Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/11/2002, n. 16785
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Sentenza 27 novembre 2002

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In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.).

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilita'", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non gia' quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilita'. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilita' di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.). Massima tratta dal CED della cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/11/2002, n. 16785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16785
    Data del deposito : 27 novembre 2002

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