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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2977/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERTANI BRUNELLA
EO TRAVERSI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BERTOLINI ANNA LISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 08/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza parziale di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 13.11.2024 sentenza di separazione consensuale n. 624/2024, pubblicata il 02.12.2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa ex coniugale rimane assegnata in godimento alla IG.ra così Parte_1
Per come arredata e corredata che continuerà a viverci con la figli .
Per 2) La figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre IG.r . Parte_1
Per La gestione e il tempo di accudimento di verrà regolato come segue. Si precisa che i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori sono stati così regolati in considerazione pagina 2 di 7 Per Per della giovane età di . Si precisa che i genitori concordano sul fatto che pernotterà
presso il papà solo nel momento in cui lo stesso abbia a disposizione una propria abitazione idonea ad ospitare la figlia.
Per Inoltre, i genitori si danno atto che attualment è abituata a trascorre il periodo dal 1°
luglio al 31 agosto di ogni anno con la nonna materna nella casa di campagna sita in
Zocca, presso la quale si avvicendavano anche i genitori, quando la famiglia era unita,
terminato il lavoro.
Entrambi sono concordi che tale consuetudine prosegua (fermo restando i periodi di
Per vacanza ch trascorrerà con ciascuno dei genitori come sottoindicato).
Per Il padre vedrà e terrà con sé a settimane alterne la figli :
Prima settimana:
un pomeriggio (in assenza di diverso accordo il mercoledì) andando a prenderla a scuola
(ora materna) alle ore 15.30 (nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca ovvero al campo estivo se frequentato ovvero presso la casa della mamma) e riportandola a casa della madre (ovvero nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) dopo cena alle ore 20.30; il sabato dalle ore
9.00 (andandola a prendere presso la casa della mamma o nel periodo di chiusura estiva della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) e riportandola la domenica sera dopo cena entro le ore 20.00 (presso la casa della mamma o nel periodo di chiusura estiva della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca).
Seconda settimana:
due pomeriggi (in assenza di diverso accordo il mercoledì e il giovedì) andando a prenderla a scuola (ora materna) alle ore 15.30 (nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca ovvero al campo estivo se frequentato ovvero pagina 3 di 7 presso la casa della mamma) e riportandola a casa della madre (ovvero nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) dopo cena alle ore
20.30.
Per Ciascuno dei genitori, nei giorni in cui non ha con sé potrà fare una videochiamata o
Per una chiamata telefonica all'altro genitore per parlare con indicativamente nella fascia
Per oraria 18.00/20.00. Se il genitore con cui è per qualsiasi motivo non potesse rispondere dovrà richiamare appena possibile l'altro genitore per consentirgli di parlare/vedere la figlia.
Per Nell'occasione in cui passa da un genitore all'altro, sarà cura del genitore con cui è
Per stat sino a quel momento di informare l'altro dei fatti salienti riguardanti la salute e le attività della bambina.
Il calendario ordinario predetto avrà valenza per tutto l'anno tranne i periodi di seguito regolati. Durante detti periodi si sospenderà l'alternanza del calendario ordinario. Dopo i periodi di seguito regolati, si riprenderanno le alternanze delle settimane del calendario ordinario.
Per Vacanze scolastiche natalizie: trascorrerà il 24 dicembre compreso il pernottamento con la madre e il 25 dicembre compreso il pernottamento con il padre. Inoltre,
trascorrerà con la madre il periodo dal 26 dicembre dalla ore 10.00 al 1° gennaio alle ore
10.00 e con il padre il periodo dal 1° gennaio alle ore 10.00 sino al giorno 6 gennaio alle
Per ore 20.00 quando riporter a casa della mamma dopo cena.
Per Vacanze pasquali: Ciascuno dei genitori avrà con s ad anni alterni il sabato di Pasqua,
la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Vacanze scolastiche estive: Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive ciascuno dei
Per genitori potrà avere con sé per due settimane anche non consecutive, in periodo da pagina 4 di 7 concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo deciderà la madre negli anni dispari e il padre in quelli spari.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Per 3) Il IG. EO SI contribuirà al mantenimento di corrispondendo, a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, alla madre la somma mensile di euro Parte_1
600,00 per dodici mensilità annue entro il giorno dieci di ogni mese. In considerazione del fatto che il IG. SI è attualmente inoccupato, le parti concordano che l'assegno
Per pe verrà versato dal padre alla madre a far tempo dal gennaio 2025.
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo la variazione dell'indice istat a far tempo dal gennaio 2026 prendendo come base di calcolo l'indice istat del gennaio 2025.
Per Inoltre, il padre contribuirà a sostenere le spese extra assegno per , così come previste e regolate dal Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Modena nella misura del
50%.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla IG.ra Parte_1
”
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
pagina 5 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 01/09/2018 fra nata a [...] il [...] e TRAVERSI Parte_1
EO nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018 Atto n. 211 Parte I);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Spese integralmente compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2977/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERTANI BRUNELLA
EO TRAVERSI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
BERTOLINI ANNA LISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 08/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza parziale di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 13.11.2024 sentenza di separazione consensuale n. 624/2024, pubblicata il 02.12.2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa ex coniugale rimane assegnata in godimento alla IG.ra così Parte_1
Per come arredata e corredata che continuerà a viverci con la figli .
Per 2) La figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre IG.r . Parte_1
Per La gestione e il tempo di accudimento di verrà regolato come segue. Si precisa che i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori sono stati così regolati in considerazione pagina 2 di 7 Per Per della giovane età di . Si precisa che i genitori concordano sul fatto che pernotterà
presso il papà solo nel momento in cui lo stesso abbia a disposizione una propria abitazione idonea ad ospitare la figlia.
Per Inoltre, i genitori si danno atto che attualment è abituata a trascorre il periodo dal 1°
luglio al 31 agosto di ogni anno con la nonna materna nella casa di campagna sita in
Zocca, presso la quale si avvicendavano anche i genitori, quando la famiglia era unita,
terminato il lavoro.
Entrambi sono concordi che tale consuetudine prosegua (fermo restando i periodi di
Per vacanza ch trascorrerà con ciascuno dei genitori come sottoindicato).
Per Il padre vedrà e terrà con sé a settimane alterne la figli :
Prima settimana:
un pomeriggio (in assenza di diverso accordo il mercoledì) andando a prenderla a scuola
(ora materna) alle ore 15.30 (nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca ovvero al campo estivo se frequentato ovvero presso la casa della mamma) e riportandola a casa della madre (ovvero nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) dopo cena alle ore 20.30; il sabato dalle ore
9.00 (andandola a prendere presso la casa della mamma o nel periodo di chiusura estiva della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) e riportandola la domenica sera dopo cena entro le ore 20.00 (presso la casa della mamma o nel periodo di chiusura estiva della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca).
Seconda settimana:
due pomeriggi (in assenza di diverso accordo il mercoledì e il giovedì) andando a prenderla a scuola (ora materna) alle ore 15.30 (nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca ovvero al campo estivo se frequentato ovvero pagina 3 di 7 presso la casa della mamma) e riportandola a casa della madre (ovvero nel periodo di chiusura della scuola presso la casa della nonna materna a Zocca) dopo cena alle ore
20.30.
Per Ciascuno dei genitori, nei giorni in cui non ha con sé potrà fare una videochiamata o
Per una chiamata telefonica all'altro genitore per parlare con indicativamente nella fascia
Per oraria 18.00/20.00. Se il genitore con cui è per qualsiasi motivo non potesse rispondere dovrà richiamare appena possibile l'altro genitore per consentirgli di parlare/vedere la figlia.
Per Nell'occasione in cui passa da un genitore all'altro, sarà cura del genitore con cui è
Per stat sino a quel momento di informare l'altro dei fatti salienti riguardanti la salute e le attività della bambina.
Il calendario ordinario predetto avrà valenza per tutto l'anno tranne i periodi di seguito regolati. Durante detti periodi si sospenderà l'alternanza del calendario ordinario. Dopo i periodi di seguito regolati, si riprenderanno le alternanze delle settimane del calendario ordinario.
Per Vacanze scolastiche natalizie: trascorrerà il 24 dicembre compreso il pernottamento con la madre e il 25 dicembre compreso il pernottamento con il padre. Inoltre,
trascorrerà con la madre il periodo dal 26 dicembre dalla ore 10.00 al 1° gennaio alle ore
10.00 e con il padre il periodo dal 1° gennaio alle ore 10.00 sino al giorno 6 gennaio alle
Per ore 20.00 quando riporter a casa della mamma dopo cena.
Per Vacanze pasquali: Ciascuno dei genitori avrà con s ad anni alterni il sabato di Pasqua,
la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Vacanze scolastiche estive: Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive ciascuno dei
Per genitori potrà avere con sé per due settimane anche non consecutive, in periodo da pagina 4 di 7 concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo deciderà la madre negli anni dispari e il padre in quelli spari.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
Per 3) Il IG. EO SI contribuirà al mantenimento di corrispondendo, a mezzo bonifico bancario a valuta fissa, alla madre la somma mensile di euro Parte_1
600,00 per dodici mensilità annue entro il giorno dieci di ogni mese. In considerazione del fatto che il IG. SI è attualmente inoccupato, le parti concordano che l'assegno
Per pe verrà versato dal padre alla madre a far tempo dal gennaio 2025.
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo la variazione dell'indice istat a far tempo dal gennaio 2026 prendendo come base di calcolo l'indice istat del gennaio 2025.
Per Inoltre, il padre contribuirà a sostenere le spese extra assegno per , così come previste e regolate dal Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Modena nella misura del
50%.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito al 100% dalla IG.ra Parte_1
”
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
pagina 5 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 01/09/2018 fra nata a [...] il [...] e TRAVERSI Parte_1
EO nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018 Atto n. 211 Parte I);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Spese integralmente compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7