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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/09/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
r.g.n. 657/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 657/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Racalbuto Parte_1
Giuseppe)
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Racalbuto Controparte_1
Giuseppe)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE 1 OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 28 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) Non vi sono accordi da stabilire in ordine a figli minorenni, stante la presenza di un solo figlio nato dal matrimonio ad oggi maggiorenne ed indipendente;
3) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
4) I coniugi hanno già provveduto autonomamente alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che, all'udienza cartolare del 10.09.2025, le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Svizzera) il 14/11/1964 e , nato a [...] il [...] i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 8.01.1983 a Canicattì, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Canicattì al n. 5, parte II, serie A dell'anno 1983;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale contenuta nel ricorso depositato il 28 aprile 2025, sopra riportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Canicattì;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 11 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 657/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Racalbuto Parte_1
Giuseppe)
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Racalbuto Controparte_1
Giuseppe)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE 1 OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
10 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 28 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) Non vi sono accordi da stabilire in ordine a figli minorenni, stante la presenza di un solo figlio nato dal matrimonio ad oggi maggiorenne ed indipendente;
3) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
4) I coniugi hanno già provveduto autonomamente alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che, all'udienza cartolare del 10.09.2025, le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Svizzera) il 14/11/1964 e , nato a [...] il [...] i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 8.01.1983 a Canicattì, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Canicattì al n. 5, parte II, serie A dell'anno 1983;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale contenuta nel ricorso depositato il 28 aprile 2025, sopra riportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Canicattì;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 11 settembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
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