Articolo 5 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 luglio 1985
Art. 5.
L' articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 3 - La Commissione nazionale per le societa' e la borsa:
a) puo' prescrivere alle societa' con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;
b) puo' richiedere, sentiti gli amministratori, che da parte di societa' od enti di cui alla lettera a) siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico e, in caso di inottemperanza alla richiesta, puo', sentiti gli amministratori, provvedervi direttamente a spese dell'emittente. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione puo' derivare grave danno alla societa' o all'ente, l'efficacia della deliberazione e' sospesa. La Commissione, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, puo' escludere anche parzialmente la pubblicazione dei dati e notizie richiesti, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. La Commissione puo' altresi' rendere pubblico il fatto che l'emittente non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa;
c) puo' richiedere alle societa' o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4, fissando i relativi termini; puo' eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;
d) dispone, sentiti gli amministratori della societa' o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o piu' borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da societa' o enti che abbiano i requisiti prescritti;
e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;
f) determina in via generale o per singole borse i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa, anche con riguardo alle diverse categorie di titoli e di emittenti; i contenuti e le modalita' di pubblicazione del prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione stessa; i tipi di contratti ammessi; i sistemi di quotazione; le modalita' di accertamento dei prezzi e di formazione del listino; le tariffe di mediazione; gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;
g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarita' e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attivita' di intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facolta' indicate dalla lettera c);
h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro del tesoro.
Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di societa' o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".
L' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 3 luglio 1985
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