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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 5545/2024, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 25/11/2024; da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e depositata unitamente al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Barbara Rossetto (C.F.
) e Cristina Merlo (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in San Donà di Piave (VE);
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta mandato con atto separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Federico Veneri (C.F. ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il suo studio in Dolo (VE);
- RESISTENTE -
Causa rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status all'udienza del 18/03/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data Parte_1
03/12/1988 contraeva matrimonio con la resistente;
che dall'unione Controparte_1
coniugale nasceva in data 05/11/1994 la figlia che la famiglia aveva vissuto per anni Per_1
_______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5545/2024 presso la casa coniugale sita in Cessalto;
che dal 2020 il ricorrente si trasferiva a vivere con i propri genitori, essendo venuta l'affectio maritalis con la resistente.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali,
ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/01/2025 Controparte_1
contestava in fatto e in diritto quanto dedotto dal ricorrente, rappresentando come la realtà
fosse differente rispetto a quella artificiosamente descritta da controparte.
Ampiamente illustrata la propria versione dei fatti, chiedeva l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 04/03/2025 erano presenti le parti personalmente e i rispettivi avvocati.
Il Giudice esperiva tentativo di conciliazione, proponendo alle parti ipotesi di accordo e all'esito, le stesse chiedevano un breve differimento per valutare la proposta.
Concesso quindi il rinvio, alla successiva udienza del 18/03/2025, la resistente accettava la proposta limitatamente all'assegno di mantenimento, insistendo per le altre domande.
Il ricorrente dato atto di non accettare la proposta, insisteva per il rigetto di tutte le domande avverse anche istruttorie e chiedeva una declaratoria sullo status.
Pertanto il Giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni sullo status, si riservava di riferire al Collegio per la relativa pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cessalto in data 03/12/1988 e che l'atto
è stato trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1988 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e da quanto riferito dalle parti appare evidente che la
affectio maritalis è venuta meno diverso tempo fa, avendo il ricorrente lasciato la casa
_______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5545/2024 coniugale a partire dall'anno 2020. La crisi è dunque ormai irreversibile e non sussiste alcuna possibilità di riconciliazione.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 156 cod. civ.
per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessalto è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle questioni economiche si rende necessario disporre con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
RO (VE) il 14/11/1962 e nata a [...] il Controparte_1
19/06/1959, matrimonio contratto il 03/12/1988 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CESSALTO al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1988;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessalto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Treviso, 19/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Deli
_______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5545/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 5545/2024, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 25/11/2024; da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e depositata unitamente al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Barbara Rossetto (C.F.
) e Cristina Merlo (C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in San Donà di Piave (VE);
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, giusta mandato con atto separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Federico Veneri (C.F. ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il suo studio in Dolo (VE);
- RESISTENTE -
Causa rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status all'udienza del 18/03/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data Parte_1
03/12/1988 contraeva matrimonio con la resistente;
che dall'unione Controparte_1
coniugale nasceva in data 05/11/1994 la figlia che la famiglia aveva vissuto per anni Per_1
_______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5545/2024 presso la casa coniugale sita in Cessalto;
che dal 2020 il ricorrente si trasferiva a vivere con i propri genitori, essendo venuta l'affectio maritalis con la resistente.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali,
ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la separazione delle parti alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/01/2025 Controparte_1
contestava in fatto e in diritto quanto dedotto dal ricorrente, rappresentando come la realtà
fosse differente rispetto a quella artificiosamente descritta da controparte.
Ampiamente illustrata la propria versione dei fatti, chiedeva l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 04/03/2025 erano presenti le parti personalmente e i rispettivi avvocati.
Il Giudice esperiva tentativo di conciliazione, proponendo alle parti ipotesi di accordo e all'esito, le stesse chiedevano un breve differimento per valutare la proposta.
Concesso quindi il rinvio, alla successiva udienza del 18/03/2025, la resistente accettava la proposta limitatamente all'assegno di mantenimento, insistendo per le altre domande.
Il ricorrente dato atto di non accettare la proposta, insisteva per il rigetto di tutte le domande avverse anche istruttorie e chiedeva una declaratoria sullo status.
Pertanto il Giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni sullo status, si riservava di riferire al Collegio per la relativa pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cessalto in data 03/12/1988 e che l'atto
è stato trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1988 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e da quanto riferito dalle parti appare evidente che la
affectio maritalis è venuta meno diverso tempo fa, avendo il ricorrente lasciato la casa
_______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5545/2024 coniugale a partire dall'anno 2020. La crisi è dunque ormai irreversibile e non sussiste alcuna possibilità di riconciliazione.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 156 cod. civ.
per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessalto è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle questioni economiche si rende necessario disporre con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Parte_1
RO (VE) il 14/11/1962 e nata a [...] il Controparte_1
19/06/1959, matrimonio contratto il 03/12/1988 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CESSALTO al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1988;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cessalto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
Treviso, 19/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Deli
_______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5545/2024