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Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04960/2025REG.PROV.COLL.
N. 03078/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2024, proposto dal Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
ME D’OS, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Anna Franciulli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Comune di Castellabate, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 2295/2023, resa tra le parti.
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di D’OS ME;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1842/2024 con la quale è stata disposta la fissazione dell’udienza;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca; nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 29 aprile 2025;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1.- Oggetto della domanda di annullamento veicolata con il ricorso di primo grado era il parere della Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e per il paesaggio di Salerno e Avellino, prot. n. 119 del 2 gennaio 2019, con cui era stato espresso giudizio negativo sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’adeguamento igienico/sanitario dell’immobile di proprietà del ricorrente, riguardante la realizzazione di un piccolo wc al piano primo e la protezione, tramite l’installazione di una tenda in tessuto, della scala di collegamento tra il piano terra ed il primo piano e di un « pergolato ».
1.2.- Le ragioni poste a base del provvedimento erano sintetizzate nella – asserita – dissonanza dell’intervento con il relativo contesto, ritenuto « in contrasto sia con le esigenze, sia con la vigente normativa di tutela paesaggistica oltre che per le sostanziali carenze/incongruenze riscontrate nella documentazione trasmessa ».
1.3.- In punto di fatto, esponeva in primo grado il ricorrente che:
- alcuni altri lavori relativi ad un pergolato erano stati realizzati ed autorizzati;
- in particolare, il pergolato sarebbe stato realizzato con permesso di costruire n. 4269 del 2015 (con parere della Soprintendenza n. 29039 del 12 novembre 2014 e autorizzazione paesaggistica n. 399 del 3 dicembre 2014) e reso oggetto di modifica autorizzata con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) n. 78/16, previa acquisizione dei necessari pareri (parere della Soprintendenza n. 29661 del 17 novembre 2016; autorizzazione paesaggistica n. 270 del 22 novembre 2016);
- sulla predetta richiesta di modifica, mentre la Soprintendenza avrebbe emesso parere favorevole, l’Ente locale avrebbe apposto una prescrizione non intelligibile (« a condizione che il pergolato in copertura sia realizzato secondo il progetto assentito »), da cui sarebbe conseguita una nuova SCIA (n. 16/2018 del 25 luglio 2018, richiamata nel provvedimento impugnato).
1.4.- Il T.a.r. per la Campania, sez. staccata di Salerno, sez. seconda, con sentenza n. 2295 del 2023 accoglieva il ricorso e annullava il citato parere sul rilievo – sostanzialmente – che:
- con riferimento al wc , « nel provvedimento impugnato non risulta alcuna motivazione a sostegno del diniego in merito al wc, per cui esso è senz’altro illegittimo sotto tale profilo, poiché denega il provvedimento richiesto, senza motivazione »;
- con riferimento al pergolato e nella copertura di una scala tramite una tenda in tessuto, « il pergolato assolve ad una funzione ornamentale, fungendo da sostegno per piante rampicanti o altre leggere coperture (ad esempio con tende), al fine di realizzare riparo ed ombreggiatura sulle parti aperte dell’abitazione ».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Ministero della cultura il quale ne ha chiesto la riforma argomentando che la tesi del T.a.r, secondo cui la teorica presenza di elementi facilmente amovibili non richiederebbe, in presenza del vincolo, l’autorizzazione paesaggistica, a norma del punto A.17, Allegato A, d.P.R. n. 31 del 2017, in presenza di nuovi volumi e modificazione della sagoma, non si sincronizzerebbe con la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sentenza sez. VII, n. 1846 del 2024) secondo la quale i « manufatti nuovi, che hanno creato significativi volumi aggiuntivi e tutt’altro che facilmente amovibili, non rientrano negli interventi di cui al punto 17, dell'allegato A, del d.P.R. n. 31 del 2017 ».
3.- Il Comune di Castellabate, sebbene raggiunto dalla notificazione dell’appello, non si è costituito in giudizio.
4.- Si è costituito in giudizio D’OS ME il quale ha evidenziato, in sintesi, che la SCIA del 2018 (predisposta ai sensi dell’art. 37 d. P.R. n. 380 del 2001) non avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio della Soprintendenza poiché le modifiche proposte sarebbero state quelle contemplate nel richiamato All. « A » d. P.R. n. 31 del 2017, così come, in tesi, l’apposizione di una protezione della scala esterna mediante tenda in tessuto sarebbe ricaduta allo stesso modo tra le opere ascrivibili al citato All. « A ».
5.- All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello è fondato.
7.1.- Deve essere premesso che il gravame proposto dal Ministero della cultura perimetra le critiche alla sentenza impugnata alla parte della stessa riguardante il solo c.d. « pergolato » e la « tenda a protezione della scala esterna »; le doglianze non si estendono all’« adeguamento igienico-sanitario mediante la creazione di un piccolo wc al piano primo con tramezzatura in mattoni forati da cm 8.00 di spessore » (cfr. relazione tecnica, all.3. produzione di parte ricorrente in primo grado del 22 marzo 2019). D’altronde, in primo grado la stessa Soprintendenza, quanto al w.c., si era resa disponibile a trovare una soluzione (cfr. §7 della sentenza impugnata).
7.2.- La statuizione caducatoria del T.a.r. in relazione al w.c. si pone, dunque, al di fuori del gravame.
8.1.- Ciò precisato, con riferimento alle restanti opere (copertura della scala esterna e pergolato), esse, connotate dalla dichiarata modifica della sagoma del pergolato e dalla installazione della tenda in tessuto a protezione della scala esterna, costituiscono interventi che non intercettano una espressa esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato « A » d.P.R. n. 31 del 2017. In tal senso, correttamente la Soprintendenza ha ravvisato – una volta realizzate le opere da parte dell’appellato – la violazione, da parte del privato, dell’art. 167 d. lgs. n. 42 del 2004.
Ora, il richiamato carattere della precarietà dell’intervento pure posto dal T.a.r. a base della decisione, non si confronta con la nozione di « precarietà funzionale ». La normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere ‘precario’. È ben noto che il discrimine tra necessità o meno di titolo abilitativo, anche paesaggistico, è dato dal duplice elemento della « precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati » (Corte cost. n. 278 del 2010), e della « precarietà funzionale », in quanto caratterizzata dalla temporaneità della funzione assolta dalle strutture, « volte a garantire esigenze meramente temporanee » (Corte cost. n. 171 del 2012).
9.2.- Detta precarietà funzionale, come correttamente evidenziato dalla parte pubblica nell’atto di appello (cfr. pag. 6) è, nel caso di specie, carente, trattandosi di assetto con una destinazione permanente nel tempo.
9.3.- In relazione a siffatte opere (pergolato e tenda) l’appello deve essere, dunque, accolto e l’impugnata sentenza, in parte qua , riformata con reiezione del ricorso di primo grado per la corrispondente parte.
10.- Le spese del doppio grado possono essere compensate tra tutte le parti ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 77 del 2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi qui nella peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, nei predetti limiti, in parziale riforma del solo capo decisorio riguardante il diniego di autorizzazione paesaggistica sul pergolato e sulla copertura in tenda, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO