quindi i relativi lavori indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 9 della legge 167/62 e dell'art. 16 della legge 17 agosto 1142 numero 1150, in data 19.06.1979.
Con atto n.134 del 29 giugno 1979 il Consiglio Comunale aveva deliberato di procedere all'acquisizione delle aree comprese in detto Piano di 4
Zona, mediante procedura di espropriazione per pubblica utilità ed occupazione temporanea, ai sensi della legge n. 865/71, e con decreto n. 8379
del 10.12.1979, il Comune di Sant'Agnello, aveva occupato le aree comprese nel piano di zona (occupazione eseguita materialmente in data 21.01.1980);
tra di esse vi erano i fondi di proprietà dei germani , e Parte_3 CP_3
Per_
, identificati dalle particelle 114, 348 e 349, per un'estensione complessiva di 9.500 mq.
Tale area complessiva, suddivisa in due lotti, era stata concessa, ai sensi della L. n. 865/71, in diritto di superficie alle società cooperative
"Comunali Santanellesi a.r.l." e , per la costruzione di Parte_4
fabbricati di edilizia economica e popolare, con assegnazione ad entrambi i lotti del medesimo indice di edificabilità.
Più precisamente, in data 17.12.1979, il , ai Parte_2
sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n.865, con convenzione ricevuta in
[... forma pubblica amministrativa dal Segretario Generale del Comune
in data 17.12.1979, Rep.127, approvata e resa esecutiva dalla Parte_2
Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Napoli, del 19.12.1979 - V. 215 - prot.
n. 314135, e registrata presso l'Ufficio del registro di Castellammare di Stabia
il 9.1.1980 n.219, nonché convenzione aggiuntiva del 31.5.1983 prot.200,
registrata il 19.10.1983 n.29597, aveva assegnato in concessione, alla società
, c.f. , in diritto di Parte_5 P.IVA_2
superficie, le aree comprese nel piano di zona di cui alla legge 18.04.1962 n.
167, e precisamente un'area di mq. 5.182, ubicata nello stesso Comune.
In forza di tale convenzione, la predetta Cooperativa aveva accettato dal : "il diritto di superficie sull'area di mq.
5.182 di Parte_2 5
sedime di fabbricato, e le relative pertinenze, compresa nell'assegnazione
della complessiva area di mq. 9500 di cui alla delibera consiliare n. 133 del
29.06.1979." (art. 2 della convenzione) affinché sull'area in oggetto, potesse:
"costruire e mantenere fabbricati di tipo economico e popolare, per un volume
massimo determinato in conformità dello strumento urbanistico vigente e
della concessione edilizia rilasciata dal Comune" (art. 4 della convenzione).
Il tutto dietro pagamento del corrispettivo del costo di acquisizione dell'area assegnata (art. 7 convenzione).
Successivamente, sui suoli ad essa assegnati, la società
[...]
aveva quindi costruito un fabbricato per civili Parte_5
abitazioni, in virtù di licenze edilizie rilasciate dal Comune di Sant'Agnello,
con accesso dalla Via San Martino n.14, composto da tre corpi di fabbrica in aderenza, ciascuno servito da scala propria, articolato in piano interrato,
terreno, primo e secondo, per complessivi 16 alloggi, e da altrettanti locali adibiti a box – cantinole;
l'intero complesso edilizio era riportato in Catasto
Fabbricati al foglio 5, mappale 114, subalterni da 2 a 49.
L'area assegnata alla cooperativa “Comunali Santanellesi” era pervenuta al giusto atto di cessione volontaria di Parte_2
immobili oggetto di espropriazione per pubblica utilità, in atti allegato,
stipulato, ai sensi della legge 22.10.1971 n.865 e ss.mm., in data 3.8.1982,
ricevuto dal Segretario Generale del Comune in data 3.8.1982, e reg.to a
Castellammare di Stabia il 31.8.1982, al n. 5077, trascritto a Napoli 2 il
10.06.1983 ai nn. 17884/15356, con cui il Comune di Sant'Agnello aveva
Per_ acquistato, gli immobili di proprietà dei germani , e , Parte_3 CP_3
ovvero l'area di complessivi 9.500 mq. identificata dalle particelle 114, 348 e 6
349; in tale atto, le parti avevano tuttavia precisato che il prezzo di cessione,
pagato in detta sede, era soltanto un acconto.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.1987, e successiva riassunzione del 7.1.1988, notificato al in data 11.1.1988, i predetti Pt_2
germani avevano quindi convenuto in giudizio il Pt_3 [...]
per ottenere: “l'indennità di esproprio e quella di occupazione Parte_2
ad essi dovuta e determinata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 39 e 40 della
legge n. 2359 del 25.06.1865”; il si era costituito nel Parte_2
suddetto giudizio, nel quale erano volontariamente intervenute anche le società cooperative AL NT e " ". Pt_4
Il Tribunale di Torre Annunziata, con allegata sentenza n. 725 del
5.6.2006, aveva determinato l'indennizzo dovuto ai germani così Pt_3
quantificandolo: "per , Euro 80.154,96; per , Euro Parte_6 Parte_3
278.348,79 e per , Euro 277.604,73. A tali importi devono Parte_7
aggiungersi gli interessi legali dalla data di stipula della cessione e fino
all'effettivo soddisfo"; la Corte di Appello di Napoli, con allegata sentenza n.
2846/13, aveva confermato la predetta sentenza di primo grado.
Pertanto, il , con delibera di Consiglio Parte_2
Comunale n.29 del 29.11.2013, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio,
nonché, giusto atto di attestazione n. prot. 21409 del 17.11.2014, aveva stanziato la somma complessiva (comprensiva di interessi e spese liquidate in sentenza), di Euro 1.604.672,34 in favore degli eredi er il pagamento Pt_3
delle somme liquidate dalle sentenze innanzi richiamate;
le stesse erano state pagate, quanto ad Euro 450.000,00, in data 27.12.2013, e quanto ad Euro
499.999,98, in data 08.08.2014, per un totale complessivo di Euro 949.999,98. 7
Successivamente, con atto di assegnazione per Notaio Persona_3
del 28.12.1989, l'alloggio realizzato dalla cooperativa “Comunali
Santanellesi” e identificato al foglio 5, particella 114, sub 17 – 49 e 33, del catasto urbano del Comune di Sant'Agnello, era stato assegnato a
[...]
, il quale ha ceduto l'immobile a Persona_4 Controparte_1
c.f. nato a [...] il [...] e residente a [...], CodiceFiscale_2
alla Via Angilla Vecchia n. 73; tale alloggio aveva un volume complessivo pari a mc. 425,844.
Con lettera raccomandata del 9.1.2014 il Parte_2
aveva quindi vanamente richiesto alla predetta il pagamento della quota parte del suddetto importo.
Tanto premesso, con il sopra citato atto introduttivo il
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, conveniva innanzi Parte_2
al Tribunale di Torre Annunziata i predetti Sig.ri Controparte_1
e , Controparte_3 Controparte_2
chiedendo, per le ragioni ivi meglio indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che il in forza delle Parte_2
disposizioni vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della convenzione del
17.12.1979 di cui alla premessa, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art.
35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, ha diritto ad ottenere
dagli assegnatari e/o loro aventi causa degli alloggi realizzati sul suolo
espropriato il rimborso e/o la ripetizione delle somme pagate per
l'acquisizione delle aree assegnate alle cooperative;
2) Per l'effetto di quanto sopra: accertare e dichiarare che CP_1 8
, , CP_1 Controparte_3 Controparte_2
nella qualità di assegnatari e/o loro aventi causa dell'alloggio identificato al
foglio 5 particella 114 sub 16 – 48 e 32, del catasto urbano del Comune di
Sant'Agnello, costruito dalla cooperativa Comunali Santanellesi sul suolo
espropriato ai fratelli ed avente un volume complessivo pari a mc. Pt_3
425,844, in forza delle disposizioni pattizie e/o vigenti, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e le causali innanzi richiamate, sono
obbligati in proporzione al volume dell'alloggio ad essi assegnato al
pagamento in favore del delle spese da questi Parte_2
sostenute per l'acquisizione delle suddette aree;
in conseguenza di ciò:
3) Accogliere la domanda e per l'effetto condannare CP_1
e ,
[...] Controparte_3 Controparte_2
in qualità di soci della e comunque nella Parte_5
qualità di assegnatari e/o loro aventi causa, dell'alloggio identificato al foglio
5 particella 114 sub 16 - 48 e 32, del catasto urbano del Comune di
Sant'Agnello al pagamento in favore del in persona Parte_2
del suo Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, della somma di Euro
51.973,32 (Euro cinquantunomilanovecentosettantatre/32), oltre interessi
dovuti sino al soddisfo o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia
dall'adito Tribunale, in quanto nella loro qualità di assegnatari e/o loro aventi
causa dell'immobile descritto in narrativa, ed in forza delle disposizioni
vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 865/71, per i titoli e le causali
innanzi richiamate, sono obbligati in proporzione al volume dell'alloggio ad
essa assegnato al pagamento in favore del delle spese Parte_2
da questi sostenute per l'acquisizione delle aree. 9
4) Condannare i convenuti alla refusione delle spese e dei compensi di
causa, attribuendi ex art.93 c.p.c.”.
Con comparsa del 5.5.2015 si costituiva in giudizio Controparte_2
, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del Tribunale
[...]
adito, essendo la controversia da ritenere devoluta alla cognizione esclusiva del G.A., nonché la mancata necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci aventi causa dalla Cooperativa Speranza, essendo stata la stessa sciolta e cancellata.
La comparente rilevava, altresì, la sua carenza di legittimazione passiva, non ravvisando in quanto contrattualmente assunto dalla
[...]
un'obbligazione propter rem a carico degli Parte_5 Pt_5
immobili (appartamento, giardino e garage) - già oggetto di assegnazione in favore del defunto marito - di cui ella risultava Persona_4
attualmente affittuaria.
Nel merito, la convenuta eccepiva che l'obbligazione assunta dalla per effetto della pattuizione contrattuale di cui Parte_8
all'art. 7 della Convenzione stipulata dalla stessa con il Comune di
Sant'Agnello in data 17.12.1979 si era prescritta, essendo stata la citazione introduttiva del presente procedimento notificata in data 2.2.2015 e preceduta da una diffida e costituzione in mora comunque intervenuta solo il 9.1.2014,
quando era oramai trascorso il termine ordinario decennale.
In ogni caso, a dire della comparente, la somma pretesa doveva ritenersi comunque errata nel quantum, avendo il Parte_1
omesso di considerare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
2519, I comma, e 2495, II comma, c.c., la responsabilità dei soci di una società 10
cooperativa a r.l. non poteva eccedere la misura degli importi da costoro riscossi sulla base del bilancio finale di liquidazione.
In buona sostanza, il , a tutto voler concedere, Parte_2
avrebbe potuto pretendere dalla convenuta erede Controparte_2
del socio della estinta Cooperativa “Comunali Santanellesi” a. r.l. Viggiano
, il pagamento della somma di € 51.973,32 solo allegando Persona_4
e dimostrando l'eventuale riscossione ad opera di esso Persona_4
di una cifra almeno equivalente in base al bilancio finale di
[...]
liquidazione predisposto ed approvato dalla medesima
[...]
al momento del suo scioglimento. Parte_5
Solo in via gradata, infine, eccepiva la Controparte_2
manifesta erroneità ed arbitrarietà del criterio di ripartizione dell'indennità
adottato dall'Ente istante al fine di determinare la quota parte di essa asseritamente dovuto dalla convenuta considerato Controparte_2
che, a tutto voler concedere, l'obbligazione in questione avrebbe dovuto essere ripartita tra tutti i soci delle Cooperative "Comunali Santanellesi" e
"Speranza" a r.l.”, e non già solo tra i soci assegnatari di immobili;
non aveva inoltre alcuna logica un riparto eseguito sulla base dei metri cubi di costruzione attribuiti a ciascuno piuttosto che, semmai, secondo il valore venale o millesimale delle singole proprietà.
La convenuta concludeva quindi formulando le richieste di seguito indicate:
“1) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A.; 2)
subordinatamente e salvo il gravame - previa integrazione del contraddittorio
nei confronti dei litisconsorti pretermessi - dichiarare il suo difetto di 11
legittimazione passiva per le ragioni sopra meglio esposte;
3) in via ancora
più gradata e sempre previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei
litisconsorti pretermessi dichiarare inammissibili o rigettare nel merito le
domande attoree per le ragioni meglio esposte in precedenza;
4) in via ancor
più subordinata e sempre fatto salvo il gravame - sempre all'esito della
necessaria integrazione del contraddittorio - accertare l'erroneità nel
quantum della pretesa attorea e, per lo effetto, determinare le somme semmai
effettivamente dovute dalla convenuta alla stregua Controparte_2
delle argomentazioni di fatto e di diritto anch'esse sopra meglio esposte;
5)
condannare l'attore al pagamento di spese e compensi Parte_1
del giudizio, disponendone l'attribuzione allo scrivente avvocato per anticipo
fattone ex art. 93 c.p.c.; 6) in via estremamente gradata, e sempre fatta salva
['impugnazione - nella malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento
anche solo parziale delle pretese avversarie - disporre l'integrale
compensazione di spese e compensi di lite a termini dell'art. 92, II comma,
c.p.c. in ragione della (eventuale) soccombenza reciproca e della novità delle
questioni trattate”.
Con comparsa del 5.5.2015 si costituiva in giudizio anche CP_1
eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, non ravvisando
[...]
in quanto contrattualmente assunto dalla Parte_5
, un'obbligazione propter rem, tutt'al più addebitabile alla
[...]
sola usufruttuaria a titolo di spese di custodia e/o Controparte_2
amministrazione ordinaria dei beni ex art.1004 c.c.
Il convenuto, altresì riportandosi alle conclusioni rassegnate dalla convenuta nella comparsa di costituzione, Controparte_2 12
concludeva quindi formulando le richieste di seguito indicate:
“1) dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva per le ragioni
sopra esposte;
2) subordinatamente e salvo il gravame dichiarare il proprio
difetto di giurisdizione in favore del G.A.; 3) ancor più subordinatamente e
sempre salvo il gravame – previa integrazione del contraddittorio nei
confronti dei litisconsorti pretermessi - dichiarare inammissibili o rigettare
nel merito le domande attoree per le ragioni meglio esposte nella comparsa
di risposta della convenuta (fol. 9); 4) in via ancor Controparte_2
più subordinata e sempre fatto salvo il gravame - comunque all'esito della
necessaria integrazione del contraddittorio - accertare l'erroneità nel
quantum della pretesa attorea e, per lo effetto, determinare le somme semmai
effettivamente dovute dal convenuto alla stregua delle Controparte_1
argomentazioni di fatto e di diritto pur'esse sopra meglio esposte nella sopra
menzionata comparsa di risposta (fol.9); 5) condannare l'attore Parte_1
al pagamento di spese e compensi del giudizio, disponendone
[...]
l'attribuzione allo scrivente avvocato per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.; 6)
in via estremamente gradata, e sempre fatta salva l'impugnazione - nella
malaugurata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle
pretese avversarie - disporre l'integrale compensazione di spese e compensi
di lite a termini dell'art. 92, 2 comma, c.p.c. in ragione della (eventuale)
soccombenza reciproca e della novità delle questioni trattate”.
Non si costituiva invece il giudizio la convenuta Controparte_3
.
[...]
All'esito della trattazione e della concessione dei termini per il deposito di note ex art. 183, comma VI, c.p.c., veniva disposta ed espletata 13
c.t.u., con nomina allo scopo dell'Ing. . Persona_5
All'esito, con sentenza n. 2241/2021 dell'11.11.2021, il Tribunale di
Torre Annunziata, accogliendo per quanto di ragione la domanda attorea,
condannava e Controparte_1 Controparte_2 CP_1
al pagamento, in favore del Controparte_3 [...]
, della somma di € 12.361,13, oltre interessi nella misura legale Parte_2
da calcolarsi sulla quota capitale dalla domanda al soddisfo;
disponeva inoltre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Avverso detta decisione, con citazione del 16.12.2021 proponeva appello il , in persona del suo legale rapp.te pro – Parte_2
tempore convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello Controparte_2
, e
[...] Controparte_1 Controparte_3
chiedendo accogliersi, in riforma della gravata decisione e per le ragioni meglio ivi indicate le seguenti conclusioni:
“1) Accogliere la richiesta di ricostruzione dei fatti, formulata
dall'appellante in merito all'illegittima omissione della condanna al Pt_2
pagamento degli interessi maturati sino al 10.12.2006, e conseguentemente,
in riforma della sentenza impugnata, condannare Controparte_1
e , al Controparte_2 Controparte_3
pagamento in favore del della somma di Euro Parte_2
31.369,25, a titolo di interessi dovuti sino al 10.12.2006, così come stabilito
con la perizia del 28.08.2018; 2) Accogliere la richiesta di ricostruzione dei
fatti, formulata dall'appellante in merito alla violazione dell'art. 11 Pt_2
delle preleggi e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 14
, al pagamento in favore del in Controparte_3 Parte_2
persona del suo Sindaco e l.r.p.t. della somma complessiva di Euro 51.971,14
(Euro cinquantunomilanovecentosettantuno/14), comprensiva di sorta
capitale pari da euro 20.601,89 - ed interessi pari ad euro 31.369,25, oltre
interessi legali dovuti sino al soddisfo o della diversa somma che sarà ritenuta
di giustizia;
3) riformare la sentenza di primo grado laddove non prevede,
immotivatamente ed ingiustificatamente, la condanna al pagamento delle
spese processuali dei convenuti soccombenti e conseguentemente condannare
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio
[...]
da quantificarsi ai sensi di legge;
in via gradata, nella denegata ipotesi in
caso di mancato accoglimento delle doglianze innanzi eccepite, si chiede in
riforma della sentenza impugnata, che l'adita Corte d'Appello Voglia
accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto al Parte_2
pagamento degli interessi maturati sino al 10.12.2006, dovuti dai
convenuti/appellati ai sensi delle disposizioni vigenti, conseguentemente
Voglia l'adita Corte d'Appello condannare Controparte_1
e a pagare al Controparte_2 Controparte_3
la somma di Euro 18.821,55; inoltre: d) Condannare Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, a pagare al la somma complessiva
[...] Parte_1
di Euro 31.182,68 come quantificata dal CTU nelle integrazione del
24.05.2021, comprensiva di sorta capitale pari da euro 12.361,13 ed interessi
pari ad euro 18.821,55, oltre interessi legali dovuti sino al soddisfo o della
diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
e) Con vittoria di spese diritti 15
ed onorari del presente grado di giudizio da attribuirsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 26.4.2022 si costituiva il Controparte_1
quale, per le ragioni ivi meglio esposte, eccepiva l'inammissibilità
dell'appello ex artt. 342, I comma e 348 bis, I comma, c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito, rilevando in particolare che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, la sentenza gravata aveva già riconosciuto all' gli interessi sulla sorte sino al 10/12/2006 (data di Parte_9
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ha quantificato l'indennità di esproprio), oltre a quelli ulteriori a maturarsi dalla domanda in primo grado al soddisfo.
Il comparente precisava che non fosse, altresì, possibile ravvisare un'applicazione retroattiva dell'art. 35, XII comma, L. 865/1971, come novellato dalla L. 662/1996 e successivamente dalla L. 136/1999, operando nella fattispecie il testo della norma vigente al momento della proposizione della domanda e non già quello in vigore alla firma della Convenzione
intervenuta tra il e la Parte_2 Parte_5
dante causa di .
[...] Persona_4
Tale circostanza aveva quindi, a suo dire, consentito al Giudice di prima istanza, in forza del principio del cd. “pareggio economico” (ovvero che l'operazione avvenga senza fini speculativi, ma anche senza oneri a carico della collettività), di determinare la percentuale di decurtazione per i convenuti
- per l'usufrutto e e Controparte_2 Controparte_1 [...]
per la nuda proprietà - titolari del mero diritto Controparte_3
di superficie e non anche della proprietà dei suoli.
In conseguenza l'appellato, contestando i motivi tutti dell'atto di 16
impugnazione, chiedeva rigettarsi lo stesso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché attribuzione al difensore anticipatario.
Non si costituivano in giudizio e Controparte_2
, quest'ultima già contumace in primo Controparte_3
grado, alle quali l'atto di citazione era stato ritualmente notificato,
rispettivamente a mezzo posta elettronica certificata presso il difensore precedentemente costituito in primo grado in data 16.12.2021, nonché a mezzo posta ordinaria con racc.ta spedita in pari data, non ritirata e restituita al mittente per computa giacenza in data 14.1.2022.
All'udienza dell'11.9.2024, all'esito della trattazione nelle modalità
previste dall'art.127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione,
con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Successivamente, con ordinanza del 10.12.2024, la Corte, rilevato che non risultava depositato in atti l'atto di appello notificato agli appellati non costituiti, e , Controparte_2 Controparte_3
non potendosi verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, rimetteva le parti innanzi a sé, all'udienza del 17.9.2025,
invitando parte appellante alla relativa allegazione, poi avvenuta in data
16.9.2025.
A tale udienza, all'esito della trattazione nelle modalità previste dall'art.127ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico di note scritte,
precisate le conclusioni, la causa veniva nuovamente riservata in decisione,
con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 20 per il deposito di 17
comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2
e , quest'ultima già contumace
[...] Controparte_3
in primo grado, alle quali l'atto di citazione era stato ritualmente notificato,
rispettivamente a mezzo posta elettronica certificata presso il difensore precedentemente costituito in primo grado in data 16.12.2021, nonché a mezzo posta ordinaria, con racc.ta spedita in pari data, non ritirata e restituita al mittente per computa giacenza in data 14.1.2022, e che non si sono costituite in giudizio.
Sempre in limine litis, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellato costituito Controparte_1
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, 18
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello principale è fondato e va quindi accolto, con conseguente riforma della gravata decisione, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Va sul punto innanzitutto precisato che, non avendo gli appellati proposto impugnazione incidentale avverso la decisione del Tribunale con la quale è stata accolta nei loro confronti la domanda di pagamento proposta dal con l'originario atto di citazione introduttivo del Parte_2
giudizio di primo grado, si è formato sul punto il giudicato;
costituisce quindi oggetto del presente procedimento, per effetto dell'appello del predetto la sola quantificazione della somme oggetto della condanna da parte Pt_2
del Tribunale, sia quanto alla sorta capitale che in relazione agli interessi riconosciuti.
Sebbene quindi riferiti alla medesima vicenda, non assumono pertanto rilevanza, rispetto ai proposti motivi di gravame, le decisione di questa Corte
depositate quali precedenti rilevanti da parte appellata costituita.
Ciò posto, il primo motivo di gravame dell'istante
[...]
riguarda l'asserita erroneità della condanna al pagamento degli Parte_2
interessi, maturati sino alla data del 10.12.2006, sull'importo dovuto per la cessione in superficie delle aree oggetto di causa pari ad € 12.361,13.
Più specificamente, a dire dell'appellante, non sarebbe in alcun modo evincibile dalle osservazioni del primo Giudice, che determinava l'importo dovuto dai convenuti in “Euro € 12.361,13, oltre agli interessi nella misura 19
legale da calcolarsi sulla quota capitale della presente domanda al
soddisfo”, l'esatta quantificazione degli interessi maturati, con conseguente omessa condanna dei medesimi al relativo pagamento.
L'appellante ha rilevato infatti che, nella parte motiva, il Tribunale
affermava quanto segue: “
8. In ordine all'esatta quantificazione degli importi
per cui è causa, soccorre l'espletata CTU ed i successivi chiarimenti. Da tale
elaborato peritale si evince che, in base al criterio volumetrico di riparto tra
i singoli assegnatari, l'importo dovuto dai convenuti è pari ad Euro €
12.361,13, oltre agli interessi legali come calcolati dal CTU sino alla data del
10.12.2006. e Controparte_1 Controparte_2 [...]
vanno, pertanto, condannati al pagamento della Controparte_3
predetta somma oltre interessi nella misura legale da calcolarsi sulla quota
capitale dalla presente domanda al soddisfo”.
Nella parte motiva, invece, il Tribunale aveva contraddittoriamente escluso la condanna al pagamento degli interessi legali, così come calcolati dal CTU, sino alla data del 10.12.2006.
Oltretutto il CTU nelle conclusioni delle sue integrazioni aveva chiaramente affermato che i: “corrispettivi dovuti dai convenuti per la
cessione in superficie del fondo in oggetto” erano pari ad € 12.361,13 quale sorta capitale ed € 18.821,55 per interessi, con una somma complessiva dovuta pari quindi ad € 31.182,68, erroneamente invece quantificata in condanna.
Orbene, osserva sul punto questa Corte che, nella specie, il vizio contenuto nella gravata sentenza, e fatto valere con apposita censura, è
sostanzialmente riconducibile ad un mero errore materiale derivante dalla omissione, nella sola parte dispositiva, di quanto invece espressamente 20
indicato come decisum nella parte motiva.
Infatti, il Tribunale,
“
7. In ordine agli importi da versare in favore del
[...]
, ha osservato che l'obbligazione Parte_2 Controparte_2
assunta dalla riguarderebbe solo Parte_5
la sorta capitale e non anche gli interessi maturati dagli eredi Amati. In
particolare, a parere della convenuta, non spetterebbero al
[...]
la quota di interessi maturati dopo la pubblicazione o il Parte_2
passaggio in giudicato della sentenza n. 725/06 del Tribunale di Torre
Annunziata, posto che il gravame avverso la citata pronunzia sarebbe stato
dichiarato inammissibile siccome proposto oltre i termini di legge e non già
disatteso nel merito.
Al fine di decidere correttamente in ordine alle predette deduzioni,
occorre anzitutto interrogarsi sulla natura degli interessi in questione.
Orbene, in ordine alla decorrenza degli interessi sulla somma dovuta
a titolo di indennità di espropriazione ricorre pacifico indirizzo di legittimità
a tenore del quale sul debito dell'espropriante relativo all'indennità di
espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi
legali per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione
dell'espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per
il ritardo nel pagamento dell'indennità; e tali interessi, aventi natura
compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno
dell'espropriazione, fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennità (cfr.
Cassazione civile sez. I, 16/07/2008, n.19590; Cassazione civile sez. I,
04/01/2005, n.118; Cassazione civile sez. I, 11/11/2003, n.16908). E però non 21
può non rilevarsi che, nel caso di specie, l'indennità di esproprio è stata
determinata con sentenza passata in giudicato in data 10.12.2006, sicché deve
affermarsi che da tale data gli interessi compensativi siano divenuti moratori
ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. Pertanto, dal momento che gli
interessi dovuti dal sino alla predetta data del Parte_2
10.12.2006, trovano la loro giustificazione nella naturale fecondità del
danaro e non già in un comportamento colposo del tali somme Pt_2
devono essere corrisposte dagli assegnatari degli alloggi in virtù del principio
di pareggio sopra evidenziato. Diversamente gli interessi decorrenti
dall'11.12.2006 sino al 4.12.2013, non devono essere rimborsati dai
convenuti siccome trovano la loro fonte nel ritardo nel pagamento del
. Parte_2
Difatti, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie,
oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971,
deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, nel
cui ambito non possono tuttavia essere annoverate le somme versate ai
proprietari a titolo di risarcimento del danno, non potendosi ricondurre nella
previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui
concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in
forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/04/2018, n.9066)”.
Stante quindi l'assoluta chiarezza della decisione adottata dal
Tribunale nei termini sopra indicati, appare chiaro che l'omissione della condanna dei convenuti - oggi appellati - al pagamento, oltre alla sorta capitale, degli interessi maturati sino al 10.12.2006, quantificati dal c.t.u. in € 22
31.369,25, è senz'altro frutto di un mero errore materiale, dovendosi pertanto provvedere alla riforma sul punto della gravata decisione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione dell'art.11 R.D. n. 262 del 16.03.1942 e,
conseguentemente, dell'art. 35 L. n. 865/1971 (nella formulazione anteriore alla riforma dell'art.3 LXIII, legge n.136/99) nella parte in cui prevedono l'adozione del criterio del “perfetto pareggio”, utilizzato dal CTU Ing. Per_5
nella perizia, depositata in data 28.08.2018, ai fini della
[...]
quantificazione dell'importo dovuto dai convenuti a titolo di corrispettivo della cessione, inizialmente pari ad € 51.971,14.
Ed invero, secondo l'appellante, le citate disposizioni di legge - che rispettivamente stabiliscono: “le legge non dispone che per l'avvenire: essa
non ha effetto retroattivo.…”, e “Il prezzo di cessione delle aree è determinato
in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle
relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile” - del tutto chiaramente imponevano di parametrare il corrispettivo dovuto dai convenuti al criterio di calcolo (applicabile ratione temporis alla CP_1
fattispecie in quanto vigente all'atto della stipulazione della convenzione tra il e la Parte_2 Parte_5
del 100% dei prezzi di cessione.
L'Ente istante eccepisce, pertanto, la violazione del già richiamato art.11 R.D. n. 262 del 16.03.1942, nella parte in cui il primo giudice ha disposto la rettifica del criterio di calcolo utilizzato nella perizia,
parametrandolo, in coerenza con il novellato art.35 L. n.865/71 (come modificato dall'art.3 LXIII, legge n.136/99) al 60% dei prezzi di cessione, dal 23
quale è quindi derivata la quantificazione - a suo dire - errata del complessivo importo, dovuto a titolo di corrispettivo, pari ad € 12.361,13.
Ed invero, il giudice designato, all'udienza dell'1.4.2021 di comparizione del c.t.u. precedentemente nominato, che aveva in precedenza depositato la propria relazione, rilevava che, con ordinanza del 23.5.2017, era stato conferito allo stesso l'incarico di provvedere alla quantificazione del corrispettivo dovuto in favore della parte attrice sulla base dei criteri, tra gli altri, stabiliti nell'art. 35 della l. 865/71 che, al comma 12, prevedeva espressamente che: “i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al
metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi
di cessione riferiti allo stesso volume”.
Non avendo invece il tecnico, a dire dell'Istruttore, tenuto conto nell'elaborato peritale di detto criterio legislativo, provvedendo alla quantificazione del corrispettivo nella misura del 100% dei prezzi di cessione,
veniva richiesto di rendere sul punto i necessari chiarimenti.
Tale errata indicazione aveva determinato, a dire del
[...]
, l'erroneità delle conclusioni peritali, così come modificate dal Parte_2
CTU in sede di integrazione della perizia del 24.5.2021), incidendo in conseguenza in maniera determinante sull'esito del giudizio;
infatti, il
Tribunale aveva erroneamente condannato i convenuti al pagamento della minor somma di € 12.361,13, anziché di quella realmente dovuta pari ad €
51.971,14, quale importo invece quantificato dal CTU nella originaria relazione del 28.8.2018.
Orbene, ai sensi dell'art. dell'art. 35, L. 865/1971: “Le aree di cui al
secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, 24
sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute
in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione
e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai
sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata”.
Detta disposizione, che prevedeva la concessione in diritto di superficie di aree ricomprese nei P.E.E.P. per una quota non inferiore al 60%
e non superiore all'80% in termini volumetrici, è stata modificata dall'art. 3, c.
63, L. 23 dicembre 1996 n. 662, nel senso di non prevedere più quote minime da destinare in superficie o in proprietà, lasciando invece ai Comuni la facoltà
di scegliere liberamente quale forma di cessione/concessione adottare, sia pure fissando due principi da osservare:
- i corrispettivi della concessione IN SUPERFICIE al metro cubo non possono essere superiori al 60% dei prezzi di cessione IN PROPRIETÀ riferiti allo stesso volume, e possono essere dilazionati per un massimo di 15 anni;
- i corrispettivi della concessione IN SUPERFICIE ed i prezzi delle aree cedute IN PROPRIETÀ debbono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree. Pt_2
Pertanto, ad opinione di questa Corte, il riferimento normativo alla percentuale del 60% riguarda esclusivamente il particolare rapporto che deve essere rispettato dal fra i prezzi di concessione in superficie e prezzi Pt_2
di cessione in proprietà, nella eventualità che il medesimo abbia Pt_2
utilizzato entrambe le suddette forme di attribuzione;
si tratta quindi di disposizione che non si pone in rapporto con il principio del “pareggio economico”, erroneamente richiamato pertanto dal primo giudice. 25
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
l'importo capitale da porre a carico degli appellati va determinato nella misura originariamente calcolata dal c.t.u. nella propria relazione del 28.8.2018 pari ad € 20.601,89, oltre all'importo dovuto per interessi maturati, come ivi indicato e sopra già precisato, interessi pari ad € 31.369,25, per un totale di €
51.971,14, oltre interessi legali dovuti dalla domanda e sino al soddisfo.
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma per quanto di ragione della gravata decisione, Controparte_1 Controparte_2
e vanno condannati, in solido
[...] Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore del , in persona del Parte_2
legale rapp.te pro – tempore, per le causali di cui alla parte motiva, della somma totale di € 51.971,14, oltre interessi legali sulla stessa decorrenti dalla domanda e sino al soddisfo.
Quanto alle spese e competenze di lite - che vanno ovviamente nuovamente regolamentate, con conseguente assorbimento del motivo di gravame sul punto formulato da parte appellante - osserva la Corte (come peraltro già era stato sottolineato dal Tribunale), che la novità e controvertibilità della questione esaminata - che ha infatti dato origine anche innanzi a questo giudicante a decisione di segno contrario - giustifica senz'altro la relativa compensazione tra le parti costituite, nella misura del
50%; allo stesso modo, le spese di c.t.u., come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste a carico di parte appellante e parte appellata, nella misura della metà per ciascuna di esse.
La residua porzione va invece a carico delle parti appellate, come sopra menzionate, in solido tra loro, liquidando la stessa di ufficio in favore 26
dell'appellante , in persona del legale rapp.te pro – Parte_2
tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia nei diversi gradi, nonché tenendo conto del grado di difficoltà
delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va quindi disposta la distrazione di spese e competenze come sopra regolamentate e liquidate in dispositivo, in favore dell'Avv. Gianvincenzo Esposito, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del legale rapp.te pro – Parte_2
tempore, nei confronti di e Controparte_2 Controparte_1
, con citazione del 16.12.2021, ed Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 2241/2021
dell'11.11.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, quindi, in riforma della gravata decisione,
condanna e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore del Controparte_3
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, per le Parte_2
causali di cui alla parte motiva, della somma totale di € 51.971,14, oltre interessi legali sulla stessa decorrenti dalla domanda e sino al soddisfo;
27
2) dichiara compensate tra le parti costituite, nella misura del 50%, le spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del presente giudizio che, per la residua porzione, pone carico di Controparte_1
e , in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro, liquidando la stessa in favore del , in Parte_2
persona del legale rapp.te pro - tempore, quanto al primo grado, in complessivi € 3.472,50, di cui € 272,50 per spese ed € 3.200,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute e, quanto al presente grado, in complessivi € 3.202,00, di cui € 402,00
per spese ed € 2.800,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dell'Avv. Gianvincenzo Esposito, dichiaratosi anticipatario;
3) pone le spese di c.t.u., come già liquidate nel giudizio di primo grado, a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IO NG
IL PRESIDENTE
LV MO