Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 6452/21
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 6
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 6452/2021, promossa da
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Cuomo, presso il Parte_1 CodiceFiscale_1 cui studio elett.te domicilia in Angri (SA) alla Via Torretta n. 8, giusta procura in atti;
opponente
contro
Pepe avv. ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Basilio CP_1 CodiceFiscale_2
Fimiani, elettivamente domiciliati in Roccapiemonte (SA) alla Via della Libertà n. 44, giusta procura in atti;
opposto
e
in persona del Sindaco p.t Controparte_2
Chiamato in causa – contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1747/2021 emesso in data 19/11/2021.
Conclusioni delle parti: come da note conclusionali autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1747/2021,
[...]
, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'avv. Antonio Pepe al fine di ottenere Pt_1 la revoca dell'anzidetto decreto con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €
5.903,79 oltre interessi legali e spese di lite, in favore dell'avv. Pepe a titolo di compenso professionale.
In particolare, l'opponente ha addotto le seguenti circostanze ed argomentazioni a fondamento della propria pretesa:
- nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso su fattura elettronica non vidimata, omettendo il deposito dell'estratto notarile autentico delle scritture contabili. pagina 2 di 6 - carenza di legittimazione passiva in quanto “il decreto ingiuntivo opposto fa riferimento ad una pretesa creditoria che non può essere imputata al in ossequio al dettato stabilito dall'art. 28 del C.C.N.L. 14/09/2000 per il Parte_2 personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ma al Comune di San Marzano sul Sarno”.
Parte opponente, ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “ In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del in persona del Sindaco p.t., con spostamento della data di prima udienza allo Controparte_3 scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 318, 2 comma c.p.c. a cura del comparente;
-
Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare e dichiarare che il è tenuto a manlevare e tenere indenne il convenuto dalla pretesa della parte opposta e Controparte_3 Pt_1 per l'effetto condannare il al pagamento della detta somma in favore di parte opposta, così Controparte_3 come da decreto ingiuntivo”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio solo l'avv. Pepe che, nei termini come meglio argomentati nella relativa comparsa di costituzione cui integralmente si rinvia, contestava la domanda avversa e concludeva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 26 marzo 2025.
La domanda spiegata da parte opponente è infondata e, quindi, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatoti e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002). Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/2011). E' altresì noto che, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da pagina 3 di 6 professionista per il pagamento dei propri compensi, l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. - tanto in ordine all'effettività dell'esecuzione delle prestazioni, quanto in relazione all'entità degli importi reclamati - grava sul creditore (il quale, benché opposto, continua a ricoprire la veste di sostanziale attore); va inoltre precisato che in tale ambito la parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine del professionista non ha valore probatorio.
Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione, che impone al convenuto-resistente - in questo caso all'opponente quale convenuto in senso sostanziale - di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Nel caso di specie, alcuna contestazione è stata mossa dall'opponente in ordine alla effettività ed all'entità della prestazione professionale resa dall'avv. Pepe.
Invero il Geom. non disconosce l'an ed il quantum della pretesa, incentrando la spiegata Pt_1 opposizione sul proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che il credito vantato dal professionista doveva essere pagato direttamente dall'Ente Locale chiamato in causa.
Tale assunto si fonderebbe sull'interpretazione dell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 (che recita, per quanto di interesse:
"1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...)").
Quindi i presupposti per l'insorgenza di questa speciale garanzia, prevista in favore dei dipendenti degli enti locali, sono dunque costituiti:
a) dal fatto che la commissione di fatti o atti addebitati al dipendente in sede penale siano direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio;
b) dalla mancanza di una situazione di conflitto di interesse (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. un., 29 maggio
2009, n. 12719);
c) dal gradimento espresso dall'ente.
pagina 4 di 6 Ebbene, nel punto controverso relativo al momento in cui va stimata l'assenza del conflitto di interessi, ex ante ovvero all'esito del procedimento penale, ritiene il Tribunale che occorre assicurare continuità all'interpretazione che subordina l'operatività del meccanismo di assunzione dell'onere della difesa a carico dell'amministrazione alla valutazione di insussistenza ex ante di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente, come affermato da Cass.
Sez. L. 11/07/2018, n. 18256.
Tale interpretazione si pone in logico e coerente sviluppo con l'esegesi delle previgenti disposizioni che disciplinavano in maniera speculare la materia (in particolare, Cass. Sez. L. 6 luglio 2018, n. 17874, ha sottolineato come il diritto al rimborso delle spese di assistenza legale stesse, a norma del D.P.R. n. 268 del
1987, art. 67, comma 1, presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione, in piena continuità con Cass. Sez. L. 03/02/2014, n. 2297, secondo cui il conflitto d'interessi è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione, nonché con Cass. Sez. L. 24/11/2008, n. 27871, che, nel regime di cui al D.P.R. n. 347 del
1983, artt. 22, il D.P.R. n. 268 del 1987, art. 97 e la L. n. 67 del 1997, art. 18, aveva già sostenuto l'impossibilità di configurare differenze di disciplina tra la sentenza di condanna e di assoluzione, "atteso che il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro è posto dalla legge senza distinzioni, ossia tanto per l'eventualità della condanna quanto per l'eventualità del proscioglimento.").
Ebbene, come opportunamente chiarito dalla Cassazione, i fatti illeciti come la corruzione, il falso,
l'abuso d'ufficio ecc., non ledono solo norme penali, ma anche le norme proprie del rapporto di lavoro, prima fra tutte quelle che attengono all'obbligo di fedeltà e collaborazione, così che, pur venendo meno la piena adesione del fatto all'ipotesi astratta di reato, resta pur sempre da stabilire se la condotta del dipendente abbia leso o meno i doveri di fedeltà e collaborazione (cfr. Cass. Sez. Lav. n°11359/2008).
Pertanto, ritenuta la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, la pretesa creditoria è stata correttamente azionata nei confronti del dipendete, odierno opponente.
In ogni caso l'ente non è tenuto nemmeno a rimborsare (men che meno a corrispondere direttamente) le spese legali del dipendente nei seguenti casi: assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Sul punto, assolutamente dirimente, ai fini della risoluzione della fattispecie de qua, è una recente pronuncia pagina 5 di 6 dell'autorevole Consiglio di Stato il quale ha dichiarato che: “nei giudizi penali la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come il proscioglimento con formule meramente processuali, non equivale ad una pronuncia di assoluzione nel merito, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso delle spese sostenute. …”. (Consiglio di Stato sent. n. 8137/2019).
Da tutto quanto esposto consegue il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza di e si liquidano nella Parte_1 misura indicata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia ed all'assenza di fase istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti della parte chiamata in causa in ragione della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1747/2021 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 19.11.2021;
2) per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna la parte opponente, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta che si liquidano in complessive euro 2.540,00 oltre spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
26.04.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gisella Ciniglio)
pagina 6 di 6