Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 06/03/2025, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09542/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9542 del 2024, proposto da IO CI, NN CI, UR CI e TA DE RR CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana e Massimiliano Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Maratona, 56;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AT UC e LE UC, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo UC, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Caio Mario, 8;
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
del permesso di costruire in sanatoria n. 49738/2024/06 in data 25.3.2024 (doc. 1), rilasciato dal Comune di Anguillara Sabazia al Sig. LE UC ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione alla domanda da quest’ultimo presentata in data 11.7.2023 e acquisita al prot. gen. del medesimo Comune al n. 49738, reso noto ai ricorrenti in data 26.6.2024 (doc. 2);
- dell’“ autorizzazione paesaggistica … definitivamente acquisita con il silenzio-assenso per decorrenza dei termini della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali ” citata alla pag. 2 del provvedimento di cui sopra;
- della nota del Comune di Anguillara Sabazia in data 26.2.2024 (doc. 3), nella quale si è evidenziato che l’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 sarebbe stata favorevolmente conclusa a condizione che venisse integrato il pagamento della sanzione;
- dell’autorizzazione paesaggistica del Comune di Anguillara Sabazia n. 12 del 22.2.2024, pratica prot. SUE n. 49738 dell’11.7.2023 (doc. 4);
- della nota del Comune di Anguillara Sabazia in data 30.1.2024 (doc. 5), nella quale si è reso noto che per la conclusione del procedimento ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 si sarebbe dovuto integrare il calcolo e il pagamento della sanzione pecuniaria;
- del parere del Ministero della cultura, Direzione generale archeologica belle arti e paesaggio, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale prot. MIC/MIC_SABAP-VT-EM_UO£/22/01/2024/0001205-P in data 22.1.2024 (protocollo comunale di ingresso n. 2749/2024 del 23.1.2024), in ordine alla pretesa compatibilità paesaggistica delle opere abusive per cui è causa limitatamente a quanto già realizzato (doc. 6);
- della relazione tecnica illustrativa per istanza di autorizzazione paesaggistica “ ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. ” rilasciata (presumibilmente in data 31.10.2023) dal Comune di Anguillara Sabazia, Area 3 Tecnica, a firma del delegato paesaggistica Arch. Rossano Scali (doc. 7);
- di ogni altro atto di carattere presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della cultura, del Comune di Anguillara Sabazia, nonché di AT UC e LE UC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 19 settembre 2024, i sig.ri IO CI, NN CI, UR CI e TA DE RR CI sono insorti avverso i seguenti atti: (i) permesso di costruire in sanatoria n. 49738/2024/06 rilasciato il 25 marzo 2024 dal Comune di Anguillara Sabazia, ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al sig. LE UC in relazione al muro di contenimento da questi realizzato in una porzione del territorio comunale distinta in catasto al foglio 8, particella 441, confinante sul lato est con la proprietà dei ricorrenti; (ii) autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 12 del 22 febbraio 2024 rilasciata per detto muro di contenimento dal medesimo Comune ex art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; (iii) nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Soprintendenza”) n. 1205-P del 22 gennaio 2024, recante parere positivo in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera.
2. La realizzazione dell’intervento edilizio in questione è stata interessata da un complesso di vicende procedimentali e processuali che possono essere riepilogate nei seguenti termini:
- con sentenza n. 3691 del 31 marzo 2022 questa Sezione ha accolto il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (R.G. n. 11427/2021) proposto dagli odierni ricorrenti avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Anguillara Sabazia sulla diffida ad esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori in materia edilizia dagli stessi formulata con riferimento all’opera realizzata sul terreno di proprietà degli odierni controinteressati, consistente in “ un imponente muro dell’altezza in sommità di circa 2,5 m sul piano di campagna, con ingente riporto di terreno di risulta alle spalle dello stesso ”, con conseguente ordine di riscontrare detta diffida mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato;
- il Comune di Anguillara Sabazia, con provvedimento n. 12385 del 29 aprile 2022, nel dare esecuzione all’ordine di provvedere di cui alla richiamata sentenza, ha escluso che ricorressero i presupposti per l’esercizio del potere repressivo sanzionatorio compulsato dagli odierni ricorrenti;
- tale provvedimento è stato poi annullato con sentenza di questa Sezione n. 1767 del 1° febbraio 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso R.G. n. 8560 del 2022 proposto dagli odierni ricorrenti, che ha ritenuto l’abusività delle opere in contestazione sia dal punto di vista urbanistico-edilizio sia sotto il profilo paesaggistico. Tanto sulla scorta delle seguenti argomentazioni fondamentali:
“[…] l’imponente attività di sbancamento del terreno naturalmente degradante verso la proprietà CI, con conseguente alterazione dell’originario pendio dello stesso, mediante la realizzazione del terrapieno contenuto da un muro di fabbrica, munito di fondamenta in cemento, ha sensibilmente alterato il preesistente assetto del territorio, così atteggiandosi, a prescindere dalla sua propedeuticità rispetto alla successiva costruzione della casa colonica, quale opera munita di autonomia costruttiva e funzionale, quest’ultima consistente nel sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi.
Trattandosi, dunque, di un’attività autonomamente rilevante e, quindi, valutabile, dal punto di vista urbanistico-edilizio, la stessa avrebbe dovuto essere previamente assentita dal Comune, mediante il preventivo rilascio di un titolo edilizio ad hoc.
Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e civile secondo cui «il permesso di costruire è necessario per la realizzazione dei terrapieni e dei muri di contenimento che producono, come nel caso di specie, un dislivello del terreno oppure hanno accentuato quello già esistente» […].
Ebbene, nel caso in esame, non vi è traccia agli atti del giudizio di alcuna richiesta, proveniente dagli odierni controinteressati, circa il preventivo rilascio, da parte del Comune di Anguillara Sabazia, di una concessione edilizia - ovvero di una autorizzazione edilizia, onerosa o gratuita che sia - che li legittimasse alla realizzazione delle opere in contestazione, le quali, in assenza del preventivo rilascio un titolo edilizio ad hoc, giammai richiesto, devono ritenersi illegittime, dal punto di vista urbanistico-edilizio.
[…] Colgono, inoltre, nel segno le censure tendenti a sostenere l’illegittimità delle opere in contestazione, anche dal punto di vista paesaggistico, avendo le stesse determinato, per come sopra ampiamente evidenziato, una sensibile alterazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, in area sottoposta a vincolo ex D.M. 23.10.1960, n. 266, in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, imposta, secondo la disciplina illo tempore vigente, dall’art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497, richiamato dalla cd. Legge Galasso del 1985, n. 431, secondo cui ogni modificazione permanente dello stato dei luoghi, in area vincolata, deve essere preventivamente assentita dall’autorità tutoria del vincolo .
[…] Né [a] sostegno della pretesa esenzione delle opere in parola dal regime autorizzatorio summenzionato può valere il richiamo, operato dal Comune e dai controinteressati, alle disposizioni di cui all’art. 23 del P.T.P. n. 3 della Regione Lazio, illo tempore vigente.
Ciò in quanto, innanzitutto, la disposizione in esame esentava gli interessati dall’obbligo di premunirsi della necessaria autorizzazione paesaggistica esclusivamente a fronte di attività strumentali, in via diretta ed immediata, all’utilizzazione agricola del suolo […].
Nella specie, invece, l’attività di sbancamento e successiva creazione dell’artificiale terrazzamento, contenuto dal muro di fabbrica in contestazione, è stata realizzata in funzione della successiva edificazione della casa colonica e, come tale, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata, dal punto di vista paesaggistico.
Quanto sopra è comprovato dallo stesso tenore dell’art. 23 citato P.T.P., secondo cui « In generale ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale. Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo. […]. La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a M.1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde. In ogni caso l'altezza delle costruzioni viene calcolata dal punto più basso».
Orbene, siffatte prescrizioni contenute nel P.T.P. – che, peraltro, nella specie, non sembrano rispettate considerata l’altezza del muro, pari ad almeno 1,80 mt. – presuppongono che l’autorità tutoria ne verifichi il rispetto in sede di rilascio di una preventiva autorizzazione paesaggistica, ex art. 7 l. n. n. 1497/1939, che, nella specie, non risulta essere stata richiesta, con conseguente illegittimità dell’attività in contestazione ”;
- in considerazione di quanto statuito con tale sentenza, il sig. LE UC, al fine di conseguire la sanatoria delle opere in contestazione, ha presentato, in data 22 giugno 2023, istanza di permesso di costruire ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (doc. n. 11 allegato al ricorso), nonché, in data 6 luglio 2023, istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 (doc. n. 12 allegato al ricorso), entrambe acquisite quali pratica SUE n. 49738 dell’11 luglio 2023;
- con sentenza n. 2817 del 12 febbraio 2024, la Sezione, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti ex art. 112 c.p.a., ritenendo che, in esito all’annullamento disposto con la richiamata sentenza n. 1767 del 2023, residuasse “ il potere-dovere del Comune di individuare le conseguenze sanzionatorie, tra quelle previste dalla normativa vigente, applicabile al caso in esame ”, ha ordinato l’ottemperanza della sentenza medesima “ prescrivendone le modalità [ex art. 114, co. 4, lett. a), c.p.a.] nel senso che l’amministrazione comunale dovrà concludere i procedimenti avviati con le suddette istanze (del 22.06.2023 e del 06.07.2023), e, nel caso di loro esito negativo, adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge per il caso di specie, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ”, nonché nominando quale commissario ad acta , per il caso di perdurante inerzia oltre il suddetto termine di sessanta giorni, il direttore della Direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio;
- il Comune di Anguillara Sabazia, infine, ha adempiuto a quanto statuito nella citata sentenza n. 2817 del 2024, concludendo i procedimenti di sanatoria in questione mediante l’adozione del permesso di costruire ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, gravati con l’odierno ricorso, preceduti dal parere positivo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale parimenti gravato.
3. Il ricorso è affidato a quattro motivi di diritto così rubricati: “ 1. Nullità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del TAR Lazio n. 1767/2023 ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.a. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001, del D.Lgs. n. 42/2004, del P.T.P.R. approvato con D.G.R. Lazio n. 5/2021, del D.M. del 23.10.1960 e del D.M. 22.5.1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento ”; “ 2. Violazione dell’art. 97 Cost. e della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 e del P.T.P.R. approvato con D.G.R. Lazio n. 5/2021. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento ”; “3 . Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., nonché della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento ”; “ 4. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001. Carenza di potere ”.
4. In data 3 ottobre 2024 si è costituito in giudizio con atto di stile il Ministero della cultura, il quale ha successivamente depositato alcuni documenti, tra i quali una relazione difensiva elaborata dalla Soprintendenza il 10 ottobre 2024.
5. Con ordinanza n. 4694 del 18 ottobre 2024, la Sezione, ritenuto che le esigenze dei ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ha fissato l’udienza pubblica di discussione del ricorso ex art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando contestualmente al Comune di Anguillara Sabazia di depositare una relazione volta a chiarire, in particolare, se l’intervento edilizio assentito con il gravato permesso di costruire in sanatoria “ coincida con quello (definito in termini di «attività di sbancamento e conseguenziale realizzazione del muro di contenimento del terrapieno che ne è derivato») per la cui esecuzione la sentenza di questa Sezione n. 1767 del 1° febbraio 2023 ha affermato che sarebbero stato necessari il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica ”.
In adempimento di tale incombente istruttorio, il Comune di Anguillara Sabazia, costituitosi in giudizio, ha depositato una relazione di chiarimenti elaborata in data 15 novembre 2024 dal responsabile dell’Area Patrimonio - Urbanistica - Edilizia Privata.
6. Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2025, in vista della quale le parti hanno presentato documenti, memorie e repliche ex art. 73, comma 1, c.p.a., la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. In limine litis , il Collegio rileva la tardività del deposito della memoria di replica da parte dei controinteressati AT UC e LE UC, in quanto effettuato in data 15 gennaio 2025 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. (venuto a scadere il 14 gennaio 2025). Di tale memoria di replica, pertanto, non si terrà conto ai fini della decisione.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.
9. Occorre preliminarmente evidenziare che con l’odierno gravame i sig.ri CI denunciano vizi di natura “mista” che invaliderebbero i due titoli in sanatoria rilasciati ai sig.ri UC, vale a dire sia vizi di violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 1767 del 2023 (cfr., in particolare, la prima parte del primo motivo), sia autonomi vizi di legittimità estranei al contenuto del giudicato (cfr., in particolare, la seconda parte del primo motivo – relativa al difetto di motivazione del parere reso dalla Soprintendenza e dell’autorizzazione paesaggistica – nonché il secondo, il terzo e il quarto motivo).
Ora, in disparte la questione di rito concernente l’ammissibilità di censure di violazione e/o elusione del giudicato introdotte con il rito ordinario, che, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 2 del 15 gennaio 2013, andrebbe risolta in senso negativo (in termini, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 3385; T.A.R. Campania, Sez. VI, 5 dicembre 2019, n. 5715), ritiene il Collegio che tali censure siano, nella specie, infondate.
9.1. Con il primo motivo viene innanzitutto dedotto che i gravati provvedimenti si porrebbero in violazione del giudicato in quanto l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 si riferiscono al solo muro di cinta e non anche all’attività di sbancamento e alla realizzazione del terrapieno (di cui pure la sentenza n. 1767 del 2023 aveva accertato l’abusività).
La censura non merita condivisione alla luce dei contenuti della relazione tecnica illustrativa predisposta dal “delegato paesaggista” del Comune di Anguillara Sabazia, arch. Rossano Scali, nell’ambito del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica (doc. n. 7 allegato al ricorso), che si riferisce anche alla “ esecuzione di un parziale rinterro, al fine di livellare il terreno, precedentemente caratterizzato da una rilevante pendenza ” ed è richiamata in entrambi i gravati provvedimenti di sanatoria.
Il riferimento alla movimentazione del terreno è contenuto, inoltre, come messo in luce dalla relazione di chiarimenti depositata dal Comune di Anguillara Sabazia in adempimento all’ordine istruttorio impartito con ordinanza collegiale n. 4694 del 2024, nella relazione paesaggistica redatta dall’ing. IO UC ai fini della richiesta ex art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 (doc. n. 13 depositato dal Comune il 16 dicembre 2024).
9.2. In ordine, poi, all’ulteriore profilo di dedotta violazione del giudicato, che deriverebbe, ad avviso dei ricorrenti, dall’aver il Comune di Anguillara Sabazia assentito la sanatoria paesaggistica di opere che, per come qualificate dalla sentenza n. 1767 del 2023 (“ imponente attività di sbancamento ”, “ terrapieno contenuto da un muro di fabbrica …che ha sensibilmente alterato il preesistente assetto del territorio ”) sarebbero insanabili dal punto di vista paesaggistico, deve rilevarsi che la pronuncia in discorso ha chiaramente affermato che l’attività di sbancamento e successiva creazione dell’artificiale terrazzamento avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata dal punto di vista paesaggistico, ma non si è in alcun modo espressa, né avrebbe potuto farlo venendo in rilievo un potere amministrativo non ancora esercitato, in ordine alla sanabilità di tali opere.
10. Coglie invece nel segno la censura, svolta sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso (pp. 19-20), con cui i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione del parere positivo reso dalla Soprintendenza e della conseguente autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Anguillara Sabazia.
La Soprintendenza, in particolare, dopo aver richiamato i vincoli insistenti sull’area e aver preso atto dell’avvenuta realizzazione del muro di contenimento negli anni 1997-1998, limita la motivazione del proprio parere positivo alle seguenti affermazioni, di carattere evidentemente apodittico: “ considerato che le opere per cui si chiede il parere vincolante della Scrivente, consistenti nella realizzazione di un muro in blocchetti di tufo e pilastrini in c.a. lungo il confine ovest del lotto di proprietà del richiedente, di contenimento del terreno posto a una quota superiore di quello contermine, la cui lunghezza complessiva è di m 35 circa e altezza dal cordolo di fondazione di m 1,60 , non hanno un impatto negativo sul paesaggio e non hanno comportato incrementi in termini di volume e/o superficie utile ”.
Se tale è il tenore del supporto motivazionale posto a sostegno del parere soprintendentizio, si rivelano allora palesemente violative del divieto di integrazione postuma della motivazione le argomentazioni svolte nella relazione difensiva depositata il 12 ottobre 2024, ove si evidenzia, per un verso, che “ la presenza di un muro in mattoni di contenimento costituisce un elemento ripetuto e già presente nel territorio, la cui realizzazione non incide in maniera significativa sull’alterazione dei caratteri essenziali del paesaggio ”, così come “ le alterazioni della originale conformazione orografica e morfologica del sito sono da considerarsi tipiche di un contesto che funge da elemento di connessione fra la città e la campagna ”, e, per altro verso, che proprio in ragione dello scarso impatto paesaggistico rispetto al contesto di riferimento, la sanatoria, anche alla luce del parere dell’Ufficio Legislativo n. 2770-P del 2 febbraio 2022 in materia di attività estrattive, deve ritenersi ammissibile.
Nulla di tutto ciò, infatti, è esplicitato nel parere impugnato, che non prende in considerazione in alcun modo le caratteristiche dello specifico manufatto oggetto dell’istanza di sanatoria e i valori paesaggistici espressi dall’area vincolata, quale essa si presenta attualmente, con conseguente palese insufficienza motivazionale. Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 8559 del 31 dicembre 2020 ha ribadito quanto segue:
“[I] n base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, gli assensi paesaggistici debbano fondarsi su una adeguata e puntuale esplicitazione delle ragioni per le quali l’opera assentita viene ritenuta compatibile o incompatibile con le esigenze di tutela sottese al vincolo, restando, altrimenti, affetti da vizi di difetto di motivazione o di istruttoria e che tale giudizio postula la presa in considerazione, puntuale e in concreto del manufatto e delle sue caratteristiche esistenti, da rapportare, in riferimento a tutti gli elementi che ne determinano l’impatto paesaggistico, ai preesistenti valori paesaggistici propri del sito vincolato (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 novembre 2016, n. 2321; id., Sez. III, 25 novembre 2014, n. 5837).
E’ stato altresì espressamente escluso che la discrezionalità tecnica possa tradursi in una motivazione del provvedimento finale meramente apodittica, laddove invece la valutazione di compatibilità paesaggistica resa in concreto è adeguata « se le caratteristiche dell’intervento - da prendere in considerazione per tutte le sue caratteristiche esteriori - vi risultano individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l’analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali valori, rendano o meno compatibile l’opera progettata ». (Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2013 n. 3896)”.
Parimenti carente sotto il profilo motivazionale si appalesa l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Anguillara Sabazia. Quanto, infatti, attiene alla preliminare valutazione di ammissibilità dell’istanza sotto il profilo della riconducibilità delle opere edilizie agli interventi per i quali l’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 ammette la sanatoria, vi si legge unicamente che “ le opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi, e pertanto rientrano tra le opere per le quali è accertabile la compatibilità paesaggistica ” (negli stessi termini si esprime la relazione tecnica istruttoria redatta dal “delegato paesaggista”).
11. Il Collegio ritiene altresì fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 27 delle Norme del PTPR, recante la specifica disciplina di tutela e di uso dell’ambito “ Paesaggio agrario di continuità ”, con particolare riferimento al punto 5.3. della Tabella C, che in materia di recinzioni prescrive che esse siano “ di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento ”.
In ordine all’altezza del muro di contenimento in blocchetti di tufo realizzato dagli odierni controinteressati, si riscontra una divergenza tra la relazione paesaggistica allegata all’istanza dagli stessi presentati (doc. n. 13 depositato dal Comune il 16 dicembre 2024) e la relazione tecnica istruttoria predisposta dal Comune di Anguillara Sabazia (doc. n. 7 allegato al ricorso), da un lato, e la relazione tecnica elaborata dal professionista di fiducia di parte ricorrente (doc. n. 20 allegato al ricorso), dall’altro: mentre in quest’ultimo documento è indicata un’altezza di m 2,30 circa, i controinteressati e il Comune sostengono che il muro presenti una “ altezza dal cordolo di fondazione ” pari a m 1,60.
Ora, anche assumendo come corretta l’altezza di m 1,60, essa si rivela comunque superiore al limite massimo stabilito dalla richiamata norma paesaggistica, pari a m 1,20, senza che possa condividersi l’argomentazione svolta al riguardo nella relazione istruttoria comunale secondo cui “ Relativamente al muro realizzato, il rinterro eseguito lo occulta quasi completamente, lasciando visibile solo la parte superiore per circa 30 cm, condizione che ne determina la compatibilità secondo la disciplina riportata al punto 5.3 della Tabella ”.
Come mostra chiaramente la documentazione fotografica presentata unitamente all’istanza di permesso di costruire in sanatoria (doc. n. 21 allegato al ricorso), il muro in contestazione presenta un’altezza ridotta (pari, per l’appunto, secondo quanto affermato dai controinteressati e dal Comune, a cm 30) dal lato della proprietà UC, mentre è considerevolmente più alto (precisamente, sempre secondo gli stessi controinteressati e il Comune, m. 1,60) dal lato della proprietà CI. Ciò in quanto, come illustrato nella relazione paesaggistica elaborata dall’ing. IO UC, “ La parte retrostante al muro è stata parzialmente rinterrata per realizzare il suddetto terrazzamento fino al raggiungimento della quota originaria del terreno a + 1.30 m dalla fondazione ”.
Non appare quindi corretto e rispondente ad un criterio di logicità, ad avviso del Collegio, assumere quale altezza del muro, ai fini della valutazione di compatibilità con l’art. 27 delle Norme del PTPR, esclusivamente quella percepibile della proprietà dei controinteressati senza considerare il ben diverso impatto visivo dello stesso muro ove guardato dalla proprietà dei ricorrenti, dovendo, secondo un principio generale, l’altezza di un manufatto essere misurata dal punto più basso su cui esso insiste.
Tanto ritenuto, può essere assorbito l’ulteriore profilo di incompatibilità con l’art. 27 delle Norme del PTPR dedotto dai ricorrenti, i quali denunciano che l’opera abusiva per cui è causa – in quanto dotata di una propria autonomia costruttiva e funzionale – non rivestirebbe carattere “ funzional[e] di attrezzature tecnologiche esistenti ” e non rientrerebbe nemmeno tra le “ attività produttive compatibili con i valori paesistici ”, come invece richiesto dal punto 3 dello stesso art. 27.
12. Acclarata la fondatezza, nei termini sopra illustrati, delle censure di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 27 delle Norme del PTPR, il Collegio, per completezza della disamina, rileva che non meritano invece condivisione gli ulteriori motivi di ricorso dedotti dai sig.ri CI.
12.1. Quanto alla “ illegittima e ingiusta estromissione dei ricorrenti dai procedimenti amministrativi finalizzati alla illegittima sanatoria delle opere abusive ”, fatta valere a mezzo del terzo motivo, costituisce consolidato approdo giurisprudenziale quello secondo cui il vicino confinante non rientra tra coloro ai quali va inviata la comunicazione di avvio del procedimento riguardante il rilascio di un permesso di costruire, pur se egli si sia già opposto in precedenti occasioni all’attività edilizia del titolare del suddetto titolo edilizio (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. II, 29 febbraio 2024, n. 1964). Né rileva, in senso contrario, la circostanza dell’avvenuta formulazione di un’apposita richiesta di coinvolgimento da parte degli odierni ricorrenti, che non è di per sé idonea a far sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 con soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e da quelli che per legge debbono intervenirvi.
12.2. Parimenti infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso, con cui viene denunciata la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 per aver il Comune di Anguillara Sabazia adottato il gravato permesso di costruire in sanatoria quando si era già formato tacitamente il provvedimento di diniego per decorso dei sessanta giorni dalla presentazione dall’istanza, il che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe comportato la necessità di agire nell’esercizio dei poteri di autotutela.
Per costante giurisprudenza, invero, anche a seguito del formarsi del silenzio diniego sulla domanda di accertamento di conformità l’Amministrazione conserva il potere di provvedere in via esplicita in ordine alla conformità delle opere (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. II, 6 maggio 2021, n. 3545, secondo cui “ In mancanza […] di un’esplicita prescrizione di decadenza, la decorrenza del termine di sessanta giorni non consuma il potere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza. Per vero, infatti, la previsione in subiecta materia di un’ipotesi di silenzio significativo è stata dettata nell’interesse precipuo del privato, cui è stata in tal modo consentita una sollecita tutela giurisdizionale. […] [I] l terzo (a qualunque titolo) controinteressato non è leso dal fatto che, dopo un iniziale contegno inerte, l’Amministrazione in seguito provveda all’accoglimento dell’istanza con atto espresso: a prescindere dal fatto che, maturato il silenzio-rigetto, il terzo che ne abbia interesse può compulsare il Comune affinché adotti i conseguenti provvedimenti sanzionatori, contro l’eventuale accoglimento espresso sopravvenuto il terzo può insorgere in via giustiziale o giurisdizionale e lamentare non un inesistente vizio di tardività, ma eventuali illegittimità sostanziali ostative al positivo riscontro dell’istanza, il cui accoglimento, in presenza dei presupposti di legge, ha, per vero, natura vincolata ”).
13. In conclusione, l’autorizzazione paesaggistica n. 12 del 22 febbraio 2024 e il presupposto parere positivo espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale risultano affetti dal denunciato vizio di difetto di motivazione nonché dalla violazione dell’art. 27 delle Norme del PTPR nei termini sopra illustrati e, per l’effetto, vanno annullati.
L’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica determina, in via derivata, l’illegittimità del titolo edilizio in sanatoria rilasciato al controinteressato, che va dunque parimenti annullato, essendo la prima presupposto necessario del secondo.
Il Comune di Anguillara Sabazia è tenuto a rideterminarsi sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal sig. LE UC, tenendo conto dei vincoli conformativi derivanti dalla presente sentenza, nonché, conseguentemente, sull’istanza di accertamento di conformità dallo stesso formulata ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
14. Le spese di lite, in ossequio all’ordinario criterio della soccombenza, sono poste a carico delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla la nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale n. 1205-P del 22 gennaio 2024, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 12 del 22 febbraio 2024 e il permesso di costruire in sanatoria n. 49738/2024/06 del 25 marzo 2024.
Condanna il Ministero della cultura e il Comune di Anguillara Sabazia al pagamento in favore di parte ricorrente delle somma di euro 2.000, in solido fra loro e con successiva ripartizione in parti eguali, oltre accessori di legge se dovuti.
Condanna, ancora, i controinteressati, in solido fra loro e con successiva ripartizione in parti eguali, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO