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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/08/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
n.°_________ LG.
n.°_________ Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
n.° ________ Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. MIRCO LOMBARDI Presidente
Dott. DARIO COLASANTI Giudice rel.
Dott. ALESSANDRO COLNAGHI Giudice
Nel PU 46-25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato in data 30 giugno 2025 da Parte_1
(CF ), (CF ) e
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(CF ) assistiti e difesi dall'Avv. Alessandra Colombo, Parte_3 C.F._3
RICORRENTI contro
(CF avente sede legale in RE (LC) Via Controparte_1 P.IVA_1
Roma n. 26, assistita e difesa dall'Avv. Andrea Ferrero e i soci illimitatamente responsabili CP_1
(CF e (CF ),
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_2 C.F._5
RESISTENTI
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e la memoria di costituzione;
esaminata la documentazione in atti;
convocate le parti per l'udienza del 30.07.2025 udito il Giudice relatore;
premesso riguardo alle questioni processuali che:
• La società debitrice ha sede RE (LC) Via Roma n. 26 e non vi sono elementi per ritenere che il centro degli interessi principali dell'impresa sia individuabile aliunde, sicché sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27 c. 2 e 3° lett. c) CCII;
• la legittimazione passiva si estende a e in quanto ai CP_1 Controparte_2 sensi dell'art. 256 CCII, la Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in una società in nome collettivo comporta l'estensione ai soci illimitatamente responsabili;
in particolare il decesso di avvenuto in data 14.7.2025 non impedisce la dichiarazione Controparte_2 di apertura della LG ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 CCII, in quanto non è trascorso un anno dalla sua morte;
• la società debitrice ed il socio illimitatamente responsabile sono stati messi CP_1 in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto la prima è stata convocata ai sensi dell'art. 40 comma 6° CCII avanti all'Autorità Giudiziaria, tramite la regolare notificazione del ricorso e del decreto di convocazione a cura dell'ufficio tramite PEC all'indirizzo del debitore risultante dai registri pubblici, ed il secondo si è costituito senza eccepire la mancata notifica;
• la mancata notificazione del ricorso e del decreto all'altro socio illimitatamente responsabile, pur se defunto, non costituisce vizio di mancata integrazione del contraddittorio, come chiarito dalla Suprema Corte (ad esempio la sentenza n. 7181 del 2013 su caso analogo a quello di cui si tratta) per cui “Nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 10 legge fall., l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile solo attraverso la partecipazione all'istruttoria prefallimentare, dovendosi ritenere l'audizione dell'erede necessaria solo quando anch'egli sia imprenditore commerciale o lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria”: dunque nel caso di specie l'indubbia sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società, per le ragioni che seguono, e la qualità di socio risultante dal registro delle imprese consentono di escludere qualsiasi rilievo alla mancata notificazione agli eredi;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, che sono titolari di un diritto di credito in forza di decreti ingiuntivi non opposti e non contestati dalla società debitrice nell'atto di costituzione;
ritenuto che
il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per le seguenti ragioni:
• innanzitutto, ricorre il requisito di cui al 1° comma dell'art. 121 CCII poiché il debitore svolge attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti, e si occupa di produzione e vendita di pane;
• inoltre, la società resistente nell'atto di costituzione ha allegato tutta la documentazione contabile riferibile all'ultimo triennio, dove si evince il superamento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 2 comma 1 Lett d) CCII, in relazione al punto 2 della lettera d) del citato articolo dove alla voce ricavi nell'annualità 2022 viene riportato l'ammontare di euro 210.307,22;
ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) CCII poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come dimostrato dall'inadempimento ai crediti dei ricorrenti, lavoratori della società debitrice;
dall'ingente debito nei confronti dell'Erario, pari ad euro 345.098,06, desumibile dall'estratto di ruolo dell'Agenzia Delle Entrate- Riscossione, nonché dalla vetustà dei debiti in esso contenute;
dall'assenza di prospettive di far fronte alle passività in tempi ragionevoli come si trae dal trend negativo dell'andamento aziendale, come dimostrato dalle perdite degli ultimi due anni risultanti dai bilanci prodotti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dall'art. 125 CCI;
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_1
(CF ) avente sede legale in RE (LC) Via Roma n. 26 nonché
[...] P.IVA_1 personalmente dei soci illimitatamente responsabile (CF CP_1
e (CF ); CodiceFiscale_4 Controparte_2 C.F._5
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore, dott. , con studio in Lecco, corso Persona_1
Matteotti n. 8A, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, allegando la dichiarazione di cui agli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di liquidazione degli immobili presenti nel patrimonio del Fallimento, che la relativa stima sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 17.12.2025 alle ore 9.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, che può intervenire nella predetta udienza per essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società per cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 30.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Mirco Lombardi
n.°_________ Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
n.° ________ Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. MIRCO LOMBARDI Presidente
Dott. DARIO COLASANTI Giudice rel.
Dott. ALESSANDRO COLNAGHI Giudice
Nel PU 46-25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato in data 30 giugno 2025 da Parte_1
(CF ), (CF ) e
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(CF ) assistiti e difesi dall'Avv. Alessandra Colombo, Parte_3 C.F._3
RICORRENTI contro
(CF avente sede legale in RE (LC) Via Controparte_1 P.IVA_1
Roma n. 26, assistita e difesa dall'Avv. Andrea Ferrero e i soci illimitatamente responsabili CP_1
(CF e (CF ),
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_2 C.F._5
RESISTENTI
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e la memoria di costituzione;
esaminata la documentazione in atti;
convocate le parti per l'udienza del 30.07.2025 udito il Giudice relatore;
premesso riguardo alle questioni processuali che:
• La società debitrice ha sede RE (LC) Via Roma n. 26 e non vi sono elementi per ritenere che il centro degli interessi principali dell'impresa sia individuabile aliunde, sicché sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27 c. 2 e 3° lett. c) CCII;
• la legittimazione passiva si estende a e in quanto ai CP_1 Controparte_2 sensi dell'art. 256 CCII, la Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in una società in nome collettivo comporta l'estensione ai soci illimitatamente responsabili;
in particolare il decesso di avvenuto in data 14.7.2025 non impedisce la dichiarazione Controparte_2 di apertura della LG ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 CCII, in quanto non è trascorso un anno dalla sua morte;
• la società debitrice ed il socio illimitatamente responsabile sono stati messi CP_1 in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto la prima è stata convocata ai sensi dell'art. 40 comma 6° CCII avanti all'Autorità Giudiziaria, tramite la regolare notificazione del ricorso e del decreto di convocazione a cura dell'ufficio tramite PEC all'indirizzo del debitore risultante dai registri pubblici, ed il secondo si è costituito senza eccepire la mancata notifica;
• la mancata notificazione del ricorso e del decreto all'altro socio illimitatamente responsabile, pur se defunto, non costituisce vizio di mancata integrazione del contraddittorio, come chiarito dalla Suprema Corte (ad esempio la sentenza n. 7181 del 2013 su caso analogo a quello di cui si tratta) per cui “Nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 10 legge fall., l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile solo attraverso la partecipazione all'istruttoria prefallimentare, dovendosi ritenere l'audizione dell'erede necessaria solo quando anch'egli sia imprenditore commerciale o lo diventi in seguito alla prosecuzione dell'impresa ereditaria”: dunque nel caso di specie l'indubbia sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società, per le ragioni che seguono, e la qualità di socio risultante dal registro delle imprese consentono di escludere qualsiasi rilievo alla mancata notificazione agli eredi;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, che sono titolari di un diritto di credito in forza di decreti ingiuntivi non opposti e non contestati dalla società debitrice nell'atto di costituzione;
ritenuto che
il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per le seguenti ragioni:
• innanzitutto, ricorre il requisito di cui al 1° comma dell'art. 121 CCII poiché il debitore svolge attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti, e si occupa di produzione e vendita di pane;
• inoltre, la società resistente nell'atto di costituzione ha allegato tutta la documentazione contabile riferibile all'ultimo triennio, dove si evince il superamento delle soglie dimensionali di cui all'articolo 2 comma 1 Lett d) CCII, in relazione al punto 2 della lettera d) del citato articolo dove alla voce ricavi nell'annualità 2022 viene riportato l'ammontare di euro 210.307,22;
ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) CCII poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come dimostrato dall'inadempimento ai crediti dei ricorrenti, lavoratori della società debitrice;
dall'ingente debito nei confronti dell'Erario, pari ad euro 345.098,06, desumibile dall'estratto di ruolo dell'Agenzia Delle Entrate- Riscossione, nonché dalla vetustà dei debiti in esso contenute;
dall'assenza di prospettive di far fronte alle passività in tempi ragionevoli come si trae dal trend negativo dell'andamento aziendale, come dimostrato dalle perdite degli ultimi due anni risultanti dai bilanci prodotti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dall'art. 125 CCI;
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_1
(CF ) avente sede legale in RE (LC) Via Roma n. 26 nonché
[...] P.IVA_1 personalmente dei soci illimitatamente responsabile (CF CP_1
e (CF ); CodiceFiscale_4 Controparte_2 C.F._5
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore, dott. , con studio in Lecco, corso Persona_1
Matteotti n. 8A, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, allegando la dichiarazione di cui agli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di liquidazione degli immobili presenti nel patrimonio del Fallimento, che la relativa stima sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 17.12.2025 alle ore 9.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, che può intervenire nella predetta udienza per essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società per cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 30.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Mirco Lombardi