Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.05.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 1721/2022 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te pt., rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_1
Alessandro Ruotolo, come in atti ricorrente
E
, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti, CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Controparte_2
Armando Gambino e Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti, come in atti resistente NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rapp.to e difeso dalla dott.ssa , come in atti Parte_2
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.03.22, la società ricorrente ha impugnato il Verbale
Unico di Accertamento n. 2021009016 del 21.21.2021 notificato a mezzo pec il
27.12.2021, avente ad oggetto il non riconoscimento del rapporto di lavoro per la IG.ra il ed il versamento in favore dell' con sede in Parte_3 CP_1
Castellammare di Stabia delle seguenti somme: - € 189.785, 53 a titolo di contributi
Nello specifico ha esposto: in data 27.12.2021 a mezzo pec veniva notificato al ricorrente da parte della di Castellammare di Stabia l'avviso di accertamento CP_1 suindicato in cui veniva disconosciuto il rapporto di lavoro per la IG.ra il Parte_3
nel medesimo verbale di accertamento le somme richieste dall
[...] CP_1 scaturivano altresì da presunte violazioni in merito a: rimborso in busta paga di spese sostenute dai dipendenti nel corso delle trasferte effettuate;
mancato versamento ferie non godute;
assenze ingiustificate dei dipendenti;
mancato adeguamento degli aumenti contrattuali scaturenti dai rinnovi;
mancato adeguamento degli scatti di anzianità; mancato rispetto delle differenze retributive e del versamento della tredicesima;
onerosità in merito alla posizione della IG.ra moglie Parte_3 del socio ed amministratore unico della società e per un totale di € 296.696,44
Ha eccepito: la nullità dell'atto per mancanza di firma e nullità della notifica a mezzo pec;
l'infondatezza di quanto accertato dagli organi dell'accertamento in relazione al mancato adeguamento delle condizioni, scatti di anzianità, corresponsione delle differenze dovute a titolo di mancato godimento delle ferie ed assenze ingiustificate;
il rapporto di lavoro subordinato del dipendente sebbene coniuge Parte_3 dell'Amm.re unico dell'impresa, era perfettamente valido e sussistente giacché la stessa, veniva assunta in data 27.05.2017 con le mansioni di Impiegato amministrativo, rispettava un preciso orario di lavoro a tempo pieno spalmato su 40 ore settimanali;
parimenti la nipote aveva lavorato presso la CP_4
. Controparte_5
Sulle spese di trasferta sostenute dai dipendenti, ha rilevato che, così come da accordi intercorsi tra il datore di lavoro ed i propri dipendenti, per l' eIGenza di velocizzare l'attività lavorativa, era intercorso tra gli stessi un palese accordo, secondo il quale il dipendente in trasferta, oltre al rimborso per le spese dovute per l'avvenuta trasferta, qualora avesse avuto necessità per l'espletamento della propria attività lavorativa e per la risoluzione di problematiche afferenti il disbrigo dei propri compiti era autorizzato all'acquisto diretto dei detti beni strumentali che poi venivano rimborsati dal datore di lavoro previa esibizione di scontrini e prova di acquisto;
dette somme a titolo di rimborso non erano state mai detratte dal salario mensile, ma aggiunte a titolo di spese sostenute ed anticipate dal dipendente per averne lo stesso fatto espresso anticipo.
Ha poi riconosciuto la validità dell'accertamento in merito alla mancata corresponsione della sola tredicesima mensilità In punto di diritto ha eccepito: la parziale prescrizione, la mancanza di motivazione, la violazione di legge, l'arbitrarietà dei criteri di calcolo.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti concluzioni: “ ...l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro della ITL di Castellammare di Stabia ispettori Persona_1
e Verbale Unico di Accertamento n. 2021009016 Persona_2 Persona_3 del 21.21.2021 notificato a mezzo pec il 27.12.2021 con il quale sono state dichiarate come violate le disposizioni sopra elencate e, per l'effetto -previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato della IG.ra convalidare il rapporto Parte_4 di lavoro della stessa. In subordine, nella denegata ipotesi di insistenza dell
[...]
nella sua posizione, si chiede la restituzione dei versamenti non dovuti CP_6
e che sono rimborsabili, nonché soggetti all'ordinaria prescrizione di 10 anni, con riserva di richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del provvedimento di diniego emanato;
-annullare le violazioni ed i versamenti richiesti anche in considerazione sia di quanto descritto, eccepito e prescritto, nonché in considerazione anche alla volontà del ricorrente di ottemperare al versamento della tredicesima non versata per le somme non prescritte;
-chiede a codesto ufficio, di effettuare un congruo ricalcolo delle somme rendendosi disponibile non solo all'audizione per fini chiarificatori, ma anche per una reale definizione della controversia in fase conciliativa...”.
Si è costituito l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, con puntuali ed articolate argomentazioni, ha evidenziato la fondatezza delle risultanze del verbale ispettivo.
Si è altresì costituito l' ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva , CP_3 essendo relativi a vizi propri del verbale unico di accertamento e notificazione n.2021009016 del 21.12.21 emesso da funzionari di vigilanza dell' di CP_1
Castellammare di Stabia che hanno effettuato l'accertamento ispettivo, tra l'altro, disconoscendo il rapporto di lavoro subordinato della IG.ra e Parte_3 verificando l'omesso versamento di contributi previdenziali nel periodo 2016-2021.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti questo giudicante deIGnato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito enunciate.
Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell , CP_3 estraneo alla materia del contendere, essendo stato impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n.2021009016 del 21.12.21 emesso da funzionari di vigilanza dell che effettuavano il relativo accertamento ispettivo. CP_1 Ciò posto, occorre pendere atto delle puntuali e dettagliate risultanze di tale accertamento, così come riportate nel verbale impugnato e confermate in giudizio dell'ispettore sentito come teste. Persona_1
Invero, l' accertamento a carico della impresa era caratterizzato Parte_1 da uno studio attento della documentazione amministrativa aziendale presentata, in quanto, da un esame del Libro Unico del Lavoro, emergevano subito all'attenzione degli inquirenti tutta una serie di voci retributive, riportate frequentemente quali: -
Trasferta Italia;
- Rimborso spese;
- Indennità di trasporto;
- Ferie non godute;
-
Assenze ingiustificate;
- Mancata corresponsione della tredicesima mensilità.
Le indicate voci retributive determinavano la necessità di un doveroso approfondimento da parte dei verbalizzanti e per questo motivo si susseguivano una serie di incontri con il consulente aziendale.
In data 25.10.2021 veniva rilasciato un Verbale interlocutorio degli accertamenti in materia di lavoro, a mezzo del quale il legale rappresentante pro-tempore della
[...] veniva invitato formalmente ad esibire i documenti giustificativi dei Parte_1 rimborsi spesa e delle indennità di trasferta erogate ai lavoratori, che risultavano mensilmente riportati sul Libro Unico del Lavoro. Per i rimborsi spesa annotati mensilmente sulle buste paga di tutti i dipendenti in maniera costante e generalizzata fino al mese di aprile 2020, i funzionari di vigilanza non rinvenivano elementi giustificativi idonei sotto il profilo probatorio, posto che gli scontrini fiscali o le fatture di acquisto esibite riguardavano quasi sempre spese che erano state anticipate dal dipendente per conto dell'azienda che poi le restituiva con una apposita voce retributiva indicata sulla busta paga e sul Libro Unico del Lavoro. I funzionari di vigilanza, di fronte alla mancanza di una idonea documentazione amministrativa utile a giustificare i tantissimi rimborsi-spesa rinvenuti sul Libro Unico del Lavoro, ritenevano tali voci retributive un artificio contabile a cui ricorreva il datore di lavoro, in maniera generalizzata e diffusa, per sottrarsi parzialmente all'obbligo del versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria ed, al contempo, questo stratagemma permetteva all'azienda di corrispondere esattamente la retribuzione pattuita con il dipendente. In altre parole, parte della retribuzione era corrisposta mediante il rimborso di spese anticipate, consentendo così all'azienda di abbattere l'imponibile contributivo. Lo stesso amministratore unico IG. Controparte_7 della società come espressamente riportato nel menzionato Parte_1
Verbale interlocutorio del 25.10.2021, dichiarava che non aveva altra documentazione amministrativa e fiscale utile a giustificare i rimborsi a piè di lista disposti.
Per quanto attiene invece la corresponsione della “Trasferta Italia”, che non costituisce un imponibile retributivo assoggettabile a contribuzione obbligatoria, l'indennità di trasferta veniva riconosciuta dai verbalizzanti solo in corrispondenza degli appalti di opere eseguite prevalente fuori della regione Campania ed in provincia di Salerno. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta, si teneva conto del foglio delle presenze che la società era tenuta a Parte_1 trasmettere alla società committente quotidianamente e dalle quali si CP_8 rilevava la presenza nominativa su ogni cantiere di lavoro dei diretti dipendenti utilizzati.
Ebbene, l'importo complessivo degli addebiti a titolo di rimborsi spese non giustificati riportati sul Libro Unico del Lavoro e sulle buste paga erogate ai dipendenti è pari ad €. 172.791,89, come analiticamente riportato mese per mese e per ciascun dipendente a pagina da 4 a 7 del verbale ispettivo impugnato. Invece, il mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta per mancanza di documentazione probatoria idonea riguarda i seguenti lavoratori: -a) - €. 400,00 Persona_4 relativamente al mese di ottobre 2020; -b) - €. 80,00 relativamente Parte_5 al mese di febbraio 2021; -c) - €. 680,00 relativamente al mese di marzo Parte_6
2021; -d) - €. 400,00 relativamente al mese di maggio 2021; per Parte_7 un importo totale non riconosciuto pari ad € 1.560,00
L'azienda opponente ha giustificato il “rimborso-spese” sulla base di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, senza però documentare siffatto accordo. D'altra parte, l'azienda, nel costituirsi in giudizio, non ha depositato le fatture rilasciate dai dipendenti e con le quali i lavoratori avrebbero anticipato le spese per acquisto di materiali ed attrezzature. Inoltre, l'azienda opponente non ha giustificato il ricorso – in busta-paga e sul L.U.L. – alla voce “trasferta Italia” che gli ispettori hanno limitato al solo periodo di svolgimento dell'appalto per conto della fuori della CP_8
Regione Campania e in Provincia di Salerno. Dalle dichiarazioni dei lavoratori acquisite dal servizio ispettivo non è emerso alcun elemento di prova circa il ricorso massivo alla trasferta.
Nelle denunce retributive dei dipendenti riportate sul Libro Unico del Lavoro gli ispettori rinvenivano irregolarità per le ferie non godute. E' stato osservato dai verbalizzanti che venivano corrisposte giornate di ferie anche quando le stesse non erano state ancora maturate dal dipendente nel corso dell'anno. Inoltre, cessato il rapporto di lavoro, era effettuato dal datore di lavoro un recupero a titolo di “ferie non godute” e tale importo veniva decurtato dall'imponibile contributivo mensile. Tanto in violazione delle previsioni della normativa vigente e del CCNL applicato.
Ad ogni buon conto vige l'imposizione dei contributi all' nonostante le ferie non CP_1 siano state godute, che dovranno comunque essere versati dal datore di lavoro in riferimento alle n. 4 settimane di ferie minime previste dalla legge e delle quali il lavoratore ha diritto. La all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con un Parte_1 dipendente, nel caso di “ferie non godute” avrebbe dovuto limitarsi a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per ferie non godute, assoggettandole al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Invece il datore di lavoro decurtava l'importo delle ferie non godute dall'imponibile contributivo mensile: tale operazione non è consentita dalla legge e costituisce un escamotage contabile per sottrarsi all'art. 1 della legge 389/89 ed al relativo obbligo previdenziale. L' imponibile per ferie non godute sottratto indebitamente dal datore di lavoro all'obbligo previdenziale risulta essere pari ad € 8.907,50, come riportato nella tabella indicata a pagina 8 del verbale ispettivo.
Da un esame della posizione assicurativa dei dipendenti della Parte_1 emergeva che settimanalmente ed in maniera sistematica risultavano riportate sul
Libro Unico del Lavoro tutta una serie di assenze ingiustificate che determinavano una IGnificativa riduzione dell'imponibile contributivo dei lavoratori denunciato all' dal datore di lavoro. Orbene, dalla documentazione amministrativa CP_1 aziendale esaminata non emergeva alcuna prova scritta di richieste di assenza postulate dai dipendenti per cause diverse da quelle previste dal CCNL, né tanto meno una giustificazione plausibile tale da comprovare l'esistenza di un oggettivo impedimento all'esecuzione della prestazione lavorativa. Pertanto, le assenze ingiustificate rinvenute nel Libro Unico del Lavoro sono da considerarsi illegittime ed imputabili al datore di lavoro in quanto lasciano ipotizzare un artifizio contabile per non rispettare le retribuzioni minime imponibili previste: a) dall'art. 1 della legge 389/89; b) nel caso di specie dal C.C.N.L. “Metalmeccanica piccola industria” che concretizza un' ipotesi di evasione contributiva, come previsto dall' art.116, comma 8, lett. b della legge 388/2000 . Nell'apposita tabella denominata “assenze ingiustificate e diff. Ccnl anni 2016 e 2017”, allegata al verbale di accertamento ispettivo (allegato n.2), vengono riportate analiticamente per ciascun lavoratore interessato, il numero delle giornate/ore lavorative non denunciate dal datore di lavoro per assenze ingiustificate;
il corrispondente imponibile retributivo omesso dal datore di lavoro è stato quantificato unitamente alle differenze retributive per adeguamento al CCNL applicato provvedendo a sommare alle ore retribuite come Contr esposte a le ore di assenze ingiustificate.
E difatti è evidente che, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimale contributivo nei termini sopra rappresentati.
Quindi i verbalizzanti hanno assoggettato all'obbligo dell'imposizione contributiva le ore lavorative non dichiarate dal datore di lavoro per assenze ingiustificate. Sulla mancata corresponsione della tredicesima mensilità e versamento della relativa contribuzione previdenziale, la società ha riconosciuto la veridicità dell'addebito. Nel verbale viene riportato, anno per anno, l'importo dell'imponibile da assoggettare a contribuzione per mancata corresponsione e/o differenze della tredicesima mensilità:
Anno 2016 imponibile € 10.663,92 Anno 2017 imponibile € 29.677,97 Anno 2018 imponibile € 43.066,59 Anno 2019 imponibile € 50.350,63. Nel corso della verifica ispettiva erano poi riscontrate dai funzionari di vigilanza una serie di differenze retributive che riguardavano il mancato rispetto del CCNL
“Metalmeccanica - piccola industria” negli anni 2016 e 2017. Ed invero viene riportato sul Libro Unico del Lavoro un importo delle retribuzioni inferiori a quelle che vengono stabilite dal contratto richiamato a seguito del mancato adeguamento degli aumenti contrattuali scaturenti dai rinnovi che si sono susseguiti nel corso del tempo. Tali differenze retributive sono contemplate nella allegata tabella “assenze ingiustificate e diff. Ccnl anni 2016 e 2017” (allegato n. 2). Inoltre, per i lavoratori elencati nel verbale ispettivo (pagg. 16-19), è emersa, in costanza di rapporto di lavoro e segnatamente dall'anno 2018, una anomala contrazione dell'originaria retribuzione che era già stata accordata e disposta dal datore di lavoro in precedenza.
Da un esame della documentazione amministrativa aziendale non erano, peraltro, rinvenuti accordi di modifica individuale della mansione, del livello di inquadramento e della retribuzione dei dipendenti.
A causa degli addebiti contributivi imputati al datore di lavoro per assenze ingiustificate, differenze e/o mancata corresponsione della tredicesima, scatti di anzianità, mancato rispetto delle retribuzioni minime del CCNL di lavoro applicato dal datore di lavoro, così come riportati sul Libro Unico del Lavoro, gli ispettori di vigilanza hanno proceduto ad assoggettare a contribuzione l'imponibile evaso, nonché hanno attuato il recupero delle agevolazioni contributive ex art.1, comma
1175 della Legge 296/2006 per mancato rispetto dei CCNL “Metalmeccanica- Piccola industria” applicato dal datore di lavoro come analiticamente riportato nella colonna “prestazioni” nell'allegato prospetto denominato “prospetto regolarizzazioni contributive”.
L'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 ha subordinato la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di legislazione sociale al: - possesso del Durc regolare;
- al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto dall'art. 51, D.Lgs. 81/2015. Per benefici contributivi devono intendersi quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. La verifica ispettiva riteneva opportuno procedere alla convocazione di alcuni lavoratori, in ordine ai quali si nutrivano dubbi circa la reale sussistenza del rapporto di lavoro o sulla corretta qualificazione dello stesso rapporto di lavoro, in base all'inquadramento disposto dal datore di lavoro. Pertanto, venivano convocati i seguenti lavoratori: 1) , C.F. ; 2) Parte_8 C.F._1 Parte_3
C.F. ; 3) C.F.
[...] C.F._2 Parte_9
; 4) C.F. ; 5) C.F._3 Persona_4 C.F._4 Pt_10
C.F. ; 6) C.F.
[...] C.F._5 CP_4
; 7) C.F. 8) C.F._6 Parte_11 C.F._7
C.F. . Solamente la lavoratrice Parte_12 C.F._8 Parte_10 non si presentava presso la sede di Aversa ed alla data convenuta, ma forniva CP_1 telefonicamente un cenno di riscontro all'avviso di convocazione, sostenendo di aver lavorato con la impresa prima con un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato e poi come libera professionista, in quanto esercente l'attività di architetto. I funzionari di vigilanza, dopo aver raccolto la dichiarazione spontanea resa dai suddetti dipendenti, ritenevano che le lavoratrici e CP_4 Pt_11
non avessero mai lavorato in nome e per conto della impresa
[...] Parte_1
Ed invero la IG.ra nipote del IG. , socio ed
[...] CP_4 Controparte_7 amministratore unico della impresa ricordava solo di essere stata Parte_1 assunta nell'anno 2017, ma non aveva a mente come erano strutturati gli uffici amministrativi siti nel Comune di Villa Briano presso i quali aveva lavorato come segretaria, riferiva inoltre di essersi dimessa, ma dalle comunicazioni Pt_13 risultava licenziata dal datore di lavoro. La stessa non era in grado di ricordare neanche quale attività economica esercitava la società La Parte_1 lavoratrice dichiarava di essere stata assunta con la qualifica di Parte_11 segretaria, ma anch'essa non ricordava come fossero disposti gli uffici amministrativi presso i quali aveva eseguito la propria prestazione lavorativa, forniva i nominativi di colleghi, ma poi aggiungeva di non ricordare minimamente la loro rispettiva età, neanche in maniera approssimativa, non rammentava che tipo di attività svolgeva la società Entrambe sostenevano di aver eseguito una attività come Parte_1 segretaria, consistente nella preparazione della documentazione per partecipare a gare di appalto, ma oltre a non ricordare quali fossero le stazioni appaltanti ed i potenziali committenti, dalle indagini compiute, tale precipuo compito risultava essere eseguito direttamente dai tecnici in forza presso la quali il geometra Parte_1
Parte_12 Da ultimo, sia la IG.ra e sia la IG.ra , dopo un CP_4 Parte_11 rapporto di lavoro durato all'incirca un mese, perfezionavano il requisito di diritto che gli permetteva di presentare la domanda di disoccupazione all' . Nel caso CP_1 della IG.ra , la stessa era stata dipendente della società Traffiteck Parte_11 nel periodo compreso tra il 4.10.2012 ed il 31.01.2017, quando il rapporto di lavoro si era risolto per dimissioni volontarie della lavoratrice in parola, circostanza che non permetteva il godimento dell'indennità di disoccupazione. Tale requisito di diritto veniva poi perfezionato con il brevissimo contratto di lavoro subordinato a termine denunciato dalla impresa Parte_1
La IG.ra , moglie convivente del socio ed amministratore unico della Parte_3 società nella persona fisica del IG. , i Parte_1 Controparte_7 verbalizzanti hanno applicato il principio (Circolare n. 179 dell'08.08.1989) CP_1 secondo cui , nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro;
nessuna prova contraria per vincere tale presunzione ha offerto la società .
Ciò posto, le eccezioni formali dell'opponente sono prive di pregio per la dirimente ragione che la tempestiva impugnazione del verbale in questione ha sanato eventuali vizi di notifica. Peraltro, è irrilevante l'omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente (Cass. n. 19327 del 15/07/2024)
L'azienda opponente eccepisce poi la prescrizione del credito contributivo CP_1 limitatamente all'anno 2016. Tuttavia, la prescrizione estintiva è stata interrotta dalla notificazione del verbale ispettivo impugnato avvenuta in data 27.12.2021.
Le eccezioni concernenti la violazione di legge e l'arbitrarietà di conteggi risultano assolutamente generiche.
Nel merito, l'esito del riportato accertamento è stato confermato dalla deposizione testimoniale del teste il quale ha testualmente dichiarato: Persona_1
“Sono uno dei verbalizzanti che ha effettuato l'accertamento nei confronti della ed ha redatto il verbale. Confermo l'accertamento di cui al citato Parte_1 verbale ispettivo. La società si occupa della posa in opera di materiale per le comunicazioni su appalto della applica il CCNL metalmeccanici e per CP_10 altra posizione il CCNL edilizia, oggetto di altra verbalizzazione parimenti impugnata in altro giudizio dove ho deposto come teste. Preciso che già dalla disamina del libro unico sono emerse anomalie e difformità tipo mancato pagamento della tredicesima, assenze ingiustificate e difformità dal CCNL Nazionale per i primi due anni di accertamento. Per gli anni successivi abbiamo ravvisato una diminuzione della retribuzione per alcuni dipendenti come riportato nel verbale. Abbiamo poi chiesto documentazione integrativa del rimborso spese ma non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa. Abbiamo disconosciuto il rapporto di lavoro della IG.ra coniuge di , socio unico e Parte_3 Controparte_7 amministratore unico della società unipersonale, tanto dopo averla sentita ed in base alle dichiarazioni dalla stessa rese. Parimenti abbiamo annullato i rapporti di lavoro di e in quanto dalle loro dichiarazioni, che non CP_4 Controparte_11 fornivano elementi cognitivi dell'azienda e del tipo di attività svolta, emergeva
l'insussistenza della prestazione lavorativa, anche perché erano periodi eIGui. Abbiamo poi proceduto al recupero di tutti gli sgravi relativamente ai lavoratori per cui si è proceduto al recupero dei contributi in base alla circolare n. 3 del 2017 del
Ministero del Lavoro ed all'interpello n. 4 del 2019. Per il resto, anche in ordine alla quantificazione, mi riporto a quanto emerso nel verbale.” Parte ricorrente non ha, di contro, offerto alcun riscontro probatorio ai rilievi di cui al ricorso, venendo peraltro dichiarata decaduta dalla prova (v. verbale di udienza del
12.11.24)
In punto di diritto, si ricorda che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' lavoro fanno piena prova dei fatti Controparte_3 che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n.
n. 9251 del 19/04/2010).
Nella specie, la completezza dell'accertamento, con riferimento a chiari ed univoci dati documentali, in totale assenza di concreti elementi di senso contrario, induce questo giudicante a condividere pienamente il valore probatorio delle relative risultanze.
Le spese del giudizio sono compensate nei confronti dell' in ragione della CP_3 natura della decisione;
nei confronti dell' seguono la soccombenza e si CP_1 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell nei cui confronti Controparte_3 compensa le spese;
condanna la società al rimborso delle spese nei confronti dell , liquidate in complessivi CP_1 euro 3800,00.
Si comunichi. In Torre Annunziata, il 20.05.25
IL GIUDICE
dr. Rosa Molè