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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza dell'1 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 3176/2024 R.G. e al n. 4541/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] n. 123 S. Lucia sopra Contesse, rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Micali, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3, comma 3, legge n.
104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 10.6.2024 Parte_1
esponeva di aver presentato, in data 7.3.2023, domanda alla competente Commissione Medica al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento il riconoscimento dei benefici ex art.3 comma 3 legge n. 104/92; che, a seguito della visita medico collegiale, le
1 veniva riconosciuto il solo comma 1 dell'art. 3 della legge n. 104/92, con definizione del
7.4.2023; di aver presentato, in data 29.8.2023, istanza di ATP, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 4541/2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio richiesto ma che, disposta c.t.u. medico legale, il c.t.u. nominato escludeva la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto, sicché in data
13.5.2024, era stata depositata dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. non aveva valutato correttamente la portata invalidante delle patologie delle quali era affetta. Evidenziava
l'errore diagnostico valutativo e metodologico in ordine al deficit deambulatorio e di autonomia. Denunciava, inoltre, l'errore in cui era incorso il consulente per non aver valutato correttamente la documentazione medica prodotta.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, di accertare che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici connessi allo status di cui al comma 3, dell'art. 3, legge n. 104/1992, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio con memoria del 9.10.2024, contestava la fondatezza CP_1
del ricorso per assenza del requisito sanitario e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria iscritto al n. 4541/2023 R.G., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
3.- Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza dell'1.4.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato sin dalla domanda amministrativa. Ed invero, il c.t.u., specialista in medicina del lavoro, ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, che la ricorrente è affetto dalle seguenti infermità:
“Malattia artrosica polidistrettuale, complicata da plurimi cedimenti vertebrali TC accertati, con associato quadro di artrite psoriasica a marcata incidenza funzionale. Sindrome fibromialgica. Ipoacusia bilaterale e deficit vestibolare ingravescente secondaria a sindrome dell'acquedotto vestibolare allargato. Segni clinici di neuropatia del V e VII nervo cranico di sinistra con evidenza neuroradiologica di conflitto neurovascolare con l'arteria cerebellare antero-inferiore omolaterale. Tiroidite di Hashimoto. Glaucoma bilaterale. Sindrome depressiva endoreattiva di moderata entità” ed ha quindi accertato che tali patologie sono tali
2 da determinare la sussistenza dei presupposi per la concessione dei benefici relativi all'art. 3 comma 1 e 3 della legge 104/1992.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dall' resistente, con cui rilevava che il giudizio espresso nella CP_1 bozza contrastava con quello di un'intera commissione che invece non riconosceva la condizione di cui all'art. 3 comma 1 e 3 della legge n. 104/1992 in data 7.4.2023, chiarendo che
“il giudizio formulato dai sanitari della Commissione Medica non è condivisibile: infatti è del tutto evidente, nonostante la documentazione sanitaria che era stata acquisita che la diagnosi posta è riduttiva rispetto a quella formulata in data 28/11/2022 dai sanitari di un'altra
Commissione Medico-Legale della sede di IN (… poliartrite sieronegativa e CP_1
sindrome fibromialgica in trattamento. Esiti di recente frattura spontanea del perone sx in trattamento con tutore di Walker e biostimolazione. Ipoacusia neurosensoriale in sindrome dell'acquedotto vestibolare allargata bilaterale)” confermando, pertanto, le conclusioni rese.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dei benefici connessi allo status di cui al comma 3, dell'art. 3 legge n. 104/1992 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la durata del giudizio;
di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Francesco Micali, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 29.8.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 10.6.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara che possiede il requisito Parte_1
3 sanitario utile al riconoscimento dei benefici connessi allo status di cui al comma 3, dell'art. 3 legge n. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 7.3.2023;
- condanna l' alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in euro 1.168,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria ed in euro 2.695,50 per compensi professionali relativi alla presente fase di merito, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Francesco MICALI;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IN, 2 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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