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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 14/10/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 402/2024
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 14 ottobre 2025 PROC. N. 402/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 14 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, (C.F.: , rapp.to e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'avv. Augusto Giovanni SCHIASSI, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Guglionesi alla Via Capitano Verri n. 2. ricorrente contro
, in Controparte_1 sigla , P.I. , in persona del Presidente p.t. ing. e del CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
Direttore Generale avv. Nicola Del Re, rappresentato e difeso, giusta procura in atti e delibera di incarico n. 2 del 24.1.2025 dall'Avv. Gianluca Pescolla con studio in Campobasso alla Via
Crispi N. 1/C, presso il quale elegge domicilio. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “accertare e dichiarare la nullità Parte_1
/o illegittimità e/o ingiustificatezza e/o invalidità degli atti del Direttore Generale del
COSIB di imposizione della fruizione delle ferie non godute, inizialmente con decorrenza “dal 19 marzo c.a. e sino al 16 maggio c.a.” di cui alla comunicazione del 18.03.2024
(Prot. 123/2024), rideterminate “sino al 03 aprile 2024 incluso” con nota di pari data
(Prot. 124/2024.) e prorogate “sino al 04/06/2024 incluso” con nota spedita il 27.03.2024
(Prot. 1259/2024), con condanna del Controparte_1
, con sede in Termoli, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento
[...] dei danni subiti, da commisurarsi al monte ore/giorni maturato, mediante equivalente monetario pari ad € 12.499,76 come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o ingiustificatezza e/o invalidità del verbale n. 7 punto 48) del 22-03-2024 del Comitato Direttivo del di mancato CP_2 accoglimento e/o autorizzazione della richiesta di permanenza in servizio del IR
nonché di annullamento e/o revoca del verbale n. 9 punto 117) del Parte_1
04.12.2023 di detto Comitato, con conferma di tale ultimo verbale;
per l'effetto condannare il , in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura di € 227.157,46 così riconosciuto dal resistente quale “costo ... di € 113.758,73 annui” per il biennio di proroga biennale originariamente autorizzata, come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi;
in caso di comprovata ed accertata riorganizzazione del COSIB condannare detto ente, in persona del legale rapp.te pro tempore, in ulteriore subordine, al pagamento in favore del ricorrente, ex art. 15, CCNL Dirigenti Consorzi ed Enti di industriale del CP_1
18.05.2022, della relativa indennità supplementare pari a trenta mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per l'importo di € 182.753,10 come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi;
in via ancora più gradata accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del resistente per violazione degli art. 1337 e 1338 c.c. posta in essere con l'impugnato verbale n. 7 punto 48) del 22.03.2024, con condanna al risarcimento in favore del ricorrente delle spese e dei danni subiti, pari ad € 176.926,02 come da tabella allegata, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
in ulteriore subordine, condannare il , in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nella misura di € 158.386,02 pari all'equivalente della retribuzione globale di fatto dovuta per 24 mesi, 13^ e 14^ mensilità, scatti di anzianità, vacanza contrattuale, festività, permessi, buoni mensa ed ulteriori accessori di legge e di contrattazione collettiva, come da tabella allegata, nonché rivalutazione ed interessi;
altresì in subordine, in applicazione del comma 5, richiamato dal comma 7 dell'art. 18, L.
300/1970, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il resistente e condannare il al pagamento in favore del IR di CP_2 Parte_1 un'indennità risarcitoria onnicomprensiva per l'importo di € 146.202,48 pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi;
in ulteriore subordine accertare e dichiarare, ai sensi della L. 108/1990, la nullità e/o illegittimità e/o ingiustificatezza e/o invalidità ed inefficacia del verbale n. 7 punto 48) del 22-03-2024 del Comitato Direttivo del in quanto adottato per un motivo CP_2 illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., con condanna alla reintegrazione in servizio del IR , ex art. 18, comma 1, L. 300/1970, come modificato Parte_1 dalla L. 92/2012, ed al risarcimento dei danni per € 146.202,48 pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come da tabella allegata, e comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno dell'atto impugnato sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, riconoscendo la facoltà di richiesta alternativa al pagamento della ulteriore indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, non assoggettata a contribuzione previdenziale;
ai sensi dell'art. 24 CCNL Dirigenti Consorzi ed Enti di sviluppo industriale vigente condannare il , in persona del legale rapp.te pro tempore, in aggiunta alle richieste CP_2 di cui ai punti precedenti, al pagamento in favore del ricorrente del premio di anzianità per cessazione rapporto per limiti di età, nella misura di n. 13 quote di premio di anzianità, pari ad € 4.921,80 come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi;
ai sensi dell'art. 26 del CCNL di settore condannare il , in persona del legale CP_2 rapp.te pro tempore, in aggiunta alle richieste di cui ai punti precedenti, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di mancato preavviso nella misura di mesi 12, pari €
73.101,24, come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi”.
2. Si costituiva il Controparte_1
resistendo nel merito al ricorso, di cui domandava il rigetto.
[...]
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era successivamente trattenuta in decisione, mediante trattazione scritta.
4. Il ricorso merita accoglimento solo parziale.
5. Con la prima domanda denuncia l'incongruità del preavviso di ferie impostegli Parte_1 dalla parte datoriale: nel caso di specie, in data 18.3.2024 il gli ha comunicato per CP_1 iscritto che dal giorno successivo avrebbe avuto inizio un periodo di congedo ordinario. Il lavoratore - non avendo avuto contezza di tale notizia – il 19 marzo 2024 si è presentato al lavoro, per poi prendere atto delle ferie “imposte” e darvi seguito (doc. 14 fascicolo ricorrente). Ebbene, da un lato, è evidente che il preavviso di ferie è stato di un solo giorno e, dall'altro lato, il Tribunale conosce l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali;
tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso
(…) (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24977 del 19/08/2022 (Rv. 665475 - 01), conf. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1557 del 11/02/2000 (Rv. 533756 - 01)”.
Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento de quo non è tacciabile di nullità, perché il ricorrente – che, secondo la normativa ratione temporis vigente, sarebbe dovuto andare in pensione a giugno 2024 - aveva accumulato molti giorni di ferie non fruiti e, quindi, legittima da un punto di vista economico si è rivelata la scelta del –in assenza di domanda da parte CP_1 del lavoratore - di porlo forzosamente in ferie, onde evitare di dovergli corrispondere l'indennità sostitutiva al termine del rapporto di lavoro. Né sul punto rileva che avesse Parte_1 domandato di rimanere in servizio, non essendovi mai stato – per le ragioni che si vanno di seguito a specificare – un provvedimento di accoglimento dalla parte datoriale.
Per tali ragioni – stante la legittimità del provvedimento di cui alla comunicazione del
18.03.2024 (Prot. 123/2024) e delle successive proroghe – la domanda risarcitoria per asserita illegittimità dell'imposizione di ferie va incontro a reiezione.
6. Col secondo motivo di ricorso impugna il rigetto dell'istanza di mantenimento Parte_1 in servizio.
Anche tale domanda non merita accoglimento, atteso che – torna a ripetersi – mai il ha accolto la predetta istanza, presentata nell'ottobre 2023 (doc. 12 fascicolo parte CP_1 ricorrente) ed anzi l'ha espressamente rigettata nel marzo 2024 (doc. 14 fascicolo ) con CP_2 provvedimento esaustivamente motivato e riferito sia all'assetto organizzativo dell'ente sia al risparmio di spesa (tenuto conto della RAL di , come documentata in atti) sia – motivo Parte_1 che di per sé avrebbe carattere assorbente – alla circostanza che il lavoratore aveva maturato i requisiti normativi per il pensionamento di vecchiaia (avendo nel 2024 oltre 68 anni). Dunque, in assenza del consenso del datore di lavoro alla permanenza in servizio fino ai 70 anni, il provvedimento predetto si rivela legittimo. Sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito che “In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre
2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età” (sentenza n. 17589 del 04/09/2015 (Rv. 636218 - 01). Sul punto vedasi anche Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20458 del 02/08/2018 (Rv. 650090 - 01), secondo cui “In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto;
qualora tuttavia ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale”.
Nel caso che occupa, difettano il comportamento concludente da parte del da cui CP_1 desumere un assenso alla permanenza in servizio del ricorrente, oltre a un valido provvedimento autorizzativo. Non può, infatti, – considerati la natura di ente pubblico economico del CP_1 ed i conseguenti obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in atti) - essere riconosciuta validità allo stralcio di verbale del 4 dicembre 2023, prodotto dal ricorrente, peraltro non protocollato, privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità all'originale, trattandosi di atto meramente interno all'ente, mai pubblicato nell'albo pretorio di quest'ultimo né formalmente comunicato al lavoratore.
7. Pertanto, tutte le domande risarcitorie avanzate in ricorso sono da rigettare, in assenza di illegittimità negli atti amministrativi citati.
8. Ugualmente non meritevoli di accoglimento sono le ulteriori domande formulate nel ricorso e richiedenti condanne pecuniarie nei confronti del , ad eccezione di quella ex CP_1 art. 24 CCNL per i dirigenti dei Consorzi ed enti di sviluppo industriale (in atti).
Non applicabili sono anzitutto le tutele di cui all'art. 18 Statuto dei Lavoratori, in assenza di licenziamento, così come la richiesta di indennità di cui all'art. 15 del CCNL cit. (spettante al dirigente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione consortile, nonché di dismissione di servizi consortili), poiché – si ripete – non vi è stato licenziamento, ma scadenza naturale del contratto per maturati requisiti pensionistici.
ha, invece, diritto all'indennità di cui all'art. 25 ibidem, ammessa in caso di Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età (come nel caso de quo) o per dimissioni volontarie: al IR sono riconosciute agli effetti del premio di anzianità tante quote quanti sono gli anni e i mesi maturati, intendendo per “anni maturati” anche le frazioni superiori a sei mesi e per “mesi maturati” la frazione superiore a 15 giorni. Dunque, facendo riferimento ai calcoli allegati al ricorso (non specificamente contestati dalla parte resistente), tale indennità ammonta ad euro 4.921,80, su cui decorreranno gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal maturare dell'indennità (ossia al compimento del decimo anno di servizio, 16 maggio 2023) al saldo.
Non gli spetta, invece, l'indennità di cui all'art. 26 CCNL cit. per mancato preavviso, avendo il rapporto di lavoro avuto termine secondo la scadenza naturale.
9. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, sono compensate nella misura di 1/5, ponendo i restanti 4/5 a carico del ricorrente. Esse sono liquidate ai sensi del D.M.
n. 147/2022, in base ai parametri medi ed al valore della domanda (indeterminabile di complessità media) per tutte le fasi espletate (esclusa istruttoria).
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t., a pagare in favore di l'indennità di cui all'art. 25 CCNL per i Parte_1 dirigenti dei Consorzi ed enti di sviluppo industriale pari ad 4.921,80, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 16 maggio 2023 al saldo.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa le spese di lite nella misura di 1/5, ponendo a carico di i Parte_1 restanti 4/5, quantificati in €.7.238,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 14 ottobre 2025 PROC. N. 402/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 14 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, (C.F.: , rapp.to e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti dall'avv. Augusto Giovanni SCHIASSI, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Guglionesi alla Via Capitano Verri n. 2. ricorrente contro
, in Controparte_1 sigla , P.I. , in persona del Presidente p.t. ing. e del CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
Direttore Generale avv. Nicola Del Re, rappresentato e difeso, giusta procura in atti e delibera di incarico n. 2 del 24.1.2025 dall'Avv. Gianluca Pescolla con studio in Campobasso alla Via
Crispi N. 1/C, presso il quale elegge domicilio. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “accertare e dichiarare la nullità Parte_1
/o illegittimità e/o ingiustificatezza e/o invalidità degli atti del Direttore Generale del
COSIB di imposizione della fruizione delle ferie non godute, inizialmente con decorrenza “dal 19 marzo c.a. e sino al 16 maggio c.a.” di cui alla comunicazione del 18.03.2024
(Prot. 123/2024), rideterminate “sino al 03 aprile 2024 incluso” con nota di pari data
(Prot. 124/2024.) e prorogate “sino al 04/06/2024 incluso” con nota spedita il 27.03.2024
(Prot. 1259/2024), con condanna del Controparte_1
, con sede in Termoli, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento
[...] dei danni subiti, da commisurarsi al monte ore/giorni maturato, mediante equivalente monetario pari ad € 12.499,76 come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi;
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o ingiustificatezza e/o invalidità del verbale n. 7 punto 48) del 22-03-2024 del Comitato Direttivo del di mancato CP_2 accoglimento e/o autorizzazione della richiesta di permanenza in servizio del IR
nonché di annullamento e/o revoca del verbale n. 9 punto 117) del Parte_1
04.12.2023 di detto Comitato, con conferma di tale ultimo verbale;
per l'effetto condannare il , in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura di € 227.157,46 così riconosciuto dal resistente quale “costo ... di € 113.758,73 annui” per il biennio di proroga biennale originariamente autorizzata, come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi;
in caso di comprovata ed accertata riorganizzazione del COSIB condannare detto ente, in persona del legale rapp.te pro tempore, in ulteriore subordine, al pagamento in favore del ricorrente, ex art. 15, CCNL Dirigenti Consorzi ed Enti di industriale del CP_1
18.05.2022, della relativa indennità supplementare pari a trenta mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per l'importo di € 182.753,10 come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi;
in via ancora più gradata accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del resistente per violazione degli art. 1337 e 1338 c.c. posta in essere con l'impugnato verbale n. 7 punto 48) del 22.03.2024, con condanna al risarcimento in favore del ricorrente delle spese e dei danni subiti, pari ad € 176.926,02 come da tabella allegata, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi;
in ulteriore subordine, condannare il , in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_2 risarcimento dei danni in favore del ricorrente, nella misura di € 158.386,02 pari all'equivalente della retribuzione globale di fatto dovuta per 24 mesi, 13^ e 14^ mensilità, scatti di anzianità, vacanza contrattuale, festività, permessi, buoni mensa ed ulteriori accessori di legge e di contrattazione collettiva, come da tabella allegata, nonché rivalutazione ed interessi;
altresì in subordine, in applicazione del comma 5, richiamato dal comma 7 dell'art. 18, L.
300/1970, accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il resistente e condannare il al pagamento in favore del IR di CP_2 Parte_1 un'indennità risarcitoria onnicomprensiva per l'importo di € 146.202,48 pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi;
in ulteriore subordine accertare e dichiarare, ai sensi della L. 108/1990, la nullità e/o illegittimità e/o ingiustificatezza e/o invalidità ed inefficacia del verbale n. 7 punto 48) del 22-03-2024 del Comitato Direttivo del in quanto adottato per un motivo CP_2 illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., con condanna alla reintegrazione in servizio del IR , ex art. 18, comma 1, L. 300/1970, come modificato Parte_1 dalla L. 92/2012, ed al risarcimento dei danni per € 146.202,48 pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, come da tabella allegata, e comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno dell'atto impugnato sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, riconoscendo la facoltà di richiesta alternativa al pagamento della ulteriore indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, non assoggettata a contribuzione previdenziale;
ai sensi dell'art. 24 CCNL Dirigenti Consorzi ed Enti di sviluppo industriale vigente condannare il , in persona del legale rapp.te pro tempore, in aggiunta alle richieste CP_2 di cui ai punti precedenti, al pagamento in favore del ricorrente del premio di anzianità per cessazione rapporto per limiti di età, nella misura di n. 13 quote di premio di anzianità, pari ad € 4.921,80 come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi;
ai sensi dell'art. 26 del CCNL di settore condannare il , in persona del legale CP_2 rapp.te pro tempore, in aggiunta alle richieste di cui ai punti precedenti, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di mancato preavviso nella misura di mesi 12, pari €
73.101,24, come da tabella allegata, oltre rivalutazione ed interessi”.
2. Si costituiva il Controparte_1
resistendo nel merito al ricorso, di cui domandava il rigetto.
[...]
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era successivamente trattenuta in decisione, mediante trattazione scritta.
4. Il ricorso merita accoglimento solo parziale.
5. Con la prima domanda denuncia l'incongruità del preavviso di ferie impostegli Parte_1 dalla parte datoriale: nel caso di specie, in data 18.3.2024 il gli ha comunicato per CP_1 iscritto che dal giorno successivo avrebbe avuto inizio un periodo di congedo ordinario. Il lavoratore - non avendo avuto contezza di tale notizia – il 19 marzo 2024 si è presentato al lavoro, per poi prendere atto delle ferie “imposte” e darvi seguito (doc. 14 fascicolo ricorrente). Ebbene, da un lato, è evidente che il preavviso di ferie è stato di un solo giorno e, dall'altro lato, il Tribunale conosce l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali;
tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso
(…) (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24977 del 19/08/2022 (Rv. 665475 - 01), conf. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1557 del 11/02/2000 (Rv. 533756 - 01)”.
Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento de quo non è tacciabile di nullità, perché il ricorrente – che, secondo la normativa ratione temporis vigente, sarebbe dovuto andare in pensione a giugno 2024 - aveva accumulato molti giorni di ferie non fruiti e, quindi, legittima da un punto di vista economico si è rivelata la scelta del –in assenza di domanda da parte CP_1 del lavoratore - di porlo forzosamente in ferie, onde evitare di dovergli corrispondere l'indennità sostitutiva al termine del rapporto di lavoro. Né sul punto rileva che avesse Parte_1 domandato di rimanere in servizio, non essendovi mai stato – per le ragioni che si vanno di seguito a specificare – un provvedimento di accoglimento dalla parte datoriale.
Per tali ragioni – stante la legittimità del provvedimento di cui alla comunicazione del
18.03.2024 (Prot. 123/2024) e delle successive proroghe – la domanda risarcitoria per asserita illegittimità dell'imposizione di ferie va incontro a reiezione.
6. Col secondo motivo di ricorso impugna il rigetto dell'istanza di mantenimento Parte_1 in servizio.
Anche tale domanda non merita accoglimento, atteso che – torna a ripetersi – mai il ha accolto la predetta istanza, presentata nell'ottobre 2023 (doc. 12 fascicolo parte CP_1 ricorrente) ed anzi l'ha espressamente rigettata nel marzo 2024 (doc. 14 fascicolo ) con CP_2 provvedimento esaustivamente motivato e riferito sia all'assetto organizzativo dell'ente sia al risparmio di spesa (tenuto conto della RAL di , come documentata in atti) sia – motivo Parte_1 che di per sé avrebbe carattere assorbente – alla circostanza che il lavoratore aveva maturato i requisiti normativi per il pensionamento di vecchiaia (avendo nel 2024 oltre 68 anni). Dunque, in assenza del consenso del datore di lavoro alla permanenza in servizio fino ai 70 anni, il provvedimento predetto si rivela legittimo. Sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito che “In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre
2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età” (sentenza n. 17589 del 04/09/2015 (Rv. 636218 - 01). Sul punto vedasi anche Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20458 del 02/08/2018 (Rv. 650090 - 01), secondo cui “In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto;
qualora tuttavia ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale”.
Nel caso che occupa, difettano il comportamento concludente da parte del da cui CP_1 desumere un assenso alla permanenza in servizio del ricorrente, oltre a un valido provvedimento autorizzativo. Non può, infatti, – considerati la natura di ente pubblico economico del CP_1 ed i conseguenti obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in atti) - essere riconosciuta validità allo stralcio di verbale del 4 dicembre 2023, prodotto dal ricorrente, peraltro non protocollato, privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità all'originale, trattandosi di atto meramente interno all'ente, mai pubblicato nell'albo pretorio di quest'ultimo né formalmente comunicato al lavoratore.
7. Pertanto, tutte le domande risarcitorie avanzate in ricorso sono da rigettare, in assenza di illegittimità negli atti amministrativi citati.
8. Ugualmente non meritevoli di accoglimento sono le ulteriori domande formulate nel ricorso e richiedenti condanne pecuniarie nei confronti del , ad eccezione di quella ex CP_1 art. 24 CCNL per i dirigenti dei Consorzi ed enti di sviluppo industriale (in atti).
Non applicabili sono anzitutto le tutele di cui all'art. 18 Statuto dei Lavoratori, in assenza di licenziamento, così come la richiesta di indennità di cui all'art. 15 del CCNL cit. (spettante al dirigente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione consortile, nonché di dismissione di servizi consortili), poiché – si ripete – non vi è stato licenziamento, ma scadenza naturale del contratto per maturati requisiti pensionistici.
ha, invece, diritto all'indennità di cui all'art. 25 ibidem, ammessa in caso di Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età (come nel caso de quo) o per dimissioni volontarie: al IR sono riconosciute agli effetti del premio di anzianità tante quote quanti sono gli anni e i mesi maturati, intendendo per “anni maturati” anche le frazioni superiori a sei mesi e per “mesi maturati” la frazione superiore a 15 giorni. Dunque, facendo riferimento ai calcoli allegati al ricorso (non specificamente contestati dalla parte resistente), tale indennità ammonta ad euro 4.921,80, su cui decorreranno gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal maturare dell'indennità (ossia al compimento del decimo anno di servizio, 16 maggio 2023) al saldo.
Non gli spetta, invece, l'indennità di cui all'art. 26 CCNL cit. per mancato preavviso, avendo il rapporto di lavoro avuto termine secondo la scadenza naturale.
9. Le spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale della domanda, sono compensate nella misura di 1/5, ponendo i restanti 4/5 a carico del ricorrente. Esse sono liquidate ai sensi del D.M.
n. 147/2022, in base ai parametri medi ed al valore della domanda (indeterminabile di complessità media) per tutte le fasi espletate (esclusa istruttoria).
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t., a pagare in favore di l'indennità di cui all'art. 25 CCNL per i Parte_1 dirigenti dei Consorzi ed enti di sviluppo industriale pari ad 4.921,80, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 16 maggio 2023 al saldo.
2. Rigetta nel resto.
3. Compensa le spese di lite nella misura di 1/5, ponendo a carico di i Parte_1 restanti 4/5, quantificati in €.7.238,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella