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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 8996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8996 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data
11.9.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 6136/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a ricorrente Parte_1 avv. Fernanda elisa De Siena
e convenuto CP_1 avv. A. Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo stato patologico tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap in condizione di gravità dalla domanda amministrativa o da quella di giustizia. Rappresenta che a seguito di ricorso per ATP non gli sono stati riconosciuti i requisiti relativi alle prestazioni assistenziali richieste. Afferma che, diversamente, il suo stato patologico è tale da trovarsi nella condizione che giustifica l'accoglimento del ricorso e formula diverse critiche all'elaborato peritale depositato nella fase cd atp. Costituitasi, con articolate argomentazioni la parte convenuta chiede il rigetto del ricorso. Istruita la causa anche mediante c.t.u. medico-legale, viene discussa a seguito del deposito di note di trattazione scritta depositate per l'udienza di data 11.9.2025 e oggi decisa con contestuale motivazione. oOo
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.. Il C.t.u. nominato nella presente fase di opposizione ritiene che non sussistano i presupposti medico legali per il riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento, mentre che sussistano i presupposti medico legali per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità dal gennaio 2025. Il Tribunale ritiene tali conclusioni condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma). Le suddette conclusioni non hanno del resto formato oggetto di specifica censura ad opera delle parti. Deve pertanto essere rigettato il ricorso volto al il riconoscimento in capo alla ricorrente dell'indennità di accompagnamento ed accolto nella parte relativa alla susistenza dello status di handicap in condizione di gravità a partire da gennaio 2025 ovvero il mese antecedente a quello del deposito del ricorso. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la totale compensazione delle spese processuali fra le parti. La ricorrente va esonerata dal pagamento di parte del compenso al CTU in relazione alle condizioni reddituali che giustificano l'applicazione dell'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso , dichiara che
[...]
presenta i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in handicap in Pt_1 condizione di gravità da gennaio 2025 e rigetta nel resto il ricorso;
spese processuali interamente compensate fra le parti e compenso al CTU, liquidato come da CP_ separato decreto, definitivamente a carico dell' . Roma, 18.9.2025 Il Giudice