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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 801/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 801/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
( ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VT) il 08/12/1993, con l'Avv. MARA MENCHERINI come da procura in atti
RICORRENTE E
( ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra ha chiesto emettersi sentenza con la Parte_1 quale si modificavano le condizioni, già disposte da questo Tribunale con decreto del 24.6.2022, riguardanti la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
A fondamento della domanda deduceva: a) di avere avuto una relazione con il sig. durante la quale in data 02.02.2018 era nata la figlia;
b) che in Controparte_1 Per_1 merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale il Tribunale di Viterbo con l'indicato decreto reso in procedimento VG n. 630/2022 aveva disposto l'affidamento condiviso della minore, il suo collocamento presso la madre e l'entità, a carico del padre, relativo al contributo per il mantenimento della figlia;
c) che dal 2022 il sig. si era sempre disinteressato della figlia, non telefonandole più, né Pt_1 incontrandola anche in occasione delle festività natalizie (dal 2022 al 2024) ; né mai si era preoccupato del suo stato di salute, né aveva versato il contributo per il suo mantenimento per come stabilito dal Tribunale, ricadendo la intera gestione della minore interamente sulla madre. Alla luce di tali considerazioni ha quindi chiesto di disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore Nel corso del processo, nella contumacia del resistente, sulla base della documentazione, all'udienza del 14.05.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione in atti appaiono sussistenti le condizioni per disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre. Persona_1
Invero, la irreperibilità e indisponibilità del padre nei confronti della minore, sotto qualsivoglia profilo e, da ultimo il disinteresse dimostrato non comparendo o facendosi assistere nell'odierno procedimento, depongono a favore di un affidamento esclusivo ed altresì in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo anche le decisioni di maggiore interesse per la minore, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. Ed invero si ritiene che la circostanza che il resistente si sia disinteressato ai bisogni tanto affettivi quanto economici della figlia non contribuendo in alcun modo al suo mantenimento né confrontandosi con l'altro genitore in ordine alle esigenze quotidiane ovvero estemporanee della figlia, privata della sua fondamentale presenza e costringendo altresì la ricorrente a farsi carico in via del tutto esclusiva di qualsivoglia esigenza della minore, costituiscono comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità del resistente ad affrontare le responsabilità conseguenti tanto ad un affidamento condiviso quanto ad un affidamento esclusivo. Considerando tale contesto, ai sensi dell'art. 337 quater cc, possono inoltre essere assegnate alla ricorrente anche le ulteriori e più importanti decisioni che dalla stessa potranno essere adottare, in via esclusiva, con riguardo a questioni fondamentali, in particolare: quelle riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). Il maggior onere della madre nella gestione della figlia minore comporta, inoltre, che l'assegno unico dovrà essere per intero corrisposto dall'INPS in favore della ricorrente. Nulla sulle spese in ragione della mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e a parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Viterbo in data 24.6.2022 nel procedimento VG 630/2022 1. dispone l'affidamento cd.super esclusivo della minore nata il Persona_1
02.02.2018 alla madre IG.ra nata a [...] il Parte_1
08/12/1993, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
2. Dispone che l'INPS versi l'assegno unico per la figlia per intero alla madre
[...]
Parte_1
3.
3.Nulla sulle spese
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 14/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 801/2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
TRA
( ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VT) il 08/12/1993, con l'Avv. MARA MENCHERINI come da procura in atti
RICORRENTE E
( ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra ha chiesto emettersi sentenza con la Parte_1 quale si modificavano le condizioni, già disposte da questo Tribunale con decreto del 24.6.2022, riguardanti la regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
A fondamento della domanda deduceva: a) di avere avuto una relazione con il sig. durante la quale in data 02.02.2018 era nata la figlia;
b) che in Controparte_1 Per_1 merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale il Tribunale di Viterbo con l'indicato decreto reso in procedimento VG n. 630/2022 aveva disposto l'affidamento condiviso della minore, il suo collocamento presso la madre e l'entità, a carico del padre, relativo al contributo per il mantenimento della figlia;
c) che dal 2022 il sig. si era sempre disinteressato della figlia, non telefonandole più, né Pt_1 incontrandola anche in occasione delle festività natalizie (dal 2022 al 2024) ; né mai si era preoccupato del suo stato di salute, né aveva versato il contributo per il suo mantenimento per come stabilito dal Tribunale, ricadendo la intera gestione della minore interamente sulla madre. Alla luce di tali considerazioni ha quindi chiesto di disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore Nel corso del processo, nella contumacia del resistente, sulla base della documentazione, all'udienza del 14.05.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda è fondata. Dalla documentazione in atti appaiono sussistenti le condizioni per disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre. Persona_1
Invero, la irreperibilità e indisponibilità del padre nei confronti della minore, sotto qualsivoglia profilo e, da ultimo il disinteresse dimostrato non comparendo o facendosi assistere nell'odierno procedimento, depongono a favore di un affidamento esclusivo ed altresì in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c., potendo anche le decisioni di maggiore interesse per la minore, rispetto alle quali è di regola prevista la condivisione, essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore. Ed invero si ritiene che la circostanza che il resistente si sia disinteressato ai bisogni tanto affettivi quanto economici della figlia non contribuendo in alcun modo al suo mantenimento né confrontandosi con l'altro genitore in ordine alle esigenze quotidiane ovvero estemporanee della figlia, privata della sua fondamentale presenza e costringendo altresì la ricorrente a farsi carico in via del tutto esclusiva di qualsivoglia esigenza della minore, costituiscono comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità del resistente ad affrontare le responsabilità conseguenti tanto ad un affidamento condiviso quanto ad un affidamento esclusivo. Considerando tale contesto, ai sensi dell'art. 337 quater cc, possono inoltre essere assegnate alla ricorrente anche le ulteriori e più importanti decisioni che dalla stessa potranno essere adottare, in via esclusiva, con riguardo a questioni fondamentali, in particolare: quelle riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio (c.d. affidamento super esclusivo). Il maggior onere della madre nella gestione della figlia minore comporta, inoltre, che l'assegno unico dovrà essere per intero corrisposto dall'INPS in favore della ricorrente. Nulla sulle spese in ragione della mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e a parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Viterbo in data 24.6.2022 nel procedimento VG 630/2022 1. dispone l'affidamento cd.super esclusivo della minore nata il Persona_1
02.02.2018 alla madre IG.ra nata a [...] il Parte_1
08/12/1993, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
2. Dispone che l'INPS versi l'assegno unico per la figlia per intero alla madre
[...]
Parte_1
3.
3.Nulla sulle spese
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 14/05/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco