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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 288/2019, pubblicata il 30.01.2019, iscritto al n. 2597/2019 del ruolo gene-
rale degli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 18 marzo
2025 e pendente
TRA
, c.f. , e , c.f.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce dell'atto di C.F._2
citazione in appello dagli avvocati Vincenzo Quintigliano, c.f. e C.F._3
Silvestro Mazzeo, c.f. , pec: C.F._4 [...]
e Email_1 Email_2
-APPELLANTI-
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rec- Persona_1 C.F._5
cia, c.f. , in virtù di procura alle liti versata in atti, pec: C.F._6 [...]
Email_3
-APPELLATO - REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
E
, c.f. CP_1 C.F._7
-APPELLATA CONTUMACE -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. e , con citazione notificata il Parte_1 Parte_2
23.5.2018 appellavano la sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento della doman-
da attorea proposta da nei confronti degli attuali appellanti e di Persona_1 CP_1
per conseguire il compenso pattuito quale mediatore immobiliare in occasione
[...]
della vendita dell'immobile di in Sessa Aurunca di proprietà di CP_1 CP_1
ed acquistato da e . L'immobile era
[...] Parte_1 Parte_2
visionato il 7.7.2009 dai successivi acquirenti che sottoscrivevano la scheda di visita con riconoscimento che il compenso dovuto, in caso di conclusione del contratto, sa-
rebbe stato di €.7.000,00 in favore del mediatore. In data 01.10.2009, alla scadenza contrattuale convenuta, comunicava al mediatore la cessazione di ef- CP_1
ficacia del contratto di mediazione e successivamente veniva a conoscen- Persona_1
za che il 19.4.2010 i convenuti avevano perfezionato il contratto di compravendita im-
mobiliare. L'attore quindi dapprima inviava una richiesta stragiudiziale di pagamento,
ricevuta il 10.3.2011, e poi domandava in giudizio la condanna al pagamento della somma di €. 10.000,00 in danno di ed €. 7.000,00 in danno di CP_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
in primo grado eccepiva che la domanda era inammissibile, infondata CP_1
ed il diritto prescritto mentre e eccepivano Parte_1 Parte_2
la carenza di legittimazione attiva dell'attore, la prescrizione del diritto e l'irrilevanza dell'attività svolta di mediazione.
Il giudice di primo grado non ammetteva mezzi istruttori e decideva emettendo il se-
guente dispositivo: ” Il Tribunale di S. Maria C. V. in persona del giudice monocratico definitivamente decidendo, reietta ogni eccezione e deduzione, così provvede: acco-
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
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glie la domanda attorea;
condanna, conseguentemente, la convenuta CP_1
a pagare la somma di €. 10.000,00 a favore dell'attore condanna altresì i Persona_1
convenuti e , in solido, a pagare la somma Parte_2 Parte_1
di €. 7000,00 a favore dell'attore condanna, altresì, tutti i convenuti in so- Persona_1
lido tra loro alla rifusione a favore dell'attore delle spese processuali sostenute, che li-
quida in €.275,00 per esborsi ed €.3.285,00 per compensi professionali oltre I.V.A. e
C.P.A. e rimborso delle spese generali del 15%.”
In motivazione precisava che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore era infondata perché l'impresa individuale alla quale l'incarico era stato conferito, nelle more cancellata dalla CCIAA di Caserta, non individuava un soggetto diverso dall'attore e l'eccezione di prescrizione non poteva essere accolta perché l'attore l'aveva interrotta.
2. e proponevano appello per i se- Parte_1 Parte_2
guenti motivi:
a. Erroneo rigetto delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva, prescrizione del diritto, inesigibilità del credito. La ditta individuale era cancellata dalla CCIAA dal
31.12.2009 per cessazione di attività e detta cancellazione equivaleva alla rinuncia ai crediti dalla ditta vantati. Prima della cessazione dell'attività il titolare della ditta indivi-
duale avrebbe dovuto emettere fattura e pagare l'IVA, come statuito dalla S.C. a ss.uu, con la sentenza n. 8059/2016, secondo la quale il compenso professionale co-
stituisce imponibile IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività. Nella fattispecie in esame la chiusura dell'attività precludeva il pagamento dell'imposta. La richiesta di pagamento in via stragiudiziale del 28.2.2011 era inviata per conto della ditta individuale che da mesi era stata cancellata perché, secondo l'appellante, l'attore era consapevole della sua inesigibilità. Detta diffida non poteva costituire interruzione della prescrizione che quindi era maturata.
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
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b. Irrilevanza dell'attività di intermediazione al fine della conclusione del contratto.
In primo grado il giudice non aveva consentito alcuna istruttoria e l'appellante allegava che la trattativa era sorta del tutto indipendentemente dall'attività del mediatore, attra-
verso una trattativa spontanea scaturita da un incontro causale. Il mandato, oltretutto,
era stato conferito solo dalla CP_1
c. Omessa assunzione dei mezzi istruttori e inidoneità della sola scheda di visita dell'immobile a costituire prova valida per accogliere la domanda. La clausola relativa alla provvigione doveva essere oggetto di specifica approvazione per iscritto.
Concludevano quindi gli appellanti per la riforma della decisione ed il rigetto della do-
manda attorea, con vittoria di spese. In via istruttoria riproponevano le istanze già for-
mulate in primo grado, e, precisamente, l'interrogatorio formale di e Persona_1 [...]
e la prova per testi. CP_2
3. si costituiva nel gravame contestandone la fondatezza. Evidenzia- Persona_1
va come la cessazione dell'attività fosse intervenuta quando il diritto al pagamento del-
la provvigione era maturato e che il titolare ben poteva agire per riscuotere il credito per la mancanza di autonomia patrimoniale della ditta individuale rispetto al suo titola-
re. L'assolvimento degli oneri fiscali era questione che prescindeva la titolarità del dirit-
to, di natura civilistica. La prescrizione non era maturata perché la vendita del bene in-
terveniva il 19.5.2010 e la richiesta di pagamento era recapitata il 1°.3.2011, prima del decorso di un anno. La missiva era stata inviata dalla ditta individuale che coincideva con il titolare. Le parti erano state messe in relazione tra loro grazie all'opera del me-
diatore e tanto era sufficiente per far maturare il diritto alla provvigione. I fatti erano dimostrati dalla prova documentale offerta in giudizio che rendeva del tutto inutile l'assunzione di mezzi istruttori.
Concludeva per sentir: “Rigettare l'appello, per l'assoluta infondatezza in fatto e in di-
ritto delle avverse deduzioni e richieste, alla luce delle argomentazioni e dei motivi illu-
strati nella comparsa di costituzione e risposta e in tutti gli ulteriori scritti difensivi pro-
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
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dotti nell'interesse del sig. ; per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Persona_1
sentenza n. 288/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Condannare gli ap-
pellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio in fa-
vore dell'appellato sig. , con distrazione in favore del sottoscritto difensore Persona_1
antistatario. “
4. La Corte riservava la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.3.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fi-
nali.
Motivi della decisione
5. La Corte dichiara la contumacia nel grado di , non costituitasi CP_1
nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello.
6. Non accoglie le istanze istruttorie proposte dell'appellante, atteso che la fatti-
specie in esame risultava già in primo grado del tutto chiara in punto di fatto, anche in virtù della documentazione prodotta dalle parti, che costituisce riscontro sufficiente ed idoneo per la decisione della causa. A fortiori l'istruttoria invocata non viene ammessa in appello, stante la superfluità della stessa in quanto vertente su circostanze inconte-
state o ininfluenti ai fini della decisione.
7. Il primo motivo di appello è infondato ed va rigettato. Sancisce la S.C., con la sentenza n. 35962 del 22/11/2021, che la cancellazione di una ditta individuale dal
Registro delle Imprese non impedisce al titolare di agire in giudizio per far valere i dirit-
ti relativi all'attività svolta, né preclude la possibilità di rispondere dei debiti aziendali. Il
titolare conserva la legittimazione attiva e passiva anche dopo la cancellazione che non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, sicché legittimata ad agire davanti l'autorità giudiziaria è proprio la persona fisi-
ca che fu imprenditore (Cass. n. 28658/2020; Cass. n. 98/2016; Cass., 21714/2013;
Cass. n. 9744/2011). La mancanza di autonomia patrimoniale tra la ditta individuale ed
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il suo titolare implica l'assenza di dubbi sull'identità del creditore, anche con riferimento alla richiesta stragiudiziale di pagamento inoltrata.
La S.C. con la sentenza a S.U. n. 8059 del 21.04.2016 afferma che anche i compensi incassati dopo la chiusura dell'attività sono sempre soggetti ad Iva. Precisa che: “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività”. Gli LL distinguono il momento del
“fatto generatore d'imposta”, cioè quello in cui viene eseguita la prestazione da cui sorge il diritto al compenso, dalla “esigibilità dell'imposta”, che può sorgere successi-
vamente, proprio come quando vengono riscossi compensi dopo aver chiuso la partita
Iva. Il tutto ovviamente non incide sui diritti di credito vantati per l'attività cessata che,
come già precisato, continuano ad esistere.
8. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Affermano i convenuti, attuali appellanti, a pagina cinque della comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
che la visita dell'immobile da parte di entrambi i coniugi, grazie all'opera del mediatore,
avvenne qualche giorno dopo l'incontro in agenzia. Nell'immobile era presente anche la proprietaria . Costituisce quindi circostanza pacifica che il venditore CP_1
e gli acquirenti si incontravano grazie all'opera del mediatore, anche se i convenuti,
nella citata difesa, deducevano che l'incontro non era stato proficuo. La S.C., con la sentenza n. 11443 dell'8 aprile 2022, statuisce che: “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge ex art. 1754 cc tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore ab-
bia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per per-
venire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La
prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino
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alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza pros-
sima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”. E' sufficiente che il mediatore immobiliare metta in relazione parte venditrice e parte acquirente pur-
ché però tale iniziativa costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire alla con-
clusione dell'affare, come d'altra parte avveniva nella fattispecie in esame, con l'incontro delle parti negoziali tenutosi tramite l'agenzia, che costituiva l'antecedente indispensabile per la conclusione dell'affare. Senza l'attività dell'agente le parti non si sarebbero neppure conosciute al fine di concludere l'affare e quindi non avrebbero po-
tuto perfezionare successivamente l'accordo. La sottoscrizione della scheda, con l'indicazione della provvigione da riconoscersi in favore del mediatore, perfezionava il patto vincolante per l'acquirente senza necessità di apposizione di doppia sottoscri-
zione, non rientrando, la determinazione del compenso, tra le clausole vessatorie del contratto.
9. L'appellante soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite,
quantificate con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della controversia ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessità della questioni esaminate poste a sostegno della decisione.
10. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2
n.288/2019 pubblicata il 30.01.2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello.
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B) Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del grado, liquidate in €.2.906,00 oltre spese generali al Persona_1
15%, iva e cpa come per legge. Distrae dette spese in favore dell'avv. Roberto Rec-
cia.
C) Dichiara la sussistenza, per e , dei requi- Parte_1 Parte_2
siti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 5.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 288/2019, pubblicata il 30.01.2019, iscritto al n. 2597/2019 del ruolo gene-
rale degli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'udienza del 18 marzo
2025 e pendente
TRA
, c.f. , e , c.f.. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce dell'atto di C.F._2
citazione in appello dagli avvocati Vincenzo Quintigliano, c.f. e C.F._3
Silvestro Mazzeo, c.f. , pec: C.F._4 [...]
e Email_1 Email_2
-APPELLANTI-
E
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rec- Persona_1 C.F._5
cia, c.f. , in virtù di procura alle liti versata in atti, pec: C.F._6 [...]
Email_3
-APPELLATO - REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
E
, c.f. CP_1 C.F._7
-APPELLATA CONTUMACE -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. e , con citazione notificata il Parte_1 Parte_2
23.5.2018 appellavano la sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento della doman-
da attorea proposta da nei confronti degli attuali appellanti e di Persona_1 CP_1
per conseguire il compenso pattuito quale mediatore immobiliare in occasione
[...]
della vendita dell'immobile di in Sessa Aurunca di proprietà di CP_1 CP_1
ed acquistato da e . L'immobile era
[...] Parte_1 Parte_2
visionato il 7.7.2009 dai successivi acquirenti che sottoscrivevano la scheda di visita con riconoscimento che il compenso dovuto, in caso di conclusione del contratto, sa-
rebbe stato di €.7.000,00 in favore del mediatore. In data 01.10.2009, alla scadenza contrattuale convenuta, comunicava al mediatore la cessazione di ef- CP_1
ficacia del contratto di mediazione e successivamente veniva a conoscen- Persona_1
za che il 19.4.2010 i convenuti avevano perfezionato il contratto di compravendita im-
mobiliare. L'attore quindi dapprima inviava una richiesta stragiudiziale di pagamento,
ricevuta il 10.3.2011, e poi domandava in giudizio la condanna al pagamento della somma di €. 10.000,00 in danno di ed €. 7.000,00 in danno di CP_1 Parte_1
e .
[...] Parte_2
in primo grado eccepiva che la domanda era inammissibile, infondata CP_1
ed il diritto prescritto mentre e eccepivano Parte_1 Parte_2
la carenza di legittimazione attiva dell'attore, la prescrizione del diritto e l'irrilevanza dell'attività svolta di mediazione.
Il giudice di primo grado non ammetteva mezzi istruttori e decideva emettendo il se-
guente dispositivo: ” Il Tribunale di S. Maria C. V. in persona del giudice monocratico definitivamente decidendo, reietta ogni eccezione e deduzione, così provvede: acco-
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
glie la domanda attorea;
condanna, conseguentemente, la convenuta CP_1
a pagare la somma di €. 10.000,00 a favore dell'attore condanna altresì i Persona_1
convenuti e , in solido, a pagare la somma Parte_2 Parte_1
di €. 7000,00 a favore dell'attore condanna, altresì, tutti i convenuti in so- Persona_1
lido tra loro alla rifusione a favore dell'attore delle spese processuali sostenute, che li-
quida in €.275,00 per esborsi ed €.3.285,00 per compensi professionali oltre I.V.A. e
C.P.A. e rimborso delle spese generali del 15%.”
In motivazione precisava che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore era infondata perché l'impresa individuale alla quale l'incarico era stato conferito, nelle more cancellata dalla CCIAA di Caserta, non individuava un soggetto diverso dall'attore e l'eccezione di prescrizione non poteva essere accolta perché l'attore l'aveva interrotta.
2. e proponevano appello per i se- Parte_1 Parte_2
guenti motivi:
a. Erroneo rigetto delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva, prescrizione del diritto, inesigibilità del credito. La ditta individuale era cancellata dalla CCIAA dal
31.12.2009 per cessazione di attività e detta cancellazione equivaleva alla rinuncia ai crediti dalla ditta vantati. Prima della cessazione dell'attività il titolare della ditta indivi-
duale avrebbe dovuto emettere fattura e pagare l'IVA, come statuito dalla S.C. a ss.uu, con la sentenza n. 8059/2016, secondo la quale il compenso professionale co-
stituisce imponibile IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività. Nella fattispecie in esame la chiusura dell'attività precludeva il pagamento dell'imposta. La richiesta di pagamento in via stragiudiziale del 28.2.2011 era inviata per conto della ditta individuale che da mesi era stata cancellata perché, secondo l'appellante, l'attore era consapevole della sua inesigibilità. Detta diffida non poteva costituire interruzione della prescrizione che quindi era maturata.
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
b. Irrilevanza dell'attività di intermediazione al fine della conclusione del contratto.
In primo grado il giudice non aveva consentito alcuna istruttoria e l'appellante allegava che la trattativa era sorta del tutto indipendentemente dall'attività del mediatore, attra-
verso una trattativa spontanea scaturita da un incontro causale. Il mandato, oltretutto,
era stato conferito solo dalla CP_1
c. Omessa assunzione dei mezzi istruttori e inidoneità della sola scheda di visita dell'immobile a costituire prova valida per accogliere la domanda. La clausola relativa alla provvigione doveva essere oggetto di specifica approvazione per iscritto.
Concludevano quindi gli appellanti per la riforma della decisione ed il rigetto della do-
manda attorea, con vittoria di spese. In via istruttoria riproponevano le istanze già for-
mulate in primo grado, e, precisamente, l'interrogatorio formale di e Persona_1 [...]
e la prova per testi. CP_2
3. si costituiva nel gravame contestandone la fondatezza. Evidenzia- Persona_1
va come la cessazione dell'attività fosse intervenuta quando il diritto al pagamento del-
la provvigione era maturato e che il titolare ben poteva agire per riscuotere il credito per la mancanza di autonomia patrimoniale della ditta individuale rispetto al suo titola-
re. L'assolvimento degli oneri fiscali era questione che prescindeva la titolarità del dirit-
to, di natura civilistica. La prescrizione non era maturata perché la vendita del bene in-
terveniva il 19.5.2010 e la richiesta di pagamento era recapitata il 1°.3.2011, prima del decorso di un anno. La missiva era stata inviata dalla ditta individuale che coincideva con il titolare. Le parti erano state messe in relazione tra loro grazie all'opera del me-
diatore e tanto era sufficiente per far maturare il diritto alla provvigione. I fatti erano dimostrati dalla prova documentale offerta in giudizio che rendeva del tutto inutile l'assunzione di mezzi istruttori.
Concludeva per sentir: “Rigettare l'appello, per l'assoluta infondatezza in fatto e in di-
ritto delle avverse deduzioni e richieste, alla luce delle argomentazioni e dei motivi illu-
strati nella comparsa di costituzione e risposta e in tutti gli ulteriori scritti difensivi pro-
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
dotti nell'interesse del sig. ; per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Persona_1
sentenza n. 288/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Condannare gli ap-
pellanti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio in fa-
vore dell'appellato sig. , con distrazione in favore del sottoscritto difensore Persona_1
antistatario. “
4. La Corte riservava la causa in decisione all'esito dell'udienza del 18.3.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fi-
nali.
Motivi della decisione
5. La Corte dichiara la contumacia nel grado di , non costituitasi CP_1
nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello.
6. Non accoglie le istanze istruttorie proposte dell'appellante, atteso che la fatti-
specie in esame risultava già in primo grado del tutto chiara in punto di fatto, anche in virtù della documentazione prodotta dalle parti, che costituisce riscontro sufficiente ed idoneo per la decisione della causa. A fortiori l'istruttoria invocata non viene ammessa in appello, stante la superfluità della stessa in quanto vertente su circostanze inconte-
state o ininfluenti ai fini della decisione.
7. Il primo motivo di appello è infondato ed va rigettato. Sancisce la S.C., con la sentenza n. 35962 del 22/11/2021, che la cancellazione di una ditta individuale dal
Registro delle Imprese non impedisce al titolare di agire in giudizio per far valere i dirit-
ti relativi all'attività svolta, né preclude la possibilità di rispondere dei debiti aziendali. Il
titolare conserva la legittimazione attiva e passiva anche dopo la cancellazione che non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, sicché legittimata ad agire davanti l'autorità giudiziaria è proprio la persona fisi-
ca che fu imprenditore (Cass. n. 28658/2020; Cass. n. 98/2016; Cass., 21714/2013;
Cass. n. 9744/2011). La mancanza di autonomia patrimoniale tra la ditta individuale ed
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
il suo titolare implica l'assenza di dubbi sull'identità del creditore, anche con riferimento alla richiesta stragiudiziale di pagamento inoltrata.
La S.C. con la sentenza a S.U. n. 8059 del 21.04.2016 afferma che anche i compensi incassati dopo la chiusura dell'attività sono sempre soggetti ad Iva. Precisa che: “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività”. Gli LL distinguono il momento del
“fatto generatore d'imposta”, cioè quello in cui viene eseguita la prestazione da cui sorge il diritto al compenso, dalla “esigibilità dell'imposta”, che può sorgere successi-
vamente, proprio come quando vengono riscossi compensi dopo aver chiuso la partita
Iva. Il tutto ovviamente non incide sui diritti di credito vantati per l'attività cessata che,
come già precisato, continuano ad esistere.
8. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Affermano i convenuti, attuali appellanti, a pagina cinque della comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
che la visita dell'immobile da parte di entrambi i coniugi, grazie all'opera del mediatore,
avvenne qualche giorno dopo l'incontro in agenzia. Nell'immobile era presente anche la proprietaria . Costituisce quindi circostanza pacifica che il venditore CP_1
e gli acquirenti si incontravano grazie all'opera del mediatore, anche se i convenuti,
nella citata difesa, deducevano che l'incontro non era stato proficuo. La S.C., con la sentenza n. 11443 dell'8 aprile 2022, statuisce che: “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge ex art. 1754 cc tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore ab-
bia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per per-
venire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La
prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza pros-
sima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”. E' sufficiente che il mediatore immobiliare metta in relazione parte venditrice e parte acquirente pur-
ché però tale iniziativa costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire alla con-
clusione dell'affare, come d'altra parte avveniva nella fattispecie in esame, con l'incontro delle parti negoziali tenutosi tramite l'agenzia, che costituiva l'antecedente indispensabile per la conclusione dell'affare. Senza l'attività dell'agente le parti non si sarebbero neppure conosciute al fine di concludere l'affare e quindi non avrebbero po-
tuto perfezionare successivamente l'accordo. La sottoscrizione della scheda, con l'indicazione della provvigione da riconoscersi in favore del mediatore, perfezionava il patto vincolante per l'acquirente senza necessità di apposizione di doppia sottoscri-
zione, non rientrando, la determinazione del compenso, tra le clausole vessatorie del contratto.
9. L'appellante soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite,
quantificate con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della controversia ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessità della questioni esaminate poste a sostegno della decisione.
10. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_2
n.288/2019 pubblicata il 30.01.2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello.
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 8 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
B) Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del grado, liquidate in €.2.906,00 oltre spese generali al Persona_1
15%, iva e cpa come per legge. Distrae dette spese in favore dell'avv. Roberto Rec-
cia.
C) Dichiara la sussistenza, per e , dei requi- Parte_1 Parte_2
siti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 5.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 2597/19 est. Sandro Figliozzi
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