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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3000/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappr. e difeso dagli avv Spano Salvatore e Valentini Parte_1
IO
RICORRENTE contro
e , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Graziuso e Vincenza
IN LL
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito 35920220004743683000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920220004743683000 notificato il 31-1-2023 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali IVS fissi o entro il minimale relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2018 AL 12/2021.
A sostegno del ricorso evidenziava l' infondatezza della pretesa dell' significando che l' aveva provveduto ad iscriverlo nella Gestione CP_1 CP_1
Commercianti quale socio unico e amministratrice della Samer Petrol srl con decorrenza dell' obbligo contributivo dal 1.1.2018 laddove invero lo stesso non aveva mai svolto attività lavorativa all' interno della stessa società. Chiedeva pertanto accertarsi l' insussistenza del debito contributivo con conseguente annullamento dell' avviso di addebito.
Integrato il contraddittorio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All' odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dal ricorrente avverso l' avviso di addebito suindicato, con il quale l' CP_1 ha chiesto a il pagamento delle somme dovute a titolo di Parte_1 contributi previdenziali IVS fissi o entro il minimale relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2018 al 12/2021.
L' opponente ha evidenziato l' infondatezza della pretesa dell' CP_1 evidenziando di non aver mai prestato attività lavorativa all' interno della società.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l' opposizione sia fondata.
Come noto, primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti dell è la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma CP_1
203, della L n 662/96. L'art.
1, comma 203, della L n 662/96 così dispone: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1996 n 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che...siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli (cass 4440/2017).
Ciò posto, giova rammentare che in tema di crediti previdenziali (fatta eccezione per quelli che attengano all'indebita fruizione di agevolazioni contributive, rispetto ai quali l'onere di provare la sussistenza del diritto ai benefici grava sul contribuente che ne invochi gli effetti)
l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento o l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, specificamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto segue le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, secondo le quali spetta all'ente previdenziale creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte che li neghi l'onere di contestarli (v.
Cass. Sent. n. 23600/2009).
Nel caso di specie, l' ha contestato al ricorrente l' obbligo di CP_1 iscrizione alla gestione commercianti senza nulla allegare in ordine alla partecipazione dell' opponente all' attività aziendale in maniera abituale e prevalente non potendo ritenersi sufficiente- ai fini del sorgere dell' obbligo contributivo- il solo dato formale relativo alla titolarità della carica di socio e/o amministratore.
Tanto più nel caso di specie ove l' attività lavorativa era gestita da numerosi dipendenti.
Nel caso di specie non può affermarsi che l' abbia assolto all' onere CP_1 probatorio su di esso incombente.
Ed invero non appare determinante la sola qualità di socio amministratore per rendere obbligatoria l' iscrizione alla gestione commercianti perché la norma richiede un quid pluris e cioè una partecipazione non occasionale del socio amministratore all' attività commerciale della società; analogamente la circostanza che dalla partecipazione societaria (che prescinde dall' esercizio di attività commerciale e dalle funzioni amministrative) il ricorrente abbia tratto degli utili, non appare decisiva perché se questo criterio fosse pertinente, ogni socio di capitali ( anche un piccolo azionista) di una società indipendentemente dalla qualifica di amministratore e dall' effettivo esercizio di attività commerciale, sarebbe tenuto all' iscrizione e al pagamento dei contributi alla gestione commercianti.
Da ciò consegue l' insussistenza dell' obbligazione contributiva oggetto dell' avviso di addebito opposto con conseguente declaratoria di illegittimità della iscrizione di alla gestione Parte_1 commercianti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' con CP_1 distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
P.QM.
definitivamente pronunciando su ricorso depositato in data 10.3.2023, così decide:
1)-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n 35920220004743683000; 3)-Condanna l' alla rifusione delle spese processuali liquidate in CP_1 complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovute, oltre
CU se dovuto e versato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 3.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappr. e difeso dagli avv Spano Salvatore e Valentini Parte_1
IO
RICORRENTE contro
e , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Graziuso e Vincenza
IN LL
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito 35920220004743683000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920220004743683000 notificato il 31-1-2023 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali IVS fissi o entro il minimale relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2018 AL 12/2021.
A sostegno del ricorso evidenziava l' infondatezza della pretesa dell' significando che l' aveva provveduto ad iscriverlo nella Gestione CP_1 CP_1
Commercianti quale socio unico e amministratrice della Samer Petrol srl con decorrenza dell' obbligo contributivo dal 1.1.2018 laddove invero lo stesso non aveva mai svolto attività lavorativa all' interno della stessa società. Chiedeva pertanto accertarsi l' insussistenza del debito contributivo con conseguente annullamento dell' avviso di addebito.
Integrato il contraddittorio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All' odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dal ricorrente avverso l' avviso di addebito suindicato, con il quale l' CP_1 ha chiesto a il pagamento delle somme dovute a titolo di Parte_1 contributi previdenziali IVS fissi o entro il minimale relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2018 al 12/2021.
L' opponente ha evidenziato l' infondatezza della pretesa dell' CP_1 evidenziando di non aver mai prestato attività lavorativa all' interno della società.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l' opposizione sia fondata.
Come noto, primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti dell è la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma CP_1
203, della L n 662/96. L'art.
1, comma 203, della L n 662/96 così dispone: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1996 n 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che...siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli (cass 4440/2017).
Ciò posto, giova rammentare che in tema di crediti previdenziali (fatta eccezione per quelli che attengano all'indebita fruizione di agevolazioni contributive, rispetto ai quali l'onere di provare la sussistenza del diritto ai benefici grava sul contribuente che ne invochi gli effetti)
l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento o l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, specificamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto segue le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, secondo le quali spetta all'ente previdenziale creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte che li neghi l'onere di contestarli (v.
Cass. Sent. n. 23600/2009).
Nel caso di specie, l' ha contestato al ricorrente l' obbligo di CP_1 iscrizione alla gestione commercianti senza nulla allegare in ordine alla partecipazione dell' opponente all' attività aziendale in maniera abituale e prevalente non potendo ritenersi sufficiente- ai fini del sorgere dell' obbligo contributivo- il solo dato formale relativo alla titolarità della carica di socio e/o amministratore.
Tanto più nel caso di specie ove l' attività lavorativa era gestita da numerosi dipendenti.
Nel caso di specie non può affermarsi che l' abbia assolto all' onere CP_1 probatorio su di esso incombente.
Ed invero non appare determinante la sola qualità di socio amministratore per rendere obbligatoria l' iscrizione alla gestione commercianti perché la norma richiede un quid pluris e cioè una partecipazione non occasionale del socio amministratore all' attività commerciale della società; analogamente la circostanza che dalla partecipazione societaria (che prescinde dall' esercizio di attività commerciale e dalle funzioni amministrative) il ricorrente abbia tratto degli utili, non appare decisiva perché se questo criterio fosse pertinente, ogni socio di capitali ( anche un piccolo azionista) di una società indipendentemente dalla qualifica di amministratore e dall' effettivo esercizio di attività commerciale, sarebbe tenuto all' iscrizione e al pagamento dei contributi alla gestione commercianti.
Da ciò consegue l' insussistenza dell' obbligazione contributiva oggetto dell' avviso di addebito opposto con conseguente declaratoria di illegittimità della iscrizione di alla gestione Parte_1 commercianti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' con CP_1 distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
P.QM.
definitivamente pronunciando su ricorso depositato in data 10.3.2023, così decide:
1)-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n 35920220004743683000; 3)-Condanna l' alla rifusione delle spese processuali liquidate in CP_1 complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovute, oltre
CU se dovuto e versato, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 3.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca Costa