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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 05/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 220/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.480/2022”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera al Vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
Santochirico Vincenzo (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._1
virtù di delibera G.M. 21/2023 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Altamura via D'Annunzio 6 c/o studio avv.Vito Menzulli (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
C.F._3
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 5/3/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n.480 resa il 4/11/2023 dal Giudice di Parte_1
Pace di Matera che ha accolto l'opposizione proposta da , annullando Controparte_1
i verbali di contestazione n.1309T/2022 e 1184T/2022 redatti dalla Polizia Municipale
1 di , per avere il veicolo tg.FE406XC (di proprietà dell'opponente) circolato in Pt_1
data 29/1/2022 sulla SS 407 a velocità superiore, rispetto a quella consentita, in viola- zione dell'art.142 C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impu- gnata, in base all'orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione irrogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparec- chiatura non omologata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo fosse idonea all'accertamento della violazione amministrativa, sicché ha concluso per il riget- to dell'opposizione con vittoria di spese legali.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che il Controparte_1 Parte_1
non avesse fornito la prova (sulla stessa incombente) della legittimità della contestazio- ne e che l'amministrazione non avesse fornito dimostrazione dell'avvenuta omologa- zione del dispositivo utilizzato per la rilevazione della velocità, ragion per cui ha con- cluso per il rigetto dell'appello con il favore delle spese in favore del procuratore antici- patario.
L'appello è infondato.
Giova premettere che in precedenza questo ufficio, sulla base dell'orientamento di nu- merosi giudici di merito, ha sostenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 comma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, di talché la sola approvazione sarebbe stata sufficiente a garantire il corretto rile- vamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, alla stregua del disposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omo-
2 logazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della ve- locità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che “quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemen- to conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la da- ta del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbrican- te”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_2
luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indi- spensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S..
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
3 Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335). E' stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -
a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - delle circolari ministeriali che vorrebbero affermare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Anche l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma
VI C.d.S. (approvazione o omologazione), avuto riguardo alla ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del di- spositivo per la rilevazione automatica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione (sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505,
26/7/2024 n.20913).
A tale mutato orientamento giurisprudenziale, per le ragioni esposte si ritiene di dover aderire con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di rigetto dell'impugnazione proposta dal avverso l'annullamento dei verbali di contestazione Parte_1
n.1164T/2022 e n.1309T/2022 redatti dalla Polizia Municipale di il Pt_1
19/3/2022.
In ragione del mutato intervenuto orientamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente dell'equiparazione tra omologazione ed autorizzazione degli apparecchi di ri- levazione della velocità, si reputa sussistano giuste ragioni, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese processuali, restando a carico dell'appellante quelle dal medesimo anticipate.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 3/2/2023 avverso la sentenza n.220 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Matera il 4/11/2022, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
4 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Matera, il 5/3/2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 220/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.480/2022”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera al Vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
Santochirico Vincenzo (C.F. ) che lo rappresenta e difende in C.F._1
virtù di delibera G.M. 21/2023 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Altamura via D'Annunzio 6 c/o studio avv.Vito Menzulli (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
C.F._3
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 5/3/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n.480 resa il 4/11/2023 dal Giudice di Parte_1
Pace di Matera che ha accolto l'opposizione proposta da , annullando Controparte_1
i verbali di contestazione n.1309T/2022 e 1184T/2022 redatti dalla Polizia Municipale
1 di , per avere il veicolo tg.FE406XC (di proprietà dell'opponente) circolato in Pt_1
data 29/1/2022 sulla SS 407 a velocità superiore, rispetto a quella consentita, in viola- zione dell'art.142 C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impu- gnata, in base all'orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione irrogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparec- chiatura non omologata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo fosse idonea all'accertamento della violazione amministrativa, sicché ha concluso per il riget- to dell'opposizione con vittoria di spese legali.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che il Controparte_1 Parte_1
non avesse fornito la prova (sulla stessa incombente) della legittimità della contestazio- ne e che l'amministrazione non avesse fornito dimostrazione dell'avvenuta omologa- zione del dispositivo utilizzato per la rilevazione della velocità, ragion per cui ha con- cluso per il rigetto dell'appello con il favore delle spese in favore del procuratore antici- patario.
L'appello è infondato.
Giova premettere che in precedenza questo ufficio, sulla base dell'orientamento di nu- merosi giudici di merito, ha sostenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 comma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, di talché la sola approvazione sarebbe stata sufficiente a garantire il corretto rile- vamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, alla stregua del disposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omo-
2 logazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della ve- locità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che “quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemen- to conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la da- ta del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbrican- te”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_2
luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indi- spensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S..
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
3 Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335). E' stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -
a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - delle circolari ministeriali che vorrebbero affermare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Anche l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma
VI C.d.S. (approvazione o omologazione), avuto riguardo alla ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del di- spositivo per la rilevazione automatica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione (sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505,
26/7/2024 n.20913).
A tale mutato orientamento giurisprudenziale, per le ragioni esposte si ritiene di dover aderire con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di rigetto dell'impugnazione proposta dal avverso l'annullamento dei verbali di contestazione Parte_1
n.1164T/2022 e n.1309T/2022 redatti dalla Polizia Municipale di il Pt_1
19/3/2022.
In ragione del mutato intervenuto orientamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente dell'equiparazione tra omologazione ed autorizzazione degli apparecchi di ri- levazione della velocità, si reputa sussistano giuste ragioni, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese processuali, restando a carico dell'appellante quelle dal medesimo anticipate.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 3/2/2023 avverso la sentenza n.220 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Matera il 4/11/2022, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
4 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Matera, il 5/3/2025.
Il Giudice
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