Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
7270 / 2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 77227700 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 1188..1122..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FENILI FEDERICA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ex art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha precisato all'udienza ex art. 473bis-21 cpc in conformità ai provvedimenti urgenti e provvisori , che si intendono trascritti.
pagina 1 di 4
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 11/08/2017 in Cochabamba
(Bolivia), matrimonio non trascritto in Italia, e che dal matrimonio erano nati i figli
[...]
(27.10.2013) e (27.7.2015), Persona_1 Persona_2
entrambi minori. Si soffermava in particolare sul venir meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi e come, a causa del temperamento poco tollerante del marito, la convivenza era divenuta intollerabile tanto che già dal mese di agosto 2022 il resistente aveva lasciato la casa coniugale. Riferiva che fino al settembre 2024 il marito aveva contribuito al mantenimento dei figli, pur frequentandoli di rado. Affermava di lavorare come collaboratrice domestica con un reddito mensile di € 300,00 , mentre il marito era dipendente con un reddito annuale di € 23.000,00. Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione , l'affido condiviso dei due figli con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale, ipotizzava un diritto di visita del padre e chiedeva un assegno di € 250,00 a figlio per il mantenimento ordinario ed il 50% delle spese straordinarie per la prole.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso, ma si presentava personalmente in udienza
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 17.4.2025 il giudice delegato dava in udienza i provvedimenti provvisori di autorizzazione a vivere separati, l'affido condiviso dei due figli con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale , riconosceva un diritto di visita libero tra padre e figli e poneva a carico del marito un assegno complessivo di € 200,00 (€ 100,00 a figlio) alla luce dell'integrale percepimento dell'AU (438,00) alla madre e vista la disponibilità di versare l'intera rata del mutuo indicata dal resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie. A questo punto il pagina 2 di 4 procuratore della ricorrente richiedeva l'immediata remissione della causa al Collegio per la decisione.
Le parti assumono di essere cittadini italiani e dunque non si pone il problema della giurisdizione o della competenza di questo giudicante.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza di prima comparizione questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni di fatto concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi dei due figli minori.
L'affido condiviso rende superflua ogni necessità di procedere alla audizione degli stessi
Stante l'accordo raggiunto su tutte le richieste della ricorrente da parte del resistente già in seno all'udienza presidenziale nulla viene disposto sulle spese di lite essendovi da un lato l'accordo e dall'altro la contumacia formale della parte.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] ( BOLIVIA) il Controparte_1
12/03/1980
- - Affida in via condivisa i minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- - Assegna alla ricorrente la casa coniugale ove abiterà con i figli pagina 3 di 4 - - Riconosce il diritto di visita tra padre e figli liberamente previo accordo tra genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche e non dei figli
- - Pone a carico del padre l'onere di versare un assegno di mantenimento di € 200,00 complessivi (€ 100,00 a figlio) per il mantenimento ordinario da versare entro il 15 di ogni mese, con l'integrale percezione dell'AU a favore della ricorrente e dato atto della disponibilità del resistente a versare per intero la rata del mutuo;
- - Pone nella misura del 50% l'onere dei genitori nel sostenere le spese straordinarie per i due figli come da Protocollo di questo Tribunale
- Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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