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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3928/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3928/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. SIMONA BELLINI Parte_1 C.F._1
e
CF ) con l'avv. SIMONA BELLINI Parte_2 C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 10/10/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il giorno 03/09/2005 e che dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Persona_2
(LI) il 27/07/2009, attualmente studentesse non economicamente indipendenti. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 31/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 9/1/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 9/1/2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, ivi compreso quanto pattuito in ordine alla frequentazione padre- figlie, tenuto conto del fatto che il lavoratore autonomo, non ha ancora reperito Pt_1 un'abitazione autonoma ed attualmente pernotta a Piombino presso l'abitazione della madre, che non ha spazi sufficienti per permettere il pernottamento anche delle figlie. Il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di Parte_2 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il giorno 03/09/2005 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11 Parte II serie C Ufficio 1 Anno 2005; DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà;
2. Entrambi i coniugi prestano fin d'ora il loro assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori valida anche per l'espatrio e dei loro passaporti ed entrambi i coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
3. L'affidamento delle figlie e deve ritenersi condiviso, con collocazione Per_1 presso la madre nell'abitazione familiare che continuerà ad essere quella TO (LI) Loc. Paradiso 10/B. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse, con possibilità di esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che li riguardano;
4. In considerazione dell'età delle figlie, 15 anni ( ) e 17 ( , il padre potrà Per_1 vedere le figlie quando vorrà compatibilmente con i loro impegni, previo accordo diretto con loro o con la madre e si accorderà direttamente con loro per le festività, le vacanze estive, i ponti, le ricorrenze. Tendenzialmente il padre vedrà le ragazze il martedì ed il giovedì dalle 18.00 alle 21.00 circa, e talvolta anche il sabato o la domenica sera, compatibilmente con gli impegni ed i carichi scolastici delle ragazze, passando a prenderle a casa, portandole a cena fuori o dalla nonna paterna e riaccompagnandole a casa dopo la cena;
ove le figlie debbano essere accompagnate da qualche parte, il padre si rende disponibile a portarle o riprenderle. Qualora il reperisca una casa da condurre in locazione, la frequentazione Pt_1 padre-figlie sarà più assidua e sarà introdotto anche il pernottamento delle ragazze presso il padre;
5. il orrisponderà alla moglie quale assegno di mantenimento per entrambe Pt_1 le figlie la somma di € 700,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese dalla data di presentazione del presente ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie, tra le quali le parti concordano di inserire anche le spese del trasporto (autobus e treno per Grosseto). Inoltre, per l'individuazione delle altre spese straordinarie e per la necessità o meno del consenso di entrambi i genitori, delle modalità di rimborso e quant'altro i coniugi faranno riferimento alle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” del CNF: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whattsapp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. Il rinuncerà al 50% dell'Assegno Unico per i Figli erogato dall'INPS, Pt_1 attualmente accreditato sul conto corrente comune dei coniugi, e autorizzerà l'Istituto ad accreditare sul conto corrente della moglie l'intero importo attualmente di € 331,00 e si impegnerà a fare, anche per il futuro, tutto quanto necessario per il mantenimento e/o riconoscimento del diritto a percepire l'Assegno Unico per i Figli presentando annualmente il proprio ISEE/dichiarazione dei redditi o facendo quant'altro necessario ed utile ai fini della concreta erogazione;
nelle more del trasferimento dell'accredito del suddetto Assegno sul conto corrente della il rasferirà alla moglie entro il giorno 18 di ogni mese l'integrale Parte_2 Pt_1 importo dell'Assegno Unico per i figli ricevuto dall'INPS e, comunque, autorizza fin da ora la moglie a prelevare l'intero importo corrispondente a tale assegno;
7. Il corrisponderà alla moglie € 100,00 mensili quale assegno per il suo Pt_1 mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese dalla data di presentazione del presente ricorso;
8. L'auto Opel FI targata EC 562 AL, attualmente intestata al verrà Pt_1 trasferita alla moglie entro 30 giorni dalla sentenza di separazione;
Parte_2
9. Il continuerà a pagare le rate previste per il finanziamento relativo Pt_1 all'acquisto del Ford AN e del mutuo ipotecario per la casa di sua proprietà sita in Piombino (LI) Via Bruno Buozzi 11/H liberando da ogni obbligo Parte_2
e ed obbligandosi a rimborsare quanto dalle stesse
[...] Parte_3 eventualmente corrisposto alla banca come fideiussori entro il mese successivo al pagamento;
10. Il conto corrente n. 645669 aperto presso la Banca MPS cointestato tra le parti su cui è addebitato anche il pagamento della rata mensile del mutuo, verrà chiuso non appena sarà stato distratto l'accredito dell'Assegno Unico erogato dall'INPS in favore della ed il rovvederà ad aprire nuovo conto corrente a Parte_2 Pt_1 lui intestato e comunque ad addebitare la rata mensile del mutuo su altro conto;
11. Le parti dichiarano di aver già definito ogni questione relativa alla divisione delle giacenze sul conto corrente;
12. Spese di lite al definitivo;
13. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3928/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. SIMONA BELLINI Parte_1 C.F._1
e
CF ) con l'avv. SIMONA BELLINI Parte_2 C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 10/10/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il giorno 03/09/2005 e che dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Persona_2
(LI) il 27/07/2009, attualmente studentesse non economicamente indipendenti. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 31/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 9/1/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 9/1/2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, ivi compreso quanto pattuito in ordine alla frequentazione padre- figlie, tenuto conto del fatto che il lavoratore autonomo, non ha ancora reperito Pt_1 un'abitazione autonoma ed attualmente pernotta a Piombino presso l'abitazione della madre, che non ha spazi sufficienti per permettere il pernottamento anche delle figlie. Il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di Parte_2 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il giorno 03/09/2005 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11 Parte II serie C Ufficio 1 Anno 2005; DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà;
2. Entrambi i coniugi prestano fin d'ora il loro assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità delle figlie minori valida anche per l'espatrio e dei loro passaporti ed entrambi i coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
3. L'affidamento delle figlie e deve ritenersi condiviso, con collocazione Per_1 presso la madre nell'abitazione familiare che continuerà ad essere quella TO (LI) Loc. Paradiso 10/B. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse, con possibilità di esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che li riguardano;
4. In considerazione dell'età delle figlie, 15 anni ( ) e 17 ( , il padre potrà Per_1 vedere le figlie quando vorrà compatibilmente con i loro impegni, previo accordo diretto con loro o con la madre e si accorderà direttamente con loro per le festività, le vacanze estive, i ponti, le ricorrenze. Tendenzialmente il padre vedrà le ragazze il martedì ed il giovedì dalle 18.00 alle 21.00 circa, e talvolta anche il sabato o la domenica sera, compatibilmente con gli impegni ed i carichi scolastici delle ragazze, passando a prenderle a casa, portandole a cena fuori o dalla nonna paterna e riaccompagnandole a casa dopo la cena;
ove le figlie debbano essere accompagnate da qualche parte, il padre si rende disponibile a portarle o riprenderle. Qualora il reperisca una casa da condurre in locazione, la frequentazione Pt_1 padre-figlie sarà più assidua e sarà introdotto anche il pernottamento delle ragazze presso il padre;
5. il orrisponderà alla moglie quale assegno di mantenimento per entrambe Pt_1 le figlie la somma di € 700,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese dalla data di presentazione del presente ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie, tra le quali le parti concordano di inserire anche le spese del trasporto (autobus e treno per Grosseto). Inoltre, per l'individuazione delle altre spese straordinarie e per la necessità o meno del consenso di entrambi i genitori, delle modalità di rimborso e quant'altro i coniugi faranno riferimento alle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” del CNF: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whattsapp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. Il rinuncerà al 50% dell'Assegno Unico per i Figli erogato dall'INPS, Pt_1 attualmente accreditato sul conto corrente comune dei coniugi, e autorizzerà l'Istituto ad accreditare sul conto corrente della moglie l'intero importo attualmente di € 331,00 e si impegnerà a fare, anche per il futuro, tutto quanto necessario per il mantenimento e/o riconoscimento del diritto a percepire l'Assegno Unico per i Figli presentando annualmente il proprio ISEE/dichiarazione dei redditi o facendo quant'altro necessario ed utile ai fini della concreta erogazione;
nelle more del trasferimento dell'accredito del suddetto Assegno sul conto corrente della il rasferirà alla moglie entro il giorno 18 di ogni mese l'integrale Parte_2 Pt_1 importo dell'Assegno Unico per i figli ricevuto dall'INPS e, comunque, autorizza fin da ora la moglie a prelevare l'intero importo corrispondente a tale assegno;
7. Il corrisponderà alla moglie € 100,00 mensili quale assegno per il suo Pt_1 mantenimento entro il giorno 10 di ogni mese dalla data di presentazione del presente ricorso;
8. L'auto Opel FI targata EC 562 AL, attualmente intestata al verrà Pt_1 trasferita alla moglie entro 30 giorni dalla sentenza di separazione;
Parte_2
9. Il continuerà a pagare le rate previste per il finanziamento relativo Pt_1 all'acquisto del Ford AN e del mutuo ipotecario per la casa di sua proprietà sita in Piombino (LI) Via Bruno Buozzi 11/H liberando da ogni obbligo Parte_2
e ed obbligandosi a rimborsare quanto dalle stesse
[...] Parte_3 eventualmente corrisposto alla banca come fideiussori entro il mese successivo al pagamento;
10. Il conto corrente n. 645669 aperto presso la Banca MPS cointestato tra le parti su cui è addebitato anche il pagamento della rata mensile del mutuo, verrà chiuso non appena sarà stato distratto l'accredito dell'Assegno Unico erogato dall'INPS in favore della ed il rovvederà ad aprire nuovo conto corrente a Parte_2 Pt_1 lui intestato e comunque ad addebitare la rata mensile del mutuo su altro conto;
11. Le parti dichiarano di aver già definito ogni questione relativa alla divisione delle giacenze sul conto corrente;
12. Spese di lite al definitivo;
13. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai