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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/12/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 508/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di LO, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa MAgrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 508/2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] in data [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Feudotto snc, presso lo studio degli Avv.ti Olga
Durante e MA NA IL, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] in data [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Siderno (RC), via delle Rose 11, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Tigani, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LO.
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 novembre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 23 maggio 2025, agiva in giudizio Parte_1 chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gerace, in data 6.8.2008, con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto comune alla parte II, serie A, n. 54, anno 2008, atteso che erano trascorsi i
Pag. 1 a 5 termini di legge dalla separazione consensuale, disposta con provvedimento adottato in data
11.10.2023 dal Tribunale di LO, senza che vi fosse stata alcuna ricostituzione del legame coniugale. Evidenziava che, dal matrimonio, erano nati due figli (nato a [...] il Per_1
19.3.2013) e (nato a [...] il [...]) e che, in sede di separazione, il Tribunale di Per_2
LO ne aveva disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, a cui era stata assegnata la casa coniugale, sita in Siderno, via delle Americhe 94 B, già di sua proprietà, e con previsione dell'obbligo in capo al di versare un contributo per Parte_1 il loro mantenimento. Rappresentava, tuttavia, che, poiché dopo la separazione i minori avevano in effetti trascorso tempi paritari con entrambi i genitori (nella specie, tre giorni consecutivi con la madre e quattro con il padre a settimane alterne, pernottando presso le rispettive residenze), fosse maggiormente conforme all'interesse dei figli disporre il loro affidamento paritario con collocamento alternato, ponendo a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli minori per i periodi di rispettiva permanenza, oltre alle spese straordinarie in ragione di metà.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di risposta depositata il 18 luglio 2025, si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di CP_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziava che ricorrevano, nella specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore e che fosse opportuno, nell'interesse della prole, mantenere l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, ed obbligo del padre di versare il mantenimento a quest'ultima da quantificarsi in misura pari a 600,00 €, oltre al 50% delle spese straordinarie. Insisteva, inoltre, affinché fosse disposto a carico del l'obbligo di corresponsione dell'assegno unico familiare integralmente o, in Parte_1 subordine, nella misura del 50%, nonché l'obbligo di contribuire al pagamento delle rate residue del mutuo contratto dai coniugi.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 18 settembre 2025 le parti, comparse personalmente, erano sentite dal Tribunale e, dopo la loro audizione, i procuratori insistevano per un rinvio della causa al fine di concordare le condizioni di divorzio. Alla successiva udienza del 6 novembre 2025, le parti e i loro procuratori dichiaravano che era stato concluso un accordo in merito alle condizioni di divorzio, che si riservavano di depositare in atti. Disposto un rinvio della causa ai fini della valutazione del contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti - che, nelle more, era depositato telematicamente - all'udienza del 20 novembre 2025, i procuratori delle parti concludevano affinché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo, quanto alle condizioni accessorie, gli accordi raggiunti dalle parti, le quali, presenti in udienza,
Pag. 2 a 5 confermavano tale volontà. Ad esito della discussione orale, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. prestava il proprio nulla osta sull'accordo raggiunto.
Ritiene il Collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza n. 561/2023, pronunciata dal Tribunale di LO in data 11 ottobre 2023, e che, dall'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi in data 10 ottobre 2023, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, è trascorso il periodo minimo previsto ex lege, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione, che, anzi, è stata esplicitamente confermata.
Deve, pertanto, ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi sicché ricorre, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo, n. 2, lett. b, L. 1° dicembre 1970, n. 898, nella formulazione attualmente vigente, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, reputando le condizioni concordate confacenti ai loro interessi e all'interesse della prole. In particolare, nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti, sono previste le seguenti condizioni: “A) i figli minori,
e , sono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione di quest'ultima sita in Siderno (RC) alla Via delle Americhe 94/B.
A1) Durante il periodo scolastico i genitori converranno in base alle proprie disponibilità di tempo la possibilità di vedere i figli, con facoltà per il di vederli e tenerli con sè previo Parte_1 accordo con il genitore affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, valutata la volontà dei minori stessi.
A2) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
А3) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
в) Il verserà alla Commisso, a titolo di assegno di mantenimento per i figli Parte_1 minori, la somma mensile complessiva di Euro 300,00 (Euro 150 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
C) L'assegno unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Pag. 3 a 5 D) Il nel confermare l'obbligo assunto con la separazione di versare la somma di € Parte_1
100.00 mensili come contributo al pagamento della rata del mutuo ipotecario e fino all'estinzione del mutuo stesso, verserà tale somma direttamente su due libretti postali già esistenti, vincolati, intestati ad entrambi i genitori con beneficiario ciascun figlio e, pertanto, nella misura del 50% ciascuno. E) La Commisso rinuncia all'assegno divorzile”.
Il Collegio ritiene che il menzionato accordo non sia in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse della prole, tenuto conto del fatto che le parti hanno pattuito condizioni di affido e di collocamento dei figli sostanzialmente sovrapponibili a quelle già previste in sede di separazione e che la loro attuazione non risulta aver determinato alcun pregiudizio per il benessere psicofisico dei minori;
nulla osta altresì alla rinuncia all'assegno divorzile liberamente manifestata dalla resistente.
Quanto all'obbligo di mantenimento per la prole previsto a carico del il Collegio reputa Parte_1 opportuno precisare che l'ammontare pattuito tra le parti appare, allo stato, proporzionato tenuto conto non solo della regolazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore ma anche del fatto che il deve attualmente sopportare maggiori spese, non precedentemente Parte_1 sostenute, per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative (€ 400,00 per il canone di locazione, giusto contratto del 26 marzo 2024, prodotto in atti, oltre ad ulteriori correlate spese).
Quanto agli ulteriori impegni assunti dalle parti in merito al pagamento del mutuo ipotecario e non concernenti gli aspetti accessori alla pronuncia di divorzio, il Collegio si limita a prenderne atto.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni concordate dalle parti, non Parte_1 Controparte_1 essendo, del resto, neppure pervenuta alcuna opposizione da parte del P.M..
Le spese processuali, in ragione dell'esito del giudizio e del sopravvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato Parte_1
a LO in data 8.7.1980, e nata a [...] in data [...], il cui atto Controparte_1 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gerace, parte II, serie A,
n. 54, anno 2008, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gerace per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Pag. 4 a 5 - dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta mediante l'applicativo “Microsoft Teams” in data
12/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Sarah Previti dott. Andrea Amadei
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di LO, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa MAgrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 508/2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] in data [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Feudotto snc, presso lo studio degli Avv.ti Olga
Durante e MA NA IL, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] in data [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Siderno (RC), via delle Rose 11, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Tigani, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LO.
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 novembre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 23 maggio 2025, agiva in giudizio Parte_1 chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Gerace, in data 6.8.2008, con iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto comune alla parte II, serie A, n. 54, anno 2008, atteso che erano trascorsi i
Pag. 1 a 5 termini di legge dalla separazione consensuale, disposta con provvedimento adottato in data
11.10.2023 dal Tribunale di LO, senza che vi fosse stata alcuna ricostituzione del legame coniugale. Evidenziava che, dal matrimonio, erano nati due figli (nato a [...] il Per_1
19.3.2013) e (nato a [...] il [...]) e che, in sede di separazione, il Tribunale di Per_2
LO ne aveva disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, a cui era stata assegnata la casa coniugale, sita in Siderno, via delle Americhe 94 B, già di sua proprietà, e con previsione dell'obbligo in capo al di versare un contributo per Parte_1 il loro mantenimento. Rappresentava, tuttavia, che, poiché dopo la separazione i minori avevano in effetti trascorso tempi paritari con entrambi i genitori (nella specie, tre giorni consecutivi con la madre e quattro con il padre a settimane alterne, pernottando presso le rispettive residenze), fosse maggiormente conforme all'interesse dei figli disporre il loro affidamento paritario con collocamento alternato, ponendo a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli minori per i periodi di rispettiva permanenza, oltre alle spese straordinarie in ragione di metà.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di risposta depositata il 18 luglio 2025, si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla pronuncia di CP_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziava che ricorrevano, nella specie, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore e che fosse opportuno, nell'interesse della prole, mantenere l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, ed obbligo del padre di versare il mantenimento a quest'ultima da quantificarsi in misura pari a 600,00 €, oltre al 50% delle spese straordinarie. Insisteva, inoltre, affinché fosse disposto a carico del l'obbligo di corresponsione dell'assegno unico familiare integralmente o, in Parte_1 subordine, nella misura del 50%, nonché l'obbligo di contribuire al pagamento delle rate residue del mutuo contratto dai coniugi.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 18 settembre 2025 le parti, comparse personalmente, erano sentite dal Tribunale e, dopo la loro audizione, i procuratori insistevano per un rinvio della causa al fine di concordare le condizioni di divorzio. Alla successiva udienza del 6 novembre 2025, le parti e i loro procuratori dichiaravano che era stato concluso un accordo in merito alle condizioni di divorzio, che si riservavano di depositare in atti. Disposto un rinvio della causa ai fini della valutazione del contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti - che, nelle more, era depositato telematicamente - all'udienza del 20 novembre 2025, i procuratori delle parti concludevano affinché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo, quanto alle condizioni accessorie, gli accordi raggiunti dalle parti, le quali, presenti in udienza,
Pag. 2 a 5 confermavano tale volontà. Ad esito della discussione orale, la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. prestava il proprio nulla osta sull'accordo raggiunto.
Ritiene il Collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza n. 561/2023, pronunciata dal Tribunale di LO in data 11 ottobre 2023, e che, dall'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi in data 10 ottobre 2023, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, è trascorso il periodo minimo previsto ex lege, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione, che, anzi, è stata esplicitamente confermata.
Deve, pertanto, ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi sicché ricorre, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo, n. 2, lett. b, L. 1° dicembre 1970, n. 898, nella formulazione attualmente vigente, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, reputando le condizioni concordate confacenti ai loro interessi e all'interesse della prole. In particolare, nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti, sono previste le seguenti condizioni: “A) i figli minori,
e , sono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione di quest'ultima sita in Siderno (RC) alla Via delle Americhe 94/B.
A1) Durante il periodo scolastico i genitori converranno in base alle proprie disponibilità di tempo la possibilità di vedere i figli, con facoltà per il di vederli e tenerli con sè previo Parte_1 accordo con il genitore affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, valutata la volontà dei minori stessi.
A2) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
А3) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
в) Il verserà alla Commisso, a titolo di assegno di mantenimento per i figli Parte_1 minori, la somma mensile complessiva di Euro 300,00 (Euro 150 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
C) L'assegno unico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Pag. 3 a 5 D) Il nel confermare l'obbligo assunto con la separazione di versare la somma di € Parte_1
100.00 mensili come contributo al pagamento della rata del mutuo ipotecario e fino all'estinzione del mutuo stesso, verserà tale somma direttamente su due libretti postali già esistenti, vincolati, intestati ad entrambi i genitori con beneficiario ciascun figlio e, pertanto, nella misura del 50% ciascuno. E) La Commisso rinuncia all'assegno divorzile”.
Il Collegio ritiene che il menzionato accordo non sia in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse della prole, tenuto conto del fatto che le parti hanno pattuito condizioni di affido e di collocamento dei figli sostanzialmente sovrapponibili a quelle già previste in sede di separazione e che la loro attuazione non risulta aver determinato alcun pregiudizio per il benessere psicofisico dei minori;
nulla osta altresì alla rinuncia all'assegno divorzile liberamente manifestata dalla resistente.
Quanto all'obbligo di mantenimento per la prole previsto a carico del il Collegio reputa Parte_1 opportuno precisare che l'ammontare pattuito tra le parti appare, allo stato, proporzionato tenuto conto non solo della regolazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore ma anche del fatto che il deve attualmente sopportare maggiori spese, non precedentemente Parte_1 sostenute, per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative (€ 400,00 per il canone di locazione, giusto contratto del 26 marzo 2024, prodotto in atti, oltre ad ulteriori correlate spese).
Quanto agli ulteriori impegni assunti dalle parti in merito al pagamento del mutuo ipotecario e non concernenti gli aspetti accessori alla pronuncia di divorzio, il Collegio si limita a prenderne atto.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni concordate dalle parti, non Parte_1 Controparte_1 essendo, del resto, neppure pervenuta alcuna opposizione da parte del P.M..
Le spese processuali, in ragione dell'esito del giudizio e del sopravvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti, vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato Parte_1
a LO in data 8.7.1980, e nata a [...] in data [...], il cui atto Controparte_1 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gerace, parte II, serie A,
n. 54, anno 2008, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gerace per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Pag. 4 a 5 - dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenuta mediante l'applicativo “Microsoft Teams” in data
12/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Sarah Previti dott. Andrea Amadei
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