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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1890/2023 R.G.A.L., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.
1951/2023 R.G.A.L., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Piave n. 82, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Pierpaolo Rodighiero che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale nel procedimento n. 1890/2023 R.G.A.L. e dall'Avv. Carmela Filice nel procedimento n. 1951/2023 R.G.A.L.
- resistente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cosenza,
Via P. De Roberto n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Dott.sse Rossella Scalercio,
Silvana Massaro e Elisabetta Bavasso - resistente
E
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via C. Bilotti n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Temistocle Miracco che la rappresenta e difende
- resistente nel procedimento n. 1951/2023 R.G.A.L.
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e a comunicazione preventiva di
fermo amministrativo.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_
1. L'odierno giudizio è di opposizione agli avvisi di addebito nn.
33420190001552926000, 33420190004804181000 e 33420210001025014000 ed alla cartella di pagamento n. 03420190005088450000, afferente a credito dell
[...]
sottesi sia all'intimazione di pagamento n. Controparte_2 CP_2
03420239000493663000 impugnata nel procedimento n. 1890/2023 R.G.A.L., sia alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata nel procedimento n.
1951/2023 R.G.A.L.
La parte ricorrente ha infine formulato le seguenti conclusioni: “… A - Accertare e dichiarare
l'infondatezza ed inesistenza della pretesa creditoria riportata negli avvisi di addebito e
cartelle di pagamento impugnati, per tutte le motivazioni spiegate ed argomentate nella
narrativa del ricorso introduttivo e nelle presenti note. B - Accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito portato dagli Avvisi di addebito e cartelle di pagamento: 1) avvisi di
addebito emessi dall sede di Cosenza n. a) 33420190001552926000 di € 2.443,62, CP_1
asseritamente notificato in data 24.06.2019, su contributi I.V.S. periodi dal 2018 al 2019; b)
33420190004804181000 di € 2.380,18, asseritamente notificato in data 19.12.2019, su
contributi I.V.S. periodi 2018 e 2019; c) 33420210001025014000 di € 3.691,26,
asseritamente notificato in data 16.01.2022, su contributi I.V.S. periodi 2019. 2) cartella di
pagamento emessa dall'ispettorato per Sanzioni Amm.ve Controparte_2
L. 981/81 e Magg.ni ritardo L. 981/81 e spese, n. a) 03420190005088450000, di €
57.937,10 asseritamente notificata il 15.12.2019, su sanzioni anno 2014, ed i singoli ruoli
2 sottesi, stante la prescrizione quinquennale del credito, o comunque, dichiarare la maturata
prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica dei predetti avvisi di
addebito e cartelle di pagamento, mancanza dei requisiti per l'assoggettamento al
pagamento delle somme richieste, mancata notifica dei predetti avvisi di addebito e cartelle
di pagamento, per tutte le motivazioni spiegate ed argomentate nella narrativa che precede.
C - Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario …”.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio ( solo nel Controparte_3
procedimento n. 1951/2023 R.G.A.L., in cui è stata convenuta in giudizio) contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la tardività e inammissibilità dell'opposizione; la regolarità delle notifiche della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione, la dovutezza delle somme di cui alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta. Hanno chiesto declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13.2.2024 è stata disposta la riunione dei procedimenti.
Con ordinanza di pari data sono state rigettate le istanze di sospensiva degli atti impugnati formulate da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente contesta:
2.1. La mancata notifica della cartella di pagamento n. 03420190005088450000 e l'intervenuta prescrizione della pretesa dell . Controparte_2
3 In merito, occorre rilevare che il ricorrente ha proposto ricorso avverso ordinanza-
ingiunzione 34/2014/GDF posta a base della cartella di pagamento impugnata con cui ha chiesto, in via subordinata rispetto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, di “…
accertare e dichiarare che il Sig. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della unipersonale, nulla deve al Parte_2 [...]
, relativamente a quanto Controparte_4
accertato con ordinanza ingiunzione n.n. 34/2014/GDF dell'08.01.2015, notificata in data
13.1.2015 …” (punto 2 delle conclusioni del ricorso che ha introdotto il procedimento n.
471/2015 R.G.A.L.), sicché non trova conferma, in disparte ulteriori considerazioni,
l'argomentazione difensiva secondo cui il procedimento n. 471/2015 R.G.A.L., concluso con sentenza n. 993/2018 di rigetto dell'opposizione, riguardava unicamente la società e non la parte ricorrente personalmente (che ha formulato la domanda di accertamento della non debenza della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione anche in proprio).
In tal modo, l'eccezione di prescrizione, trattandosi di sentenza del 22.6.2018, si mostra infondata, richiamandosi il principio espresso dall'art. 2945 c.c..
Peraltro, l'eccezione di prescrizione è infondata anche sul rilievo per cui l'ordinanza-
ingiunzione è stata ricevuta dal ricorrente in data 15.1.2025 e risulta la notifica della cartella di pagamento n. 03420190005088450000 nel dicembre 2019.
In ordine a tale ultima notifica, deve anzitutto rilevarsi che l'eccezione di mancata notifica è
inammissibile per il procedimento n. 1890/2023 R.G.A.L., trattandosi di contestazione di vizio formale per il quale la legittimazione passiva va attribuita ad CP_3 CP_3
, non citata in giudizio nel procedimento indicato da parte ricorrente in base ad
[...]
argomentazioni che richiamano disposizioni normative che non attengono al caso in esame.
Appare evidente, in merito, che la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento sono provvedimenti di , sicché ogni contestazione in ordine Controparte_3
alla notifica di tali atti non poteva che rivolgersi all'Agente di Riscossione.
Nel procedimento n. 1951/2023 R.G.A.L., peraltro, vi è stata la dimostrazione della notifica da parte di , evidenziandosi, in merito, che le Controparte_3
4 contestazioni di parte ricorrente sono generiche e non tali da superare la produzione documentale dell'ente.
La parte ricorrente, difatti, si limita al “preannuncio” di querela di falso - che sarebbe stata anche non decisiva in ordine alla prescrizione, attese le argomentazioni sulla sospensione del decorso della prescrizione fino alla sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
del 22.6.2018 - avverso la attestazioni del messo notificatore (in particolare nelle note scritte depositate il 21.11.2023) in maniera irrituale, atteso che non vi sono contestazioni compiute in ordine a quanto affermato dal notificatore, secondo cui non risultava il nominativo del destinatario nelle buche e citofoni dell'indirizzo di residenza del ricorrente in Cosenza, Via
Popilia n. 250, sicché deve dirsi che non è stata, di fatto, affermata alcuna falsità, atteso che il ricorrente si è limitato, di fatto, ad affermare di risiedere in Cosenza, Via Popilia n.
250.
Conclusivamente, sulla base delle argomentazioni esposte, le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla cartella di pagamento n. 03420190005088450000 sono inammissibili ed infondate nei termini indicati.
CP_
2.2. La parte ricorrente contesta poi la mancata notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza della pretesa creditoria.
In merito, l ha dato dimostrazione della notifica degli avvisi di addebito nn. CP_1
33420190001552926000 e 33420190004804181000, con argomentazione che comporta l'inammissibilità anche alle contestazioni nel merito di parte ricorrente trattandosi, come eccepito dall nel procedimento n. 1890/2023 R.G.A.L., di mancata opposizione nel CP_1
termine indicato dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999 che ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più discutersi nel merito.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, difatti, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva
5 impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez.
Lav. 21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015), in modo che le contestazioni successive al termine sono inammissibili (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav.
18145/2012).
La prescrizione del credito, si aggiunge ancora, è portata in giudizio da parte ricorrente in maniera del tutto generica, trattandosi di notifiche avvenute nel 2019 per crediti relativi alle annualità 2018 e 2019.
Per l'avviso di addebito n. 33420210001025014000 manca la prova della notifica, atteso
CP_ che la documentazione allegata dall non è sufficiente per dare la dimostrazione della notifica.
La contestazione nel merito si mostra dunque ammissibile limitatamente a tale avviso di addebito.
Ciò posto, deve affermarsi un margine di incertezza nella prova dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per l'annualità 2019 oggetto dell'avviso di addebito
CP_ n. 33420210001025014000, atteso che, per un verso, l assume che il ricorrente era iscritto alla Gestione Commercianti dal 2010 e che non aveva mai presentato alcuna domanda di chiusura della propria posizione assicurativa, mostrando acquiescenza nei confronti degli atri avvisi di addebito per la stessa posizione contributiva;
per altro verso la parte ricorrente assume lo svolgimento dal 2017 di lavoro dipendente a tempo pieno,
depositando comunicazione di assunzione.
CP_ Tale situazione di incertezza deve riverberare i suoi effetti a svantaggio dell , atteso che la sussistenza della pretesa contributiva va dimostrata da parte di chi si afferma titolare del diritto (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 22862/2010), sicché l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti spettava all'Istituto.
Sulla base di tali considerazioni, deve dirsi non dovuta la somma chiesta per l'avviso di addebito n. 33420210001025014000 e, in via conseguenziale, va dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione di fermo amministrativo
6 limitatamente all'avviso di addebito indicato. Ogni altra questione sulla contestazione dell'avviso di addebito rimane assorbita.
3. Conclusivamente, la domanda si mostra fondata e va accolta limitatamente all'avviso di addebito n. 33420210001025014000, per il quale deve dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria e del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo amministrativo.
Per la restante parte la domanda va rigettata.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n.
33420210001025014000;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione di fermo amministrativo per l'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1890/2023 R.G.A.L., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n.
1951/2023 R.G.A.L., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Piave n. 82, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Pierpaolo Rodighiero che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale nel procedimento n. 1890/2023 R.G.A.L. e dall'Avv. Carmela Filice nel procedimento n. 1951/2023 R.G.A.L.
- resistente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cosenza,
Via P. De Roberto n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Dott.sse Rossella Scalercio,
Silvana Massaro e Elisabetta Bavasso - resistente
E
1 , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via C. Bilotti n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Temistocle Miracco che la rappresenta e difende
- resistente nel procedimento n. 1951/2023 R.G.A.L.
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e a comunicazione preventiva di
fermo amministrativo.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_
1. L'odierno giudizio è di opposizione agli avvisi di addebito nn.
33420190001552926000, 33420190004804181000 e 33420210001025014000 ed alla cartella di pagamento n. 03420190005088450000, afferente a credito dell
[...]
sottesi sia all'intimazione di pagamento n. Controparte_2 CP_2
03420239000493663000 impugnata nel procedimento n. 1890/2023 R.G.A.L., sia alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata nel procedimento n.
1951/2023 R.G.A.L.
La parte ricorrente ha infine formulato le seguenti conclusioni: “… A - Accertare e dichiarare
l'infondatezza ed inesistenza della pretesa creditoria riportata negli avvisi di addebito e
cartelle di pagamento impugnati, per tutte le motivazioni spiegate ed argomentate nella
narrativa del ricorso introduttivo e nelle presenti note. B - Accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito portato dagli Avvisi di addebito e cartelle di pagamento: 1) avvisi di
addebito emessi dall sede di Cosenza n. a) 33420190001552926000 di € 2.443,62, CP_1
asseritamente notificato in data 24.06.2019, su contributi I.V.S. periodi dal 2018 al 2019; b)
33420190004804181000 di € 2.380,18, asseritamente notificato in data 19.12.2019, su
contributi I.V.S. periodi 2018 e 2019; c) 33420210001025014000 di € 3.691,26,
asseritamente notificato in data 16.01.2022, su contributi I.V.S. periodi 2019. 2) cartella di
pagamento emessa dall'ispettorato per Sanzioni Amm.ve Controparte_2
L. 981/81 e Magg.ni ritardo L. 981/81 e spese, n. a) 03420190005088450000, di €
57.937,10 asseritamente notificata il 15.12.2019, su sanzioni anno 2014, ed i singoli ruoli
2 sottesi, stante la prescrizione quinquennale del credito, o comunque, dichiarare la maturata
prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica dei predetti avvisi di
addebito e cartelle di pagamento, mancanza dei requisiti per l'assoggettamento al
pagamento delle somme richieste, mancata notifica dei predetti avvisi di addebito e cartelle
di pagamento, per tutte le motivazioni spiegate ed argomentate nella narrativa che precede.
C - Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario …”.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio ( solo nel Controparte_3
procedimento n. 1951/2023 R.G.A.L., in cui è stata convenuta in giudizio) contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente la tardività e inammissibilità dell'opposizione; la regolarità delle notifiche della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione, la dovutezza delle somme di cui alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta. Hanno chiesto declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13.2.2024 è stata disposta la riunione dei procedimenti.
Con ordinanza di pari data sono state rigettate le istanze di sospensiva degli atti impugnati formulate da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 9.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente contesta:
2.1. La mancata notifica della cartella di pagamento n. 03420190005088450000 e l'intervenuta prescrizione della pretesa dell . Controparte_2
3 In merito, occorre rilevare che il ricorrente ha proposto ricorso avverso ordinanza-
ingiunzione 34/2014/GDF posta a base della cartella di pagamento impugnata con cui ha chiesto, in via subordinata rispetto all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, di “…
accertare e dichiarare che il Sig. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della unipersonale, nulla deve al Parte_2 [...]
, relativamente a quanto Controparte_4
accertato con ordinanza ingiunzione n.n. 34/2014/GDF dell'08.01.2015, notificata in data
13.1.2015 …” (punto 2 delle conclusioni del ricorso che ha introdotto il procedimento n.
471/2015 R.G.A.L.), sicché non trova conferma, in disparte ulteriori considerazioni,
l'argomentazione difensiva secondo cui il procedimento n. 471/2015 R.G.A.L., concluso con sentenza n. 993/2018 di rigetto dell'opposizione, riguardava unicamente la società e non la parte ricorrente personalmente (che ha formulato la domanda di accertamento della non debenza della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione anche in proprio).
In tal modo, l'eccezione di prescrizione, trattandosi di sentenza del 22.6.2018, si mostra infondata, richiamandosi il principio espresso dall'art. 2945 c.c..
Peraltro, l'eccezione di prescrizione è infondata anche sul rilievo per cui l'ordinanza-
ingiunzione è stata ricevuta dal ricorrente in data 15.1.2025 e risulta la notifica della cartella di pagamento n. 03420190005088450000 nel dicembre 2019.
In ordine a tale ultima notifica, deve anzitutto rilevarsi che l'eccezione di mancata notifica è
inammissibile per il procedimento n. 1890/2023 R.G.A.L., trattandosi di contestazione di vizio formale per il quale la legittimazione passiva va attribuita ad CP_3 CP_3
, non citata in giudizio nel procedimento indicato da parte ricorrente in base ad
[...]
argomentazioni che richiamano disposizioni normative che non attengono al caso in esame.
Appare evidente, in merito, che la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento sono provvedimenti di , sicché ogni contestazione in ordine Controparte_3
alla notifica di tali atti non poteva che rivolgersi all'Agente di Riscossione.
Nel procedimento n. 1951/2023 R.G.A.L., peraltro, vi è stata la dimostrazione della notifica da parte di , evidenziandosi, in merito, che le Controparte_3
4 contestazioni di parte ricorrente sono generiche e non tali da superare la produzione documentale dell'ente.
La parte ricorrente, difatti, si limita al “preannuncio” di querela di falso - che sarebbe stata anche non decisiva in ordine alla prescrizione, attese le argomentazioni sulla sospensione del decorso della prescrizione fino alla sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro
del 22.6.2018 - avverso la attestazioni del messo notificatore (in particolare nelle note scritte depositate il 21.11.2023) in maniera irrituale, atteso che non vi sono contestazioni compiute in ordine a quanto affermato dal notificatore, secondo cui non risultava il nominativo del destinatario nelle buche e citofoni dell'indirizzo di residenza del ricorrente in Cosenza, Via
Popilia n. 250, sicché deve dirsi che non è stata, di fatto, affermata alcuna falsità, atteso che il ricorrente si è limitato, di fatto, ad affermare di risiedere in Cosenza, Via Popilia n.
250.
Conclusivamente, sulla base delle argomentazioni esposte, le contestazioni di parte ricorrente in ordine alla cartella di pagamento n. 03420190005088450000 sono inammissibili ed infondate nei termini indicati.
CP_
2.2. La parte ricorrente contesta poi la mancata notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza della pretesa creditoria.
In merito, l ha dato dimostrazione della notifica degli avvisi di addebito nn. CP_1
33420190001552926000 e 33420190004804181000, con argomentazione che comporta l'inammissibilità anche alle contestazioni nel merito di parte ricorrente trattandosi, come eccepito dall nel procedimento n. 1890/2023 R.G.A.L., di mancata opposizione nel CP_1
termine indicato dall'art. 24 D. Lgs. 46/1999 che ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più discutersi nel merito.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, difatti, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva
5 impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez.
Lav. 21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015), in modo che le contestazioni successive al termine sono inammissibili (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav.
18145/2012).
La prescrizione del credito, si aggiunge ancora, è portata in giudizio da parte ricorrente in maniera del tutto generica, trattandosi di notifiche avvenute nel 2019 per crediti relativi alle annualità 2018 e 2019.
Per l'avviso di addebito n. 33420210001025014000 manca la prova della notifica, atteso
CP_ che la documentazione allegata dall non è sufficiente per dare la dimostrazione della notifica.
La contestazione nel merito si mostra dunque ammissibile limitatamente a tale avviso di addebito.
Ciò posto, deve affermarsi un margine di incertezza nella prova dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti per l'annualità 2019 oggetto dell'avviso di addebito
CP_ n. 33420210001025014000, atteso che, per un verso, l assume che il ricorrente era iscritto alla Gestione Commercianti dal 2010 e che non aveva mai presentato alcuna domanda di chiusura della propria posizione assicurativa, mostrando acquiescenza nei confronti degli atri avvisi di addebito per la stessa posizione contributiva;
per altro verso la parte ricorrente assume lo svolgimento dal 2017 di lavoro dipendente a tempo pieno,
depositando comunicazione di assunzione.
CP_ Tale situazione di incertezza deve riverberare i suoi effetti a svantaggio dell , atteso che la sussistenza della pretesa contributiva va dimostrata da parte di chi si afferma titolare del diritto (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 22862/2010), sicché l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti spettava all'Istituto.
Sulla base di tali considerazioni, deve dirsi non dovuta la somma chiesta per l'avviso di addebito n. 33420210001025014000 e, in via conseguenziale, va dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione di fermo amministrativo
6 limitatamente all'avviso di addebito indicato. Ogni altra questione sulla contestazione dell'avviso di addebito rimane assorbita.
3. Conclusivamente, la domanda si mostra fondata e va accolta limitatamente all'avviso di addebito n. 33420210001025014000, per il quale deve dichiararsi l'insussistenza della pretesa creditoria e del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione del fermo amministrativo.
Per la restante parte la domanda va rigettata.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n.
33420210001025014000;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva ed all'iscrizione di fermo amministrativo per l'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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