Sentenza breve 28 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 28/10/2022, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 00705/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2022, proposto da
Ecologia Oggi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di TM.E. – Termomeccanica Ecologia s.p.a. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con mandanti Calabra Maceri e Servizi S.p.A., Intercantieri S.p.A. e Ecosistem S.r.l. rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fantappiè e Luigi Caravita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della TÀ PO di Reggio Calabria e delle società Calabra Maceri e Servizi S.p.a., Cogevi S.p.a., Progitec S.r.l. e A2A Ambiente S.p.a., non costituite in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
della mancata riapertura dei termini per presentare la manifestazione di interesse relativamente all'“Avviso pubblico esplorativo WTE IO AU per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183 d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della concessione relativa alla “progettazione e realizzazione dell'adeguamento e completamento del termovalorizzatore di IO AU comprensiva della gestione”, bandito dalla Regione Calabria e pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 3538 del 31.03.22, a fronte del mancato riscontro alle richieste di parte del 29.07.22 e del 2.08.22 e comunque in esito alla appurata scelta di non riaprire i termini de quibus ;
e per l’annullamento
dell'“Avviso pubblico esplorativo WTE IO AU per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183 d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della concessione relativa alla “progettazione e realizzazione dell'adeguamento e completamento del termovalorizzatore di IO AU comprensiva della gestione” bandito dalla Regione Calabria e pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 3538 del 31.03.22, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi: il Decreto Dirigenziale n. 5422 del 18.05.22 di proroga dei termini di scadenza di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse; il Decreto Dirigenziale di nomina della Commissione di esperti n. 9722 dell'11.08.22, anche per non aver – e con particolare riferimento – consentito, in difetto di indispensabili informazioni, la consapevole predisposizione dell'emarginata manifestazione di interesse, soprattutto ai fini dell'equilibrio di redditività del Piano Economico Finanziario (di seguito: EF); la FAQ n. 1 del 22.07.22 nella parte in cui omette di chiarire le competenze di attribuzione riguardo gli obblighi ed oneri di adeguamento delle Best Available Techniques (di seguito: BAT) ai fini della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito: AIA); il riscontro del 25.07.22 reso al raggruppando operatore economico MS S.p.a. nella parte in cui viene comunicato di non voler “concedere ulteriori proroghe dei termini di scadenza dell'avviso”, omettendo, altresì, con ulteriore incidenza lesiva, di rispondere al ribadito quesito sull'onere o meno delle sopra menzionate BAT;
di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi incluso l'eventuale atto di declaratoria di pubblico interesse dell'unico operatore economico propostosi e della disposta qualifica di “promotore” assegnata al medesimo, nonché di tutti gli atti che regolano la successiva procedura ad evidenza pubblica, con particolare riguardo al diritto di prelazione assegnato in conseguenza di quanto precede;
in via gradata e meramente subordinata, sempre previa istanza cautelare, del suddetto Avviso pubblico, stante la divulgazione (antecedentemente al termine ultimo per l'inoltro della manifestazione d'interesse) dei nominativi di cinque operatori economici che (oltre alla ricorrente) avevano dato atto dell'intento di manifestare l'interesse alla formalizzazione delle proposte di project financing e quindi per l'annullamento, in quanto atto ad effetto di invalidità caducante, della nota del 17.05.22, a firma del Direttore Generale, Ing. Salvatore Siviglia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e della società Tm.E – Termomeccanica Ecologica S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con mandanti Calabra Maceri e Servizi S.p.A., Intercantieri S.p.A. e Ecosistem S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato in data 20 settembre 2022 la società ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità della mancata riapertura dei termini per presentare la manifestazione di interesse relativamente all’“Avviso pubblico esplorativo WTE IO AU per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183 d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della concessione relativa alla “progettazione e realizzazione dell’adeguamento e completamento del termovalorizzatore di IO AU comprensiva della gestione”, bandito dalla Regione Calabria e pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 3538 del 31.03.22.
Lamenta, altresì, parte ricorrente la illegittimità del predetto avviso nonché della FAQ pubblicata sul sito della Regione in data 22 luglio 2022, per non aver consentito in difetto di indispensabili informazioni la predisposizione consapevole della manifestazione di interesse.
2. Espone parte ricorrente:
- con Decreto Dirigenziale n. 3538 del 31.03.22, la Regione Calabria ha approvato, in adempimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 93 del 21.03.22, l’ “Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ai sensi dell'art.183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione relativa alla ‘progettazione e realizzazione dell'adeguamento e completamento del termovalorizzatore di IO AU comprensiva della gestione’, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 - CIG: Z5A35D197A”;
- con successivo Decreto Dirigenziale n. 5422 del 18.05.22 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse al 29.07.22, tenuto conto della complessità dello studio di fattibilità da presentare;
- nelle more, con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. S130 dell’8.07.22, la TÀ PO ha indetto la procedura avente ad oggetto l’affidamento della gestione dei poli pubblici di trattamento dei rifiuti urbani di NO e IO AU;
- preso atto di tale procedura indetta dalla TÀ PO, relativa all’affidamento della gestione dell’impianto di rifiuti urbani di IO AU (lo stesso oggetto della manifestazione di interesse della Regione), con PEC del 22 luglio 2022, la MS s.p.a. richiedeva al RUP chiarimenti in ordine alle possibili interazioni tra le due procedure e, in particolare: 2. … se l’operatore economico che partecipi alla procedura in oggetto debba prevedere che nella fase di costruzione del nuovo impianto possa coesistere in cantiere con il gestore triennale (o quinquennale= assegnatario di contratto da parte della TÀ PO , nonché di chiarire 3. Ove la risposta al punto 2 sia affermativa, … le competenze ed attribuzioni nel periodo di sovrapposizione riguardo … obblighi ed oneri per la ristrutturazione del Trattamento Fumi per il rispetto delle BAT, alla imminente scadenza di validità dell’AIA;
- in riscontro alla suddetta richiesta, la S.A. con la FAQ n. 1 del 22 luglio 2022, forniva i richiesti chiarimenti escludendo qualsivoglia interferenza e/o sovrapposizione tra le due procedure atteso che a seguito dell’affidamento della concessione pluriennale della Regione Calabria, sarebbe stata stralciata la gestione affidata dalla TÀ PO in relazione all’impianto di IO AU;
- con successiva richiesta del 25 luglio la stessa società MS (in procinto di partecipare in ATI con la ricorrente alla manifestazione di interesse) ribadiva la necessità di sapere se il Concessionario si dovrà far carico o meno dell’adeguamento alle BAT Conclusion dell’impianto oppure tale attività rimarrà in capo alla TÀ PO atteso che La risposta fornita, per quanto chiarisca i limiti procedurali dei due bandi, non pone sufficiente chiarezza in merito agli obblighi ed oneri per la ristrutturazione del Trattamento Fumi per il rispetto delle BAT, alla imminente scadenza di validità delI’AIA. Si ricorda che il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, così come previsto all’art.29-octies comma 3, è disposto entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT. Le BAT Conclusion per gli inceneritori sono state pubblicate nel dicembre del 2019, quindi il riesame dovrà avvenire obbligatoriamente entro il mese di dicembre 2023. L’adeguamento alle BAT Conclusion, da approfondite valutazioni, comporta interventi dall’importo considerevole che variano sensibilmente il costo dell’investimento da inserire nel EF . Tenuto conto della necessità di ottenere il richiesto chiarimento e della prossimità della scadenza del termine per partecipare alla manifestazione di interesse (29 luglio) la MS chiedeva, altresì, una proroga del suddetto termine.
Lamenta la ricorrente che neanche a seguito di tale ultima richiesta il richiesto chiarimento veniva reso essendosi il RUP limitato ad affermare che nessuna ulteriore proroga del termine sarebbe stata concessa.
Ulteriore richiesta di proroga veniva presentata dalla ricorrente in data 29 luglio ed il successivo 2 agosto: richieste rimaste prive di riscontro.
L’11 agosto veniva nominata la commissione che dava atto della presentazione di una sola manifestazione di interesse.
3. Ciò premesso la società ricorrente, lamenta la illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti profili:
I. Violazione dei generali principi di correttezza, non discriminazione, trasparenza. disapplicazione dei dogmi del buon andamento di cui all’art. 97 cost. e della buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ. violazione del principio del clare loqui che deve assistere le regole concorsuali. violazione dell’obbligo informativo di cui al comma 4 dell’art. 74 c.c.p., attesa l’indispensabilità dell’informazione sull’adeguamento o meno a proprio carico delle BAT Conclusion dell’impianto ai fini della redazione del EF e dell’inquadramento del “rischio operativo”
A fronte di chiarimenti che hanno alterato le regole della gara la proroga richiesta non avrebbe potuto essere negata.
In particolare, la stazione appaltante avrebbe dovuto prendere atto dell’incidenza dell’adeguamento delle BAT sulla redazione del EF. Tenuto conto del notevole impegno che da esso scaturisce era, infatti, indispensabile chiarire se tale onere fosse a carico del concessionario della procedura di project financing oppure dell’aggiudicatario dell’appalto indetto dalla TÀ PO.
Il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla MS comporta, pertanto, la illegittimità della procedura.
Rileva ancora il ricorrente che la stazione appaltante avrebbe risposto ad una ulteriore richiesta di chiarimenti (relativa alle modalità di presentazione della cauzione) solo in data 28 luglio: la proroga del termine di scadenza fissata per il giorno dopo sarebbe stata, pertanto, tanto più doverosa.
II. Violazione dei generalissimi principi di anticorruzione e palmare disapplicazione dell’art. 53, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016; violazione degli obblighi di segretezza/trasparenza latamente intesi.
Contesta, in subordine, la società ricorrente che con nota del 17 maggio 2022 il RUP avrebbe illegittimamente divulgato i nominativi dei competitor che avevano mostrato interesse alla manifestazione di interesse.
Ne deriverebbe la violazione dei principi di segretezza sottesi alla previsione di cui al comma 2, lett. b) dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale fino alla comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare, non può essere reso noto l’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse.
4. Si sono costituite in giudizio la Regione Calabria e la TM.E – Termomeccanica Ecologica s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con mandanti Calabra Maceri e Servizi S.p.A., Intercantieri S.p.A. e Ecosistem S.r.l.
5. Con memoria depositata il 15 ottobre 2022 la società controinteressata, premesso che il raggruppamento dalla stessa guidato è l’unico ad aver presentato la propria proposta entro i termini stabiliti dall’avviso di manifestazione di interesse, così come prorogati con provvedimento del 18 maggio 2022, ha eccepito la inammissibilità ed irricevibilità del ricorso avversario sotto diversi profili:
a. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la necessità della proroga sarebbe derivata dall’indizione della gara da parte della TÀ PO di Reggio Calabria e dalla conseguente sovrapposizione delle due procedure. Avrebbe dovuto, conseguentemente, essere impugnato il bando della TÀ PO.
b. L’avviso di manifestazione di interesse avrebbe, dovuto comunque, essere impugnato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso notificato solo il 20 settembre 2022 sarebbe, pertanto, irricevibile per tardività.
c. La ricorrente, non avendo partecipato alla gara, non era legittimata ad impugnare il bando alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale.
d. Non sarebbe stata, inoltre, dimostrata l’effettiva esistenza di un costituendo raggruppamento di imprese tra la Ecologica Oggi s.p.a. e la MS s.p.a. e, dunque, la prima non potrebbe dolersi del mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla seconda.
5.1. La società controinteressata ha contestato, altresì, la fondatezza delle censure avversarie.
Avendo l’amministrazione escluso l’esistenza di interferenze tra le due procedure indette dalla Regione Calabria e dalla TÀ PO di Reggio Calabria, l’ulteriore richiesta di chiarimenti circa il riparto di competenze non poteva essere ritenuta significativa e rilevante.
Gli ulteriori chiarimenti resi il 28 luglio su specifica richiesta della ricorrente, attenendo unicamente alle coordinate bancarie per il pagamento della cauzione e non apportando, pertanto, alcuna modifica alle modalità di presentazione della proposta, non rendevano necessaria alcuna proroga.
Le richieste di proroga formulate dalla ricorrente sarebbero, peraltro, tardive in quanto formulate solo poche ore prima della scadenza del termine o, addirittura, a termine ormai scaduto.
Del tutto infondato sarebbe poi il rilievo secondo cui il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti sulle BAT avrebbe impedito la formulazione della proposta in tempo utile.
Tale assunto risulta smentito innanzitutto dal fatto che la controinteressata ha potuto formulare la proposta.
La ricorrente, peraltro, documenta di aver già ottenuto l’asseverazione del EF dimostrando la pretestuosità della richiesta di proroga.
L’art. 182, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 prevede, inoltre, la possibilità di sottoporre a revisione il piano economico finanziario allorché si verifichino fatti non riconducibili all’operatore economico.
Anche il secondo motivo sarebbe tardivo in quanto avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni dalla nota del 17 maggio 2022 con la quale la stazione appaltante avrebbe violato l’art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
6. Con memoria depositata il 16 ottobre 2022, anche la Regione ha eccepito, sotto diversi profili, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, contestando, in subordine, l’infondatezza di tutte le censure.
Non poteva non essere evidente alla società ricorrente, operatore economico del settore di interesse e, peraltro, attuale gestore dell’impianto di IO AU, come l’adeguamento alla vigente normativa, anche comunitaria, dell’impianto fosse da porre necessariamente a carico dell’aggiudicatario della procedura di project financing.
Del tutto errata sarebbe, pertanto, l’affermazione secondo cui non era possibile per il ricorrente predisporre una consapevole proposta progettuale.
Parimenti infondato sarebbe l’assunto secondo il quale, a fronte di più richieste di chiarimento, la stazione appaltante avrebbe dovuto prorogare il termine, non potendosi ritenere applicabili le disposizioni di cui all’art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che fanno, invero, riferimento alle richieste di chiarimento tempestive e comunque “significative”. Tali non sarebbero né la richiesta di MS del 25 luglio 2022 né, tanto meno, le successive richieste della ricorrente del 28 luglio e del 2 agosto 2022.
Anche il secondo motivo, oltre ad essere irricevibile, sarebbe infondato in quanto gli operatori economici indicati nella nota del 17 maggio 2022 non erano quelli che avevano presentato la loro proposta o avevano chiesto di essere invitati, ma solo coloro che avevano richiesto di effettuare un sopralluogo.
7. All’udienza in camera di consiglio del 19 ottobre 2022, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 comma 6, cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Ritiene il Collegio, condividendo le argomentazioni difensive delle parti resistente e controinteressata, che entrambi i motivi di ricorso siano irricevibili per tardività.
9. Con la prima censura la società ricorrente lamenta di essere stata oggettivamente impossibilitat (a) a presentare – nell’assoluta inconsapevolezza di taluni (indispensabili) dati di riferimento – apposita manifestazione di interesse che (le) avrebbe consentito di concorrere al titolo di promotore quale “bene della vita” oggetto della presente pretensione processuale e stante il mancato accoglimento della proroga dei termini di presentazione della manifestazione d’interesse in parola.
Osserva a tal fine che, a fronte di elementi che innovano le regole pretensive si ha diritto al prolungamento dei termini per la presentazione delle proposte e che, invece, nel caso di specie, non sarebbe stato chiarito se l’operatore economico dovesse farsi carico o meno dell’adeguamento alle BAT Conclusion dell’impianto, oppure se tale attività rimanesse in capo alla TÀ PO, sicché meglio parametrare l’imprescindibile e baricentrico Piano Economico Finanziario (EF) .
Già da tale prospettazione di parte ricorrente risulta evidente come gli “elementi innovativi” di che trattasi non sono i chiarimenti resi dalla stazione appaltante. Ragion per cui del tutto errato deve essere considerato il rinvio al combinato disposto degli articoli 74 comma 4 e 79 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 ed alla mancata concessione della proroga ivi prevista allorché “informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte” (art. 79 comma 3 lett. a) o “sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara” (art. 79 comma 3 lett. b).
Né ai chiarimenti “significativi” che rendano doverosa una tale proroga può essere paragonata una pretesa mancata risposta ad una qualsivoglia richiesta formulata dagli operatori economici, non potendo essere consentita, attraverso una mera richiesta di chiarimento, la riapertura dei termini per impugnare un bando di gara che, precludendo (come sostiene lo stesso ricorrente) la possibilità stessa di presentare una consapevole proposta progettuale corredata dell’indispensabile EF e della correlata matrice dei rischi, sia autonomamente ed immediatamente lesivo per l’operatore economico.
A voler, invero, considerare che non vi fosse un onere di immediata impugnazione del bando, la società ricorrente avrebbe dovuto/potuto partecipare alla manifestazione di interesse salvo, poi, contestarne gli esiti unitamente alle clausole del bando non chiare o rese tali dall’ “elemento innovativo”.
Anche a voler condividere la prospettazione di parte ricorrente secondo cui la “lesione” ( rectius “elemento innovativo” da cui è derivato il dubbio in merito a chi dovesse farsi carico dell’adeguamento alle BAT Conclusion dell’impianto al fine di meglio parametrare l’imprescindibile e baricentrico Piano Economico Finanziario ) sarebbe da ascrivere all’indizione da parte della TÀ PO della gara per l’affidamento dei poli pubblici di trattamento dei rifiuti urbani di NO e IO AU , la censura sarebbe comunque irricevibile per tardività in quanto proposta con atto notificato solo in data 20 settembre 2022, ovvero ben oltre i 30 giorni dall’8 luglio 2022, data di pubblicazione del relativo bando di gara.
Né, peraltro, la necessità della proroga del termine può farsi scaturire dai chiarimenti resi dal RUP con la FAQ del 22 luglio o con quella del successivo 28 luglio 2022.
Con la prima, infatti, rispondendo al quesito della MS, il RUP si è limitato ad escludere la sussistenza di interferenze e/o sovrapposizioni dal punto di vista temporale, economico e strutturale tra l’avviso pubblico esplorativo della Regione Calabria e la gara indetta dalla TÀ PO di Reggio Calabria per l’affidamento della gestione dei poli pubblici di trattamento dei rifiuti urbani di NO e IO AU.
La successiva FAQ del 28 luglio 2022 ha esclusivamente ad oggetto la comunicazione dell’IBAN del servizio di tesoreria della Regione per consentire agli operatori economici interessati di provvedere al versamento della cauzione provvisoria ai sensi del secondo comma dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
Escluso, dunque, che i chiarimenti resi (o non resi) dalla stazione appaltante abbiano introdotto elementi nuovi nelle regole di gara, non può non essere evidente come la causa dell’impossibilità di presentare un’offerta consapevole, di cui si duole la società ricorrente, sia da ricondurre all’avviso di manifestazione di interesse del 31 marzo 2022 o, al più, alla pubblicazione, in data 8 luglio 2022, del bando indetto dalla TÀ PO che, secondo la tesi di Ecologia Oggi, rischiando di sovrapporsi con il project financing , avrebbe fatto insorgere negli operatori economici dubbi su chi dovessi farsi carico dei necessari adeguamenti dell’impianto richiesti dalla vigente normativa.
La censura sollevata con ricorso notificato solo in data 20 settembre 2022 è, pertanto, tardiva.
10. Parimenti irricevibile è il secondo motivo, proposto in via subordinata.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, la violazione del principio di segretezza si sarebbe consumata con la nota del 17 maggio 2022 con la conseguenza che la censura, proposta con ricorso notificato solo il 20 settembre 2022, è irrimediabilmente tardiva.
La censura è, comunque, infondata nel merito atteso che la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell'art. 53, comma 3, del D. lgs. n. 50 del 2016, “in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse” (art. 53, comma 2, lett. b), poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante non costituisce elemento infallibilmente sintomatico, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta (cfr. Consiglio di Stato sez. III, sentenza n. 6097 del 25 luglio 2019).
11. In ragione di quanto rilevato il ricorso è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in egual misura a favore delle parti costituite, mentre nulla va disposto nei confronti degli altri controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della Regione Calabria e della società TM.E. S.p.a. - Termomeccanica Ecologica, delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO