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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, all'esito dell'udienza fissata per il 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 09.12.2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 48 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CATALANI Parte_1
atti; RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 03.01.2024, il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: per i motivi tutti sopra esposti, disporre con provvedimento inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39720230019793961000 formato il 24/11/23, notificato mediante PEC in data 14/12/23. In via principale e nel merito: per i motivi tutti sopra esposti, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39720230019793961000 formato il 24/11/23, notificato mediante PEC in data 14/12/23 con conseguente storno dei contributi ivi richiesti anche con riguardo alle sanzioni, in quanto non dovuti, con sospensione immediata dei relativi effetti. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari da determinarsi ai sensi del DM 55/2014.” Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 39720230019793961000 formato il 24/11/2023 dalla sede di Pomezia, CP_2 notificato a mezzo PEC al ricorrente il 14/12/2023 presentando i seguenti motivi di ricorso:
1) inesistenza e/o nullità della notificazione a mezzo PEC dell'avviso di addebito impugnato;
2) omessa indicazione dei criteri di calcolo dei crediti contributivi vantati ex adverso;
3) omessa indicazione dell'anno di formazione del ruolo esattoriale;
4) nel merito, estinzione dell'obbligazione contributiva per intervenuto regolare pagamento ed erroneità e inesistenza dei (maggiori) crediti contributivi per i quali è stato emesso l'avviso di addebito impugnato. Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo in via preliminare la riunione, per comunanza di parti, con il procedimento n. 46/2024 e, nel merito, il rigetto del ricorso. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, e ritenuta non funzionale alla speditezza del processo la riunione, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * * 2. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta non costituita , giacché la presente controversia concerne CP_3 crediti contributivi di sorti dopo il 31/12/2008 (segnatamente, crediti CP_2 relativi all'anno 2017), dunque non rientranti nell'ambito di applicazione del combinato disposto dell'art. 13, co. 1, della L. n. 448/1998 e dell'art. 3, co. 42- quinquies, del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2005 (disciplinanti la c.d. “cartolarizzazione” dei crediti del cedente CP_2 nei confronti della cessionaria ). CP_3
3. In ossequio al principio, di carattere giurisprudenziale, della ragione più liquida, verrà affrontato per primo il motivo afferente al merito della controversia e relativo alla (asserita) estinzione dell'obbligazione contributiva per intervenuto regolare pagamento e alla (asserita) erroneità e inesistenza dei maggiori crediti contributivi per i quali è stato emesso l'avviso di addebito impugnato, che è fondato. La parte ricorrente ha dedotto di avere già pagato sia i contributi IVS dovuti, in relazione all'anno 2018, nella misura fissa corrispondente al minimale contributivo annuale (c.d. “contributi fissi”) sia i contributi IVS dovuti, in relazione al medesimo anno, nella ulteriore misura variabile (c.d. “contributi a percentuale”) calcolata sulla base del maggiore reddito effettivamente realizzato ed eccedente il minimale contributivo annuale (redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, di cui al rigo RH 1 e al rigo RH 2 della dichiarazione fiscale annuale) e ha sostenuto che i maggiori contributi richiesti dalla parte convenuta sarebbero stati erroneamente calcolati da quest'ultima prendendo in considerazione ulteriori redditi, prodotti dalla parte ricorrente, del tutto inconferenti rispetto alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti (cioè i redditi consistenti nella percezione di utili derivanti da una mera partecipazione, senza svolgimento di alcuna attività lavorativa personale, in società di capitali, di cui all'intero quadro RH della dichiarazione fiscale annuale). In diritto, occorre ricordare che l'art. 29 della L. n. 160/1975 (come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996) prevede che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 [recante disposizioni in materia di “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”], e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. […]”. L'art. 1, co. 208, della L. n. 662/1996 prevede inoltre che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”. La giurisprudenza ha chiarito che “La iscrizione alla gestione commercianti è […] obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
2.2. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. […]” (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 12/02/2010, n. 3240). La legge n. 233/1990 (recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”) prevedeva, all'art. 1, che i contributi previdenziali dovuti annualmente dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e alla gestione commercianti fossero calcolati (solo) sul reddito derivante dall'attività che dava titolo all'iscrizione, cioè sul reddito derivante dall'attività artigianale o dall'attività commerciale. Il successivo art.
3-bis del D.L. n. 384/1992 e s.m.i. ha poi innovato la disciplina appena menzionata, prevedendo che “1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233 , è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. La giurisprudenza di legittimità aveva inizialmente chiarito, a proposito della disposizione in questione, che “6. La differente formulazione della norma [i.e. dell'art.
3-bis del D.L. n. 384/1992 e s.m.i.] realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che deve ritenersi il legislatore abbia inteso perseguire scientemente, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
7. La stessa interpretazione letterale trova poi un autorevole avallo nella sentenza n. 354/2001 con la quale la Corte Cost. ha affermato la legittimità costituzionale del D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, comma 1, non solo escludendo l'esistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo); ma soprattutto escludendo profili di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal legislatore. Ciò in primo luogo affermando che "all'ampliamento della base contributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione". Ed inoltre sostenendo che la Costituzione "non impone un'intima ed indefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e reddito di lavoro" in virtù dei principi solidaristici cui si ispira. Nella stessa direzione, della mancanza di un nesso di corrispettività tra contribuzione ed attività lavorativa che da titolo all'assicurazione, muove - per i giudici costituzionali - la rilevanza attribuita all'apporto finanziario al sistema previdenziale da parte della stessa collettività in generale;
la commisurazione della contribuzione su basi di riferimento non costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro (rileva in tal senso il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa rinvengono soltanto mera occasione). La convergenza nella definizione della base imponibile tra settore previdenziale e settore fiscale "convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (L. n. 233 del 1990, art. 1), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario;
e, successivamente, al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", che ha accolto una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi che a fini tributari"” (Cassazione civile sez. lav., 12/12/2017, n. 29779). Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha mutato indirizzo, precisando che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2019, n. 21540; in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, n. 23790, Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, n. 23792), poiché “dal quadro giuridico di riferimento [art.
3-bis del D.L. n. 384/1992 e s.m.i. e art. 1, co. 202-203, della L. n. 662/1996] appare
[…] con chiarezza che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione è quella della Parte_2
"partecipazione personale al lavoro aziendale". […] la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa). In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' ” (Cassazione civile sez. lav., CP_2
24/09/2019, n. 23790). In applicazione dei principi posti dalla giurisprudenza più recente, deve quindi ritenersi che, nel caso concreto, la parte ricorrente abbia già regolarmente adempiuto al pagamento dei contributi IVS relativi all'anno 2018 commisurandoli ai soli redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che la parte convenuta non abbia diritto di pretendere il versamento di maggiori contributi commisurati agli ulteriori redditi, prodotti dalla parte ricorrente, consistenti nella percezione di utili derivanti da una mera partecipazione in società di capitali senza svolgimento di alcuna attività lavorativa personale. Il motivo di ricorso in esame va pertanto accolto, con conseguente declaratoria della nullità dell'avviso di addebito impugnato.
3. Le spese di lite relativi ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico CP_2 di tale parte convenuta. Tali spese – tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – si liquidano nella misura di euro 2.697,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla sulle spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta contumace;
CP_3
- dichiara l'insussistenza, in capo alla parte ricorrente, dell'obbligo di versamento di maggiori contributi previdenziali in relazione alla gestione commercianti e in riferimento all'anno 2018;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato (n. 39720230019793961000);
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 della parte ricorrente, che liquida in euro 2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- nulla sulle spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta contumace . CP_3
Velletri, il 09/12/2025 Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, all'esito dell'udienza fissata per il 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato, in data 09.12.2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 48 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CATALANI Parte_1
atti; RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 03.01.2024, il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: per i motivi tutti sopra esposti, disporre con provvedimento inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 39720230019793961000 formato il 24/11/23, notificato mediante PEC in data 14/12/23. In via principale e nel merito: per i motivi tutti sopra esposti, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39720230019793961000 formato il 24/11/23, notificato mediante PEC in data 14/12/23 con conseguente storno dei contributi ivi richiesti anche con riguardo alle sanzioni, in quanto non dovuti, con sospensione immediata dei relativi effetti. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari da determinarsi ai sensi del DM 55/2014.” Nel dettaglio, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 39720230019793961000 formato il 24/11/2023 dalla sede di Pomezia, CP_2 notificato a mezzo PEC al ricorrente il 14/12/2023 presentando i seguenti motivi di ricorso:
1) inesistenza e/o nullità della notificazione a mezzo PEC dell'avviso di addebito impugnato;
2) omessa indicazione dei criteri di calcolo dei crediti contributivi vantati ex adverso;
3) omessa indicazione dell'anno di formazione del ruolo esattoriale;
4) nel merito, estinzione dell'obbligazione contributiva per intervenuto regolare pagamento ed erroneità e inesistenza dei (maggiori) crediti contributivi per i quali è stato emesso l'avviso di addebito impugnato. Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo in via preliminare la riunione, per comunanza di parti, con il procedimento n. 46/2024 e, nel merito, il rigetto del ricorso. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, e ritenuta non funzionale alla speditezza del processo la riunione, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * * 2. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta non costituita , giacché la presente controversia concerne CP_3 crediti contributivi di sorti dopo il 31/12/2008 (segnatamente, crediti CP_2 relativi all'anno 2017), dunque non rientranti nell'ambito di applicazione del combinato disposto dell'art. 13, co. 1, della L. n. 448/1998 e dell'art. 3, co. 42- quinquies, del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2005 (disciplinanti la c.d. “cartolarizzazione” dei crediti del cedente CP_2 nei confronti della cessionaria ). CP_3
3. In ossequio al principio, di carattere giurisprudenziale, della ragione più liquida, verrà affrontato per primo il motivo afferente al merito della controversia e relativo alla (asserita) estinzione dell'obbligazione contributiva per intervenuto regolare pagamento e alla (asserita) erroneità e inesistenza dei maggiori crediti contributivi per i quali è stato emesso l'avviso di addebito impugnato, che è fondato. La parte ricorrente ha dedotto di avere già pagato sia i contributi IVS dovuti, in relazione all'anno 2018, nella misura fissa corrispondente al minimale contributivo annuale (c.d. “contributi fissi”) sia i contributi IVS dovuti, in relazione al medesimo anno, nella ulteriore misura variabile (c.d. “contributi a percentuale”) calcolata sulla base del maggiore reddito effettivamente realizzato ed eccedente il minimale contributivo annuale (redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, di cui al rigo RH 1 e al rigo RH 2 della dichiarazione fiscale annuale) e ha sostenuto che i maggiori contributi richiesti dalla parte convenuta sarebbero stati erroneamente calcolati da quest'ultima prendendo in considerazione ulteriori redditi, prodotti dalla parte ricorrente, del tutto inconferenti rispetto alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti (cioè i redditi consistenti nella percezione di utili derivanti da una mera partecipazione, senza svolgimento di alcuna attività lavorativa personale, in società di capitali, di cui all'intero quadro RH della dichiarazione fiscale annuale). In diritto, occorre ricordare che l'art. 29 della L. n. 160/1975 (come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996) prevede che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 [recante disposizioni in materia di “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”], e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. […]”. L'art. 1, co. 208, della L. n. 662/1996 prevede inoltre che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”. La giurisprudenza ha chiarito che “La iscrizione alla gestione commercianti è […] obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorchè non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.
2.2. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. […]” (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 12/02/2010, n. 3240). La legge n. 233/1990 (recante “Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi”) prevedeva, all'art. 1, che i contributi previdenziali dovuti annualmente dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e alla gestione commercianti fossero calcolati (solo) sul reddito derivante dall'attività che dava titolo all'iscrizione, cioè sul reddito derivante dall'attività artigianale o dall'attività commerciale. Il successivo art.
3-bis del D.L. n. 384/1992 e s.m.i. ha poi innovato la disciplina appena menzionata, prevedendo che “1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233 , è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. La giurisprudenza di legittimità aveva inizialmente chiarito, a proposito della disposizione in questione, che “6. La differente formulazione della norma [i.e. dell'art.
3-bis del D.L. n. 384/1992 e s.m.i.] realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che deve ritenersi il legislatore abbia inteso perseguire scientemente, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
7. La stessa interpretazione letterale trova poi un autorevole avallo nella sentenza n. 354/2001 con la quale la Corte Cost. ha affermato la legittimità costituzionale del D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, comma 1, non solo escludendo l'esistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo); ma soprattutto escludendo profili di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal legislatore. Ciò in primo luogo affermando che "all'ampliamento della base contributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione". Ed inoltre sostenendo che la Costituzione "non impone un'intima ed indefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e reddito di lavoro" in virtù dei principi solidaristici cui si ispira. Nella stessa direzione, della mancanza di un nesso di corrispettività tra contribuzione ed attività lavorativa che da titolo all'assicurazione, muove - per i giudici costituzionali - la rilevanza attribuita all'apporto finanziario al sistema previdenziale da parte della stessa collettività in generale;
la commisurazione della contribuzione su basi di riferimento non costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro (rileva in tal senso il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa rinvengono soltanto mera occasione). La convergenza nella definizione della base imponibile tra settore previdenziale e settore fiscale "convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (L. n. 233 del 1990, art. 1), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario;
e, successivamente, al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", che ha accolto una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi che a fini tributari"” (Cassazione civile sez. lav., 12/12/2017, n. 29779). Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha mutato indirizzo, precisando che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)” (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2019, n. 21540; in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, n. 23790, Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, n. 23792), poiché “dal quadro giuridico di riferimento [art.
3-bis del D.L. n. 384/1992 e s.m.i. e art. 1, co. 202-203, della L. n. 662/1996] appare
[…] con chiarezza che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione è quella della Parte_2
"partecipazione personale al lavoro aziendale". […] la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa). In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' ” (Cassazione civile sez. lav., CP_2
24/09/2019, n. 23790). In applicazione dei principi posti dalla giurisprudenza più recente, deve quindi ritenersi che, nel caso concreto, la parte ricorrente abbia già regolarmente adempiuto al pagamento dei contributi IVS relativi all'anno 2018 commisurandoli ai soli redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che la parte convenuta non abbia diritto di pretendere il versamento di maggiori contributi commisurati agli ulteriori redditi, prodotti dalla parte ricorrente, consistenti nella percezione di utili derivanti da una mera partecipazione in società di capitali senza svolgimento di alcuna attività lavorativa personale. Il motivo di ricorso in esame va pertanto accolto, con conseguente declaratoria della nullità dell'avviso di addebito impugnato.
3. Le spese di lite relativi ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico CP_2 di tale parte convenuta. Tali spese – tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – si liquidano nella misura di euro 2.697,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla sulle spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta contumace;
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- dichiara l'insussistenza, in capo alla parte ricorrente, dell'obbligo di versamento di maggiori contributi previdenziali in relazione alla gestione commercianti e in riferimento all'anno 2018;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato (n. 39720230019793961000);
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 della parte ricorrente, che liquida in euro 2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- nulla sulle spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta contumace . CP_3
Velletri, il 09/12/2025 Il Giudice Elvira Puleio